Art. 14 
 
Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere  pubbliche  e
                          ai beni culturali 
 
  1. Per gli interventi di riparazione,  ripristino  o  ricostruzione
delle opere pubbliche e dei beni culturali di  cui  all'articolo  13,
fatto salvo quanto previsto dal comma  2  del  presente  articolo,  i
soggetti attuatori sono: 
    a) le regioni; 
    b) il Ministero della cultura; 
    c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    d) l'Agenzia del demanio; 
    e) le diocesi, limitatamente agli interventi  sugli  immobili  di
cui all'articolo 13, comma 1,  lettera  a),  di  proprieta'  di  enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla  giurisdizione
dell'Ordinario  diocesano,  di  importo  inferiore  alla  soglia   di
rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
    f) le universita', limitatamente agli interventi  sugli  immobili
di loro proprieta' di importo  inferiore  alla  soglia  di  rilevanza
europea indicata all'articolo 14 del codice dei  contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
  2. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a),  il
Presidente della regione, con proprio provvedimento, puo' delegare lo
svolgimento di tutta l'attivita' necessaria alla  loro  realizzazione
ai comuni o agli altri enti locali interessati. In relazione ai  beni
danneggiati  di  titolarita'  dei  comuni  o  di  altri  enti  locali
interessati,  fermo  restando  il  potere  di  delega  da  parte  del
Presidente della regione ai sensi  del  primo  periodo  del  presente
comma,  il  Commissario  straordinario,  con   propri   provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, individua quale  soggetto
attuatore ai sensi del comma 1 del presente articolo lo stesso comune
o ente locale titolare, salvo che questi, tenuto conto  dei  principi
di sussidiarieta',  differenziazione  e  adeguatezza,  non  siano  in
condizione,  in  ragione  delle  conseguenze   prodotte   dall'evento
calamitoso di cui all'articolo 1, di svolgere le funzioni di soggetto
attuatore. 
  3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva  messa
in sicurezza  e  al  definitivo  ripristino  della  viabilita'  delle
infrastrutture stradali  di  interesse  nazionale  danneggiate  dagli
eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per  i
quali e' stato  dichiarato  lo  stato  di  ricostruzione  di  rilievo
nazionale ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza della
societa' ANAS Spa, ovvero alla loro ricostruzione, in continuita' con
gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi  dell'articolo  25,
comma 2, lettera b), del codice della protezione civile,  di  cui  al
decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  la  medesima  societa'
provvede  secondo  quanto  previsto  nel  piano   speciale   di   cui
all'articolo 13,  comma  2,  lettera  e),  della  presente  legge  in
qualita' di soggetto attuatore, eventualmente  operando,  in  via  di
anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di  cui  all'articolo
1, comma 868, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 13, comma  10,  della  presente  legge,
previa  autorizzazione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sulla base della preventiva ricognizione,  da  parte  della
stessa ANAS Spa, delle risorse  che  possono  essere  temporaneamente
distolte dalle finalita' cui sono destinate senza pregiudizio per  le
medesime. Per il coordinamento degli interventi di  definitiva  messa
in sicurezza  e  di  definitivo  ripristino  della  viabilita'  delle
infrastrutture stradali danneggiate dagli eventi  calamitosi  di  cui
all'articolo 1, situate nei territori per i quali e' stato dichiarato
lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo
2, rientranti nella competenza delle regioni  e  degli  enti  locali,
ovvero di ricostruzione delle medesime infrastrutture, in continuita'
con gli interventi gia' realizzati o avviati ai  sensi  dell'articolo
25, comma 2, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo  n.
1 del 2018, l'ANAS Spa opera in  qualita'  di  soggetto  attuatore  e
provvede direttamente, secondo quanto previsto nel piano speciale  di
cui al citato articolo 13, comma 2, lettera e), ove necessario  anche
in ragione dell'effettiva capacita' operativa degli enti interessati,
all'esecuzione  degli  interventi,   anche   operando   in   via   di
anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1,
comma 868, della citata legge n. 208  del  2015  e  con  le  medesime
modalita' di cui al primo periodo. Gli  oneri  connessi  al  supporto
tecnico e alle  attivita'  connesse  alla  realizzazione  dei  citati
interventi sono posti a carico dei quadri economici degli  interventi
con le modalita' e nel limite della quota  di  cui  all'articolo  36,
comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.  Le  risorse  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del
2015 utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente
comma sono reintegrate a valere sul fondo per la ricostruzione di cui
all'articolo 6, comma 1, della presente  legge,  come  finanziato  ai
sensi dell'articolo 13, comma 1. Il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera e),  di
importo  superiore  alla  soglia  di   rilevanza   europea   di   cui
all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si  sia  proposta
la diocesi competente, la funzione di soggetto  attuatore  e'  svolta
dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 1,
lettere a), c) e d), del presente articolo. 
  5. Ai lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non
superiore alla soglia europea per  singolo  lavoro  si  applicano  le
procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento
della progettazione sia per l'affidamento dei lavori.  Con  ordinanza
del Commissario straordinario alla ricostruzione  adottata  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 7,  sentiti  il  presidente  della  Conferenza
episcopale italiana e il Ministro della cultura,  sono  stabiliti  le
modalita' di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare  il
controllo,  l'economicita'  e  la  trasparenza  nell'utilizzo   delle
risorse pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo  di
calcolo del costo del progetto. 
  6.  Il  Commissario  straordinario  alla   ricostruzione   di   cui
all'articolo 3 puo'  avvalersi,  previa  convenzione  e  senza  oneri
diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione
di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi  da  162  a
170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per  la  progettazione  di
interventi  sugli  immobili   pubblici   danneggiati   dagli   eventi
calamitosi di  cui  all'articolo  1,  individuati  nell'ambito  della
predetta  convenzione,  nel  limite  delle  risorse   disponibili   a
legislazione vigente per le attivita' di progettazione  della  citata
Struttura. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14,  del  citato
          decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: 
                «Art. 14 (Soglie di rilevanza  europea  e  metodi  di
          calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina  dei
          contratti misti). - 1. Per  l'applicazione  del  codice  le
          soglie di rilevanza europea sono: 
                  a) euro  5.382.000  per  gli  appalti  pubblici  di
          lavori e per le concessioni; 
                  b)  euro  140.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati  dalle  stazioni  appaltanti  che
          sono autorita' governative centrali indicate  nell'allegato
          I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di
          forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti  operanti
          nel settore della difesa, questa  soglia  si  applica  solo
          agli   appalti   concernenti    i    prodotti    menzionati
          nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE; 
                  c)  euro  215.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione   aggiudicati    da    stazioni    appaltanti
          sub-centrali; questa soglia si applica anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          quando  gli  appalti  concernono  prodotti  non  menzionati
          nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE; 
                  d) euro 750.000 per gli appalti di servizi  sociali
          e  assimilati  elencati  all'allegato  XIV  alla  direttiva
          2014/24/UE. 
                2.  Nei  settori  speciali  le  soglie  di  rilevanza
          europea sono: 
                  a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori; 
                  b) euro 431.000 per gli appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
                  c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
          servizi sociali e  assimilati  elencati  nell'allegato  XIV
          alla direttiva 2014/24/UE. 
                3.  Le  soglie  di  cui  al  presente  articolo  sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
          dell'Unione europea. 
                4. Il calcolo  dell'importo  stimato  di  un  appalto
          pubblico  di  lavori,  servizi  e   forniture   e'   basato
          sull'importo totale pagabile,  al  netto  dell'imposta  sul
          valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione  appaltante.
          Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo  stimato,  ivi
          compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del
          contratto esplicitamente stabiliti nei documenti  di  gara.
          Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per
          i candidati o gli offerenti, ne  tiene  conto  nel  calcolo
          dell'importo stimato dell'appalto. 
                5. Se una stazione appaltante o  un  ente  concedente
          sono composti da  unita'  operative  distinte,  il  calcolo
          dell'importo stimato di un appalto  o  di  una  concessione
          tiene  conto  dell'importo  totale  stimato  per  tutte  le
          singole unita' operative. Se un'unita'  operativa  distinta
          e' responsabile in modo indipendente del proprio appalto  o
          della propria concessione o  di  determinate  categorie  di
          essi,  il  relativo  importo  puo'   essere   stimato   con
          riferimento all'importo  attribuito  dall'unita'  operativa
          distinta. 
                6. La scelta del metodo per il  calcolo  dell'importo
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          per evitare l'applicazione delle  disposizioni  del  codice
          relative alle soglie europee. Un appalto  non  puo'  essere
          frazionato  per  evitare  l'applicazione  delle  norme  del
          codice,  tranne  nel  caso  in  cui  ragioni  oggettive  lo
          giustifichino. 
                7. L'importo stimato dell'appalto  o  concessione  e'
          quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione
          di gara o del bando di gara o, nei  casi  in  cui  non  sia
          prevista  un'indizione  di  gara,  al  momento  in  cui  la
          stazione appaltante o l'ente concedente avvia la  procedura
          di affidamento del contratto. 
                8. Per gli appalti  pubblici  di  lavori  il  calcolo
          dell'importo stimato tiene conto  dell'importo  dei  lavori
          stessi nonche' dell'importo complessivo stimato di tutte le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione
          che siano necessari all'esecuzione  dei  lavori.  L'importo
          delle forniture o dei servizi non necessari  all'esecuzione
          di uno specifico appalto di lavori non puo' essere aggiunto
          all'importo dell'appalto di lavori  in  modo  da  sottrarre
          l'acquisto di tali forniture  o  servizi  dall'applicazione
          delle disposizioni del codice. 
                9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
                  a) quando un'opera prevista o  una  prestazione  di
          servizi puo' dare luogo ad appalti  aggiudicati  per  lotti
          distinti, e' computato l'importo complessivo stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                  b) quando l'importo cumulato dei lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione  di
          ciascun lotto. 
                10. Per gli appalti di forniture: 
                  a) quando un progetto volto ad  ottenere  forniture
          omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati  per  lotti
          distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi  1
          e  2  e'  computato  l'importo  complessivo  stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                  b) quando l'importo cumulato dei lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione  di
          ciascun lotto. 
                11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10,  le
          stazioni  appaltanti  possono  aggiudicare  l'appalto   per
          singoli lotti con le modalita' previste per gli affidamenti
          di cui al Libro II, Parte I  quando  l'importo  stimato  al
          netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le
          forniture o i  servizi,  oppure  a  euro  1.000.000  per  i
          lavori, purche' l'importo cumulato  dei  lotti  aggiudicati
          non superi il 20  per  cento  dell'importo  complessivo  di
          tutti  i  lotti  in  cui  sono  stati  frazionati   l'opera
          prevista,  il  progetto  di  acquisizione  delle  forniture
          omogenee o il progetto di prestazione servizi. 
                12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto: 
                  a)  l'importo  reale  complessivo   dei   contratti
          analoghi conclusi nel corso dei dodici  mesi  precedenti  o
          dell'esercizio precedente, rettificato, ove  possibile,  al
          fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in  termini   di
          quantita' o di  importo  che  potrebbero  sopravvenire  nei
          dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
                  b)  l'importo  stimato  complessivo  dei  contratti
          aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima
          consegna o nel corso dell'esercizio, se questo e' superiore
          ai dodici mesi. 
                13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, l'importo da assumere come base per
          il  calcolo  dell'importo  stimato   dell'appalto   e'   il
          seguente: 
                  a) per gli appalti pubblici di  durata  determinata
          pari  o  inferiore  a  dodici   mesi,   l'importo   stimato
          complessivo per la durata  dell'appalto  o,  se  la  durata
          supera i dodici mesi, l'importo complessivo,  ivi  compreso
          l'importo stimato di quello residuo; 
                  b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
          o  che  non  puo'  essere   definita,   l'importo   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
                14. Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da
          porre  come  base  per  il  calcolo  dell'importo   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
                  a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e
          altre forme di remunerazione; 
                  b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari
          gli onorari, le commissioni  da  pagare,  gli  interessi  e
          altre forme di remunerazione; 
                  c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli
          onorari,  le  commissioni  da  pagare  e  altre  forme   di
          remunerazione; 
                  d) per gli appalti  pubblici  di  servizi  che  non
          fissano un prezzo complessivo: 
                    1) in caso di appalti di durata determinata  pari
          o  inferiore  a  quarantotto  mesi,  l'importo  complessivo
          stimato per l'intera loro durata; 
                    2) in caso di appalti di durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,    l'importo    mensile
          moltiplicato per 48. 
                15. Il calcolo dell'importo  stimato  di  un  appalto
          misto di servizi e forniture si fonda  sull'importo  totale
          dei  servizi  e   delle   forniture,   prescindendo   dalle
          rispettive quote. Tale calcolo  comprende  l'importo  delle
          operazioni di posa e di installazione. 
                16. Per gli accordi quadro e per i  sistemi  dinamici
          di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione e'
          l'importo massimo stimato al netto dell'IVA  del  complesso
          dei  contratti  previsti  durante  l'intera  durata   degli
          accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
                17.  Nel  caso  di  partenariati  per  l'innovazione,
          l'importo  da  prendere  in  considerazione  e'   l'importo
          massimo stimato, al  netto  dell'IVA,  delle  attivita'  di
          ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del
          previsto partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi
          o dei lavori da mettere a punto e  fornire  alla  fine  del
          partenariato. 
                18. I contratti che hanno per oggetto due o piu' tipi
          di prestazioni sono  aggiudicati  secondo  le  disposizioni
          applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto
          principale. L'oggetto principale  e'  determinato  in  base
          all'importo  stimato  piu'   elevato   tra   quelli   delle
          prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che
          concorre alla procedura  di  affidamento  di  un  contratto
          misto  deve  possedere  i  requisiti  di  qualificazione  e
          capacita' prescritti dal codice per ciascuna prestazione di
          lavori, servizi e forniture prevista dal contratto. 
                19.  Se  le  diverse  parti  di  un  contratto   sono
          oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se
          le diverse parti di un contratto  sono  oggettivamente  non
          separabili, si applica il comma 23. 
                20. Nel caso di  appalti  che  per  il  loro  oggetto
          rientrano solo in  parte  nel  campo  di  applicazione  del
          codice,  le  stazioni  appaltanti  possono   scegliere   di
          aggiudicare appalti distinti o di  aggiudicare  un  appalto
          unico. Se le stazioni appaltanti  scelgono  di  aggiudicare
          appalti  distinti,  il  regime  giuridico   applicabile   a
          ciascuno di tali appalti e'  determinato  in  base  al  suo
          oggetto. 
                21. I contratti misti che contengono elementi sia  di
          appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari
          sia di concessioni sono  aggiudicati  in  conformita'  alle
          disposizioni del codice che disciplinano  gli  appalti  nei
          settori ordinari, purche' l'importo stimato della parte del
          contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo  il
          presente  articolo,  sia  pari  o  superiore  alla   soglia
          pertinente. 
                22. Nel caso di appalti il  cui  oggetto  rientra  in
          parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali,
          le disposizioni  applicabili  sono  determinate  dai  commi
          seguenti, fatta salva la facolta' di cui al comma 20. 
                23. Se le diverse parti di un  determinato  contratto
          sono oggettivamente non  separabili,  il  regime  giuridico
          applicabile e' determinato in base  all'oggetto  principale
          del contratto in questione. 
                24. Nei  settori  speciali,  nel  caso  di  contratti
          aventi ad oggetto prestazioni strumentali a piu' attivita',
          le stazioni appaltanti  possono  scegliere  di  aggiudicare
          appalti distinti per ogni attivita'  o  di  aggiudicare  un
          appalto  unico.  Se  le  stazioni  appaltanti  scelgono  di
          aggiudicare   appalti   distinti,   il   regime   giuridico
          applicabile a ciascuno  di  essi  e'  determinato  in  base
          all'attivita' cui e' strumentale. Se le stazioni appaltanti
          decidono di aggiudicare un appalto unico,  si  applicano  i
          commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto
          o piu' appalti distinti non puo' essere adottata allo scopo
          di  escludere  l'appalto  o  gli  appalti  dall'ambito   di
          applicazione del codice. 
                25.  A  un  appalto  avente  ad  oggetto  prestazioni
          strumentali all'esercizio di piu' attivita' si applicano le
          disposizioni relative  alla  principale  attivita'  cui  la
          prestazione e' destinata. 
                26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni
          per cui e' oggettivamente  impossibile  stabilire  a  quale
          attivita'  esse  siano   principalmente   strumentali,   le
          disposizioni applicabili sono determinate come segue: 
                  a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
          del  codice  che  disciplinano  gli  appalti  nei   settori
          ordinari se  una  delle  attivita'  e'  disciplinata  dalle
          disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti  nei
          settori ordinari  e  l'altra  dalle  disposizioni  relative
          all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali; 
                  b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
          del  codice  che  disciplinano  gli  appalti  nei   settori
          speciali se  una  delle  attivita'  e'  disciplinata  dalle
          disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti  nei
          settori speciali  e  l'altra  dalle  disposizioni  relative
          all'aggiudicazione delle concessioni; 
                  c) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
          del  codice  che  disciplinano  gli  appalti  nei   settori
          speciali se  una  delle  attivita'  e'  disciplinata  dalle
          disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti  nei
          settori  speciali  e  l'altra  non  e'  soggetta   a   tali
          disposizioni,  ne'  a  quelle  relative  all'aggiudicazione
          degli appalti nei  settori  ordinari  o  alle  disposizioni
          relative all'aggiudicazione delle concessioni. 
                27.  Nel  caso  di  contratti  misti  che  contengono
          elementi di appalti di  forniture,  lavori  e  servizi  nei
          settori speciali e di concessioni, il  contratto  misto  e'
          aggiudicato in conformita' alle disposizioni del codice che
          disciplinano gli  appalti  nei  settori  speciali,  purche'
          l'importo stimato della parte del contratto che costituisce
          un appalto disciplinato  da  tali  disposizioni,  calcolato
          secondo il presente articolo, sia  pari  o  superiore  alla
          soglia pertinente. 
                28. Per i  contratti  misti  concernenti  aspetti  di
          difesa e sicurezza si applica l'articolo 137. 
                29. Per i contratti misti di concessione  si  applica
          l'articolo 180.». 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  25  del   decreto
          legislativo 2  gennaio  2021,  n.  1,  si  vedano  le  note
          all'articolo 6. 
              - Per i riferimenti  al  comma  868,  dell'articolo  1,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  si  vedano  le  note
          all'articolo 13. 
              Si riporta l'articolo 36, commi 3 e 3-bis,  del  citato
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98: 
                «Art.  36  (Disposizioni  in  materia   di   riordino
          dell'ANAS S.p.A.). - (Omissis) 
                3. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  Anas  s.p.a.
          provvede,  nel  limite  delle  risorse  disponibili  e  nel
          rispetto   degli    obiettivi    di    finanza    pubblica,
          esclusivamente a: 
                  a) costruire  e  gestire  le  strade,  ivi  incluse
          quelle sottoposte a  pedaggio,  e  le  autostrade  statali,
          incassandone tutte le entrate relative  al  loro  utilizzo,
          nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; 
                  b)  realizzare  il  progressivo  miglioramento   ed
          adeguamento della rete  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali e della relativa segnaletica; 
                  c)   curare   l'acquisto,   la   costruzione,    la
          conservazione, il miglioramento  e  l'incremento  dei  beni
          mobili ed immobili destinati al  servizio  delle  strade  e
          delle autostrade statali; 
                  d) espletare,  mediante  il  proprio  personale,  i
          compiti di cui al comma  3  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo  23  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,
          n. 495, nonche' svolgere le attivita' di  cui  all'articolo
          2,  comma  1,  lettere  f),  g),  h)  ed  i),  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1994, n. 143; 
                  d-bis) approvare  i  progetti  relativi  ai  lavori
          inerenti la  rete  stradale  e  autostradale  di  interesse
          nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta,
          che  equivale  a  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  ed
          urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di
          espropriazione per pubblica utilita'. 
                3-bis. Per le attivita' di  investimento  di  cui  al
          comma 3, lettere  a),  b)  e  c),  a  titolo  di  onere  di
          investimento, e' riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota  non
          superiore al 12,5 per cento del totale  dello  stanziamento
          destinato alla realizzazione dell'intervento per spese  non
          previste da altre disposizioni di legge o  regolamentari  e
          non inserite nel quadro economico di progetto  approvato  a
          decorrere dal 1°  gennaio  2015.  Per  i  quadri  economici
          approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, la quota
          di cui al precedente periodo non puo'  superare  il  9  per
          cento  dello  stanziamento  destinato  alla   realizzazione
          dell'intervento. Entro il  predetto  limite,  il  Ministero
          delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  sulla
          base delle risultanze della  contabilita'  analitica  sulle
          spese effettivamente sostenute da parte  dell'ANAS  s.p.a.,
          stabilisce  la  quota  da  riconoscere  alla  societa'  con
          obiettivo di efficientamento dei costi. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  162  a  170,
          dell'articolo 1, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
          recante: «Bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2019 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302  del
          31 dicembre 2018: 
                «162. Al fine di favorire gli investimenti  pubblici,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  legge,  e'  individuata  un'apposita
          Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici,
          di seguito denominata Struttura. Il decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri provvede, altresi', a  indicarne
          la   denominazione,   l'allocazione,   le   modalita'    di
          organizzazione e le funzioni. 
                163.  Ferme  restando  le  competenze   delle   altre
          amministrazioni,   la   Struttura,   su   richiesta   delle
          amministrazioni  centrali   e   degli   enti   territoriali
          interessati,  che  ad  essa  possono  rivolgersi  ai  sensi
          dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al
          decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.   50,   previa
          convenzione  e   senza   oneri   diretti   di   prestazioni
          professionali rese per gli enti  territoriali  richiedenti,
          svolge  le  proprie  funzioni,  nei  termini  indicati  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 162, al fine di favorire lo sviluppo  e  l'efficienza
          della  progettazione  e  degli  investimenti  pubblici,  di
          contribuire    alla     valorizzazione,     all'innovazione
          tecnologica, all'efficientamento  energetico  e  ambientale
          nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni
          pubblici,   alla   progettazione   degli   interventi    di
          realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di
          edifici e beni pubblici, anche  in  relazione  all'edilizia
          statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria,
          nonche'  alla   predisposizione   di   modelli   innovativi
          progettuali ed  esecutivi  per  edifici  pubblici  e  opere
          similari e connesse o con elevato grado  di  uniformita'  e
          ripetitivita'. 
                164. Il personale tecnico della Struttura  svolge  le
          attivita' di propria competenza in piena  autonomia  e  con
          indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche,  anche
          attivando opportune collaborazioni  con  gli  altri  organi
          dello Stato aventi  competenze  per  le  attivita'  di  cui
          trattasi. La  Struttura  puo'  operare  in  supporto  e  in
          raccordo  con  altre  amministrazioni,  nelle  materie   di
          propria competenza. 
                165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti
          previsti  dai  commi  da  162   a   170,   e'   autorizzata
          l'assunzione a tempo indeterminato, con  destinazione  alla
          Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo  di  300
          unita' di personale, con prevalenza di personale di profilo
          tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento,  a
          livello impiegatizio e di  quadro,  nonche'  con  qualifica
          dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale  e'
          assunto, anche in momenti diversi, con procedura  selettiva
          pubblica, le cui modalita' di svolgimento e i  cui  criteri
          per la selezione sono improntati a principi di trasparenza,
          pubblicita',   imparzialita'   e    valorizzazione    della
          professionalita'. 
                166. A valere sul contingente di personale di cui  al
          comma 165, 120 unita' sono assegnate  temporaneamente  alle
          province  delle  regioni  a  statuto   ordinario   per   lo
          svolgimento esclusivo delle attivita' di cui al  comma  164
          nell'ambito delle stazioni uniche  appaltanti  provinciali,
          previa intesa in sede di Conferenza unificata. 
                167. Per  garantire  l'immediata  operativita'  della
          Struttura negli ambiti di intervento di cui al  comma  163,
          in sede di prima applicazione dei commi  da  162  a  170  e
          limitatamente alle prime 50 unita' di  personale,  si  puo'
          procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalita',
          attingendo  dal  personale   di   ruolo,   anche   mediante
          assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e
          sulla  base  di  appositi  protocolli   d'intesa   con   le
          amministrazioni  pubbliche  e  per  singoli   progetti   di
          interesse specifico per le predette amministrazioni. 
                168. Con decreto del Presidente della  Repubblica  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   sono
          introdotte, in relazione alle funzioni  e  attivita'  della
          Struttura,  norme  di  coordinamento  con  la  legislazione
          vigente e, in particolare, con il codice di cui al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione  della
          Struttura sono esenti da imposte e tasse. 
                170.  Agli  oneri  connessi  all'istituzione   e   al
          funzionamento della Struttura, nonche'  all'assunzione  del
          personale di cui ai commi 165 e  167,  compresi  gli  oneri
          relativi al personale di cui al comma 166,  si  provvede  a
          valere sulle risorse di cui al comma 106.».