Art. 19
Disposizioni in tema di definizione agevolata delle sanzioni
tributarie e disposizioni di coordinamento
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, le parole: «dalle lettere a),
a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater)» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater),
b-quinquies)»;
b) all'articolo 16, comma 3, terzo periodo, le parole: «al comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo»;
c) all'articolo 17-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto
definitivo per mancata impugnazione, il contribuente puo' avvalersi
degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 1 solo
quando l'istanza di autotutela e' presentata nei termini per proporre
ricorso.».
2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di
sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, le parole: «dalle lettere a), b),
c), d), e), f)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a),
b), c), d), e), f), g)»;
b) all'articolo 20:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Irrogazione
immediata e definizione agevolata delle sanzioni in caso di
autotutela parziale»;
2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto
divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente puo'
avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal
comma 5 solo quando l'istanza di autotutela e' presentata nei termini
per proporre ricorso.»;
c) all'articolo 36:
1) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nei casi
di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei
pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;
2) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancato
collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale
sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma
3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;
d) all'articolo 37:
1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «commi 1, 1-bis e 2,»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2 e 3,»;
2) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
sanzioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nel
caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software
mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui
all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127.»;
e) all'articolo 48, comma 3, secondo periodo, le parole: «delle
tasse ipotecarie» sono sostituite dalle seguenti: «delle tasse per i
servizi ipotecari»;
f) all'articolo 95, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta,
agli organi dell'amministrazione finanziaria.».
Note all'articolo 19:
- Si riporta il testo degli articoli 13-bis, 16,
17-bis, del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, come modificato dal presente decreto:
«Art. 13-bis (Ravvedimento parziale). - 1. L'articolo
13 si interpreta nel senso che e' consentito al
contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento
anche in caso di versamento frazionato, purche' nei tempi
prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter),
b-quater), b-quinquies) e c) del comma 1 del medesimo
articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata
in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della
sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la
sanzione applicabile corrisponde a quella riferita
all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti
per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in
caso di ravvedimento e' riferita al momento del
perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento
tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al
contribuente e' consentito operare autonomamente il
ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di
cui al precedente periodo, ovvero per il versamento
complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la
riduzione individuata in base alla data in cui la stessa e'
regolarizzata.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.».
«Art. 16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni).
- 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie
sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti
all'accertamento del tributo cui le violazioni si
riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione
con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti
al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme
applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la
determinazione delle sanzioni e della loro entita' nonche'
delle misure edittali previste dalla legge per le singole
violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono
definire la controversia con il pagamento di un importo
pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non
inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle
misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni
piu' gravi relative a ciascun tributo. Le somme dovute
possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di
sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i
50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il
termine indicato al primo periodo. Le rate successive alla
prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di
ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno
successivo al termine di versamento della prima rata. In
caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La
definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle
sanzioni accessorie.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il
trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono,
entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In
mancanza, l'atto di contestazione si considera
provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi
dell'articolo 18.
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se
proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate
deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al
pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la
proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di
cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso
termine, se non si intende addivenire a definizione
agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione
dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel
termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione,
irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena
di nullita' anche in ordine alle deduzioni medesime.
Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro
centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle
misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.
7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7,
qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle
deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili
entro il termine previsto per la proposizione del ricorso,
con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.».
«Art. 17-bis (Definizione agevolata delle sanzioni in
caso di autotutela parziale). - 1. Nei casi di annullamento
parziale dell'atto il contribuente puo' avvalersi degli
istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui
all'articolo 16 del presente decreto e 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime
condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto,
purche' rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo.
In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio
restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
1-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto
divenuto definitivo per mancata impugnazione, il
contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione
agevolata richiamati dal comma 1 solo quando l'istanza di
autotutela e' presentata nei termini per proporre
ricorso.».
- Si riporta il testo degli articoli 15, 20, 36, 37, 48
e 95 del citato decreto legislativo 5 novembre 2024, n.
173, come modificato dal presente decreto:
«Art. 15 (Ravvedimento parziale (articolo 13-bis del
decreto legislativo n. 472 del 1997)). - 1. E' consentito
al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento
anche in caso di versamento frazionato, purche' nei tempi
prescritti dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)
del comma 1 dell'articolo 14. Nel caso in cui l'imposta
dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il
versamento della sanzione e degli interessi, intervenga
successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a
quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli
interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la
riduzione prevista in caso di ravvedimento e' riferita al
momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di
versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze
differenti, al contribuente e' consentito operare
autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con
le riduzioni di cui al secondo periodo, ovvero per il
versamento complessivo, applicando in tal caso alla
sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui
la stessa e' regolarizzata.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.».
«Art. 20 (Irrogazione immediata e definizione agevolata
delle sanzioni in caso di autotutela parziale (articoli 17
e 17-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)). - 1. In
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, le
sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono
irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in
quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il
procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto
contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica,
motivato a pena di nullita'.
2. All'accertamento doganale, disciplinato
dall'articolo 243 del regolamento di esecuzione (UE)
2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, e
dall'articolo 188 del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,
effettuato con criteri di selettivita' nella fase del
controllo che precede la concessione dello svincolo,
restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 18.
3. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento
di un importo pari a un terzo della sanzione irrogata e
comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali,
ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le
violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro il
termine previsto per la proposizione del ricorso.
4. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo,
senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o
ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da
liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e ai sensi degli articoli 54-bis e
60, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le sanzioni
indicate al primo periodo, in nessun caso si applica la
definizione agevolata prevista nel comma 3 e nell'articolo
18, comma 3.
5. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il
contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione
agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 18 del
presente testo unico e all'articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime
condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto,
purche' rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo.
In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio
restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
5-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto
divenuto definitivo per mancata impugnazione, il
contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione
agevolata richiamati dal comma 5 solo quando l'istanza di
autotutela e' presentata nei termini per proporre
ricorso.».
«Art. 36 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le
seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica e accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi
altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di
finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il
compenso di partite effettuato in violazione alle
previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
3. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna
fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati. Non si applica l'articolo 13.
4. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei
dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo
21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro
2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione
e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla
scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se,
nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione
corretta dei dati.
5. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1,
comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro
1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla
meta', entro il limite massimo di euro 500, se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo
periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la
trasmissione corretta dei dati.
Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio
2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400
mensili. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite
massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze
stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo
termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Non si applica l'articolo 13.
6. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la
trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei
corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1,
1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione
del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro
100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite
massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica
l'articolo 13. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti
si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di
memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di
cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127.
7. L'omessa presentazione degli elenchi di cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro
500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o
incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica
se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
anche a seguito di richiesta.
8. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle
minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5
milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni
che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, e' punita con la sanzione amministrativa del
10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione e'
omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e
un massimo di 30.000 euro.
9. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo
1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La
sanzione di cui al primo periodo si applica anche
all'omessa installazione degli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i
provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. La
sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso
di mancato collegamento dello strumento hardware o software
mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di
cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque
manomette o comunque altera gli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, o fa uso di essi allorche' siano stati
manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al
fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del
citato articolo si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. Salvo che il fatto
costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa da
euro 1.032 a euro 7.746 se la violazione di cui al primo
periodo si riferisce agli apparecchi misuratori previsti
dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Con la
stessa sanzione di cui al secondo periodo e' punito, salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine,
forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri
prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, o li altera e ne fa uso o consente
che altri ne faccia uso, nonche' chiunque, senza avere
concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi
stampati, documenti o registri.
11. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a
euro 2.000.
12. Quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e' presentata dalle societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a
novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione
della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa
da euro 1.000 a euro 4.000.
13. Nei casi in cui il contribuente non presenti
l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera
d), della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applica la
sanzione prevista dall'articolo 33, comma 7. La sanzione e'
raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione
finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme
aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta
o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.
14. Il contribuente destinatario del provvedimento
emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' soggetto alla sanzione amministrativa di
euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che
dispone la cessazione della partita IVA. Non si applica
l'articolo 13.
15. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato
ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che
non adempie agli obblighi di cui all'articolo 35, comma
7-quater, terzo periodo, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e' irrogata la
sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000. Non si
applica l'articolo 13.
Art. 37 (Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette e imposta sul valore aggiunto). - 1. Quando e'
irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro
50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni
accessorie previste nel titolo I, per un periodo da tre a
sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie puo' essere
elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata e'
superiore a euro 100.000.
2. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa nei
confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, le
soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui
al comma 1 sono ridotte alla meta'.
3. Qualora siano state contestate ai sensi
dell'articolo 18, nel corso di un quinquennio, quattro
distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta
fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi,
anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in
applicazione delle disposizioni del titolo I, e' disposta
la sospensione della licenza o dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio
dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un
mese. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico
della giustizia tributaria, il provvedimento di sospensione
e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei
corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di
euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un
mese a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al terzo
periodo si applicano anche nelle ipotesi di cui
all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, e 3 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni
consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o
trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione
con dati incompleti o non veritieri.
4. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta dalla
direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente
per territorio in relazione al domicilio fiscale del
contribuente. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando
e' stata contestata la quarta violazione.
5. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo
adempimento delle sospensioni di cui al comma 3 e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 3 e'
assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le
sottoscrizioni del personale incaricato.
7. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta anche
nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati
pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei
rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai
quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione
dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi
dell'articolo 31, comma 15.
8. Qualora siano state contestate a carico di soggetti
iscritti in albi ovvero a ordini professionali, nel corso
di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo
di emettere il documento certificativo dei corrispettivi
compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la
sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione
all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni a un
mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per
un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga
all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia
tributaria, il provvedimento di sospensione e'
immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono
comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto
competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le
disposizioni dei commi 4 e 5.
9. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 8
siano commesse nell'esercizio in forma associata di
attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al
medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli
associati.
10. Se e' accertata l'omessa installazione degli
apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici
giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e
al secondo periodo si applicano anche all'omessa
installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli
strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure
alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di
cui al medesimo comma. Le sanzioni di cui al primo e
secondo periodo si applicano anche nel caso di mancato
collegamento dello strumento hardware o software mediante
il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui
all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127.».
«Art. 48 (Infedelta' della dichiarazione). - 1. Chi
omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la
liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in
maniera infedele, ovvero espone passivita' in tutto o in
parte inesistenti, e' punito con sanzione amministrativa
pari all'80 per cento della differenza di imposta. La
stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta
corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o
altri documenti rilevanti per la determinazione delle
passivita' deducibili contenenti dati o elementi non
rispondenti al vero.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica
relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore
definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da
quelli indicati nell'articolo 34, comma 5, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346, se il valore accertato non supera di un quarto
quello dichiarato.
3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a dati o
elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si
applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. La stessa
sanzione si applica per la mancata allegazione alle
dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti
rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte
ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse per i servizi
ipotecari, ovvero nel caso di inesattezza o di
irregolarita' dei prospetti medesimi. La sanzione e'
ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel
termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.».
«Art. 95 (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). -
1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali
relativi ai delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 e a
ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle
disponibilita' finanziarie, possono essere affidati
dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale, agli
organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano
richiesta per le proprie esigenze operative.
1-bis. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a
seguito di provvedimento definitivo di confisca sono
assegnati, a richiesta, agli organi dell'Amministrazione
finanziaria.
2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181.».