Art. 13
Ricostruzione pubblica
1. Con apposite disposizioni di legge, a seguito della
deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di
cui all'articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b), e nel rispetto di
quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si
provvede allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla
realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di
riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi
monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle
infrastrutture e delle opere pubbliche nonche' dei beni del
patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela
ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi
calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge nei territori
per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo
nazionale ai sensi del citato articolo 2. Le risorse economiche
stanziate sono iscritte nel fondo per la ricostruzione di cui
all'articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla
contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f). Con
provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, e' disciplinato il finanziamento, nei
limiti delle risorse stanziate allo scopo, per interventi di
ricostruzione, ripristino e riparazione, comprese le opere di
miglioramento sismico, attraverso la concessione di contributi, al
lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per i seguenti beni
danneggiati:
a) immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima
infanzia, edilizia residenziale pubblica, opere di urbanizzazione
primaria, infrastrutture sportive, strutture edilizie delle
universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, edifici municipali, caserme in uso
all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, immobili in
uso al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile del Ministero dell'interno, immobili demaniali,
strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprieta' pubblica e chiese
ed edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai
sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le
esigenze di culto;
b) opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti pubblici
di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione, ivi comprese
le opere di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi
d'acqua interessati da eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei
corpi idrici e degli argini e di ampliamento delle aree di
esondazione;
c) archivi, musei e biblioteche, che a tale fine sono equiparati
agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo
restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese e
agli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti;
d) edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati
come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle
strutture cimiteriali.
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi
di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), nei limiti delle risorse
stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, il Commissario straordinario predispone e
approva:
a) un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli
interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi
calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali
e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai
sensi dell'articolo 2, che quantifichi il danno e preveda il
finanziamento in base alle risorse disponibili;
b) un piano speciale dei beni culturali, che quantifichi il danno
e preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;
c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici in
relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui
all'articolo 1, nei territori per i quali e' stato dichiarato lo
stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2,
con priorita' per le situazioni di dissesto che costituiscono
pericolo per i centri abitati e le infrastrutture;
d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate
dall'evento calamitoso, con particolare attenzione agli impianti di
depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree
oggetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei
territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione
di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2. Rientrano tra le
infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente
lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti
urbani nonche' gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti
urbani, anche differenziati;
e) un piano speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, per le
infrastrutture statali, con l'individuazione, altresi', dei
meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo
di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6,
comma 1, come finanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la
costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il
ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque
destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi gia' programmati
in base ai provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, gli edifici
scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono
ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni
oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso,
le aree gia' da essi occupate devono mantenere la destinazione
urbanistica ad uso pubblico o comunque di pubblica utilita'.
4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati
dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla nomina,
acquisiti l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di
coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province
autonome interessate nonche' dei rappresentanti delle province e dei
comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4, e il
parere delle amministrazioni statali competenti in materia e
dell'Autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente, in
sede di Conferenza permanente di cui all'articolo 15. Con successivi
provvedimenti, il Commissario straordinario puo' individuare, con
specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che
rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da
realizzare con priorita'. Gli interventi previsti negli atti di
pianificazione di cui al comma 2 del presente articolo sono
identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020 del 26
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8
aprile 2021.
5. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario
straordinario, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della
Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle
province autonome interessate nonche' dei rappresentanti delle
province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo
articolo 4, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni di
comuni, le unioni montane e le province interessati predispongono e
inviano i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti
presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruita'
economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza
permanente di cui all'articolo 15, approva definitivamente i progetti
esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo.
7. I contributi di cui al presente articolo nonche' le spese per le
residue attivita' e funzioni di assistenza alla popolazione
trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sono erogati in via
diretta.
8. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del
contributo, il Commissario straordinario trasmette i progetti
esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 14 per lo
svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, delle procedure di gara per
la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
9. Il monitoraggio dell'utilizzazione dei contributi di cui al
presente articolo e' eseguito secondo le disposizioni del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche', limitatamente alle
opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti
idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo,
attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del
suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicita'
dell'invio previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina
speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso
decreto-legge, le disposizioni della parte II, titolo IV, del
medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni
procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del
contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori,
servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e
delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o
dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione
pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure
connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per
la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi di cui
all'articolo 1, per i quali e' stato dichiarato lo stato di
ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2.
11. Il Commissario straordinario, qualora, nell'esercizio delle
funzioni di cui alla presente legge, rilevi casi di dissenso,
diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un
organo di un ente territoriale interessato che, secondo la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte,
la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di
ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che
sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento
del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove
nominata, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione,
sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette
giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per
concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite
entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della
Conferenza medesima. Decorso il predetto termine di quindici giorni,
in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita
realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei
ministri o, ove nominata, l'Autorita' politica delegata per la
ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune
iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli
articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione,
ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino
o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario ad acta,
ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui al comma 11, e' individuato nel Commissario
straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3. Gli eventuali
oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico
dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti
nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario
straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i compiti e
le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la
realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi
del comma 1 del medesimo articolo, ai Commissari straordinari per il
dissesto idrogeologico e ai Commissari per l'attuazione degli
interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, al Commissario straordinario di governo di cui
all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di
collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.
111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, nonche' al commissario dell'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia, di cui al comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, qualora gia' nominati alla data di
deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 2, del
citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 57 (Clausole sociali dei bandi di gara, degli
avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilita'
energetica e ambientale). - 1. Per gli affidamenti dei
contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli
aventi natura intellettuale e per i contratti di
concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel
rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche
clausole sociali con le quali sono richieste, come
requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra
l'altro a:
a) garantire le pari opportunita' generazionali, di
genere e di inclusione lavorativa per le persone con
disabilita' o svantaggiate, la stabilita' occupazionale del
personale impiegato, tenuto conto della tipologia di
intervento, con particolare riferimento al settore dei beni
culturali e del paesaggio;
b) garantire l'applicazione dei contratti
collettivi nazionali e territoriali di settore, in
conformita' con l'articolo 11.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali
previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione attraverso l'inserimento, nella
documentazione progettuale e di gara, almeno delle
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute
nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche
categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove
tecnicamente opportuno, anche in base al valore
dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente,
in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei
settori della ristorazione collettiva e fornitura di
derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto
dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli
premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini
della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai
sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni
appaltanti valorizzano economicamente le procedure di
affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri
ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle
categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e
ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in
considerazione, per quanto possibile, in funzione della
tipologia di intervento e della localizzazione delle opere
da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti
premiali per realizzare le pari opportunita' generazionali
e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle
persone con disabilita' o persone svantaggiate.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
2004:
- Si riporta il testo del comma 868, dell'articolo 1,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
2015:
«868. Al fine di migliorare la capacita' di
programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e
per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze
finanziarie, a decorrere dal 1º gennaio 2016 le risorse
iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo
destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un apposito fondo
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto
previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa.».
- Per i riferimenti all'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 si vedano le note all'articolo 11.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
recante: «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012.
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 53-bis del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30
luglio 2021:
«Art. 14 (Estensione della disciplina del PNRR al
Piano complementare). - 1. Le misure e le procedure di
accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva
attuazione degli interventi di cui al presente decreto,
incluse quelle relative al rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni
appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del
dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli
investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di
cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59,
e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del
presente decreto agli interventi di cui al citato articolo
1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.
1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal
Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio
culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, nell'ambito del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e
paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza
speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente
decreto.
1-ter. Con riferimento agli interventi di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad
acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene
individuato nel Commissario straordinario del Governo per
la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento
degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga
alle specifiche normative di settore, con le procedure
finanziarie del PNRR stabilite con le modalita' di cui
all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30
dicembre 2020, n. 178.
2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da
adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla
ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-
2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali
non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e
7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, sono
individuati quelli per i quali trova applicazione il primo
periodo.».
«Art. 53-bis (Disposizioni urgenti in materia di
infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e
penitenziaria). - 1. Al fine di ridurre, in attuazione
delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli
interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie,
nonche' degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria
e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto,
ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse
da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5,
5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.
1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva
della conferenza di servizi di cui all'articolo 48, comma
5, si producono anche per le opere oggetto di
commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione
del progetto da parte del Commissario straordinario,
d'intesa con il presidente della regione interessata, ai
sensi del medesimo articolo 4.
1-ter. In relazione alle procedure concernenti gli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,
negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono
richiesti idonei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali al progettista individuato
dall'operatore economico che partecipa alla procedura di
affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica
il comma 1-quater dell'articolo 59 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria e
penitenziaria, qualora sia necessario acquisire il parere
obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici
ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui
il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e'
trasmesso a cura della stazione appaltante, esso e'
acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul
progetto di fattibilita' tecnica ed economica.
3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione
di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di
valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione
agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei
tempi e secondo le modalita' previsti per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di
cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui
realizzazione e' nominato un commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma
3, del presente decreto si applica, altresi', la riduzione
dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019,
compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli
previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli
interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e
al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per
la verifica dell'assoggettabilita' alla valutazione di
impatto ambientale, nonche' del procedimento di valutazione
di impatto ambientale sono ridotti della meta'.
4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di
cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e'
ridotto a quarantacinque giorni.
5.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si
applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV
del presente decreto.
6-bis. In considerazione delle esigenze di
accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a
opere di particolare rilevanza pubblica strettamente
connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti
pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare
una realizzazione coordinata di tutti gli interventi,
stipulare appositi atti convenzionali recanti
l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonche'
l'applicazione delle disposizioni del presente decreto
anche agli interventi finanziati con risorse diverse da
quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a
esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo
e alla verifica contabile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo degli articoli 117 e 120 della
Costituzione.
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie 3;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato 4.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
«Art. 120. - La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: «Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18
aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
140 del 17 giugno 2019:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni
soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla
sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
cui al primo e al secondo periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi
negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario
straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni
territorialmente competenti, puo' richiedere al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare
la regione quale autorita' competente allo svolgimento
della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
o alla verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non
oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio
del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla
regione la determinazione in merito all'autorita'
competente.
2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
oggetto anche il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal
caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la
stazione appaltante pone a base di gara direttamente il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di
realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per
la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto
come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi
per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero
territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di
Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro
1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro
1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo,
nonche' euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di
Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' sia a
scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla
pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione
di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale
utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. Al
fine di consentire l'intervento di adeguamento
dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero
e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima
infrastruttura, e' concesso al comune di Parma un
contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025
e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle
aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente".
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e
"Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni
competenti cui trasferire le risorse presenti sulla
contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle
disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti
sulla contabilita' speciale 3250, intestata al commissario
ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728,
di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017".
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'".
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle
opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
le parole: "Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in
fine, le seguenti: "nonche' delle iniziative relative
all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di
Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro
(Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio
dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.».
- Si riporta il testo del comma 525, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017:
«525. Fermo restando quanto previsto, in relazione
agli interventi finanziati in tutto o in parte con le
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui
al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale
per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dagli
articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, e dal titolo II della parte I del medesimo
decreto-legge, nonche' dal comma 520 del presente articolo,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili segnala i casi di inerzia e di inadempimento
degli impegni previsti da parte degli enti di gestione e
degli altri soggetti responsabili e, in caso di assenza del
soggetto legittimato, propone gli interventi correttivi da
adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza
del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa diffida ad adempiere entro il termine di
trenta giorni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nomina, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 D.L. 18/04/2019, n. 32, Art. 4. - Commissari
straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita'
erariali, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, un Commissario straordinario che
esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e
di realizzazione degli interventi, e definisce le
modalita', anche contabili, di intervento. Il Commissario
straordinario opera in via sostitutiva anche per la
realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale
di cui al comma 516 del presente articolo in mancanza del
gestore legittimato a operare. Gli oneri per i compensi dei
Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina
e sono posti a carico delle risorse destinate agli
interventi. I compensi dei Commissari straordinari sono
stabiliti in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, commi 10, 11 e
11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante:
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2011:
«Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - (Omissis)
10. Al fine di razionalizzare le attivita' di
approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni
Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della provincia
di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e
Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. Il
commissario liquidatore e' autorizzato, al fine di
accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il
contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi
anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di
accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente
devono concludersi entro il 31 dicembre 2023. Nei
successivi sessanta giorni dalla predetta data il
commissario predispone comunque la situazione patrimoniale
del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023,
nonche' il piano di riparto con la graduazione dei crediti.
Fino a tale data sono sospesi le procedure esecutive ed i
giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI,
instaurati ed instaurandi, nonche' l'efficacia esecutiva
delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di
notifica da parte di Agenzia delle entrate - Riscossione,
oltreche' i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia
delle entrate gia' scaduti o in corso di scadenza. Al fine
di favorire la predisposizione del piano di riparto sino
alla data di deposito dello stesso, il giudice
dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in
precedenza a carico dell'Ente.
11. E' costituita dal 1° gennaio 2024 una societa'
per azioni denominata 'Acque del Sud Spa', il cui capitale
sociale iniziale e' stabilito in 5 milioni di euro. Le
azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle
finanze, che puo' trasferirle nel limite del 5 per cento a
soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti
privati individuati come soci operativi, secondo le
disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano
industriale della societa', e per la restante parte a
societa' delle quali abbia il controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. Sono organi della
societa' il presidente, il consiglio di amministrazione, il
collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di
amministrazione e' composto da sette membri di cui uno con
funzioni di presidente. Il presidente e due componenti del
consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze; un componente e' nominato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; un componente e' nominato
dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; i restanti componenti, tra i
quali e' individuato l'amministratore delegato, sono
nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente ha la
rappresentanza legale della societa' e presiede il
consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio
sindacale e' designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze. Lo statuto e' adottato con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della
societa'. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i
componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non
derogato dalle disposizioni del presente comma, si
applicano le norme sulle societa' per azioni contenute nel
codice civile e le norme generali di diritto privato. A
decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla
societa' Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente
di cui al comma 10, con le relative risorse umane e
strumentali, nonche' i diritti a questo attribuiti in forza
di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e
a titolo originario. Con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, su proposta del commissario liquidatore
dell'EIPLI, e' operata la ricognizione delle risorse da
trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del
soppresso Ente sono trasferiti alla societa' Acque del Sud
Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni
con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima
richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da
applicare agli utenti della societa' Acque del Sud Spa e'
determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre
2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di
fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente
producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente
posto in liquidazione o nei confronti della gestione a
stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del
piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario
liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio
finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante,
che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al
presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del
piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate
improcedibili le procedure esecutive e le azioni
giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva
gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla
data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione
delle misure di cui al presente comma, la gestione
liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione
commissariale, che mantiene i poteri necessari ad
assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente,
anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le
procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare
il contenzioso in essere, agevolando il commissario
liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di
cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo
all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli
aventi natura strumentale all'esercizio delle relative
funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al
patrimonio della societa' Acque del Sud Spa. A decorrere
dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue
l'attivita' di liquidazione come gestione a stralcio sino
alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con
la quale e' estinto definitivamente con decreto del
commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante.
11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio
della societa' di cui al comma 11, l'avvio della
realizzazione degli interventi di competenza dell'Ente di
cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di interventi
nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e
negli altri programmi finanziati con altre risorse
finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli
obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della
citata legge n. 205 del 2017, nonche' per la realizzazione
degli ulteriori interventi e' affidato al Segretario
generale dell'Autorita' di distretto dell'Appennino
Meridionale in qualita' di Commissario straordinario di
governo. Per l'attuazione del presente comma e
dell'articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del
2017, il Commissario puo' nominare un numero di massimo tre
subcommissari in relazione alla portata e al numero degli
interventi sostitutivi e puo' altresi' avvalersi del
personale dell'Autorita' di distretto dell'Appennino
Meridionale e di enti pubblici e societa' in house delle
amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica
competenza tecnica; al Commissario si applicano le
previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui
ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini
l'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale e'
autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con
contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e
non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019,
ulteriori unita' di personale con funzioni tecniche di
supporto alle attivita' svolte dal Commissario, in deroga
ai vincoli di contenimento della spesa di personale
previsti dalla normativa vigente, fino a 40 unita', e
comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione
d'anno. Gli oneri per il compenso del Commissario e dei
subcommissari sono posti a carico delle risorse destinate
agli interventi. I compensi del Commissario e dei
subcommissari sono stabiliti in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al
trasferimento alla societa' di cui al comma 11 delle
attivita' di cui al presente comma e dei relativi rapporti
attivi e passivi, entro sessanta giorni dalla costituzione
della medesima societa'. Nel caso sia nominato un nuovo
Segretario generale, il Commissario cessa dall'incarico e
viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante:
«Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 304 del 30 dicembre 2016, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017:
«Art. 2 (Procedure di infrazione europee n. 2004/2034
e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione). - 1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni
interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario
del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di
comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non
siano in una situazione di conflitto di interessi. Il
Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in
cui si tratti di dipendente pubblico, e' collocato in
posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo
l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente
dal punto di vista finanziario.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante: «Misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del
termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 14 ottobre 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 13
dicembre 2019:
«Art. 5 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare le
procedure d'infrazione in materia ambientale). - (Omissis)
6. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura
e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonche' degli ulteriori
interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il
sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che
subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive
del Commissario unico nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, il quale
cessa dal proprio incarico alla data di nomina del nuovo
Commissario.
(Omissis).».