Art. 7 
 
Misure urgenti per la funzionalita' della Commissione RIPAM e per  il
rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunita' 
  1.  Al  fine  di   corrispondere   alle   urgenti   necessita'   di
rafforzamento delle attivita' della Commissione per l'attuazione  del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   provvede,
nell'ambito  della   sua   autonomia,   alla   riorganizzazione   del
Dipartimento della funzione pubblica prevedendo l'istituzione  di  un
ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento  della
dotazione organica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' di un contingente costituito da non  piu'  di  30  unita'  di
personale non dirigenziale, che possono essere scelte nell'ambito del
personale appartenente ai ruoli della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri o di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione
di  comando,  aspettativa,  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, con  conseguente
incremento del contingente del personale di  prestito.  Il  personale
non dirigenziale scelto dai  ruoli  di  amministrazioni  diverse  dai
Ministeri   mantiene   il    trattamento    economico    fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa.
Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma,  quantificati  in  euro
1.269.174 per l'anno 2025 e di euro 1.692.231 a  decorrere  dall'anno
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui
all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2. Allo scopo di incrementare le risorse  annualmente  assegnate  a
Formez PA  -  Centro  servizi  assistenza,  studi  e  formazione  per
l'ammodernamento della P.A. e'  autorizzata,  a  decorrere  dall'anno
2025, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, come  contributo
a favore del Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri,  per  attivita'   di   supporto   allo
svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli  comuni.  Agli
oneri di cui al presente comma si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione, a decorrere dall'anno 2025, del Fondo di cui  all'articolo
1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  3. All'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n.  234
dopo le parole: «fascicolo elettronico del dipendente,» sono inserite
le seguenti: «oltre che per le finalita' di cui all'articolo  35  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per la realizzazione  di
interventi per finalita' sociali, culturali, per l'innalzamento della
qualita' delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte  di
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopro  di
lucro,». 
  4.  Al  fine  di   corrispondere   alle   urgenti   necessita'   di
rafforzamento delle attivita' di indirizzo e coordinamento svolte dal
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del  Consiglio
dei  ministri,  quale  meccanismo  equivalente,  con  riguardo   agli
interventi di prevenzione sociale del  fenomeno  della  tratta  degli
essere umani e  di  assistenza  delle  relative  vittime  nonche'  di
programmazione delle risorse finanziarie in ordine  ai  programmi  di
assistenza e  di  integrazione  sociale  concernenti  tale  fenomeno,
assicurando un adeguato monitoraggio del fenomeno stesso, in coerenza
con il quadro euro unitario sul potenziamento della lotta alla tratta
di essere umani, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della propria autonomia,
alla riorganizzazione del  Dipartimento  per  le  pari  opportunita',
prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato  in  due  servizi,
con conseguente incremento della dotazione organica della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, nonche' di un  contingente  di  personale
non dirigenziale, in aggiunta a quello appartenente  ai  ruoli  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito da non  piu'  di  6
unita' di personale scelte nell'ambito del personale appartenente  ai
ruoli di altre pubbliche amministrazioni, collocate in  posizione  di
comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto
dai rispettivi ordinamenti di appartenenza con conseguente incremento
del  contingente  del  personale  di  prestito.  Il   personale   non
dirigenziale  scelto  dai  ruoli  di  amministrazioni   diverse   dai
Ministeri   mantiene   il    trattamento    economico    fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa.
Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 575.430 euro
per l'anno 2025 ed  euro  767.239  a  decorrere  dall'anno  2026,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.