Art. 10 
 
                              Vigilanza 
 
  1. Il Dipartimento esercita la vigilanza sulle  strutture  iscritte
nell'elenco. 
  2. Gli indirizzi per l'esercizio della vigilanza sono stabiliti con
provvedimento del Capo del Dipartimento. 
  3. Il Dipartimento provvede alla vigilanza attraverso gli Uffici di
esecuzione  penale  esterna  e   i   relativi   Nuclei   di   polizia
penitenziaria ivi istituiti. 
  4. Ai fini di cui al comma 3, i Nuclei di polizia penitenziaria: 
    a) accertano la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive  rese
ai fini dell'iscrizione all'elenco  tramite  la  consultazione  delle
banche dati a disposizione e tramite richiesta ai pertinenti  enti  e
organismi pubblici; 
    b) effettuano visite periodiche presso le strutture  residenziali
per accertare la presenza  delle  persone  ivi  collocate  in  misura
penale di comunita'.