Art. 25.
La Federazione
1. La federazione e' costituita, con le attribuzioni previste dal
presente statuto e dal regolamento di cui all'art. 75, di norma, dove
sono costituiti, quali istanza congressuale, almeno due circoli.
2. Possono essere costituite federazioni in ambiti territoriali
caratterizzati da omogeneita' ovvero in ambito provinciale,
sub-provinciale, interprovinciale, area metropolitana.
3. Alla costituzione delle federazioni provvede la direzione
nazionale anche approvando il Piano Organizzativo Regionale di cui
all'art. 20. Il Piano Organizzativo Regionale puo' prevedere motivate
deroghe al primo comma del presente articolo.