Art. 20
Modifica all'articolo 69 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e disposizioni di
coordinamento
1. All'articolo 69, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dell'imposta dovuta» sono
aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 250 euro»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «delle imposte dovute»
sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 150 euro».
2. All'articolo 41 del testo unico delle sanzioni tributarie e
amministrative, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n.
173, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dell'imposta dovuta» sono
aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 250 euro»;
b) al secondo periodo dopo le parole: «delle imposte dovute» sono
aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 150 euro».
Note all'articolo 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, come modificato dal presente articolo:
«Art. 69 (Sanzioni). - 1. Chi omette la richiesta di
registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione
delle denunce previste dall'articolo 19 e' punito con la
sanzione amministrativa pari al centoventi per cento
dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la
richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non
superiore a 30 giorni, si applica la sanzione
amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare
delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 41 (Sanzioni in materia di imposta di registro).
- 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e
dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta,
ovvero la presentazione delle denunce previste
dall'articolo 19 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e'
punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento
dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la
richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non
superiore a trenta giorni, si applica la sanzione
amministrativa del 45 per cento dell'ammontare delle
imposte dovute, con un minimo di 150 euro.».