Art. 15 
 
                        Conferenza permanente 
 
  1.  Al  fine  di  potenziare  e  accelerare  la  ricostruzione  nei
territori colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali  e'
stato dichiarato lo stato di ricostruzione di  rilievo  nazionale  ai
sensi dell'articolo 2, nonche' di garantire unitarieta' e omogeneita'
nella gestione degli interventi, a seguito della deliberazione  dello
stato di ricostruzione, e' istituito con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  o,  ove  nominata,  dell'Autorita'  politica
delegata per la ricostruzione un organo a competenza intersettoriale,
denominato  «Conferenza  permanente»,  presieduto   dal   Commissario
straordinario e composto da un rappresentante,  rispettivamente,  del
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri,
del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  nonche'  della  regione  o  provincia
autonoma, della provincia,  dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale,
dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale
protetta e del comune territorialmente competenti. 
  2. La  Conferenza  permanente  e'  validamente  costituita  con  la
presenza almeno della meta' dei componenti e delibera  a  maggioranza
dei  presenti.   La   partecipazione   alla   Conferenza   permanente
costituisce   dovere   d'ufficio.   Fatto   salvo   quanto   previsto
dall'articolo 8 in materia di strumento urbanistico attuativo, la cui
efficacia  decorre  dall'approvazione  comunale,  la   determinazione
motivata  di  conclusione  del  procedimento  presso  la   Conferenza
permanente, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti
i pareri, intese, concerti, nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso,
comunque denominati, compresi quelli di gestori  di  beni  o  servizi
pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera
acquisito l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui
rappresentante  non  abbia  partecipato  alle  riunioni  ovvero,  pur
partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero  abbia
espresso un dissenso non motivato o  riferito  a  questioni  che  non
costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione  conclusiva
ha altresi' effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti  e
comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 7 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente
articolo si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  in
materia di conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto  1990,
n. 241. Le autorizzazioni alla  realizzazione  degli  interventi  sui
beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, sono rilasciate dal rappresentante  dell'ufficio
territorialmente competente del Ministero della  cultura  nell'ambito
della  Conferenza  permanente.  Il  parere  del  rappresentante   del
Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  e'  comunque
necessario  ai  fini  dell'approvazione  del  piano  speciale   delle
infrastrutture  ambientali.  Sono  assicurate   adeguate   forme   di
partecipazione   delle   popolazioni   interessate,   definite    dal
Commissario straordinario nell'atto di disciplina  del  funzionamento
della Conferenza permanente. 
  3. La Conferenza permanente, in particolare: 
    a) esprime  parere  obbligatorio  e  vincolante  sugli  strumenti
urbanistici attuativi adottati dai comuni, entro novanta  giorni  dal
ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi; 
    b) approva, ai sensi dell'articolo 38 del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  i
progetti predisposti dai soggetti di cui agli articoli 13, comma 5, e
14, comma 1, della presente legge; 
    c) approva, ai sensi dell'articolo 38 del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  i
progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali
di competenza del  Commissario  straordinario,  del  Ministero  della
cultura e del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
acquisisce l'autorizzazione per gli interventi  sui  beni  culturali,
che e' resa nell'ambito della Conferenza  stessa  dal  rappresentante
del Ministero della cultura; 
    d) esprime parere obbligatorio e vincolante  sul  piano  speciale
delle infrastrutture ambientali. 
  4. Ai componenti della Conferenza permanente  di  cui  al  presente
articolo non spettano compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  di
spese o altri emolumenti comunque denominati. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380,  recante:
          «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia edilizia», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 245 del 20 ottobre 2001: 
                «Art.   7   (Attivita'   edilizia   delle   pubbliche
          amministrazioni). - 1. Non si applicano le disposizioni del
          presente titolo per: 
                  a) opere e interventi pubblici che  richiedano  per
          la loro realizzazione l'azione integrata  e  coordinata  di
          una  pluralita'  di  amministrazioni  pubbliche   allorche'
          l'accordo delle  predette  amministrazioni,  raggiunto  con
          l'assenso del comune interessato, sia pubblicato  ai  sensi
          dell'articolo 34,  comma  4,  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267; 
                  b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni
          statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e
          opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi  dagli
          enti istituzionalmente competenti, ovvero da  concessionari
          di servizi pubblici, previo accertamento di conformita' con
          le prescrizioni  urbanistiche  ed  edilizie  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.
          383, e successive modificazioni; 
                  c)  opere  pubbliche  dei  comuni  deliberate   dal
          consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite
          dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art.  47  del
          d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.». 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. 
              -  Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004  n.  42,
          recante: «Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  ai
          sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del  24  febbraio
          2004. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  38  del  citato
          decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: 
                «Art. 38 (Localizzazione e approvazione del  progetto
          delle opere). - 1. L'approvazione  dei  progetti  da  parte
          delle amministrazioni e'  effettuata  in  conformita'  alla
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali  e
          regionali che regolano la materia. La procedura di  cui  al
          presente articolo si applica anche alle opere di  interesse
          pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione  e  la
          gestione di  opere  pubbliche,  oppure  la  concessione  di
          servizi pubblici con  opere  da  realizzare  da  parte  del
          concessionario. 
                2. La procedura di cui al presente  articolo  non  si
          applica se e'  stata  gia'  accertata  la  conformita'  del
          progetto  di  fattibilita'  tecnica   ed   economica   alla
          pianificazione   urbanistica   e   alla    regolamentazione
          edilizia: 
                  a) per le opere  pubbliche  di  interesse  statale,
          escluse  quelle  destinate  alla   difesa   militare,   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli
          enti territoriali interessati; 
                  b) per le opere pubbliche di interesse locale,  dal
          comune, oppure dalla regione  o  dalla  provincia  autonoma
          interessata in caso di opere interessanti il territorio  di
          almeno due comuni. 
                3. Nei casi diversi dal  comma  2,  l'amministrazione
          procedente, la  stazione  appaltante  o  l'ente  concedente
          convoca,  ai  fini  dell'approvazione   del   progetto   di
          fattibilita'   tecnica   ed   economica    nonche'    della
          localizzazione  dell'opera,  una  conferenza   di   servizi
          semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis  della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  a   cui   partecipano   tutte   le
          amministrazioni interessate, ivi comprese  le  regioni,  le
          province  autonome,  i  comuni  incisi  dall'opera   e   le
          amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,   del
          patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini
          di cui al presente articolo, per  le  opere  di  competenza
          statale, il  Provveditorato  interregionale  per  le  opere
          pubbliche  puo'  agire  quale  amministrazione  procedente,
          previa stipula di un  accordo  ai  sensi  dell'articolo  15
          della  legge   n.   241   del   1990   con   una   pubblica
          amministrazione, quando non e' tenuto all'espressione di un
          parere ai sensi dei commi 4 e 5. 
                4. Per  le  opere  pubbliche  di  interesse  statale,
          contestualmente  alla  convocazione  della  conferenza   di
          servizi di cui al comma 3, l'amministrazione procedente, la
          stazione  appaltante  o  l'ente  concedente  trasmette   il
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica al  Consiglio
          superiore   dei   lavori   pubblici,   o   al    competente
          Provveditorato interregionale per le  opere  pubbliche,  ai
          fini dell'espressione del parere, ove previsto. Il progetto
          di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  contiene   sempre
          l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai  fini
          della rigenerazione urbana. 
                5. Il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  o  il
          Provveditorato interregionale per le  opere  pubbliche,  se
          ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole,
          ivi comprese quelle relative agli aspetti di  rigenerazione
          urbana, restituisce il progetto entro quindici giorni dalla
          sua  ricezione  con  l'indicazione  delle  integrazioni   o
          modifiche  necessarie.  L'amministrazione  procedente,   la
          stazione  appaltante  o  l'ente  concedente  procede   alle
          modifiche e alle integrazioni richieste  entro  il  termine
          perentorio di quindici giorni dalla  data  di  restituzione
          del progetto. Il Consiglio superiore  o  il  Provveditorato
          interregionale esprime il parere entro il  termine  massimo
          di quarantacinque giorni dalla ricezione  del  progetto  di
          fattibilita' tecnica ed economica oppure entro  il  termine
          massimo  di  venti  giorni  dalla  ricezione  del  progetto
          modificato o integrato. Decorsi tali termini, il parere  si
          intende reso in senso favorevole. 
                6. Decorsi quindici  giorni  dalla  trasmissione  del
          progetto al Consiglio superiore dei lavori  pubblici  o  al
          Provveditorato interregionale per le opere pubbliche o, nel
          caso in cui sia stato  restituito  a  norma  del  comma  5,
          contestualmente  alla  trasmissione  al  Consiglio   o   al
          Provveditorato del progetto  modificato,  l'amministrazione
          procedente, la  stazione  appaltante  o  l'ente  concedente
          trasmette il  progetto  alle  autorita'  competenti  per  i
          provvedimenti di cui al comma 8. 
                7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale  o
          di interesse statale per  le  quali  non  e'  richiesto  il
          parere del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  o  del
          Provveditorato  interregionale  per  le  opere   pubbliche,
          l'amministrazione  procedente,  la  stazione  appaltante  o
          l'ente concedente  trasmette  il  progetto  alle  autorita'
          competenti per i provvedimenti di cui al comma 8. 
                8.  Nel  corso  della  conferenza  di  servizi   sono
          acquisiti  e  valutati  l'assoggettabilita'  alla  verifica
          preventiva  dell'interesse   archeologico   e   della   VIA
          valutazione  di  impatto  ambientale,  tenuto  conto  delle
          preminenti  esigenze  di  appaltabilita'  dell'opera  e  di
          certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale
          dibattito pubblico, nonche',  per  le  opere  pubbliche  di
          interesse statale, il parere di cui ai  commi  4  e  5.  Le
          risultanze  della  valutazione  di  assoggettabilita'  alla
          verifica  preventiva   dell'interesse   archeologico   sono
          acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui  al
          comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza
          di un interesse archeologico, delle eventuali  prescrizioni
          relative alle attivita' di assistenza archeologica in corso
          d'opera. Qualora  dalla  valutazione  di  assoggettabilita'
          alla verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga
          l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente
          procede  ai  sensi  dell'allegato  I.8,  tenuto  conto  del
          cronoprogramma dell'opera. Gli esiti della  valutazione  di
          impatto   ambientale   sono    comunicati    dall'autorita'
          competente alle altre amministrazioni che partecipano  alla
          conferenza di servizi. Qualora si sia svolto  il  dibattito
          pubblico, e' escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad
          altra forma di consultazione del pubblico. 
                9. La conferenza di servizi si conclude  nel  termine
          di sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile,  su
          richiesta  motivata  delle  amministrazioni  preposte  alla
          tutela degli interessi di  cui  all'articolo  14-quinquies,
          comma 1, della legge n. 241 del 1990, una  sola  volta  per
          non piu' di dieci giorni. Si considera acquisito  l'assenso
          delle amministrazioni che non si sono espresse nel  termine
          di conclusione  della  conferenza  di  servizi,  di  quelle
          assenti o che abbiano espresso un dissenso non  motivato  o
          riferito a questioni che non  costituiscono  oggetto  della
          conferenza medesima. 
                10. La determinazione conclusiva della conferenza  di
          servizi, da adottarsi nei  cinque  giorni  successivi  alla
          scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto
          e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio  l'intesa
          tra gli enti territoriali interessati anche ai  fini  della
          localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica  e
          paesaggistica  dell'intervento,  della  risoluzione   delle
          interferenze  e  delle   relative   opere   mitigatrici   e
          compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine
          alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli
          strumenti   urbanistici   vigenti.   Essa   comprende    il
          provvedimento di  valutazione  di  impatto  ambientale,  la
          valutazione di assoggettabilita' alla  verifica  preventiva
          dell'interesse   archeologico,   i    titoli    abilitativi
          necessari,  la  dichiarazione  di   pubblica   utilita'   e
          indifferibilita' delle opere nonche' il vincolo preordinato
          all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere
          e attivita' previste nel progetto approvato. A tal fine, le
          comunicazioni agli  interessati  di  cui  all'articolo  14,
          comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo  della
          fase partecipativa di cui all'articolo 11 del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di espropriazione per pubblica utilita' di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.  Gli  enti
          locali provvedono alle necessarie  misure  di  salvaguardia
          delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e
          non possono autorizzare  interventi  edilizi  incompatibili
          con la localizzazione dell'opera. 
                11. Nella procedura di cui al presente  articolo,  le
          determinazioni      delle      amministrazioni      diverse
          dall'amministrazione procedente, dalla stazione  appaltante
          o  dall'ente  concedente  e  comunque  coinvolte  ai  sensi
          dell'articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990,
          in qualsiasi caso di dissenso o non completo  assenso,  non
          possono   limitarsi   a   esprimere    contrarieta'    alla
          realizzazione delle opere  o  degli  impianti,  ma  devono,
          tenuto conto delle circostanze del caso concreto,  indicare
          le  prescrizioni  e  le  misure  mitigatrici  che   rendano
          compatibile  l'opera  e  possibile  l'assenso,  valutandone
          altresi'  i  profili  finanziari.  Tali  prescrizioni  sono
          determinate conformemente ai principi di  proporzionalita',
          efficacia  e  sostenibilita'  finanziaria   dell'intervento
          risultante  dal  progetto  originariamente  presentato.  Le
          disposizioni  di  cui  al  primo  e  secondo   periodo   si
          applicano,  senza  deroghe,  a  tutte  le   amministrazioni
          comunque partecipanti alla conferenza di  servizi,  incluse
          quelle titolari delle competenze  in  materia  urbanistica,
          paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale. 
                12. Le disposizioni di cui al comma 11  si  applicano
          anche ai procedimenti pendenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore del codice, per i quali non sia  ancora  intervenuta
          la determinazione conclusiva della conferenza di servizi. 
                13. Per  gli  appalti  conseguenti  al  ritiro,  alla
          revoca o all'annullamento di  un  precedente  appalto  sono
          validi  i  pareri,  le  autorizzazioni  e  le  intese  gia'
          acquisite, purche' il RUP attesti l'assenza  di  variazioni
          nel   progetto   e   nella   regolamentazione   ambientale,
          paesaggistica e urbanistica sulla cui  base  i  pareri,  le
          autorizzazioni  e  le  intese  erano  stati  adottati.   La
          disposizione di cui al primo periodo non si applica ai casi
          di ritiro, revoca o annullamento del precedente appalto per
          vizi o circostanze inerenti ai pareri, alle  autorizzazioni
          o alle intese. 
                14. Restano ferme le  disposizioni  speciali  vigenti
          per determinate tipologie di opere pubbliche  di  interesse
          nazionale, comprese quelle  relative  agli  interventi  del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di  cui  al
          regolamento (UE) 2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 12 febbraio 2021.».