Art. 13 
 
                       Ricostruzione pubblica 
 
  1.  Con  apposite  disposizioni   di   legge,   a   seguito   della
deliberazione dello stato di ricostruzione di  rilievo  nazionale  di
cui all'articolo 2, tenuto conto del fabbisogno  finanziario  stimato
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera  b),  e  nel  rispetto  di
quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, del codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.  36,  si
provvede allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate  alla
realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino  e  di
riparazione  dei  beni  e  degli  edifici  pubblici,  dei   complessi
monumentali  e  degli  altri  beni  del  demanio   culturale,   delle
infrastrutture  e  delle  opere  pubbliche  nonche'  dei   beni   del
patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela
ai sensi del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli  eventi
calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge  nei  territori
per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di  rilievo
nazionale ai sensi del  citato  articolo  2.  Le  risorse  economiche
stanziate sono  iscritte  nel  fondo  per  la  ricostruzione  di  cui
all'articolo  6,  comma  1,  per  il  successivo  trasferimento  alla
contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f). Con
provvedimenti  adottati  dal  Commissario  straordinario   ai   sensi
dell'articolo 3, comma  7,  e'  disciplinato  il  finanziamento,  nei
limiti  delle  risorse  stanziate  allo  scopo,  per  interventi   di
ricostruzione,  ripristino  e  riparazione,  comprese  le  opere   di
miglioramento sismico, attraverso la concessione  di  contributi,  al
lordo  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  per  i   seguenti   beni
danneggiati: 
    a) immobili adibiti ad uso scolastico o educativo  per  la  prima
infanzia, edilizia residenziale  pubblica,  opere  di  urbanizzazione
primaria,   infrastrutture   sportive,   strutture   edilizie   delle
universita'  e  delle  istituzioni  di  alta  formazione   artistica,
musicale  e   coreutica,   edifici   municipali,   caserme   in   uso
all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, immobili in
uso al Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e
della difesa civile del Ministero dell'interno,  immobili  demaniali,
strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprieta' pubblica e chiese
ed edifici di culto di proprieta' di  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, anche se  formalmente  non  dichiarati  tali  ai
sensi dell'articolo 12 del  medesimo  codice,  e  utilizzati  per  le
esigenze di culto; 
    b) opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti pubblici
di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione, ivi comprese
le opere di  riqualificazione  morfologica  ed  ecologica  dei  corsi
d'acqua interessati da eventi alluvionali, di rinaturalizzazione  dei
corpi  idrici  e  degli  argini  e  di  ampliamento  delle  aree   di
esondazione; 
    c) archivi, musei e biblioteche, che a tale fine sono  equiparati
agli immobili di cui alla lettera  a),  ad  eccezione  di  quelli  di
proprieta'  di  enti  ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,  fermo
restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese  e
agli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici  civilmente
riconosciuti; 
    d) edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali  e  individuati
come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo  delle
strutture cimiteriali. 
  2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli  interventi
di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), nei limiti delle  risorse
stanziate  allo  scopo,   con   provvedimenti   adottati   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 7, il Commissario straordinario  predispone  e
approva: 
    a) un piano speciale delle  opere  pubbliche,  comprensivo  degli
interventi sulle opere di  urbanizzazione  danneggiate  dagli  eventi
calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per  i  quali
e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai
sensi  dell'articolo  2,  che  quantifichi  il  danno  e  preveda  il
finanziamento in base alle risorse disponibili; 
    b) un piano speciale dei beni culturali, che quantifichi il danno
e preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili; 
    c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici  in
relazione  alle  aree  colpite  dagli  eventi   calamitosi   di   cui
all'articolo 1, nei territori per i  quali  e'  stato  dichiarato  lo
stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2,
con  priorita'  per  le  situazioni  di  dissesto  che  costituiscono
pericolo per i centri abitati e le infrastrutture; 
    d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali  danneggiate
dall'evento calamitoso, con particolare attenzione agli  impianti  di
depurazione e di collettamento fognario da  ripristinare  nelle  aree
oggetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo  1,  situate  nei
territori per i quali e' stato dichiarato lo stato  di  ricostruzione
di rilievo nazionale ai  sensi  dell'articolo  2.  Rientrano  tra  le
infrastrutture ambientali oggetto del  piano  di  cui  alla  presente
lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei  rifiuti
urbani nonche' gli  impianti  destinati  alla  gestione  dei  rifiuti
urbani, anche differenziati; 
    e) un piano speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, per  le
infrastrutture   statali,   con   l'individuazione,   altresi',   dei
meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro  del  fondo
di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, a valere sul fondo per la ricostruzione di cui  all'articolo  6,
comma 1, come finanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo. 
  3. Qualora la  programmazione  della  rete  scolastica  preveda  la
costruzione di edifici in sedi nuove o diverse,  le  risorse  per  il
ripristino  degli  edifici  scolastici  danneggiati   sono   comunque
destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi gia' programmati
in base ai provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, gli  edifici
scolastici e  universitari,  se  ubicati  nei  centri  storici,  sono
ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che  per  ragioni
oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In  ogni  caso,
le aree gia'  da  essi  occupate  devono  mantenere  la  destinazione
urbanistica ad uso pubblico o comunque di pubblica utilita'. 
  4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo  sono  approvati
dal  Commissario  straordinario  entro  dodici  mesi  dalla   nomina,
acquisiti  l'intesa,  da  sancire   nell'ambito   della   Cabina   di
coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e  delle  province
autonome interessate nonche' dei rappresentanti delle province e  dei
comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4, e  il
parere  delle  amministrazioni  statali  competenti  in   materia   e
dell'Autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente, in
sede di Conferenza permanente di cui all'articolo 15. Con  successivi
provvedimenti, il Commissario  straordinario  puo'  individuare,  con
specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti  piani,  che
rivestono un'importanza essenziale ai fini  della  ricostruzione,  da
realizzare con priorita'.  Gli  interventi  previsti  negli  atti  di
pianificazione  di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo   sono
identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo  11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020  del  26
novembre 2020, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  84  dell'8
aprile 2021. 
  5.  Sulla  base   delle   priorita'   stabilite   dal   Commissario
straordinario,  acquisita  l'intesa,  da  sancire  nell'ambito  della
Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e  delle
province  autonome  interessate  nonche'  dei  rappresentanti   delle
province e dei comuni interessati, designati ai  sensi  del  medesimo
articolo 4, i soggetti  attuatori  oppure  i  comuni,  le  unioni  di
comuni, le unioni montane e le province interessati  predispongono  e
inviano i progetti degli interventi al Commissario straordinario. 
  6.  Il  Commissario  straordinario,  previo  esame   dei   progetti
presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la  congruita'
economica  degli  stessi,  acquisito  il  parere   della   Conferenza
permanente di cui all'articolo 15, approva definitivamente i progetti
esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo. 
  7. I contributi di cui al presente articolo nonche' le spese per le
residue  attivita'  e  funzioni  di   assistenza   alla   popolazione
trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  sono  erogati  in  via
diretta. 
  8. A seguito del rilascio  del  provvedimento  di  concessione  del
contributo,  il  Commissario  straordinario  trasmette   i   progetti
esecutivi ai  soggetti  attuatori  di  cui  all'articolo  14  per  lo
svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, delle procedure di  gara  per
la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi. 
  9. Il monitoraggio dell'utilizzazione  dei  contributi  di  cui  al
presente articolo e' eseguito secondo  le  disposizioni  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  nonche',  limitatamente  alle
opere  di  difesa  del  suolo  e   agli   interventi   sui   dissesti
idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), del  presente  articolo,
attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del
suolo  dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
ambientale, fermo restando il  rispetto  del  principio  di  unicita'
dell'invio previsto dal codice dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
  10.  Fermo  restando   quanto   disposto   dall'articolo   14   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione  della  disciplina
speciale  di  cui  all'articolo  53-bis,  comma   3,   dello   stesso
decreto-legge,  le  disposizioni  della  parte  II,  titolo  IV,  del
medesimo  decreto-legge  recanti   semplificazioni   e   agevolazioni
procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del
contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici  lavori,
servizi e forniture, si applicano, senza  pregiudizio  dei  poteri  e
delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente  o
dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione
pubblica di cui al comma 1  del  presente  articolo,  alle  procedure
connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici  per
la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi di  cui
all'articolo  1,  per  i  quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2. 
  11. Il Commissario  straordinario,  qualora,  nell'esercizio  delle
funzioni di  cui  alla  presente  legge,  rilevi  casi  di  dissenso,
diniego, opposizione o  altro  atto  equivalente  proveniente  da  un
organo  di  un  ente  territoriale  interessato   che,   secondo   la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,
la  realizzazione  di  uno  degli  interventi  di  ricostruzione,  di
ripristino o di riparazione di cui al presente  articolo,  senza  che
sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di  superamento
del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove
nominata,  all'Autorita'  politica  delegata  per  la  ricostruzione,
sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime  entro  sette
giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  per
concordare le iniziative da  assumere,  che  devono  essere  definite
entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione  della
Conferenza medesima. Decorso il predetto termine di quindici  giorni,
in mancanza  di  soluzioni  condivise  che  consentano  la  sollecita
realizzazione  dell'intervento,  il  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri o,  ove  nominata,  l'Autorita'  politica  delegata  per  la
ricostruzione  propone  al  Consiglio  dei  ministri   le   opportune
iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui  agli
articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione,
ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 
  12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino
o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario ad acta,
ove nominato dal Consiglio dei  ministri  nell'esercizio  del  potere
sostitutivo di cui  al  comma  11,  e'  individuato  nel  Commissario
straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3. Gli eventuali
oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta  sono  a  carico
dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti. 
  13. Restano fermi, per gli interventi diversi  da  quelli  inseriti
nei   provvedimenti   predisposti   e   approvati   dal   Commissario
straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i  compiti  e
le  funzioni  attribuiti  ai  Commissari   straordinari,   ai   sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  per  la
realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai  sensi
del comma 1 del medesimo articolo, ai Commissari straordinari per  il
dissesto  idrogeologico  e  ai  Commissari  per  l'attuazione   degli
interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, al Commissario straordinario di governo di cui
all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e al Commissario unico per la realizzazione degli interventi  di
collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane,  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre  2016,  n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.
111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.
141,   nonche'   al   commissario   dell'Ente   per    lo    sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,  Lucania  e
Irpinia, di cui al comma 10  dell'articolo  21  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  qualora  gia'  nominati   alla   data   di
deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 57,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: 
                «Art. 57 (Clausole sociali dei bandi di  gara,  degli
          avvisi  e  degli  inviti  e   criteri   di   sostenibilita'
          energetica e ambientale). -  1.  Per  gli  affidamenti  dei
          contratti di appalto di lavori e servizi diversi da  quelli
          aventi  natura  intellettuale  e   per   i   contratti   di
          concessione, le stazioni appaltanti e gli  enti  concedenti
          inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e  inviti,  nel
          rispetto  dei  principi  dell'Unione  europea,   specifiche
          clausole  sociali  con  le  quali  sono   richieste,   come
          requisiti  necessari  dell'offerta,  misure  orientate  tra
          l'altro a: 
                  a) garantire le pari opportunita' generazionali, di
          genere e  di  inclusione  lavorativa  per  le  persone  con
          disabilita' o svantaggiate, la stabilita' occupazionale del
          personale  impiegato,  tenuto  conto  della  tipologia   di
          intervento, con particolare riferimento al settore dei beni
          culturali e del paesaggio; 
                  b)   garantire   l'applicazione    dei    contratti
          collettivi  nazionali  e  territoriali   di   settore,   in
          conformita' con l'articolo 11. 
                2. Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti
          contribuiscono al conseguimento degli obiettivi  ambientali
          previsti  dal  Piano   d'azione   per   la   sostenibilita'
          ambientale  dei  consumi   nel   settore   della   pubblica
          amministrazione     attraverso     l'inserimento,     nella
          documentazione  progettuale  e  di   gara,   almeno   delle
          specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute
          nei criteri  ambientali  minimi,  definiti  per  specifiche
          categorie di  appalti  e  concessioni,  differenziati,  ove
          tecnicamente   opportuno,   anche   in   base   al   valore
          dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente,
          in riferimento  all'acquisto  di  prodotti  e  servizi  nei
          settori  della  ristorazione  collettiva  e  fornitura   di
          derrate alimentari, anche a quanto specificamente  previsto
          dall'articolo 130.  Tali  criteri,  in  particolare  quelli
          premianti, sono tenuti  in  considerazione  anche  ai  fini
          della stesura dei documenti di gara per l'applicazione  del
          criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  ai
          sensi  dell'articolo  108,  commi  4  e  5.   Le   stazioni
          appaltanti  valorizzano  economicamente  le  procedure   di
          affidamento di appalti e concessioni  conformi  ai  criteri
          ambientali minimi. Nel  caso  di  contratti  relativi  alle
          categorie  di   appalto   riferite   agli   interventi   di
          ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione  e
          ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono  tenuti  in
          considerazione, per quanto  possibile,  in  funzione  della
          tipologia di intervento e della localizzazione delle  opere
          da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti  dal
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
                2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti
          premiali per realizzare le pari opportunita'  generazionali
          e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa  delle
          persone con disabilita' o persone svantaggiate.». 
              - Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          recante: «Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  ai
          sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del  24  febbraio
          2004: 
              - Si riporta il testo del comma 868,  dell'articolo  1,
          della  legge   28   dicembre   2015,   n.   208,   recante:
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'   2016)»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30  dicembre
          2015: 
                «868.  Al  fine  di  migliorare   la   capacita'   di
          programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa  e
          per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze
          finanziarie, a decorrere dal 1º  gennaio  2016  le  risorse
          iscritte nel  bilancio  dello  Stato,  a  qualunque  titolo
          destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un  apposito  fondo
          da iscrivere nello stato di previsione del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di  quanto
          previsto al primo  periodo,  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, su proposta del Ministro competente, le  opportune
          variazioni di bilancio in termini di residui, competenza  e
          cassa.». 
              - Per i riferimenti  all'articolo  11  della  legge  16
          gennaio 2003, n. 3 si vedano le note all'articolo 11. 
              - Il decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
          recante: «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),
          f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  in  materia
          di procedure di  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione
          delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo   dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012. 
              - Si riporta il testo degli articoli 14  e  53-bis  del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante:  «Governance
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime  misure
          di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e   di
          accelerazione e snellimento  delle  procedure»,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del  31  maggio  2021,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n. 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181  del  30
          luglio 2021: 
                «Art. 14 (Estensione della  disciplina  del  PNRR  al
          Piano complementare). - 1. Le  misure  e  le  procedure  di
          accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva
          attuazione degli interventi di  cui  al  presente  decreto,
          incluse quelle relative al  rafforzamento  della  capacita'
          amministrativa  delle  amministrazioni  e  delle   stazioni
          appaltanti  nonche'  al  meccanismo  di   superamento   del
          dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano  anche  agli
          investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di
          cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n.  59,
          e  ai  contratti   istituzionali   di   sviluppo   di   cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.
          88.  Resta  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente decreto agli interventi di cui al citato  articolo
          1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR. 
                1-bis. Con riferimento agli interventi  previsti  dal
          Piano di investimenti strategici  su  siti  del  patrimonio
          culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo  1,
          comma 2, lettera d), del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.
          59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°  luglio
          2021, n. 101,  nell'ambito  del  Piano  nazionale  per  gli
          investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa  e
          resilienza, le funzioni di  tutela  dei  beni  culturali  e
          paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza
          speciale per il PNRR di cui all'articolo  29  del  presente
          decreto. 
                1-ter.  Con  riferimento  agli  interventi   di   cui
          all'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),  numero  1,   del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio  2021,   n.   101,
          limitatamente alle aree del terremoto del 2016  nell'ambito
          del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
          Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario  ad
          acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove  nominato,  viene
          individuato nel Commissario straordinario del  Governo  per
          la  riparazione,  la   ricostruzione,   l'assistenza   alla
          popolazione e la  ripresa  economica  dei  territori  delle
          regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  interessati  dagli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
                2. Alla gestione  delle  risorse  del  Fondo  per  lo
          sviluppo  e  la   coesione,   periodo   di   programmazione
          2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
          dicembre 2020, n.  178,  che  concorrono  al  finanziamento
          degli interventi previsti dal PNRR, si provvede  in  deroga
          alle specifiche normative  di  settore,  con  le  procedure
          finanziarie del PNRR stabilite  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge  30
          dicembre 2020, n. 178. 
                2-bis. La disposizione di cui al comma 2  si  applica
          anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo
          e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di  cui
          all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.
          147. A tale scopo con  apposita  delibera  del  CIPESS,  da
          adottare  entro  il  31  luglio  2022,  si  provvede   alla
          ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per  lo
          sviluppo e la coesione,  periodo  di  programmazione  2014-
          2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai  quali
          non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b),  e
          7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  giugno
          2019,  n.  58.  Nell'ambito  di   tali   interventi,   sono
          individuati quelli per i quali trova applicazione il  primo
          periodo.». 
                «Art. 53-bis  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          infrastrutture ferroviarie  e  di  edilizia  giudiziaria  e
          penitenziaria). - 1. Al  fine  di  ridurre,  in  attuazione
          delle previsioni del PNRR, i tempi di  realizzazione  degli
          interventi  relativi   alle   infrastrutture   ferroviarie,
          nonche' degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria
          e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto,
          ivi compresi gli interventi finanziati con risorse  diverse
          da quelle previste dal PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi
          cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi  5,
          5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies. 
                1-bis. Gli effetti  della  determinazione  conclusiva
          della conferenza di servizi di cui all'articolo  48,  comma
          5,  si  producono   anche   per   le   opere   oggetto   di
          commissariamento a norma dell'articolo 4 del  decreto-legge
          18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55,  a  seguito  dell'approvazione
          del  progetto  da  parte  del  Commissario   straordinario,
          d'intesa con il presidente della  regione  interessata,  ai
          sensi del medesimo articolo 4. 
                1-ter. In relazione alle  procedure  concernenti  gli
          investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte,  con
          le risorse previste dal PNRR e  dal  PNC  e  dai  programmi
          cofinanziati dai  fondi  strutturali  dell'Unione  europea,
          negli  affidamenti  di  progettazione  ed  esecuzione  sono
          richiesti   idonei   requisiti    economico-finanziari    e
          tecnico-professionali    al     progettista     individuato
          dall'operatore economico che partecipa  alla  procedura  di
          affidamento, o da esso associato; in tali casi  si  applica
          il comma 1-quater dell'articolo 59 del codice dei contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50. 
                2. Per  gli  interventi  di  edilizia  giudiziaria  e
          penitenziaria, qualora sia necessario acquisire  il  parere
          obbligatorio del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici
          ovvero  del  comitato  tecnico-amministrativo   presso   il
          Provveditorato interregionale per le opere  pubbliche,  cui
          il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica   e'
          trasmesso  a  cura  della  stazione  appaltante,  esso   e'
          acquisito  nella  medesima  conferenza  dei   servizi   sul
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica. 
                3. Per i progetti di cui al comma 1,  ferma  restando
          l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione
          di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  le  procedure   di
          valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione
          agli interventi finanziati, in tutto o  in  parte,  con  le
          risorse previste  dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi
          cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei
          tempi e secondo le modalita' previsti per i progetti di cui
          all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo
          n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di
          cui all'Allegato  IV  del  presente  decreto,  per  la  cui
          realizzazione e' nominato un commissario  straordinario  ai
          sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.
          32, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  giugno
          2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44,  comma
          3, del presente decreto si applica, altresi', la  riduzione
          dei termini previsti dal  medesimo  articolo  4,  comma  2,
          secondo  periodo,  del  decreto-legge  n.  32   del   2019,
          compatibilmente  con  i  vincoli   inderogabili   derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea,  ivi  inclusi  quelli
          previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 13 dicembre  2011.  In  relazione  agli
          interventi ferroviari diversi da quelli di cui al  primo  e
          al secondo periodo, i termini relativi al procedimento  per
          la  verifica  dell'assoggettabilita'  alla  valutazione  di
          impatto ambientale, nonche' del procedimento di valutazione
          di impatto ambientale sono ridotti della meta'. 
                4. Ai fini della verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
          n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di  interventi  di
          cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3,
          secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016  e'
          ridotto a quarantacinque giorni. 
                5. 
                6. Le disposizioni di cui ai  commi  1  e  3  non  si
          applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV
          del presente decreto. 
                6-bis.   In   considerazione   delle   esigenze    di
          accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a
          opere  di  particolare  rilevanza   pubblica   strettamente
          connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i  soggetti
          pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare
          una  realizzazione  coordinata  di  tutti  gli  interventi,
          stipulare    appositi    atti     convenzionali     recanti
          l'individuazione di un  unico  soggetto  attuatore  nonche'
          l'applicazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto
          anche agli interventi finanziati  con  risorse  diverse  da
          quelle  previste  dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi
          cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione  europea,  a
          esclusione di quelle relative alla vigilanza, al  controllo
          e alla verifica contabile.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  recante:  «Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 202 del 30 agosto 1997: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 117  e  120  della
          Costituzione. 
                «Art. 117. - La potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
                Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie 3; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
                Sono  materie  di  legislazione  concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato 4. 
                Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
                Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
                La potesta' regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
                Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni  ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
                La legge regionale ratifica le intese  della  Regione
          con altre Regioni per il migliore esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
                Nelle materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
                «Art. 120. - La Regione non puo'  istituire  dazi  di
          importazione o esportazione o transito tra le Regioni,  ne'
          adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo  la
          libera circolazione delle  persone  e  delle  cose  tra  le
          Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro  in
          qualunque parte del territorio nazionale. 
                Il Governo puo' sostituirsi a organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4,   del
          decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: «Disposizioni
          urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
          per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del  18
          aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          giugno 2019, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          140 del 17 giugno 2019: 
                «Art.   4   (Commissari   straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali). -  1.  Con  uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  da
          adottare  entro  il  31  dicembre  2020,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, sono  individuati  gli
          interventi infrastrutturali caratterizzati  da  un  elevato
          grado  di  complessita'  progettuale,  da  una  particolare
          difficolta' esecutiva o attuativa,  da  complessita'  delle
          procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
          rilevante impatto sul tessuto socio - economico  a  livello
          nazionale, regionale o locale, per la cui  realizzazione  o
          il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
          piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
          decreti. Il parere  delle  Commissioni  parlamentari  viene
          reso  entro   venti   giorni   dalla   richiesta;   decorso
          inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
          parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare  con
          le modalita' di cui al primo periodo entro il  31  dicembre
          2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   puo'
          individuare, sulla base dei  medesimi  criteri  di  cui  al
          primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
          nomina  di  Commissari  straordinari.  In  relazione   agli
          interventi  infrastrutturali  di  rilevanza  esclusivamente
          regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
          adottati,  ai  soli  fini   dell'individuazione   di   tali
          interventi, previa intesa con il Presidente  della  Regione
          interessata. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo
          sono identificati con  i  corrispondenti  codici  unici  di
          progetto  (CUP)  relativi  all'opera  principale   e   agli
          interventi ad essa collegati. Il Commissario  straordinario
          nominato, prima dell'avvio  degli  interventi,  convoca  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello  nazionale.  Quando,   per   sopravvenute   ragioni
          soggettive od  oggettive,  e'  necessario  provvedere  alla
          sostituzione dei Commissari, si  procede  con  le  medesime
          modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
          cui al primo e al secondo periodo. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo  scopo
          di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
          realizzazione  dei  lavori,  i   Commissari   straordinari,
          individuabili anche nell'ambito delle societa' a  controllo
          pubblico, cui spetta l'assunzione  di  ogni  determinazione
          ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione  dei
          lavori,    anche    sospesi,    provvedono    all'eventuale
          rielaborazione  e  approvazione  dei  progetti  non  ancora
          appaltati,  operando  in  raccordo  con  i   Provveditorati
          interregionali  alle  opere   pubbliche,   anche   mediante
          specifici protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
          migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
          Commissari straordinari, d'intesa con  i  Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti, sostituisce,  ad  ogni
          effetto di legge,  ogni  autorizzazione,  parere,  visto  e
          nulla osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei
          lavori, fatta eccezione per  quelli  relativi  alla  tutela
          ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
          sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela  di  beni
          culturali e  paesaggistici,  per  i  quali  il  termine  di
          adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
          fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla  data
          di  ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove
          l'autorita' competente non si sia pronunciata,  detti  atti
          si  intendono  rilasciati.  L'autorita'   competente   puo'
          altresi' chiedere chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
          giudizio; in tal caso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta e, a  partire  dall'acquisizione  della  medesima
          documentazione, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
          decorso il quale i chiarimenti o gli  elementi  integrativi
          si intendono comunque acquisiti  con  esito  positivo.  Ove
          sorga l'esigenza di procedere  ad  accertamenti  di  natura
          tecnica,   l'autorita'   competente   ne   da'   preventiva
          comunicazione al Commissario straordinario e il termine  di
          sessanta giorni di cui al presente comma e'  sospeso,  fino
          all'acquisizione delle  risultanze  degli  accertamenti  e,
          comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,  decorsi
          i quali  si  procede  comunque  all'iter  autorizzativo.  I
          termini di cui ai periodi precedenti si applicano  altresi'
          per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
          alla gestione aerobica della frazione organica dei  rifiuti
          solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti  organici  in  generale
          della regione Lazio e di Roma Capitale,  fermi  restando  i
          principi di cui alla parte prima del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute  nella  parte  seconda   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi  ricompresi
          negli allegati II e II-bis alla parte seconda  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   il   Commissario
          straordinario, d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni
          territorialmente competenti, puo' richiedere  al  Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica  di  individuare
          la regione  quale  autorita'  competente  allo  svolgimento
          della procedura di valutazione di impatto ambientale  (VIA)
          o alla verifica di assoggettabilita' a  VIA.  Entro  e  non
          oltre i successivi quindici giorni, il  competente  ufficio
          del Ministero comunica al Commissario straordinario e  alla
          regione   la   determinazione   in   merito   all'autorita'
          competente. 
                2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
          ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
          oggetto  anche  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione  che  detto
          progetto sia redatto secondo le modalita' e le  indicazioni
          di cui  all'articolo  48,  comma  7,  quarto  periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.  In  tal
          caso, fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  3,  la
          stazione appaltante pone a base  di  gara  direttamente  il
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
          Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti. 
                3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari
          straordinari   possono   essere   abilitati   ad   assumere
          direttamente le funzioni di stazione appaltante  e  operano
          in  deroga  alle  disposizioni  di  legge  in  materia   di
          contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
          cui agli articoli 30, 34 e 42 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni  del  codice
          delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
          al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  e  dei
          vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
          2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
          subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  primo
          periodo, il  Commissario  straordinario  provvede  anche  a
          mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per  le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
          provvedono alla redazione dello stato di consistenza e  del
          verbale di immissione in possesso dei suoli  anche  con  la
          sola presenza di due rappresentanti della regione  o  degli
          enti territoriali interessati, prescindendo da  ogni  altro
          adempimento. 
                3-bis.  E'   autorizzata   l'apertura   di   apposite
          contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
          nominati ai sensi del presente articolo, per  le  spese  di
          funzionamento e di realizzazione degli interventi nel  caso
          svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
          predispone  e  aggiorna,  mediante  apposito  sistema  reso
          disponibile  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
          dello  Stato,  il  cronoprogramma   dei   pagamenti   degli
          interventi in base al quale le amministrazioni  competenti,
          ciascuna per la parte di propria competenza,  assumono  gli
          impegni pluriennali di spesa a  valere  sugli  stanziamenti
          iscritti  in  bilancio  riguardanti  il  trasferimento   di
          risorse alle contabilita'  speciali.  Conseguentemente,  il
          Commissario,  nei  limiti  delle   risorse   impegnate   in
          bilancio, puo' avviare  le  procedure  di  affidamento  dei
          contratti anche nelle more del trasferimento delle  risorse
          sulla  contabilita'  speciale.  Gli   impegni   pluriennali
          possono essere  annualmente  rimodulati  con  la  legge  di
          bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
          dei pagamenti nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica.
          Le risorse destinate alla  realizzazione  degli  interventi
          sono   trasferite,   previa   tempestiva   richiesta    del
          Commissario   alle   amministrazioni   competenti,    sulla
          contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
          dell'intervento comunicati al Commissario. I  provvedimenti
          di natura regolatoria, ad esclusione di  quelli  di  natura
          gestionale,  adottati  dai  Commissari  straordinari   sono
          sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti  e
          pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
          italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui  all'articolo  27,
          comma 1,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  sono
          dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della  fase
          del controllo,  l'organo  emanante  puo',  con  motivazione
          espressa,    dichiarare    i     predetti     provvedimenti
          provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a  norma
          degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater,  della  legge  7
          agosto 1990,  n.  241.  Il  monitoraggio  degli  interventi
          effettuati dai Commissari straordinari avviene  sulla  base
          di quanto disposto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229. 
                4. I Commissari straordinari trasmettono al  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica,  per  il
          tramite del Ministero competente, i progetti approvati,  il
          relativo quadro economico, il cronoprogramma dei  lavori  e
          il relativo stato di avanzamento,  rilevati  attraverso  il
          sistema di cui al decreto  legislativo  n.  229  del  2011,
          segnalando altresi'  semestralmente  eventuali  anomalie  e
          significativi scostamenti rispetto ai termini  fissati  nel
          cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai  fini
          della valutazione di definanziamento degli  interventi.  Le
          modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad  eccezione  di
          quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
          di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai  commi  3  e
          3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza
          tecnica nell'ambito del  quadro  economico  dell'opera,  si
          applicano anche agli interventi dei commissari  di  Governo
          per  il  contrasto  del  dissesto   idrogeologico   e   dei
          Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di  cui
          all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
          cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre
          2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
          febbraio 2017,  n.  18  e  all'articolo  5,  comma  6,  del
          decreto-legge 14  ottobre  2019  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n.  141  e  dei
          Commissari per la bonifica dei siti di interesse  nazionale
          di cui all'articolo 252, del decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152. 
                5. Con i medesimi decreti di cui  al  comma  1  sono,
          altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse  alla
          realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale  del
          quadro   economico   degli   interventi    da    realizzare
          eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
          al compenso per i Commissari straordinari. I  compensi  dei
          Commissari, ove previsti,  sono  stabiliti  in  misura  non
          superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  Per  il
          supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
          dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione centrale o  territoriale  interessata,
          dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui  all'articolo  5,
          comma 1,  del  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
          n.  6,  nonche'  di  societa'  controllate  direttamente  o
          indirettamente  dallo  Stato,  dalle  Regioni  o  da  altri
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico  dei
          quadri  economici  degli   interventi   da   realizzare   o
          completare nell'ambito della percentuale di  cui  al  primo
          periodo. I  Commissari  straordinari  possono  nominare  un
          sub-commissario. L'eventuale compenso del  sub  commissario
          da determinarsi in misura non superiore a  quella  indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111,  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'intervento  da  realizzare,  nell'ambito  della  quota
          percentuale di cui al primo periodo. 
                6. Al fine di fronteggiare  la  situazione  di  grave
          degrado in cui  versa  la  rete  viaria  provinciale  della
          Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in  conseguenza  dei
          recenti eventi meteorologici che  hanno  interessato  vaste
          aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
          interventi    di    riqualificazione,    miglioramento    e
          rifunzionalizzazione della stessa rete  viaria  provinciale
          al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
          e  adeguata  mobilita',  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il  28
          febbraio   2020,   e'   nominato    apposito    Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi  poteri  di  cui  i
          commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la  progettazione,
          l'affidamento  e  l'esecuzione  di  interventi  sulla  rete
          viaria provinciale della Regione Siciliana, anche  mediante
          apposite convenzioni da stipulare  con  le  amministrazioni
          competenti.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al  primo
          periodo,  sono  stabiliti  i  termini,  le  modalita',   le
          tempistiche, il supporto  tecnico,  le  attivita'  connesse
          alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
          i cui oneri sono posti a carico del quadro economico  degli
          interventi  da  realizzare  o  completare.  Il  Commissario
          straordinario per la realizzazione  degli  interventi  puo'
          avvalersi, sulla base  di  apposite  convenzioni,  di  ANAS
          S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche  dello
          Stato e degli enti pubblici dotati di specifica  competenza
          tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli  oneri
          di cui alle predette convenzioni sono posti  a  carico  dei
          quadri  economici  degli  interventi  da   realizzare.   Il
          compenso  del  Commissario  e'  stabilito  in  misura   non
          superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Il
          commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, di strutture  dell'amministrazione
          interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima. 
                6-bis.   Per   la   prosecuzione   dei   lavori    di
          realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico  per
          la tutela e la salvaguardia della Laguna di  Venezia,  noto
          come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti  i
          Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e delle politiche agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
          e il comune di Venezia, da  adottare  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente   decreto,   e'   nominato   un   Commissario
          straordinario incaricato di  sovraintendere  alle  fasi  di
          prosecuzione dei lavori volti al completamento  dell'opera.
          A tal fine il Commissario  puo'  assumere  le  funzioni  di
          stazione appaltante e opera in raccordo  con  la  struttura
          del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche  per
          il Veneto,  il  Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli-Venezia
          Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita'  assegnate
          al Commissario straordinario, con il medesimo decreto  sono
          altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
          l'eventuale supporto tecnico, il compenso del  Commissario,
          il cui  onere  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'opera. Il  compenso  del  Commissario  e'  fissato  in
          misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo  15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Il Commissario straordinario opera in  deroga  alle
          disposizioni di legge in  materia  di  contratti  pubblici,
          fatto salvo il rispetto dei  principi  generali  posti  dai
          Trattati dell'Unione europea  e  dalle  disposizioni  delle
          direttive di settore, anche come recepiti  dall'ordinamento
          interno. Il Commissario puo' avvalersi di  strutture  delle
          amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
          di societa' controllate dallo Stato o  dalle  regioni,  nel
          limite delle risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione  degli
          interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia,  le
          risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852,  della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          dal 2019 al 2024, e destinate ai  comuni  della  Laguna  di
          Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
          legge 29 novembre 1984, n.  798,  sono  ripartite,  per  le
          annualita' 2018 e 2019,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
          Al fine della piu' celere  realizzazione  degli  interventi
          per la salvaguardia della  Laguna  di  Venezia  nell'intero
          territorio comunale, per gli anni  dal  2020  al  2024,  le
          risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
          anno, nel modo  seguente:  euro  28.225.000  al  comune  di
          Venezia, euro 5.666.666,66  al  comune  di  Chioggia,  euro
          1.775.000   al   comune   di    Cavallino-Treporti,    euro
          1.166.666,67 a  ciascuno  dei  comuni  di  Mira  e  Jesolo,
          nonche' euro 500.000 a ciascuno dei  comuni  di  Musile  di
          Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino. 
                6-quater. Al fine di assicurare la piena  fruibilita'
          degli spazi  costruiti  sull'infrastruttura  del  Ponte  di
          Parma   denominato   "Nuovo   Ponte   Nord",   la   regione
          Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
          verificata la presenza sul corso d'acqua principale su  cui
          insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
          di altre opere idrauliche a monte del  manufatto  idonee  a
          garantire un  franco  di  sicurezza  adeguato  rispetto  al
          livello  delle  piene,   possono   adottare   i   necessari
          provvedimenti   finalizzati   a   consentirne    l'utilizzo
          permanente attraverso l'insediamento  di  attivita'  sia  a
          scala  urbana  che  extraurbana,  anche  in   deroga   alla
          pianificazione vigente, nel rispetto  della  pianificazione
          di bacino  e  delle  relative  norme  di  attuazione.  Tale
          utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria.  Al
          fine   di   consentire    l'intervento    di    adeguamento
          dell'infrastruttura di cui al presente comma e il  recupero
          e  l'utilizzo  degli   spazi   costruiti   sulla   medesima
          infrastruttura,  e'  concesso  al  comune   di   Parma   un
          contributo di 2 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma,
          pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025
          e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2024,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                6-quinquies. Al fine  di  procedere  celermente  alla
          realizzazione delle  opere  di  infrastrutturazione  viaria
          nella regione Sardegna,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale della regione Sardegna, da  adottare
          entro il 30 giugno 2020, e' nominato  apposito  Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi poteri  di  cui  ai
          commi  2  e  3,  e'  incaricato  di   sovraintendere   alla
          programmazione,  alla  progettazione,   all'affidamento   e
          all'esecuzione degli interventi  sulla  rete  viaria  della
          regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui  al  primo
          periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
          supporto tecnico, le attivita' connesse alla  realizzazione
          dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri  sono
          posti a carico del quadro  economico  degli  interventi  da
          realizzare o da completare. Il compenso del Commissario  e'
          stabilito  in  misura  non  superiore  a  quella   indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione  interessata   nonche'   di   societa'
          controllate dalla medesima. 
                6-sexies. Anche per le  finalita'  di  cui  al  comma
          6-quinquies  del  presente  articolo,  il  comma   4-novies
          dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.  111,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 141, e' sostituito dal seguente: 
                  "4-novies. A decorrere dal 1° gennaio  2020,  nelle
          aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
          grado elevato o molto elevato, come  definite  dalle  norme
          tecniche di attuazione dei relativi Piani  di  bacino,  non
          sono  consentiti  incrementi   delle   attuali   quote   di
          impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque  fatte  salve
          le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei  piani
          di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
          cui al periodo precedente". 
                7. Alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto  sono   da   intendersi
          conclusi i programmi infrastrutturali  "6000  Campanili"  e
          "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge  21
          giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
          e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito  con
          modificazioni in  legge  11  novembre  2014,  n.  164.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottarsi entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  provvedimento,  si   provvede   alla
          ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
          anche in conto residui,  e  non  piu'  dovute  relative  ai
          predetti programmi, con esclusione delle somme perenti.  Le
          somme accertate a seguito della predetta ricognizione  sono
          mantenute  nel  conto  del  bilancio  per  essere   versate
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno   2019,
          qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
          e riassegnate ad apposito capitolo di  spesa  da  istituire
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento  di  un
          nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per  Piccoli
          Comuni fino a 3.500 abitanti. Con  il  decreto  di  cui  al
          precedente  periodo  sono  individuate  le  modalita'  e  i
          termini  di  accesso  al  finanziamento  del  programma  di
          interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
          abitanti per lavori di  immediata  cantierabilita'  per  la
          manutenzione di strade, illuminazione  pubblica,  strutture
          pubbliche comunali  e  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche. 
                7-bis. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono  individuati  gli   interventi   per   realizzare   la
          Piattaforma unica nazionale (PUN) di  cui  all'articolo  8,
          comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.  257,
          e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
          per  la  ricarica  dei  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
          di progetti di realizzazione di reti di  infrastrutture  di
          ricarica  dedicate  ai  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica,   immediatamente   realizzabili,   valutati    e
          selezionati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. 
                7-ter.  All'onere  derivante  dal  comma  7-bis,  nel
          limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno  2019,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 1091, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205. 
                8.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  e  il
          completamento delle opere  di  cui  all'articolo  86  della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche  sulla
          base della ricognizione delle pendenze di cui  all'articolo
          49, comma 2, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, a individuare: 
                  a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
          rapporti  attivi   e   passivi   della   cessata   gestione
          commissariale, rispetto all'avvio ovvero  al  completamento
          degli interventi di cui  all'articolo  86  della  legge  27
          dicembre 2002,  n.  289,  con  relativa  indicazione  delle
          modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio  o  il
          completamento degli interventi stessi; 
                  b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
          interventi   completati    da    parte    della    gestione
          commissariale; 
                  c)  i  centri  di   costo   delle   amministrazioni
          competenti  cui  trasferire  le  risorse   presenti   sulla
          contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario  ad
          acta, provenienti dalla contabilita' speciale n.  1728,  di
          cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289. 
                9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
          Regione Campania provvede al completamento delle  attivita'
          relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
          A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana  Strada
          a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda"  subentrando  nei
          rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
          autorizzata alla liquidazione delle  somme  spettanti  alle
          imprese esecutrici utilizzando  risorse  finanziarie  nella
          propria disponibilita', comunque destinate al completamento
          del  citato  collegamento  e   provvede   alle   occorrenti
          attivita'  di  esproprio  funzionali   alla   realizzazione
          dell'intervento.  La   Regione   Campania   puo'   affidare
          eventuali contenziosi all'Avvocatura  dello  Stato,  previa
          stipula di apposita  convenzione,  ai  sensi  dell'articolo
          107,  terzo  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
                10. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
          economico, da emanarsi entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
          di  vigilanza  per   l'attuazione   degli   interventi   di
          completamento   della   strada   a    scorrimento    veloce
          "Lioni-Grottaminarda", anche  ai  fini  dell'individuazione
          dei lotti  funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La
          costituzione e il funzionamento del Comitato,  composto  da
          cinque  componenti  di  qualificata   professionalita'   ed
          esperienza cui non spettano compensi, gettoni di  presenza,
          rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati,  non
          comporta nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                11.  Ai   fini   degli   effetti   finanziari   delle
          disposizioni di cui ai commi 8 e 9,  le  risorse  esistenti
          sulla contabilita' speciale 3250, intestata al  commissario
          ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale  n.  1728,
          di cui all'articolo 86, comma 3  della  legge  27  dicembre
          2002, n. 289, sono riassegnate,  ove  necessario,  mediante
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  alle
          Amministrazioni titolari degli interventi. 
                12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
          8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
          comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
          territori della Campania,  Basilicata,  Puglia  e  Calabria
          colpiti  dagli  eventi  sismici  del  novembre  1980,   del
          febbraio  1981  e  del  marzo  1982,  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 
                12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
          n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente: 
                  "148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
          applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  853,  della  legge  27
          dicembre  2017,  n.   205.   Per   tali   contributi   sono
          conseguentemente disapplicate le  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della  citata  legge  n.
          205 del 2017". 
                12-ter. All'articolo  1,  comma  1,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
          seguente: "La  gravita'  della  colpa  e  ogni  conseguente
          responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni  profilo
          se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
          la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi   ragione,   di
          rapporti  di  concessione  autostradale,  allorche'   detti
          decreti siano stati vistati e registrati  dalla  Corte  dei
          conti in  sede  di  controllo  preventivo  di  legittimita'
          svolto su richiesta dell'amministrazione procedente". 
                12-quater. All'articolo 16 della  legge  27  febbraio
          1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
                  "In caso di assenza o  impedimento  temporaneo  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Comitato  e'
          presieduto dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  in
          qualita' di vicepresidente del Comitato stesso. In caso  di
          assenza o di impedimento temporaneo anche di  quest'ultimo,
          le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
          anziano per eta'". 
                12-quinquies. All'articolo 61  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 6, le parole: "31 dicembre  2019"  sono
          sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021"; 
                  b) al comma 9, le parole: "con  la  consegna  delle
          opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
          dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021". 
                12-sexies.   Al   primo   periodo   del   comma    13
          dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
          le parole: "Nodo stazione  di  Verona"  sono  aggiunte,  in
          fine,  le  seguenti:  "nonche'  delle  iniziative  relative
          all'interporto di  Trento,  all'interporto  ferroviario  di
          Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di  Valdaro
          (Mantova)". 
                12-septies. Al fine di consentire il  celere  riavvio
          dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e  assicurare  il
          collegamento dell'ultimo miglio tra  il  Terzo  Valico  dei
          Giovi  e  il  Porto   storico   di   Genova,   i   progetti
          "Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole",  "Linea
          AV/AC   Milano-Genova:   Terzo   Valico   dei   Giovi"    e
          "Potenziamento  Genova-Campasso"  sono  unificati   in   un
          Progetto unico, il cui  limite  di  spesa  e'  definito  in
          6.853,23 milioni  di  euro  ed  e'  interamente  finanziato
          nell'ambito delle risorse del contratto di  programma  RFI.
          Tale  finalizzazione  e'  recepita  nell'aggiornamento  del
          contratto  di  programma  -  parte  investimenti   tra   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
          per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
          unitario del  Progetto  unico  e  il  cronoprogramma  degli
          interventi. Le  risorse  che  si  rendono  disponibili  sui
          singoli  interventi  del  Progetto  unico  possono   essere
          destinate agli altri interventi  nell'ambito  dello  stesso
          Progetto  unico.   Le   opere   civili   degli   interventi
          "Potenziamento    infrastrutturale    Voltri-Brignole"    e
          "Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
          costituiscono lavori  supplementari  all'intervento  "Linea
          AV/AC Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi"  ai  sensi
          dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2014.   E'
          autorizzato l'avvio della  realizzazione  del  sesto  lotto
          costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo  Valico
          dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia'  assegnate
          alla RFI per il finanziamento del contratto di programma  -
          parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni  di  euro
          anche  nell'ambito  del   riparto   del   Fondo   per   gli
          investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del  Paese,  di
          cui all'articolo 1, comma 1072,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205. 
                12-octies. Entro trenta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  il
          Presidente della Giunta regionale  della  Liguria,  nomina,
          con proprio decreto e senza oneri per la finanza  pubblica,
          il  Commissario  straordinario  per  il  completamento  dei
          lavori del Nodo ferroviario di Genova  e  del  collegamento
          dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
          storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.». 
              - Si riporta il testo del comma 525,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017: 
                «525. Fermo restando quanto  previsto,  in  relazione
          agli interventi finanziati in  tutto  o  in  parte  con  le
          risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di  cui
          al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale
          per gli investimenti complementari di  cui  all'articolo  1
          del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  dagli
          articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
          77, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  luglio
          2021, n. 108, e dal titolo II della parte  I  del  medesimo
          decreto-legge, nonche' dal comma 520 del presente articolo,
          il  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili segnala i casi di inerzia  e  di  inadempimento
          degli impegni previsti da parte degli enti  di  gestione  e
          degli altri soggetti responsabili e, in caso di assenza del
          soggetto legittimato, propone gli interventi correttivi  da
          adottare per il ripristino, comunicandoli  alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei
          ministri, previa diffida ad adempiere entro il  termine  di
          trenta   giorni,   su   proposta   del    Ministro    delle
          infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  nomina,  ai
          sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.
          32  D.L.  18/04/2019,  n.  32,   Art.   4.   -   Commissari
          straordinari,  interventi  sostitutivi  e   responsabilita'
          erariali, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
          giugno  2019,  n.  55,  un  Commissario  straordinario  che
          esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e
          di  realizzazione  degli   interventi,   e   definisce   le
          modalita', anche contabili, di intervento.  Il  Commissario
          straordinario  opera  in  via  sostitutiva  anche  per   la
          realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale
          di cui al comma 516 del presente articolo in  mancanza  del
          gestore legittimato a operare. Gli oneri per i compensi dei
          Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina
          e  sono  posti  a  carico  delle  risorse  destinate   agli
          interventi. I compensi  dei  Commissari  straordinari  sono
          stabiliti  in  misura  non  superiore  a  quella   indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21, commi 10, 11  e
          11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  recante:
          «Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti  pubblici»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27  dicembre
          2011: 
                «Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - (Omissis) 
                10.  Al  fine  di  razionalizzare  le  attivita'   di
          approvvigionamento  idrico  nei  territori  delle   Regioni
          Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della  provincia
          di Avellino, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del   presente   decreto,   l'Ente    per    lo    sviluppo
          dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia  e
          Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto  in  liquidazione.  Il
          commissario  liquidatore  e'  autorizzato,   al   fine   di
          accelerare le procedure di liquidazione e per  snellire  il
          contenzioso in  essere,  a  stipulare  accordi  transattivi
          anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso  di
          accertamento. Le transazioni di cui al  periodo  precedente
          devono  concludersi  entro  il  31   dicembre   2023.   Nei
          successivi  sessanta  giorni   dalla   predetta   data   il
          commissario predispone comunque la situazione  patrimoniale
          del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023,
          nonche' il piano di riparto con la graduazione dei crediti.
          Fino a tale data sono sospesi le procedure esecutive  ed  i
          giudizi   di   ottemperanza   nei   confronti   dell'EIPLI,
          instaurati ed instaurandi,  nonche'  l'efficacia  esecutiva
          delle cartelle di  pagamento  notificate  ed  in  corso  di
          notifica da parte di Agenzia delle entrate  -  Riscossione,
          oltreche' i pagamenti  dei  ratei  in  favore  dell'Agenzia
          delle entrate gia' scaduti o in corso di scadenza. Al  fine
          di favorire la predisposizione del piano  di  riparto  sino
          alla  data   di   deposito   dello   stesso,   il   giudice
          dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate  in
          precedenza a carico dell'Ente. 
                11. E' costituita dal 1° gennaio  2024  una  societa'
          per azioni denominata 'Acque del Sud Spa', il cui  capitale
          sociale iniziale e' stabilito in  5  milioni  di  euro.  Le
          azioni sono attribuite al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, che puo' trasferirle nel limite del 5 per cento  a
          soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento  a  soggetti
          privati  individuati  come  soci  operativi,   secondo   le
          disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di
          societa' a  partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del  piano
          industriale della societa',  e  per  la  restante  parte  a
          societa'  delle  quali  abbia   il   controllo   ai   sensi
          dell'articolo 2359 del codice  civile.  Sono  organi  della
          societa' il presidente, il consiglio di amministrazione, il
          collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio  di
          amministrazione e' composto da sette membri di cui uno  con
          funzioni di presidente. Il presidente e due componenti  del
          consiglio di amministrazione  sono  nominati  dal  Ministro
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze; un  componente  e'  nominato  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze; un  componente  e'  nominato
          dal Ministro per gli affari europei, il Sud,  le  politiche
          di  coesione  e  il  PNRR,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze; i restanti componenti, tra i
          quali  e'  individuato  l'amministratore   delegato,   sono
          nominati dall'assemblea  dei  soci.  Il  presidente  ha  la
          rappresentanza  legale  della  societa'   e   presiede   il
          consiglio di amministrazione. Il  presidente  del  collegio
          sindacale e' designato dal Ministro dell'economia  e  delle
          finanze. Lo statuto e' adottato con  decreto  del  Ministro
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  costituzione  della
          societa'. Nei successivi sessanta giorni  sono  nominati  i
          componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non
          derogato  dalle  disposizioni  del   presente   comma,   si
          applicano le norme sulle societa' per azioni contenute  nel
          codice civile e le norme generali  di  diritto  privato.  A
          decorrere dalla data di costituzione sono  trasferite  alla
          societa' Acque del Sud Spa le funzioni del  soppresso  Ente
          di cui al  comma  10,  con  le  relative  risorse  umane  e
          strumentali, nonche' i diritti a questo attribuiti in forza
          di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo  e
          a   titolo   originario.   Con   decreto    del    Ministro
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste,   su   proposta   del   commissario    liquidatore
          dell'EIPLI, e' operata la  ricognizione  delle  risorse  da
          trasferire. Tutti  i  contratti  di  fornitura  idrica  del
          soppresso Ente sono trasferiti alla societa' Acque del  Sud
          Spa e sono rinnovati entro i successivi  centoventi  giorni
          con l'inserimento di  una  clausola  di  garanzia  a  prima
          richiesta  a  carico  dell'utente.  La  tariffa  idrica  da
          applicare agli utenti della societa' Acque del Sud  Spa  e'
          determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
          e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20  luglio  2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231  del  3  ottobre
          2012. Fatto  salvo  quanto  previsto  per  i  contratti  di
          fornitura idrica, i rapporti giuridici  attivi  e  passivi,
          anche  processuali,  sorti  in  capo  al   soppresso   Ente
          producono effetti esclusivamente  nei  confronti  dell'Ente
          posto in liquidazione o  nei  confronti  della  gestione  a
          stralcio del medesimo Ente, funzionale  all'esecuzione  del
          piano di  riparto  di  cui  al  comma  10.  Il  commissario
          liquidatore presenta il piano  di  riparto  e  il  bilancio
          finale di liquidazione dell'Ente  al  Ministero  vigilante,
          che lo approva. Fino all'adozione delle misure  di  cui  al
          presente comma e,  comunque,  non  oltre  l'esecuzione  del
          piano di riparto previsto dal  comma  10,  sono  dichiarate
          improcedibili  le   procedure   esecutive   e   le   azioni
          giudiziarie nei confronti  dell'EIPLI  e  della  successiva
          gestione a stralcio del medesimo Ente.  A  decorrere  dalla
          data di soppressione di cui al comma 10  fino  all'adozione
          delle  misure  di  cui  al  presente  comma,  la   gestione
          liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale  gestione
          commissariale,  che  mantiene   i   poteri   necessari   ad
          assicurare il regolare esercizio delle funzioni  dell'Ente,
          anche nei confronti dei terzi. Al  fine  di  accelerare  le
          procedure per la liquidazione dell'Ente e  di  semplificare
          il  contenzioso  in  essere,  agevolando   il   commissario
          liquidatore nella definizione degli accordi transattivi  di
          cui al comma 10,  i  crediti  e  i  debiti  sorti  in  capo
          all'Ente, unitamente ai beni  immobili  diversi  da  quelli
          aventi  natura  strumentale  all'esercizio  delle  relative
          funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al
          patrimonio della societa' Acque del Sud  Spa.  A  decorrere
          dal  31  dicembre  2023,   il   soppresso   Ente   prosegue
          l'attivita' di liquidazione come gestione a  stralcio  sino
          alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto,  con
          la  quale  e'  estinto  definitivamente  con  decreto   del
          commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante. 
                11.1. Nelle  more  della  costituzione  e  dell'avvio
          della  societa'  di  cui  al  comma   11,   l'avvio   della
          realizzazione degli interventi di competenza  dell'Ente  di
          cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di  interventi
          nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e
          negli  altri  programmi  finanziati   con   altre   risorse
          finanziarie  nazionali  ed  europee  che  concorrono   agli
          obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma  516,  della
          citata legge n. 205 del 2017, nonche' per la  realizzazione
          degli  ulteriori  interventi  e'  affidato  al   Segretario
          generale   dell'Autorita'   di   distretto   dell'Appennino
          Meridionale in qualita'  di  Commissario  straordinario  di
          governo.   Per   l'attuazione   del   presente   comma    e
          dell'articolo 1, comma 525, della citata legge n.  205  del
          2017, il Commissario puo' nominare un numero di massimo tre
          subcommissari in relazione alla portata e al  numero  degli
          interventi  sostitutivi  e  puo'  altresi'  avvalersi   del
          personale  dell'Autorita'   di   distretto   dell'Appennino
          Meridionale e di enti pubblici e societa'  in  house  delle
          amministrazioni centrali dello Stato, dotate  di  specifica
          competenza  tecnica;  al  Commissario   si   applicano   le
          previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui
          ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164.  A  tali   fini
          l'Autorita'  di  distretto  dell'Appennino  Meridionale  e'
          autorizzata ad assumere,  previa  selezione  pubblica,  con
          contratto di lavoro a tempo determinato non  rinnovabile  e
          non superiore a trentasei mesi a  partire  dall'anno  2019,
          ulteriori unita' di  personale  con  funzioni  tecniche  di
          supporto alle attivita' svolte dal Commissario,  in  deroga
          ai  vincoli  di  contenimento  della  spesa  di   personale
          previsti dalla normativa  vigente,  fino  a  40  unita',  e
          comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione
          d'anno. Gli oneri per il compenso  del  Commissario  e  dei
          subcommissari sono posti a carico delle  risorse  destinate
          agli  interventi.  I  compensi  del   Commissario   e   dei
          subcommissari sono stabiliti  in  misura  non  superiore  a
          quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. Il  Commissario  provvede  al
          trasferimento alla  societa'  di  cui  al  comma  11  delle
          attivita' di cui al presente comma e dei relativi  rapporti
          attivi e passivi, entro sessanta giorni dalla  costituzione
          della medesima societa'. Nel caso  sia  nominato  un  nuovo
          Segretario generale, il Commissario cessa  dall'incarico  e
          viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto-legge  29   dicembre   2016,   n.   243,   recante:
          «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
          con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
          aree del Mezzogiorno», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 304 del 30 dicembre 2016, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 27  febbraio  2017,  n.  18,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017: 
                «Art. 2 (Procedure di infrazione europee n. 2004/2034
          e n. 2009/2034 per la  realizzazione  e  l'adeguamento  dei
          sistemi di collettamento, fognatura e  depurazione).  -  1.
          Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,   sentiti   i   Presidenti   delle   regioni
          interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario
          del Governo,  di  seguito  Commissario  unico,  scelto  tra
          persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,  di
          comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che  non
          siano in una  situazione  di  conflitto  di  interessi.  Il
          Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso  in
          cui si tratti  di  dipendente  pubblico,  e'  collocato  in
          posizione di comando, aspettativa  o  fuori  ruolo  secondo
          l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento  fuori
          ruolo  e'  reso  indisponibile  per  tutta  la  durata  del
          collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
          organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
          dal punto di vista finanziario. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  6,  del
          decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante:  «Misure
          urgenti per  il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla
          direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del
          termine  di  cui  all'articolo  48,  commi  11  e  13,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 14 ottobre 2019,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 141, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 13
          dicembre 2019: 
                «Art. 5 (Ulteriori disposizioni per  fronteggiare  le
          procedure d'infrazione in materia ambientale). - (Omissis) 
                6. Al  fine  di  accelerare  la  progettazione  e  la
          realizzazione degli interventi di collettamento,  fognatura
          e depurazione di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  29
          dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni  dalla
          legge 27 febbraio 2017,  n.  18,  nonche'  degli  ulteriori
          interventi previsti all'articolo 4-septies,  comma  1,  del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55,  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e' nominato con decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il
          sud e la coesione territoriale, un  Commissario  unico  che
          subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive
          del Commissario unico nominato con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri del 26 aprile  2017,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, il quale
          cessa dal proprio incarico alla data di  nomina  del  nuovo
          Commissario. 
                (Omissis).».