Art. 15
Conferenza permanente
1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione nei
territori colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai
sensi dell'articolo 2, nonche' di garantire unitarieta' e omogeneita'
nella gestione degli interventi, a seguito della deliberazione dello
stato di ricostruzione, e' istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica
delegata per la ricostruzione un organo a competenza intersettoriale,
denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario
straordinario e composto da un rappresentante, rispettivamente, del
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri,
del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nonche' della regione o provincia
autonoma, della provincia, dell'Autorita' di bacino distrettuale,
dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale
protetta e del comune territorialmente competenti.
2. La Conferenza permanente e' validamente costituita con la
presenza almeno della meta' dei componenti e delibera a maggioranza
dei presenti. La partecipazione alla Conferenza permanente
costituisce dovere d'ufficio. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 8 in materia di strumento urbanistico attuativo, la cui
efficacia decorre dall'approvazione comunale, la determinazione
motivata di conclusione del procedimento presso la Conferenza
permanente, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti
i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, compresi quelli di gestori di beni o servizi
pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera
acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur
partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva
ha altresi' effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e
comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 7 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in
materia di conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui
beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, sono rilasciate dal rappresentante dell'ufficio
territorialmente competente del Ministero della cultura nell'ambito
della Conferenza permanente. Il parere del rappresentante del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e' comunque
necessario ai fini dell'approvazione del piano speciale delle
infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di
partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal
Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento
della Conferenza permanente.
3. La Conferenza permanente, in particolare:
a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti
urbanistici attuativi adottati dai comuni, entro novanta giorni dal
ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;
b) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i
progetti predisposti dai soggetti di cui agli articoli 13, comma 5, e
14, comma 1, della presente legge;
c) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i
progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali
di competenza del Commissario straordinario, del Ministero della
cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali,
che e' resa nell'ambito della Conferenza stessa dal rappresentante
del Ministero della cultura;
d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul piano speciale
delle infrastrutture ambientali.
4. Ai componenti della Conferenza permanente di cui al presente
articolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, recante:
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 245 del 20 ottobre 2001:
«Art. 7 (Attivita' edilizia delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Non si applicano le disposizioni del
presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per
la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di
una pluralita' di amministrazioni pubbliche allorche'
l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con
l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi
dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni
statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e
opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli
enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari
di servizi pubblici, previo accertamento di conformita' con
le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal
consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite
dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del
d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42,
recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
2004.
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 38 (Localizzazione e approvazione del progetto
delle opere). - 1. L'approvazione dei progetti da parte
delle amministrazioni e' effettuata in conformita' alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e
regionali che regolano la materia. La procedura di cui al
presente articolo si applica anche alle opere di interesse
pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la
gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di
servizi pubblici con opere da realizzare da parte del
concessionario.
2. La procedura di cui al presente articolo non si
applica se e' stata gia' accertata la conformita' del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica alla
pianificazione urbanistica e alla regolamentazione
edilizia:
a) per le opere pubbliche di interesse statale,
escluse quelle destinate alla difesa militare, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli
enti territoriali interessati;
b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal
comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma
interessata in caso di opere interessanti il territorio di
almeno due comuni.
3. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione
procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente
convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica nonche' della
localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi
semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le
amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le
province autonome, i comuni incisi dall'opera e le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del
patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini
di cui al presente articolo, per le opere di competenza
statale, il Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche puo' agire quale amministrazione procedente,
previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15
della legge n. 241 del 1990 con una pubblica
amministrazione, quando non e' tenuto all'espressione di un
parere ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Per le opere pubbliche di interesse statale,
contestualmente alla convocazione della conferenza di
servizi di cui al comma 3, l'amministrazione procedente, la
stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o al competente
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai
fini dell'espressione del parere, ove previsto. Il progetto
di fattibilita' tecnica ed economica contiene sempre
l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini
della rigenerazione urbana.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, se
ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole,
ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione
urbana, restituisce il progetto entro quindici giorni dalla
sua ricezione con l'indicazione delle integrazioni o
modifiche necessarie. L'amministrazione procedente, la
stazione appaltante o l'ente concedente procede alle
modifiche e alle integrazioni richieste entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla data di restituzione
del progetto. Il Consiglio superiore o il Provveditorato
interregionale esprime il parere entro il termine massimo
di quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica oppure entro il termine
massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto
modificato o integrato. Decorsi tali termini, il parere si
intende reso in senso favorevole.
6. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione del
progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche o, nel
caso in cui sia stato restituito a norma del comma 5,
contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al
Provveditorato del progetto modificato, l'amministrazione
procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente
trasmette il progetto alle autorita' competenti per i
provvedimenti di cui al comma 8.
7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o
di interesse statale per le quali non e' richiesto il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche,
l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o
l'ente concedente trasmette il progetto alle autorita'
competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.
8. Nel corso della conferenza di servizi sono
acquisiti e valutati l'assoggettabilita' alla verifica
preventiva dell'interesse archeologico e della VIA
valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle
preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e di
certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale
dibattito pubblico, nonche', per le opere pubbliche di
interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. Le
risultanze della valutazione di assoggettabilita' alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico sono
acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al
comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza
di un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni
relative alle attivita' di assistenza archeologica in corso
d'opera. Qualora dalla valutazione di assoggettabilita'
alla verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga
l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente
procede ai sensi dell'allegato I.8, tenuto conto del
cronoprogramma dell'opera. Gli esiti della valutazione di
impatto ambientale sono comunicati dall'autorita'
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla
conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito
pubblico, e' escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad
altra forma di consultazione del pubblico.
9. La conferenza di servizi si conclude nel termine
di sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su
richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla
tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies,
comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per
non piu' di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso
delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine
di conclusione della conferenza di servizi, di quelle
assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della
conferenza medesima.
10. La determinazione conclusiva della conferenza di
servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto
e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa
tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della
localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle
interferenze e delle relative opere mitigatrici e
compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine
alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli
strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la
valutazione di assoggettabilita' alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi
necessari, la dichiarazione di pubblica utilita' e
indifferibilita' delle opere nonche' il vincolo preordinato
all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere
e attivita' previste nel progetto approvato. A tal fine, le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della
fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti
locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia
delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e
non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili
con la localizzazione dell'opera.
11. Nella procedura di cui al presente articolo, le
determinazioni delle amministrazioni diverse
dall'amministrazione procedente, dalla stazione appaltante
o dall'ente concedente e comunque coinvolte ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990,
in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non
possono limitarsi a esprimere contrarieta' alla
realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono,
tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare
le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano
compatibile l'opera e possibile l'assenso, valutandone
altresi' i profili finanziari. Tali prescrizioni sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalita',
efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento
risultante dal progetto originariamente presentato. Le
disposizioni di cui al primo e secondo periodo si
applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni
comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse
quelle titolari delle competenze in materia urbanistica,
paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano
anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta
la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla
revoca o all'annullamento di un precedente appalto sono
validi i pareri, le autorizzazioni e le intese gia'
acquisite, purche' il RUP attesti l'assenza di variazioni
nel progetto e nella regolamentazione ambientale,
paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le
autorizzazioni e le intese erano stati adottati. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica ai casi
di ritiro, revoca o annullamento del precedente appalto per
vizi o circostanze inerenti ai pareri, alle autorizzazioni
o alle intese.
14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti
per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse
nazionale, comprese quelle relative agli interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021.».