Art. 17 
Modifiche alle disposizioni legislative in materia  doganale  nonche'
          al sistema sanzionatorio doganale e delle accise 
 
  1. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 88: 
      1) al comma 2: 
        1. 1.) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        «e) quando  l'ammontare  dei  diritti  di  confine  dovuti  o
indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in  restituzione  a
titolo di dazio doganale e' superiore a 100.000 euro;»; 
        1.2) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
        «e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine
dovuti  o  dei  diritti  indebitamente  percepiti   o   indebitamente
richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale e'  maggiore  di
euro 500.000.». 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa e' aggiunta  la
reclusione fino a tre anni: 
      a)  quando  l'ammontare  dei  diritti  di  confine   dovuti   o
indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in  restituzione  a
titolo di dazio doganale e' maggiore di euro 50.000 e non superiore a
euro 100.000; 
      b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti
o dei diritti indebitamente percepiti o  indebitamente  richiesti  in
restituzione diversi dal dazio doganale e' maggiore di euro 200.000 e
non superiore a euro 500.000.»; 
    b) all'articolo 96: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. E' punito con la sanzione amministrativa dal 100 per  cento
al 200 per cento  dei  diritti  di  confine  dovuti  o  indebitamente
percepiti o indebitamente richiesti in restituzione,  e  comunque  in
misura non inferiore a euro  2.000,  e,  per  le  violazioni  di  cui
all'articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque,  non
ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, commette
le  violazioni  di  cui  agli  articoli  da  78  a  83,  salvo   che,
alternativamente: 
      a) l'ammontare  dei  diritti  di  confine  a  titolo  di  dazio
doganale dovuti o indebitamente percepiti o  indebitamente  richiesti
in restituzione sia superiore a euro 10.000; 
      b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine  diversi  dal
dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente  richiesti  in
restituzione sia superiore a euro 100.000.»; 
      2) al comma 13, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Non si applicano le sanzioni amministrative e non  si  procede  alla
confisca in tutti i casi in cui la revisione della  dichiarazione  di
cui all'articolo 42 e' avviata su istanza del dichiarante, sempreche'
l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale
conoscenza  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o   dell'inizio   di
qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di  procedimenti
penali.»; 
      3) al comma 14, dopo le parole: «150 per cento dei  diritti  di
confine dovuti» sono inserite le seguenti: «o indebitamente percepiti
o indebitamente richiesti in restituzione»; 
    c) l'articolo 112 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 112 (Estinzione del reato - Cause  di  non  punibilita')  -1.
Salvo quanto previsto dal comma 2,  per  i  delitti  di  contrabbando
punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione puo'
effettuare  il  pagamento,  oltre  che   dei   diritti   di   confine
eventualmente dovuti, di una somma determinata dall'Agenzia in misura
non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per  cento  dei
diritti previsti per la violazione commessa¸ da versare  prima  della
dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento  di  primo  grado.  Il
pagamento della predetta somma  e  del  tributo  estingue  il  reato.
L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione  della  confisca,
la quale e' disposta con provvedimento dell'Agenzia. 
  2. I delitti di contrabbando, di cui agli  articoli  da  78  a  83,
salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88,
comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto  e'
connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione  e  d),
non sono punibili se l'autore della violazione effettua il pagamento,
oltre che dei diritti di confine  dovuti,  degli  interessi  e  della
sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui  all'articolo  13,
comma 1, lettere a), a-bis), b)  e  b-bis),  del  testo  unico  delle
sanzioni tributarie  amministrative  e  penali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 dicembre 1997 n. 472,  e  all'articolo  14,  comma  1,
lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 5 novembre  2024,  n.
173, sempreche' il pagamento  intervenga  prima  che  l'autore  della
violazione abbia avuto  formale  conoscenza  di  accessi,  ispezioni,
verifiche  o  dell'inizio  di  qualunque  attivita'  di  accertamento
amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non  punibilita'
prevista nel presente comma impedisce l'applicazione della  confisca,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma,  del
codice penale.»; 
    d) all'articolo 118, il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Salvi i casi di confisca disposti dall'Autorita' giudiziaria, e
qualora  non  siano  vietati  la  fabbricazione,  il   possesso,   la
detenzione o la commercializzazione dei beni  oggetto  dell'illecito,
l'Agenzia, ricorrendone le  condizioni,  consente,  a  richiesta  del
trasgressore,   il   riscatto   delle   merci   confiscate   in   via
amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei  diritti
dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese  sostenute  per
la loro gestione.». 
 
          Note all'articolo 17: 
              - Si riporta il testo degli articoli 88, 96 e  118  del
          citato decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 88 (Circostanze aggravanti del  contrabbando).  -
          1. Per i delitti previsti negli articoli da  78  a  83,  e'
          punito con la multa aumentata fino alla meta' chiunque, per
          commettere il  contrabbando,  adopera  mezzi  di  trasporto
          appartenenti a persona estranea al reato. 
              2. Per i delitti di cui  al  comma  1,  alla  multa  e'
          aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: 
              a) quando, nel commettere  il  reato  o  immediatamente
          dopo, nella zona di vigilanza, l'autore e' sorpreso a  mano
          armata; 
              b) quando, nel commettere  il  reato  o  immediatamente
          dopo, nella zona di vigilanza, tre o piu'  persone  autrici
          di  contrabbando  sono  sorprese  insieme  riunite   e   in
          condizioni  tali  da  frapporre  ostacolo  agli  organi  di
          polizia; 
              c) quando il fatto e' connesso con altro delitto contro
          la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; 
              d) quando  l'autore  e'  un  associato  per  commettere
          delitti di contrabbando  e  il  delitto  commesso  sia  tra
          quelli per cui l'associazione e' stata costituita; 
              e) quando l'ammontare dei diritti di confine  dovuti  o
          indebitamente  percepiti  o  indebitamente   richiesti   in
          restituzione a titolo di  dazio  doganale  e'  superiore  a
          100.000 euro; 
              e-bis) quando l'ammontare complessivo  dei  diritti  di
          confine dovuti o  dei  diritti  indebitamente  percepiti  o
          indebitamente richiesti in restituzione diversi  dal  dazio
          doganale e' maggiore di euro 500.000. 
              3. Per i delitti di cui  al  comma  1,  alla  multa  e'
          aggiunta la reclusione fino a tre anni: 
              a) quando l'ammontare dei diritti di confine  dovuti  o
          indebitamente  percepiti  o  indebitamente   richiesti   in
          restituzione a titolo di dazio doganale e' maggiore di euro
          50.000 e non superiore a euro 100.000; 
              b)  quando  l'ammontare  complessivo  dei  diritti   di
          confine dovuti o  dei  diritti  indebitamente  percepiti  o
          indebitamente richiesti in restituzione diversi  dal  dazio
          doganale e' maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro
          500.000.». 
              «Art. 96 (Sanzioni amministrative). - 1. E' punito  con
          la sanzione amministrativa dal 100 per  cento  al  200  per
          cento  dei  diritti  di  confine  dovuti  o   indebitamente
          percepiti o  indebitamente  richiesti  in  restituzione,  e
          comunque in misura non inferiore a euro 2.000,  e,  per  le
          violazioni di cui all'articolo 79, in misura non  inferiore
          a euro  1.000,  chiunque,  non  ricorrendo  le  circostanze
          aggravanti di cui all'articolo 88, commette  le  violazioni
          di  cui  agli   articoli   da   78   a   83,   salvo   che,
          alternativamente: 
              a) l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio
          doganale dovuti o indebitamente percepiti  o  indebitamente
          richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000; 
              b)  l'ammontare  complessivo  dei  diritti  di  confine
          diversi dal  dazio,  dovuti  o  indebitamente  percepiti  o
          indebitamente richiesti in restituzione,  sia  superiore  a
          euro 100.000. 
              2. La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta di un terzo
          quando i maggiori diritti di confine dovuti sono  inferiori
          al 3 per cento di quelli dichiarati. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  4,  la
          sanzione di cui al comma 1 non si  applica  se  l'ammontare
          dei diritti di confine complessivamente dichiarati e'  pari
          o superiore a quelli complessivamente accertati. 
              4. Quando nella  dichiarazione  non  sono  indicati  in
          maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per
          il compimento dei controlli e l'ammontare  dei  diritti  di
          confine complessivamente dichiarati e' pari o  superiore  a
          quelli complessivamente accertati, in luogo della  sanzione
          di cui al comma 1 si applica la sanzione  nella  misura  da
          euro 150 a euro 1.000; in presenza di piu'  articoli,  tale
          sanzione si applica una sola volta. 
              5. Qualora, nella  verifica  delle  merci  immesse  nei
          magazzini o recinti di custodia temporanea o nei  depositi,
          si trovi, rispetto alla giacenza  dichiarata,  un'eccedenza
          di quantita' inferiore al 2 per cento o una  deficienza  di
          quantita'  inferiore  al  2  per  cento   oltre   il   calo
          riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 non si applica. 
              6. Se la deficienza di quantita' di cui al comma  5  e'
          superiore al 2 per cento oltre  il  calo  riconosciuto,  la
          sanzione  di  cui  al  comma  1  e'  calcolata  sull'intera
          differenza, senza tener conto di  detto  calo.  Se  non  si
          conosce il peso della merce mancante, questo  e'  calcolato
          in base alla media di quelle della stessa specie. 
              7. Nei casi di cui  al  comma  1,  ad  eccezione  della
          fattispecie di cui all'articolo 82, e' sempre  ordinata  la
          confisca amministrativa delle merci oggetto  dell'illecito.
          Il  relativo   provvedimento   e'   adottato   dall'Ufficio
          dell'Agenzia territorialmente competente  in  relazione  al
          luogo in cui la violazione e' stata accertata. 
              8. La confisca di cui al comma 7 riguarda anche i mezzi
          di trasporto utilizzati per commettere  la  violazione  che
          risultino adattati  allo  stivaggio  fraudolento  di  merci
          ovvero contengano  accorgimenti  idonei  a  maggiorarne  la
          capacita' di carico  o  l'autonomia  in  difformita'  delle
          caratteristiche costruttive omologate. 
              9. I commi 7 e 8 non si applicano, oltre che  nei  casi
          di cui al comma 14, per la violazione di  cui  al  comma  1
          relativa alla  fattispecie  di  cui  all'articolo  79,  ove
          ricorra una delle seguenti condizioni: 
              a) quando, pur essendo errati uno o piu' degli elementi
          indicati  in  dichiarazione,  gli  stessi   elementi   sono
          comunque  immediatamente  desumibili   dai   documenti   di
          accompagnamento   prescritti   dalla   normativa   doganale
          unionale; 
              b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute  in
          sede di accertamento  sono  considerate  nella  tariffa  in
          differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei
          diritti  di  confine,  che  sarebbero  dovuti  secondo   la
          dichiarazione, e' uguale a quello dei diritti  liquidati  o
          lo supera di meno di un terzo; 
              c) quando  le  differenze  in  piu'  o  in  meno  nella
          quantita' o nel valore non superano  il  5  per  cento  per
          ciascun singolo dichiarato; 
              d) quando le merci non siano  occultate,  nascoste  nei
          bagagli, nei colli, nelle suppellettili,  o  fra  merci  di
          altro  genere  o  nei  mezzi  di  trasporto  e  siano  rese
          disponibili in maniera evidente ai fini della verifica; 
              e) quando le violazioni rientrano nei casi  di  cui  ai
          commi 2, 3, 4 e 5. 
              10. Quando la violazione consiste in una differenza tra
          la quantita' dichiarata e quella accertata, la confisca  ha
          a  oggetto  la  quantita'   di   merce   eccedente   quella
          dichiarata. Nel caso di beni indivisibili, la confisca ha a
          oggetto l'intero bene.  Nel  caso  di  beni  a  seguito  di
          viaggiatori, la  confisca  si  applica  qualora  il  valore
          complessivo dei beni rinvenuti sia pari o superiore  a  tre
          volte la franchigia doganale. 
              11. Per le merci e  i  mezzi  di  cui  e'  ordinata  la
          confisca, ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10, si osservano  le
          disposizioni di cui all'articolo 95. I provvedimenti per  i
          quali,  in  base  al  citato  articolo  95,  e'  competente
          l'autorita'   giudiziaria   sono   adottati    dall'Ufficio
          dell'Agenzia territorialmente competente  in  relazione  al
          luogo in cui la violazione e' stata accertata. 
              12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 si
          applicano anche in caso di violazione di  cui  all'articolo
          84, commi 2 e  3.  In  tali  casi  e'  sempre  ordinata  la
          confisca   amministrativa   dei   tabacchi   lavorati    di
          contrabbando. 
              13. Non si applicano le sanzioni amministrative  e  non
          si procede  alla  confisca  in  tutti  i  casi  in  cui  la
          revisione della dichiarazione di cui  all'articolo  42,  e'
          avviata su istanza del  dichiarante,  sempreche'  l'istanza
          sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale
          conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche  o  dell'inizio
          di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o  di
          procedimenti penali. Sugli eventuali  maggiori  diritti  di
          confine sono dovuti gli interessi di cui  all'articolo  49,
          qualora l'istanza  di  revisione  della  dichiarazione  sia
          presentata oltre novanta  giorni  dopo  lo  svincolo  delle
          merci cui detta dichiarazione si riferisce. 
              14.  Nell'ipotesi  di  cui  all'articolo   79,   quando
          l'autorita' giudiziaria non ravvisa  una  condotta  dolosa,
          l'autore e' punito, a titolo  di  colpa,  con  la  sanzione
          amministrativa dall'80 per  cento  al  150  per  cento  dei
          diritti di  confine  dovuti  o  indebitamente  percepiti  o
          indebitamente  richiesti  in  restituzione  e  comunque  in
          misura non inferiore  a  euro  500.  In  tale  ipotesi,  si
          applicano, altresi', i commi 2, 3 e 4.». 
              «Art. 118 (Gestione dei beni e delle merci  sequestrate
          o confiscate). - 1. Le cose sequestrate per  le  violazioni
          previste dal presente allegato, salva diversa  disposizione
          dell'autorita' giudiziaria per le  fattispecie  costituenti
          reato, sono prese in custodia dall'Agenzia. 
              2. Per assicurare l'identita'  e  la  conservazione  di
          esse si osservano, in  quanto  applicabili,  le  norme  del
          codice di procedura penale. 
              3.  Se  vi  e'  pericolo  di  deperimento  delle   cose
          sequestrate, l'Agenzia puo' procedere alla vendita,  previa
          autorizzazione,  per  le  fattispecie  costituenti   reato,
          dell'autorita' giudiziaria, che si pronuncia  entro  trenta
          giorni. 
              4. Nei casi di sequestro nei procedimenti a  carico  di
          ignoti, l'Agenzia, decorso il termine  di  tre  mesi  dalla
          data di effettuazione del sequestro,  puo'  procedere  alla
          distruzione delle merci sequestrate,  previa  comunicazione
          all'autorita' giudiziaria per  le  fattispecie  costituenti
          reato. La distruzione puo' avvenire  dopo  quindici  giorni
          dalla comunicazione, salva diversa decisione della predetta
          autorita'  giudiziaria.  E'  fatta  salva  la  facolta'  di
          conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari. 
              5. Per i tabacchi lavorati di contrabbando,  quando  il
          decreto di sequestro o di convalida del  sequestro  non  e'
          piu'  assoggettabile  a  riesame,  l'autorita'  giudiziaria
          puo': 
              a)  ordinare  la  distruzione  del   tabacco   lavorato
          sequestrato, disponendo il prelievo di uno o piu'  campioni
          determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita'
          di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale; 
              b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori
          nazionali o esteri. 
              6.  Al  fine  di  contenere  i   costi   necessari   al
          mantenimento dei reperti di  cui  al  comma  5,  l'Agenzia,
          decorso un anno dal momento del sequestro,  puo'  procedere
          alla distruzione e alla campionatura dei  prodotti,  previa
          comunicazione  all'autorita'   giudiziaria.   Le   predette
          distruzione e campionatura, da effettuare secondo modalita'
          definite con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto  con  il  Ministero  della  giustizia,
          possono avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione. 
              7. Decorsi novanta giorni da quando e' stato notificato
          il provvedimento che dispone  la  restituzione  delle  cose
          sequestrate in via amministrativa, senza che il soggetto  a
          favore del quale e' stata ordinata la restituzione provvede
          a ritirarle, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli da 75 a 77. 
              8 Salvi i  casi  di  confisca  disposti  dall'Autorita'
          giudiziaria, e qualora non siano vietati la  fabbricazione,
          il possesso, la detenzione  o  la  commercializzazione  dei
          beni  oggetto  dell'illecito,  l'Agenzia,  ricorrendone  le
          condizioni, consente,  a  richiesta  del  trasgressore,  il
          riscatto  delle  merci  confiscate  in  via  amministrativa
          previo pagamento  del  valore  delle  stesse,  dei  diritti
          dovuti, degli  interessi,  delle  sanzioni  e  delle  spese
          sostenute per la loro gestione. 
              9. I costi  per  la  distruzione  delle  merci  possono
          essere anticipati dall'Agenzia e recuperati  a  carico  dei
          soggetti individuati dalle disposizioni doganali unionali. 
              10. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96.». 
              Per  i  riferimenti  all'articolo   112   del   decreto
          legislativo 26 settembre 2024, n. 141  si  veda  l'articolo
          17.