Art. 17
Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale nonche'
al sistema sanzionatorio doganale e delle accise
1. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 88:
1) al comma 2:
1. 1.) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o
indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a
titolo di dazio doganale e' superiore a 100.000 euro;»;
1.2) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine
dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente
richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale e' maggiore di
euro 500.000.».
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa e' aggiunta la
reclusione fino a tre anni:
a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o
indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a
titolo di dazio doganale e' maggiore di euro 50.000 e non superiore a
euro 100.000;
b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti
o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in
restituzione diversi dal dazio doganale e' maggiore di euro 200.000 e
non superiore a euro 500.000.»;
b) all'articolo 96:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento
al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente
percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in
misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui
all'articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non
ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, commette
le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che,
alternativamente:
a) l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio
doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti
in restituzione sia superiore a euro 10.000;
b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal
dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in
restituzione sia superiore a euro 100.000.»;
2) al comma 13, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla
confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di
cui all'articolo 42 e' avviata su istanza del dichiarante, sempreche'
l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di
qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti
penali.»;
3) al comma 14, dopo le parole: «150 per cento dei diritti di
confine dovuti» sono inserite le seguenti: «o indebitamente percepiti
o indebitamente richiesti in restituzione»;
c) l'articolo 112 e' sostituito dal seguente:
«Art. 112 (Estinzione del reato - Cause di non punibilita') -1.
Salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando
punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione puo'
effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine
eventualmente dovuti, di una somma determinata dall'Agenzia in misura
non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei
diritti previsti per la violazione commessa¸ da versare prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il
pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato.
L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca,
la quale e' disposta con provvedimento dell'Agenzia.
2. I delitti di contrabbando, di cui agli articoli da 78 a 83,
salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88,
comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto e'
connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d),
non sono punibili se l'autore della violazione effettua il pagamento,
oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della
sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13,
comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis), del testo unico delle
sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e all'articolo 14, comma 1,
lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 5 novembre 2024, n.
173, sempreche' il pagamento intervenga prima che l'autore della
violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,
verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilita'
prevista nel presente comma impedisce l'applicazione della confisca,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del
codice penale.»;
d) all'articolo 118, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Salvi i casi di confisca disposti dall'Autorita' giudiziaria, e
qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la
detenzione o la commercializzazione dei beni oggetto dell'illecito,
l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del
trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via
amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti
dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per
la loro gestione.».
Note all'articolo 17:
- Si riporta il testo degli articoli 88, 96 e 118 del
citato decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando). -
1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, e'
punito con la multa aumentata fino alla meta' chiunque, per
commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto
appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa e'
aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando, nel commettere il reato o immediatamente
dopo, nella zona di vigilanza, l'autore e' sorpreso a mano
armata;
b) quando, nel commettere il reato o immediatamente
dopo, nella zona di vigilanza, tre o piu' persone autrici
di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in
condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di
polizia;
c) quando il fatto e' connesso con altro delitto contro
la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando l'autore e' un associato per commettere
delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra
quelli per cui l'associazione e' stata costituita;
e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o
indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in
restituzione a titolo di dazio doganale e' superiore a
100.000 euro;
e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di
confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o
indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio
doganale e' maggiore di euro 500.000.
3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa e'
aggiunta la reclusione fino a tre anni:
a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o
indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in
restituzione a titolo di dazio doganale e' maggiore di euro
50.000 e non superiore a euro 100.000;
b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di
confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o
indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio
doganale e' maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro
500.000.».
«Art. 96 (Sanzioni amministrative). - 1. E' punito con
la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per
cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente
percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e
comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le
violazioni di cui all'articolo 79, in misura non inferiore
a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le circostanze
aggravanti di cui all'articolo 88, commette le violazioni
di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che,
alternativamente:
a) l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio
doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente
richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000;
b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine
diversi dal dazio, dovuti o indebitamente percepiti o
indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a
euro 100.000.
2. La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta di un terzo
quando i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori
al 3 per cento di quelli dichiarati.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 4, la
sanzione di cui al comma 1 non si applica se l'ammontare
dei diritti di confine complessivamente dichiarati e' pari
o superiore a quelli complessivamente accertati.
4. Quando nella dichiarazione non sono indicati in
maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per
il compimento dei controlli e l'ammontare dei diritti di
confine complessivamente dichiarati e' pari o superiore a
quelli complessivamente accertati, in luogo della sanzione
di cui al comma 1 si applica la sanzione nella misura da
euro 150 a euro 1.000; in presenza di piu' articoli, tale
sanzione si applica una sola volta.
5. Qualora, nella verifica delle merci immesse nei
magazzini o recinti di custodia temporanea o nei depositi,
si trovi, rispetto alla giacenza dichiarata, un'eccedenza
di quantita' inferiore al 2 per cento o una deficienza di
quantita' inferiore al 2 per cento oltre il calo
riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 non si applica.
6. Se la deficienza di quantita' di cui al comma 5 e'
superiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la
sanzione di cui al comma 1 e' calcolata sull'intera
differenza, senza tener conto di detto calo. Se non si
conosce il peso della merce mancante, questo e' calcolato
in base alla media di quelle della stessa specie.
7. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della
fattispecie di cui all'articolo 82, e' sempre ordinata la
confisca amministrativa delle merci oggetto dell'illecito.
Il relativo provvedimento e' adottato dall'Ufficio
dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al
luogo in cui la violazione e' stata accertata.
8. La confisca di cui al comma 7 riguarda anche i mezzi
di trasporto utilizzati per commettere la violazione che
risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci
ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la
capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle
caratteristiche costruttive omologate.
9. I commi 7 e 8 non si applicano, oltre che nei casi
di cui al comma 14, per la violazione di cui al comma 1
relativa alla fattispecie di cui all'articolo 79, ove
ricorra una delle seguenti condizioni:
a) quando, pur essendo errati uno o piu' degli elementi
indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono
comunque immediatamente desumibili dai documenti di
accompagnamento prescritti dalla normativa doganale
unionale;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in
sede di accertamento sono considerate nella tariffa in
differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei
diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la
dichiarazione, e' uguale a quello dei diritti liquidati o
lo supera di meno di un terzo;
c) quando le differenze in piu' o in meno nella
quantita' o nel valore non superano il 5 per cento per
ciascun singolo dichiarato;
d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei
bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di
altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese
disponibili in maniera evidente ai fini della verifica;
e) quando le violazioni rientrano nei casi di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5.
10. Quando la violazione consiste in una differenza tra
la quantita' dichiarata e quella accertata, la confisca ha
a oggetto la quantita' di merce eccedente quella
dichiarata. Nel caso di beni indivisibili, la confisca ha a
oggetto l'intero bene. Nel caso di beni a seguito di
viaggiatori, la confisca si applica qualora il valore
complessivo dei beni rinvenuti sia pari o superiore a tre
volte la franchigia doganale.
11. Per le merci e i mezzi di cui e' ordinata la
confisca, ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10, si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 95. I provvedimenti per i
quali, in base al citato articolo 95, e' competente
l'autorita' giudiziaria sono adottati dall'Ufficio
dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al
luogo in cui la violazione e' stata accertata.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 si
applicano anche in caso di violazione di cui all'articolo
84, commi 2 e 3. In tali casi e' sempre ordinata la
confisca amministrativa dei tabacchi lavorati di
contrabbando.
13. Non si applicano le sanzioni amministrative e non
si procede alla confisca in tutti i casi in cui la
revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42, e'
avviata su istanza del dichiarante, sempreche' l'istanza
sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio
di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di
procedimenti penali. Sugli eventuali maggiori diritti di
confine sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 49,
qualora l'istanza di revisione della dichiarazione sia
presentata oltre novanta giorni dopo lo svincolo delle
merci cui detta dichiarazione si riferisce.
14. Nell'ipotesi di cui all'articolo 79, quando
l'autorita' giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa,
l'autore e' punito, a titolo di colpa, con la sanzione
amministrativa dall'80 per cento al 150 per cento dei
diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o
indebitamente richiesti in restituzione e comunque in
misura non inferiore a euro 500. In tale ipotesi, si
applicano, altresi', i commi 2, 3 e 4.».
«Art. 118 (Gestione dei beni e delle merci sequestrate
o confiscate). - 1. Le cose sequestrate per le violazioni
previste dal presente allegato, salva diversa disposizione
dell'autorita' giudiziaria per le fattispecie costituenti
reato, sono prese in custodia dall'Agenzia.
2. Per assicurare l'identita' e la conservazione di
esse si osservano, in quanto applicabili, le norme del
codice di procedura penale.
3. Se vi e' pericolo di deperimento delle cose
sequestrate, l'Agenzia puo' procedere alla vendita, previa
autorizzazione, per le fattispecie costituenti reato,
dell'autorita' giudiziaria, che si pronuncia entro trenta
giorni.
4. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di
ignoti, l'Agenzia, decorso il termine di tre mesi dalla
data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla
distruzione delle merci sequestrate, previa comunicazione
all'autorita' giudiziaria per le fattispecie costituenti
reato. La distruzione puo' avvenire dopo quindici giorni
dalla comunicazione, salva diversa decisione della predetta
autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di
conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
5. Per i tabacchi lavorati di contrabbando, quando il
decreto di sequestro o di convalida del sequestro non e'
piu' assoggettabile a riesame, l'autorita' giudiziaria
puo':
a) ordinare la distruzione del tabacco lavorato
sequestrato, disponendo il prelievo di uno o piu' campioni
determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita'
di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale;
b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori
nazionali o esteri.
6. Al fine di contenere i costi necessari al
mantenimento dei reperti di cui al comma 5, l'Agenzia,
decorso un anno dal momento del sequestro, puo' procedere
alla distruzione e alla campionatura dei prodotti, previa
comunicazione all'autorita' giudiziaria. Le predette
distruzione e campionatura, da effettuare secondo modalita'
definite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero della giustizia,
possono avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione.
7. Decorsi novanta giorni da quando e' stato notificato
il provvedimento che dispone la restituzione delle cose
sequestrate in via amministrativa, senza che il soggetto a
favore del quale e' stata ordinata la restituzione provvede
a ritirarle, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli da 75 a 77.
8 Salvi i casi di confisca disposti dall'Autorita'
giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione,
il possesso, la detenzione o la commercializzazione dei
beni oggetto dell'illecito, l'Agenzia, ricorrendone le
condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il
riscatto delle merci confiscate in via amministrativa
previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti
dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese
sostenute per la loro gestione.
9. I costi per la distruzione delle merci possono
essere anticipati dall'Agenzia e recuperati a carico dei
soggetti individuati dalle disposizioni doganali unionali.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano
fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96.».
Per i riferimenti all'articolo 112 del decreto
legislativo 26 settembre 2024, n. 141 si veda l'articolo
17.