Art. 20 
Modifica  all'articolo  69  del  testo   unico   delle   disposizioni
  concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
  della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131  e  disposizioni   di
  coordinamento 
 
  1. All'articolo 69, comma 1, del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: «dell'imposta  dovuta»  sono
aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 250 euro»; 
    b) al secondo periodo, dopo le  parole:  «delle  imposte  dovute»
sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 150 euro». 
  2. All'articolo 41 del testo  unico  delle  sanzioni  tributarie  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  5  novembre  2024,  n.
173, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: «dell'imposta  dovuta»  sono
aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 250 euro»; 
    b) al secondo periodo dopo le parole: «delle imposte dovute» sono
aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 150 euro». 
 
          Note all'articolo 20: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  69  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131, come modificato dal presente articolo: 
              «Art. 69 (Sanzioni). - 1. Chi omette  la  richiesta  di
          registrazione degli atti e  dei  fatti  rilevanti  ai  fini
          dell'applicazione  dell'imposta,  ovvero  la  presentazione
          delle denunce previste dall'articolo 19 e'  punito  con  la
          sanzione  amministrativa  pari  al  centoventi  per   cento
          dell'imposta dovuta, con un  minimo  di  250  euro.  Se  la
          richiesta di registrazione e' effettuata  con  ritardo  non
          superiore   a   30   giorni,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa del quarantacinque per cento  dell'ammontare
          delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  41  del  citato
          decreto  legislativo  5  novembre  2024,   n.   173,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 41 (Sanzioni in materia di imposta di  registro).
          - 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti  e
          dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta,
          ovvero   la   presentazione    delle    denunce    previste
          dall'articolo  19  del  testo  unico   delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento
          dell'imposta dovuta, con un  minimo  di  250  euro.  Se  la
          richiesta di registrazione e' effettuata  con  ritardo  non
          superiore  a  trenta  giorni,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa  del  45  per  cento  dell'ammontare   delle
          imposte dovute, con un minimo di 150 euro.».