Art. 17 
 
              Opere e lavori pubblici gia' programmati 
 
  1. Su  richiesta  delle  amministrazioni  pubbliche  ordinariamente
competenti, previo  parere  della  Cabina  di  coordinamento  di  cui
all'articolo 4, mediante la sottoscrizione di un  protocollo  con  il
Commissario straordinario, i piani approvati ai  sensi  dell'articolo
13, comma 2, possono essere integrati con ulteriori opere da eseguire
nel medesimo territorio, a condizione che tali opere non  determinino
un rallentamento del processo di ricostruzione,  siano  complementari
agli interventi  regolati  dalla  presente  legge  e  risultino  gia'
interamente finanziate. 
  2. Nei casi previsti dal comma 1, le risorse gia' stanziate  per  i
lavori e le opere pubbliche  delegati  al  Commissario  straordinario
sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione  del  protocollo
di cui al  medesimo  comma  1,  alla  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 3, comma 6, lettera f).