Art. 10
Vigilanza
1. Il Dipartimento esercita la vigilanza sulle strutture iscritte
nell'elenco.
2. Gli indirizzi per l'esercizio della vigilanza sono stabiliti con
provvedimento del Capo del Dipartimento.
3. Il Dipartimento provvede alla vigilanza attraverso gli Uffici di
esecuzione penale esterna e i relativi Nuclei di polizia
penitenziaria ivi istituiti.
4. Ai fini di cui al comma 3, i Nuclei di polizia penitenziaria:
a) accertano la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese
ai fini dell'iscrizione all'elenco tramite la consultazione delle
banche dati a disposizione e tramite richiesta ai pertinenti enti e
organismi pubblici;
b) effettuano visite periodiche presso le strutture residenziali
per accertare la presenza delle persone ivi collocate in misura
penale di comunita'.