Art. 19 
Disposizioni  in  tema  di  definizione  agevolata   delle   sanzioni
             tributarie e disposizioni di coordinamento 
 
  1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13-bis, comma 1, le parole:  «dalle  lettere  a),
a-bis),  b),  b-bis),  b-ter),  b-quater)»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «dalle lettere a), a-bis), b), b-bis),  b-ter),  b-quater),
b-quinquies)»; 
    b) all'articolo 16, comma 3, terzo periodo, le parole: «al  comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo»; 
    c) all'articolo 17-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un  atto  divenuto
definitivo per mancata impugnazione, il contribuente  puo'  avvalersi
degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma  1  solo
quando l'istanza di autotutela e' presentata nei termini per proporre
ricorso.». 
  2. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
sanzioni tributarie  amministrative  e  penali,  di  cui  al  decreto
legislativo 5 novembre 2024,  n.  173,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 15, comma 1, le parole: «dalle  lettere  a),  b),
c), d), e), f)» sono sostituite dalle seguenti:  «dalle  lettere  a),
b), c), d), e), f), g)»; 
    b) all'articolo 20: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Irrogazione
immediata  e  definizione  agevolata  delle  sanzioni  in   caso   di
autotutela parziale»; 
      2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis.  Nell'ipotesi  di  annullamento  parziale  di  un  atto
divenuto definitivo per mancata impugnazione,  il  contribuente  puo'
avvalersi degli istituti  di  definizione  agevolata  richiamati  dal
comma 5 solo quando l'istanza di autotutela e' presentata nei termini
per proporre ricorso.»; 
    c) all'articolo 36: 
      1) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nei casi
di violazione degli obblighi di  memorizzazione  o  trasmissione  dei
pagamenti elettronici di cui all'articolo 2,  comma  3,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»; 
      2) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «La
sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancato
collegamento dello strumento hardware o software  mediante  il  quale
sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo  2,  comma
3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»; 
    d) all'articolo 37: 
      1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «commi 1, 1-bis e 2,»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2 e 3,»; 
      2) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le
sanzioni di cui al primo e secondo periodo  si  applicano  anche  nel
caso di mancato collegamento  dello  strumento  hardware  o  software
mediante il quale sono  accettati  i  pagamenti  elettronici  di  cui
all'articolo 2, comma 3, primo periodo,  del  decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 127.»; 
    e) all'articolo 48, comma 3, secondo periodo, le  parole:  «delle
tasse ipotecarie» sono sostituite dalle seguenti: «delle tasse per  i
servizi ipotecari»; 
    f) all'articolo 95, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca  sono  assegnati,  a  richiesta,
agli organi dell'amministrazione finanziaria.». 
 
          Note all'articolo 19: 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  13-bis,  16,
          17-bis, del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
          472, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 13-bis (Ravvedimento parziale). -  1.  L'articolo
          13  si  interpreta  nel  senso   che   e'   consentito   al
          contribuente di avvalersi  dell'istituto  del  ravvedimento
          anche in caso di versamento frazionato, purche'  nei  tempi
          prescritti dalle lettere a), a-bis),  b),  b-bis),  b-ter),
          b-quater), b-quinquies) e  c)  del  comma  1  del  medesimo
          articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta  sia  versata
          in ritardo e  il  ravvedimento,  con  il  versamento  della
          sanzione e degli interessi, intervenga successivamente,  la
          sanzione  applicabile   corrisponde   a   quella   riferita
          all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti
          per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista  in
          caso  di  ravvedimento   e'   riferita   al   momento   del
          perfezionamento  dello  stesso.  Nel  caso  di   versamento
          tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti,  al
          contribuente  e'  consentito   operare   autonomamente   il
          ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni  di
          cui  al  precedente  periodo,  ovvero  per  il   versamento
          complessivo,  applicando  in  tal  caso  alla  sanzione  la
          riduzione individuata in base alla data in cui la stessa e'
          regolarizzata. 
              2. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.». 
              «Art. 16 (Procedimento di irrogazione delle  sanzioni).
          - 1. La sanzione amministrativa e  le  sanzioni  accessorie
          sono   irrogate   dall'ufficio   o   dall'ente   competenti
          all'accertamento  del  tributo   cui   le   violazioni   si
          riferiscono. 
              2. L'ufficio o l'ente notifica  atto  di  contestazione
          con indicazione, a pena di nullita', dei  fatti  attribuiti
          al trasgressore,  degli  elementi  probatori,  delle  norme
          applicate, dei  criteri  che  ritiene  di  seguire  per  la
          determinazione delle sanzioni e della loro entita'  nonche'
          delle misure edittali previste dalla legge per  le  singole
          violazioni. Se la motivazione fa riferimento  ad  un  altro
          atto non conosciuto ne' ricevuto dal  trasgressore,  questo
          deve essere allegato all'atto che  lo  richiama  salvo  che
          quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 
              3. Entro il termine previsto per  la  proposizione  del
          ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido  possono
          definire la controversia con il  pagamento  di  un  importo
          pari ad un terzo della sanzione  indicata  e  comunque  non
          inferiore ad un terzo dei  minimi  edittali,  ovvero  delle
          misure fisse o proporzionali, previsti  per  le  violazioni
          piu' gravi relative a  ciascun  tributo.  Le  somme  dovute
          possono essere versate anche ratealmente in un  massimo  di
          otto rate trimestrali di pari importo o in  un  massimo  di
          sedici rate trimestrali  se  le  somme  dovute  superano  i
          50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il
          termine indicato al primo periodo. Le rate successive  alla
          prima  devono  essere  versate  entro  l'ultimo  giorno  di
          ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive  alla
          prima  sono  dovuti  gli  interessi  calcolati  dal  giorno
          successivo al termine di versamento della  prima  rata.  In
          caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le
          disposizioni di cui all'articolo  15-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.  La
          definizione   agevolata   impedisce   l'irrogazione   delle
          sanzioni accessorie. 
              4. Se  non  addivengono  a  definizione  agevolata,  il
          trasgressore e i  soggetti  obbligati  in  solido  possono,
          entro lo stesso termine, produrre deduzioni  difensive.  In
          mancanza,   l'atto   di    contestazione    si    considera
          provvedimento  di   irrogazione,   impugnabile   ai   sensi
          dell'articolo 18. 
              5.  L'impugnazione  immediata  non  e'  ammessa  e,  se
          proposta, diviene improcedibile qualora vengano  presentate
          deduzioni difensive in ordine alla contestazione. 
              6. L'atto di contestazione deve contenere  l'invito  al
          pagamento delle somme dovute nel termine  previsto  per  la
          proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di
          cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso
          termine,  se  non  si  intende  addivenire  a   definizione
          agevolata, le deduzioni difensive e, infine,  l'indicazione
          dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 
              7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel
          termine di decadenza di un anno dalla  loro  presentazione,
          irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato  a  pena
          di  nullita'  anche  in  ordine  alle  deduzioni  medesime.
          Tuttavia, se il provvedimento non  viene  notificato  entro
          centoventi  giorni,  cessa  di  diritto  l'efficacia  delle
          misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22. 
              7-bis. Le sanzioni  irrogate  ai  sensi  del  comma  7,
          qualora rideterminate  a  seguito  dell'accoglimento  delle
          deduzioni prodotte ai sensi del comma  4,  sono  definibili
          entro il termine previsto per la proposizione del  ricorso,
          con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.». 
              «Art. 17-bis (Definizione agevolata delle  sanzioni  in
          caso di autotutela parziale). - 1. Nei casi di annullamento
          parziale dell'atto il  contribuente  puo'  avvalersi  degli
          istituti di definizione agevolata  delle  sanzioni  di  cui
          all'articolo 16 del  presente  decreto  e  15  del  decreto
          legislativo  19  giugno  1997,  n.   218,   alle   medesime
          condizioni  esistenti  alla  data  di  notifica  dell'atto,
          purche' rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo.
          In caso di  rinuncia  al  ricorso  le  spese  del  giudizio
          restano a carico delle parti che le hanno sostenute. 
              1-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto
          divenuto   definitivo   per   mancata   impugnazione,    il
          contribuente puo' avvalersi degli istituti  di  definizione
          agevolata richiamati dal comma 1 solo quando  l'istanza  di
          autotutela  e'  presentata   nei   termini   per   proporre
          ricorso.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 15, 20, 36, 37, 48
          e 95 del citato decreto legislativo  5  novembre  2024,  n.
          173, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 15 (Ravvedimento parziale  (articolo  13-bis  del
          decreto legislativo n. 472 del 1997)). - 1.  E'  consentito
          al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento
          anche in caso di versamento frazionato, purche'  nei  tempi
          prescritti dalle lettere a), b), c), d), e), f),  g)  e  h)
          del comma 1 dell'articolo 14. Nel  caso  in  cui  l'imposta
          dovuta sia versata in ritardo e  il  ravvedimento,  con  il
          versamento della sanzione  e  degli  interessi,  intervenga
          successivamente,  la  sanzione  applicabile  corrisponde  a
          quella  riferita  all'integrale  tardivo  versamento;   gli
          interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo;  la
          riduzione prevista in caso di ravvedimento e'  riferita  al
          momento del  perfezionamento  dello  stesso.  Nel  caso  di
          versamento  tardivo  dell'imposta  frazionata  in  scadenze
          differenti,   al   contribuente   e'   consentito   operare
          autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con
          le riduzioni di cui  al  secondo  periodo,  ovvero  per  il
          versamento  complessivo,  applicando  in  tal   caso   alla
          sanzione la riduzione individuata in base alla data in  cui
          la stessa e' regolarizzata. 
              2. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.». 
              «Art. 20 (Irrogazione immediata e definizione agevolata
          delle sanzioni in caso di autotutela parziale (articoli  17
          e 17-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)). - 1. In
          deroga  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  18,   le
          sanzioni collegate  al  tributo  cui  si  riferiscono  sono
          irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in
          quanto compatibili,  delle  disposizioni  che  regolano  il
          procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto
          contestuale all'avviso  di  accertamento  o  di  rettifica,
          motivato a pena di nullita'. 
              2.     All'accertamento     doganale,      disciplinato
          dall'articolo  243  del  regolamento  di  esecuzione   (UE)
          2015/2447  della  Commissione,  del  24  novembre  2015,  e
          dall'articolo 188 del  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  9  ottobre  2013,
          effettuato con  criteri  di  selettivita'  nella  fase  del
          controllo  che  precede  la  concessione  dello   svincolo,
          restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 18. 
              3. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento
          di un importo pari a un terzo  della  sanzione  irrogata  e
          comunque non inferiore a  un  terzo  dei  minimi  edittali,
          ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per  le
          violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro  il
          termine previsto per la proposizione del ricorso. 
              4. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo,
          senza  previa  contestazione,  le  sanzioni  per  omesso  o
          ritardato pagamento dei tributi,  ancorche'  risultante  da
          liquidazioni eseguite ai  sensi  degli  articoli  36-bis  e
          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, e ai sensi degli articoli 54-bis  e
          60,  sesto  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633.  Per  le  sanzioni
          indicate al primo periodo, in nessun  caso  si  applica  la
          definizione agevolata prevista nel comma 3 e  nell'articolo
          18, comma 3. 
              5. Nei  casi  di  annullamento  parziale  dell'atto  il
          contribuente puo' avvalersi degli istituti  di  definizione
          agevolata  delle  sanzioni  di  cui  all'articolo  18   del
          presente  testo  unico  e  all'articolo  15   del   decreto
          legislativo  19  giugno  1997,  n.   218,   alle   medesime
          condizioni  esistenti  alla  data  di  notifica  dell'atto,
          purche' rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo.
          In caso di  rinuncia  al  ricorso  le  spese  del  giudizio
          restano a carico delle parti che le hanno sostenute. 
              5-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto
          divenuto   definitivo   per   mancata   impugnazione,    il
          contribuente puo' avvalersi degli istituti  di  definizione
          agevolata richiamati dal comma 5 solo quando  l'istanza  di
          autotutela  e'  presentata   nei   termini   per   proporre
          ricorso.». 
              «Art.  36  (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
          con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000  le
          seguenti violazioni: 
              a) omissione di  ogni  comunicazione  prescritta  dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di  verifica  e  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri; 
              b) mancata  restituzione  dei  questionari  inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
              c) inottemperanza all'invito a comparire e a  qualsiasi
          altra richiesta fatta  dagli  uffici  o  dalla  Guardia  di
          finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si  applica,  salvo
          che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per  il
          compenso  di  partite   effettuato   in   violazione   alle
          previsioni del codice civile  ovvero  in  caso  di  mancata
          evidenziazione  nell'apposito  prospetto   indicato   negli
          articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600. 
              3. Per l'omissione o  l'errata  trasmissione  dei  dati
          delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo  21
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  si
          applica la sanzione amministrativa di euro 2  per  ciascuna
          fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
          ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
          il limite massimo  di  euro  500,  se  la  trasmissione  e'
          effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
          stabilita ai  sensi  del  primo  periodo,  ovvero  se,  nel
          medesimo termine, e' effettuata  la  trasmissione  corretta
          dei dati. Non si applica l'articolo 13. 
              4. L'omessa, incompleta o  infedele  comunicazione  dei
          dati delle liquidazioni periodiche, prevista  dall'articolo
          21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e'
          punita con la sanzione amministrativa da euro  500  a  euro
          2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione
          e' effettuata  entro  i  quindici  giorni  successivi  alla
          scadenza stabilita ai sensi del primo periodo,  ovvero  se,
          nel  medesimo  termine,  e'  effettuata   la   trasmissione
          corretta dei dati. 
              5. Per l'omissione o  l'errata  trasmissione  dei  dati
          delle operazioni transfrontaliere di  cui  all'articolo  1,
          comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
          si  applica  la  sanzione  amministrativa  di  euro  2  per
          ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di  euro
          1.000 per ciascun trimestre. La sanzione  e'  ridotta  alla
          meta',  entro  il  limite  massimo  di  euro  500,  se   la
          trasmissione  e'  effettuata  entro   i   quindici   giorni
          successivi alla  scadenza  stabilita  ai  sensi  del  primo
          periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata  la
          trasmissione corretta dei dati. 
              Per le operazioni effettuate a partire  dal  1°  luglio
          2022, si applica la sanzione amministrativa di euro  2  per
          ciascuna fattura, entro  il  limite  massimo  di  euro  400
          mensili. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite
          massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e'
          effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze
          stabilite  dall'articolo  1,  comma  3-bis,   del   decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel  medesimo
          termine, e' effettuata la trasmissione corretta  dei  dati.
          Non si applica l'articolo 13. 
              6. Per l'omessa o tardiva trasmissione  ovvero  per  la
          trasmissione  con  dati  incompleti  o  non  veritieri  dei
          corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2,  commi  1,
          1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,
          se la violazione non ha inciso sulla corretta  liquidazione
          del tributo, si applica la sanzione amministrativa di  euro
          100 per ciascuna trasmissione,  comunque  entro  il  limite
          massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica
          l'articolo 13. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti
          si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di
          memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici  di
          cui all'articolo 2, comma  3,  del  decreto  legislativo  5
          agosto 2015, n. 127. 
              7.  L'omessa  presentazione  degli   elenchi   di   cui
          all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
          irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro
          500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta  alla  meta'
          in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
          richiesta inviata dagli  uffici  abilitati  a  riceverla  o
          incaricati del loro controllo. La sanzione non  si  applica
          se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o  corretti
          anche a seguito di richiesta. 
              8. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione  delle
          minusvalenze  e  delle  differenze  negative  di  ammontare
          superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
          delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore  a  5
          milioni di euro, derivanti da  cessioni  di  partecipazioni
          che  costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie  di   cui
          all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  novembre
          2002, n. 265, e' punita con la sanzione amministrativa  del
          10 per cento delle minusvalenze  la  cui  comunicazione  e'
          omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro  e
          un massimo di 30.000 euro. 
              9.  L'omessa   installazione   degli   apparecchi   per
          l'emissione dello scontrino fiscale previsti  dall'articolo
          1 della legge 26 gennaio 1983, n.  18,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa da euro  1.000  a  euro  4.000.  La
          sanzione  di  cui  al  primo  periodo  si   applica   anche
          all'omessa   installazione   degli   strumenti    di    cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i
          provvedimenti di attuazione di cui al  medesimo  comma.  La
          sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel  caso
          di mancato collegamento dello strumento hardware o software
          mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di
          cui all'articolo 2, comma 3,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 
              10. Salvo che il fatto costituisca  reato,  a  chiunque
          manomette  o  comunque  altera   gli   strumenti   di   cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 127, o  fa  uso  di  essi  allorche'  siano  stati
          manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso  al
          fine di eludere le disposizioni  di  cui  al  comma  1  del
          citato  articolo  si  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. Salvo che il  fatto
          costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa da
          euro 1.032 a euro 7.746 se la violazione di  cui  al  primo
          periodo si riferisce agli  apparecchi  misuratori  previsti
          dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Con  la
          stessa sanzione di cui al secondo periodo e' punito,  salvo
          che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine,
          forma in tutto o in parte stampati,  documenti  o  registri
          prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 della legge
          26 gennaio 1983, n. 18, o li altera e ne fa uso o  consente
          che altri ne faccia  uso,  nonche'  chiunque,  senza  avere
          concorso  nella  falsificazione,  fa   uso   degli   stessi
          stampati, documenti o registri. 
              11. In caso di violazione  delle  prescrizioni  di  cui
          all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250  a
          euro 2.000. 
              12. Quando la garanzia di cui all'articolo  38-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e' presentata dalle societa' controllate o dall'ente o
          societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
          del medesimo  decreto,  con  un  ritardo  non  superiore  a
          novanta giorni dalla scadenza del termine di  presentazione
          della dichiarazione, si applica la sanzione  amministrativa
          da euro 1.000 a euro 4.000. 
              13. Nei  casi  in  cui  il  contribuente  non  presenti
          l'interpello previsto dall'articolo 11,  comma  1,  lettera
          d), della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  si  applica  la
          sanzione prevista dall'articolo 33, comma 7. La sanzione e'
          raddoppiata  nelle   ipotesi   in   cui   l'amministrazione
          finanziaria  disconosca  la  disapplicazione  delle   norme
          aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti  d'imposta
          o altre posizioni soggettive del soggetto passivo. 
              14.  Il  contribuente  destinatario  del  provvedimento
          emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e  15-bis.1,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  di
          euro 3.000, irrogata contestualmente al  provvedimento  che
          dispone la cessazione della partita  IVA.  Non  si  applica
          l'articolo 13. 
              15. Nei confronti del rappresentante fiscale,  nominato
          ai sensi dell'articolo 17, terzo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  che
          non adempie agli obblighi di  cui  all'articolo  35,  comma
          7-quater,  terzo  periodo,   del   medesimo   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e' irrogata la
          sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000. Non si
          applica l'articolo 13. 
              Art. 37 (Sanzioni  accessorie  in  materia  di  imposte
          dirette e imposta sul valore  aggiunto).  -  1.  Quando  e'
          irrogata  una  sanzione  amministrativa  superiore  a  euro
          50.000 si applica,  secondo  i  casi,  una  delle  sanzioni
          accessorie previste nel titolo I, per un periodo da  tre  a
          sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie  puo'  essere
          elevata fino a dodici mesi,  se  la  sanzione  irrogata  e'
          superiore a euro 100.000. 
              2. Quando e' irrogata una sanzione  amministrativa  nei
          confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma  3,  le
          soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di  cui
          al comma 1 sono ridotte alla meta'. 
              3.   Qualora   siano   state   contestate   ai    sensi
          dell'articolo 18, nel  corso  di  un  quinquennio,  quattro
          distinte violazioni dell'obbligo di  emettere  la  ricevuta
          fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni  diversi,
          anche se non sono state  irrogate  sanzioni  accessorie  in
          applicazione delle disposizioni del titolo I,  e'  disposta
          la  sospensione   della   licenza   o   dell'autorizzazione
          all'esercizio    dell'attivita'    ovvero    dell'esercizio
          dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad  un
          mese. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo  unico
          della giustizia tributaria, il provvedimento di sospensione
          e' immediatamente esecutivo. Se l'importo  complessivo  dei
          corrispettivi oggetto di contestazione eccede la  somma  di
          euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un
          mese a sei mesi. Le sanzioni di cui al  primo  e  al  terzo
          periodo  si  applicano   anche   nelle   ipotesi   di   cui
          all'articolo 2, commi  1,  1-bis  e  2,  e  3  del  decreto
          legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  se  le  violazioni
          consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione  o
          trasmissione, ovvero nella  memorizzazione  o  trasmissione
          con dati incompleti o non veritieri. 
              4. La sospensione di cui al comma 3 e'  disposta  dalla
          direzione regionale dell'Agenzia delle  entrate  competente
          per  territorio  in  relazione  al  domicilio  fiscale  del
          contribuente.  Gli  atti  di  sospensione   devono   essere
          notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi  da  quando
          e' stata contestata la quarta violazione. 
              5.   L'esecuzione   e   la   verifica    dell'effettivo
          adempimento  delle  sospensioni  di  cui  al  comma  3   e'
          effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
          di finanza, ai  sensi  dell'articolo  63  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              6. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 3  e'
          assicurata con il sigillo dell'organo procedente e  con  le
          sottoscrizioni del personale incaricato. 
              7. La sospensione di cui al comma 3 e'  disposta  anche
          nei confronti dei soggetti esercenti  i  posti  e  apparati
          pubblici  di  telecomunicazione   e   nei   confronti   dei
          rivenditori agli utenti finali dei  mezzi  tecnici  di  cui
          all'articolo 74, primo comma, lettera d), del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  ai
          quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
          distinte  violazioni   dell'obbligo   di   regolarizzazione
          dell'operazione di  acquisto  di  mezzi  tecnici  ai  sensi
          dell'articolo 31, comma 15. 
              8. Qualora siano state contestate a carico di  soggetti
          iscritti in albi ovvero a ordini professionali,  nel  corso
          di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo
          di emettere il documento  certificativo  dei  corrispettivi
          compiute in giorni diversi, e' disposta  in  ogni  caso  la
          sanzione  accessoria  della   sospensione   dell'iscrizione
          all'albo o all'ordine per un periodo da  tre  giorni  a  un
          mese. In caso di recidiva, la sospensione e'  disposta  per
          un periodo  da  quindici  giorni  a  sei  mesi.  In  deroga
          all'articolo 126, comma 9, del testo unico della  giustizia
          tributaria,   il   provvedimento    di    sospensione    e'
          immediatamente esecutivo.  Gli  atti  di  sospensione  sono
          comunicati  all'ordine  professionale  ovvero  al  soggetto
          competente alla tenuta  dell'albo  affinche'  ne  sia  data
          pubblicazione sul relativo sito internet. Si  applicano  le
          disposizioni dei commi 4 e 5. 
              9. Nel caso in cui le violazioni  di  cui  al  comma  8
          siano  commesse  nell'esercizio  in  forma   associata   di
          attivita' professionale, la sanzione accessoria di  cui  al
          medesimo comma e'  disposta  nei  confronti  di  tutti  gli
          associati. 
              10.  Se  e'  accertata  l'omessa  installazione   degli
          apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della  legge
          26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta  la  sospensione  della
          licenza o dell'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'
          nei locali ad essa destinati per  un  periodo  da  quindici
          giorni a due mesi. In caso di recidiva, la  sospensione  e'
          disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui al  primo  e
          al  secondo   periodo   si   applicano   anche   all'omessa
          installazione ovvero alla manomissione o alterazione  degli
          strumenti di cui  all'articolo  2,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,  salve  le  procedure
          alternative adottate con i provvedimenti di  attuazione  di
          cui al medesimo comma.  Le  sanzioni  di  cui  al  primo  e
          secondo periodo si applicano  anche  nel  caso  di  mancato
          collegamento dello strumento hardware o  software  mediante
          il quale sono accettati  i  pagamenti  elettronici  di  cui
          all'articolo  2,  comma  3,  primo  periodo,  del   decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127.». 
              «Art. 48 (Infedelta' della  dichiarazione).  -  1.  Chi
          omette l'indicazione di dati o elementi  rilevanti  per  la
          liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li  indica  in
          maniera infedele, ovvero espone passivita' in  tutto  o  in
          parte inesistenti, e' punito  con  sanzione  amministrativa
          pari all'80 per  cento  della  differenza  di  imposta.  La
          stessa sanzione si  applica,  con  riferimento  all'imposta
          corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o
          altri  documenti  rilevanti  per  la  determinazione  delle
          passivita'  deducibili  contenenti  dati  o  elementi   non
          rispondenti al vero. 
              2. La sanzione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica
          relativamente all'imposta corrispondente al maggior  valore
          definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da
          quelli indicati nell'articolo 34, comma 5, del testo  unico
          delle disposizioni concernenti l'imposta sulle  successioni
          e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
          n. 346, se il valore accertato  non  supera  di  un  quarto
          quello dichiarato. 
              3. Se l'omissione o l'infedelta'  attengono  a  dati  o
          elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si
          applica la sanzione da euro 250 a  euro  1.000.  La  stessa
          sanzione  si  applica  per  la  mancata  allegazione   alle
          dichiarazioni dei  documenti  prescritti  o  dei  prospetti
          rilevanti  ai  fini  della   liquidazione   delle   imposte
          ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse per i servizi
          ipotecari,  ovvero   nel   caso   di   inesattezza   o   di
          irregolarita'  dei  prospetti  medesimi.  La  sanzione   e'
          ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel
          termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.». 
              «Art. 95 (Custodia giudiziale dei beni sequestrati).  -
          1. I beni sequestrati nell'ambito dei  procedimenti  penali
          relativi ai delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 e  a
          ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro  e  dalle
          disponibilita'   finanziarie,   possono   essere   affidati
          dall'autorita' giudiziaria  in  custodia  giudiziale,  agli
          organi dell'amministrazione  finanziaria  che  ne  facciano
          richiesta per le proprie esigenze operative. 
              1-bis. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a
          seguito  di  provvedimento  definitivo  di  confisca   sono
          assegnati, a richiesta,  agli  organi  dell'Amministrazione
          finanziaria. 
              2. Restano  ferme  le  disposizioni  dell'articolo  61,
          comma  23,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e dell'articolo 2 del  decreto-legge  16  settembre
          2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          novembre 2008, n. 181.».