Art. 14
Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e
ai beni culturali
1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione
delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 13,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, i
soggetti attuatori sono:
a) le regioni;
b) il Ministero della cultura;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione
dell'Ordinario diocesano, di importo inferiore alla soglia di
rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
f) le universita', limitatamente agli interventi sugli immobili
di loro proprieta' di importo inferiore alla soglia di rilevanza
europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a), il
Presidente della regione, con proprio provvedimento, puo' delegare lo
svolgimento di tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione
ai comuni o agli altri enti locali interessati. In relazione ai beni
danneggiati di titolarita' dei comuni o di altri enti locali
interessati, fermo restando il potere di delega da parte del
Presidente della regione ai sensi del primo periodo del presente
comma, il Commissario straordinario, con propri provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, individua quale soggetto
attuatore ai sensi del comma 1 del presente articolo lo stesso comune
o ente locale titolare, salvo che questi, tenuto conto dei principi
di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, non siano in
condizione, in ragione delle conseguenze prodotte dall'evento
calamitoso di cui all'articolo 1, di svolgere le funzioni di soggetto
attuatore.
3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa
in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilita' delle
infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate dagli
eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i
quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo
nazionale ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza della
societa' ANAS Spa, ovvero alla loro ricostruzione, in continuita' con
gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25,
comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima societa'
provvede secondo quanto previsto nel piano speciale di cui
all'articolo 13, comma 2, lettera e), della presente legge in
qualita' di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di
anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo
1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 10, della presente legge,
previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della
stessa ANAS Spa, delle risorse che possono essere temporaneamente
distolte dalle finalita' cui sono destinate senza pregiudizio per le
medesime. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa
in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilita' delle
infrastrutture stradali danneggiate dagli eventi calamitosi di cui
all'articolo 1, situate nei territori per i quali e' stato dichiarato
lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo
2, rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali,
ovvero di ricostruzione delle medesime infrastrutture, in continuita'
con gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi dell'articolo
25, comma 2, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n.
1 del 2018, l'ANAS Spa opera in qualita' di soggetto attuatore e
provvede direttamente, secondo quanto previsto nel piano speciale di
cui al citato articolo 13, comma 2, lettera e), ove necessario anche
in ragione dell'effettiva capacita' operativa degli enti interessati,
all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di
anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1,
comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime
modalita' di cui al primo periodo. Gli oneri connessi al supporto
tecnico e alle attivita' connesse alla realizzazione dei citati
interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi
con le modalita' e nel limite della quota di cui all'articolo 36,
comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del
fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del
2015 utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente
comma sono reintegrate a valere sul fondo per la ricostruzione di cui
all'articolo 6, comma 1, della presente legge, come finanziato ai
sensi dell'articolo 13, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera e), di
importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui
all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si sia proposta
la diocesi competente, la funzione di soggetto attuatore e' svolta
dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 1,
lettere a), c) e d), del presente articolo.
5. Ai lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non
superiore alla soglia europea per singolo lavoro si applicano le
procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento
della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza
del Commissario straordinario alla ricostruzione adottata ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, sentiti il presidente della Conferenza
episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le
modalita' di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il
controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle
risorse pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo di
calcolo del costo del progetto.
6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui
all'articolo 3 puo' avvalersi, previa convenzione e senza oneri
diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione
di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a
170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di
interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi
calamitosi di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della
predetta convenzione, nel limite delle risorse disponibili a
legislazione vigente per le attivita' di progettazione della citata
Struttura.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 14 (Soglie di rilevanza europea e metodi di
calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei
contratti misti). - 1. Per l'applicazione del codice le
soglie di rilevanza europea sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di
lavori e per le concessioni;
b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che
sono autorita' governative centrali indicate nell'allegato
I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti
nel settore della difesa, questa soglia si applica solo
agli appalti concernenti i prodotti menzionati
nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti
sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
quando gli appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali
e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva
2014/24/UE.
2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza
europea sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV
alla direttiva 2014/24/UE.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto
pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato
sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante.
Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi
compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del
contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per
i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo
dell'importo stimato dell'appalto.
5. Se una stazione appaltante o un ente concedente
sono composti da unita' operative distinte, il calcolo
dell'importo stimato di un appalto o di una concessione
tiene conto dell'importo totale stimato per tutte le
singole unita' operative. Se un'unita' operativa distinta
e' responsabile in modo indipendente del proprio appalto o
della propria concessione o di determinate categorie di
essi, il relativo importo puo' essere stimato con
riferimento all'importo attribuito dall'unita' operativa
distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice
relative alle soglie europee. Un appalto non puo' essere
frazionato per evitare l'applicazione delle norme del
codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo
giustifichino.
7. L'importo stimato dell'appalto o concessione e'
quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione
di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia
prevista un'indizione di gara, al momento in cui la
stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura
di affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo
dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori
stessi nonche' dell'importo complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione
che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L'importo
delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione
di uno specifico appalto di lavori non puo' essere aggiunto
all'importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre
l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione
delle disposizioni del codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato l'importo complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di
ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato l'importo complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di
ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per
singoli lotti con le modalita' previste per gli affidamenti
di cui al Libro II, Parte I quando l'importo stimato al
netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le
forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i
lavori, purche' l'importo cumulato dei lotti aggiudicati
non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di
tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera
prevista, il progetto di acquisizione delle forniture
omogenee o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:
a) l'importo reale complessivo dei contratti
analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantita' o di importo che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) l'importo stimato complessivo dei contratti
aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima
consegna o nel corso dell'esercizio, se questo e' superiore
ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, l'importo da assumere come base per
il calcolo dell'importo stimato dell'appalto e' il
seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, l'importo stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, l'importo complessivo, ivi compreso
l'importo stimato di quello residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
o che non puo' essere definita, l'importo mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da
porre come base per il calcolo dell'importo stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e
altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari
gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e
altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari
o inferiore a quarantotto mesi, l'importo complessivo
stimato per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, l'importo mensile
moltiplicato per 48.
15. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto
misto di servizi e forniture si fonda sull'importo totale
dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle
rispettive quote. Tale calcolo comprende l'importo delle
operazioni di posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici
di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione e'
l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso
dei contratti previsti durante l'intera durata degli
accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione,
l'importo da prendere in considerazione e' l'importo
massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di
ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del
previsto partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi
o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. I contratti che hanno per oggetto due o piu' tipi
di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni
applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto
principale. L'oggetto principale e' determinato in base
all'importo stimato piu' elevato tra quelli delle
prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che
concorre alla procedura di affidamento di un contratto
misto deve possedere i requisiti di qualificazione e
capacita' prescritti dal codice per ciascuna prestazione di
lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.
19. Se le diverse parti di un contratto sono
oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se
le diverse parti di un contratto sono oggettivamente non
separabili, si applica il comma 23.
20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto
rientrano solo in parte nel campo di applicazione del
codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di
aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto
unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare
appalti distinti, il regime giuridico applicabile a
ciascuno di tali appalti e' determinato in base al suo
oggetto.
21. I contratti misti che contengono elementi sia di
appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari
sia di concessioni sono aggiudicati in conformita' alle
disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei
settori ordinari, purche' l'importo stimato della parte del
contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il
presente articolo, sia pari o superiore alla soglia
pertinente.
22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in
parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali,
le disposizioni applicabili sono determinate dai commi
seguenti, fatta salva la facolta' di cui al comma 20.
23. Se le diverse parti di un determinato contratto
sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico
applicabile e' determinato in base all'oggetto principale
del contratto in questione.
24. Nei settori speciali, nel caso di contratti
aventi ad oggetto prestazioni strumentali a piu' attivita',
le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare
appalti distinti per ogni attivita' o di aggiudicare un
appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di
aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico
applicabile a ciascuno di essi e' determinato in base
all'attivita' cui e' strumentale. Se le stazioni appaltanti
decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i
commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto
o piu' appalti distinti non puo' essere adottata allo scopo
di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di
applicazione del codice.
25. A un appalto avente ad oggetto prestazioni
strumentali all'esercizio di piu' attivita' si applicano le
disposizioni relative alla principale attivita' cui la
prestazione e' destinata.
26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni
per cui e' oggettivamente impossibile stabilire a quale
attivita' esse siano principalmente strumentali, le
disposizioni applicabili sono determinate come segue:
a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori
ordinari se una delle attivita' e' disciplinata dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;
b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori
speciali se una delle attivita' e' disciplinata dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione delle concessioni;
c) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori
speciali se una delle attivita' e' disciplinata dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori speciali e l'altra non e' soggetta a tali
disposizioni, ne' a quelle relative all'aggiudicazione
degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni
relative all'aggiudicazione delle concessioni.
27. Nel caso di contratti misti che contengono
elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei
settori speciali e di concessioni, il contratto misto e'
aggiudicato in conformita' alle disposizioni del codice che
disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche'
l'importo stimato della parte del contratto che costituisce
un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato
secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla
soglia pertinente.
28. Per i contratti misti concernenti aspetti di
difesa e sicurezza si applica l'articolo 137.
29. Per i contratti misti di concessione si applica
l'articolo 180.».
- Per i riferimenti all'articolo 25 del decreto
legislativo 2 gennaio 2021, n. 1, si vedano le note
all'articolo 6.
- Per i riferimenti al comma 868, dell'articolo 1,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si vedano le note
all'articolo 13.
Si riporta l'articolo 36, commi 3 e 3-bis, del citato
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98:
«Art. 36 (Disposizioni in materia di riordino
dell'ANAS S.p.A.). - (Omissis)
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a.
provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse
quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali,
incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo,
nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed
adeguamento della rete delle strade e delle autostrade
statali e della relativa segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la
conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni
mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e
delle autostrade statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i
compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo
2, comma 1, lettere f), g), h) ed i), del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori
inerenti la rete stradale e autostradale di interesse
nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta,
che equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed
urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di
espropriazione per pubblica utilita'.
3-bis. Per le attivita' di investimento di cui al
comma 3, lettere a), b) e c), a titolo di onere di
investimento, e' riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota non
superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento
destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non
previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e
non inserite nel quadro economico di progetto approvato a
decorrere dal 1° gennaio 2015. Per i quadri economici
approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, la quota
di cui al precedente periodo non puo' superare il 9 per
cento dello stanziamento destinato alla realizzazione
dell'intervento. Entro il predetto limite, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sulla
base delle risultanze della contabilita' analitica sulle
spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a.,
stabilisce la quota da riconoscere alla societa' con
obiettivo di efficientamento dei costi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi da 162 a 170,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
31 dicembre 2018:
«162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' individuata un'apposita
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici,
di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri provvede, altresi', a indicarne
la denominazione, l'allocazione, le modalita' di
organizzazione e le funzioni.
163. Ferme restando le competenze delle altre
amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle
amministrazioni centrali e degli enti territoriali
interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa
convenzione e senza oneri diretti di prestazioni
professionali rese per gli enti territoriali richiedenti,
svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza
della progettazione e degli investimenti pubblici, di
contribuire alla valorizzazione, all'innovazione
tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale
nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni
pubblici, alla progettazione degli interventi di
realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di
edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia
statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria,
nonche' alla predisposizione di modelli innovativi
progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere
similari e connesse o con elevato grado di uniformita' e
ripetitivita'.
164. Il personale tecnico della Struttura svolge le
attivita' di propria competenza in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche
attivando opportune collaborazioni con gli altri organi
dello Stato aventi competenze per le attivita' di cui
trattasi. La Struttura puo' operare in supporto e in
raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di
propria competenza.
165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti
previsti dai commi da 162 a 170, e' autorizzata
l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla
Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300
unita' di personale, con prevalenza di personale di profilo
tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a
livello impiegatizio e di quadro, nonche' con qualifica
dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale e'
assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva
pubblica, le cui modalita' di svolgimento e i cui criteri
per la selezione sono improntati a principi di trasparenza,
pubblicita', imparzialita' e valorizzazione della
professionalita'.
166. A valere sul contingente di personale di cui al
comma 165, 120 unita' sono assegnate temporaneamente alle
province delle regioni a statuto ordinario per lo
svolgimento esclusivo delle attivita' di cui al comma 164
nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali,
previa intesa in sede di Conferenza unificata.
167. Per garantire l'immediata operativita' della
Struttura negli ambiti di intervento di cui al comma 163,
in sede di prima applicazione dei commi da 162 a 170 e
limitatamente alle prime 50 unita' di personale, si puo'
procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalita',
attingendo dal personale di ruolo, anche mediante
assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e
sulla base di appositi protocolli d'intesa con le
amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di
interesse specifico per le predette amministrazioni.
168. Con decreto del Presidente della Repubblica da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
introdotte, in relazione alle funzioni e attivita' della
Struttura, norme di coordinamento con la legislazione
vigente e, in particolare, con il codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della
Struttura sono esenti da imposte e tasse.
170. Agli oneri connessi all'istituzione e al
funzionamento della Struttura, nonche' all'assunzione del
personale di cui ai commi 165 e 167, compresi gli oneri
relativi al personale di cui al comma 166, si provvede a
valere sulle risorse di cui al comma 106.».