Art. 17
Opere e lavori pubblici gia' programmati
1. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche ordinariamente
competenti, previo parere della Cabina di coordinamento di cui
all'articolo 4, mediante la sottoscrizione di un protocollo con il
Commissario straordinario, i piani approvati ai sensi dell'articolo
13, comma 2, possono essere integrati con ulteriori opere da eseguire
nel medesimo territorio, a condizione che tali opere non determinino
un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari
agli interventi regolati dalla presente legge e risultino gia'
interamente finanziate.
2. Nei casi previsti dal comma 1, le risorse gia' stanziate per i
lavori e le opere pubbliche delegati al Commissario straordinario
sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione del protocollo
di cui al medesimo comma 1, alla contabilita' speciale di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera f).