Art. 12 
           Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani 
 
  1.  Le  attivita'  agricolo-forestali  rappresentano  un   presidio
ambientale, economico e sociale dei territori montani.  L'agricoltura
e la zootecnia di montagna e la silvicoltura garantiscono la gestione
delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali e garantiscono
reddito alle aziende e occupazione locale. Ai fini del mantenimento e
della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per
la conservazione, la tutela e la valorizzazione della  biodiversita',
la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela
del  paesaggio  nonche'  lo  sviluppo   dell'attivita'   agricola   e
zootecnica e delle produzioni agroalimentari e forestali  sostenibili
di qualita', tradizionali e innovative, nei  comuni  montani  di  cui
all'articolo 2, comma 1, con decreto del  Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro  per
gli affari regionali e le  autonomie,  il  Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, il Ministro della  cultura,  il  Ministro
della salute, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare, previa intesa in sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  sono  predisposte  apposite  linee  guida  al  fine
dell'individuazione, del  recupero,  dell'utilizzazione  razionale  e
della valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani,  della
promozione  della  certificazione  delle   foreste   e   della   loro
conservazione nonche' delle produzioni agroalimentari,  dell'utilizzo
energetico e termico del legno e dell'impulso  alla  costituzione  di
forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati,  ai
sensi dell'articolo 2, comma  1,  lettera  f),  del  testo  unico  in
materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281  si  vedano  le  note
          all'articolo 2. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34: 
                «Art.  2  (Finalita').  -  1.  Le  disposizioni   del
          presente decreto sono finalizzate a: 
                  a) garantire la salvaguardia  delle  foreste  nella
          loro estensione,  distribuzione,  ripartizione  geografica,
          diversita' ecologica e bio-culturale; 
                  b) promuovere la gestione attiva  e  razionale  del
          patrimonio forestale nazionale  al  fine  di  garantire  le
          funzioni ambientali, economiche e socio-culturali; 
                  c)  promuovere  e  tutelare  l'economia  forestale,
          l'economia  montana  e  le  rispettive  filiere  produttive
          nonche' lo sviluppo  delle  attivita'  agro-silvo-pastorali
          attraverso la protezione e il razionale utilizzo del  suolo
          e  il  recupero  produttivo  delle   proprieta'   fondiarie
          frammentate  e  dei  terreni  abbandonati,  sostenendo   lo
          sviluppo di forme di gestione  associata  delle  proprieta'
          forestali pubbliche e private; 
                  d) proteggere  la  foresta  promuovendo  azioni  di
          prevenzione da  rischi  naturali  e  antropici,  di  difesa
          idrogeologica, di difesa dagli incendi e  dalle  avversita'
          biotiche  ed  abiotiche,  di  adattamento  al   cambiamento
          climatico, di recupero delle aree degradate o  danneggiate,
          di sequestro del carbonio e di erogazione di altri  servizi
          ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile; 
                  e) promuovere la programmazione e la pianificazione
          degli interventi di gestione  forestale  nel  rispetto  del
          ruolo delle regioni e delle autonomie locali; 
                  f) favorire l'elaborazione di principi generali, di
          linee guida e di indirizzo nazionali per  la  tutela  e  la
          valorizzazione del patrimonio  forestale  e  del  paesaggio
          rurale, con riferimento anche agli strumenti di  intervento
          previsti dalla politica agricola comune; 
                  g) favorire la partecipazione  attiva  del  settore
          forestale  italiano  alla  definizione,  implementazione  e
          sviluppo  della  strategia  forestale   europea   e   delle
          politiche ad essa collegate; 
                  h)  garantire  e  promuovere  la  conoscenza  e  il
          monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e dei  suoi
          ecosistemi, anche al fine di supportare  l'esercizio  delle
          funzioni di indirizzo  politico  nel  settore  forestale  e
          ambientale; 
                  i)  promuovere  e  coordinare,  nel   settore,   la
          formazione  e  l'aggiornamento   degli   operatori   e   la
          qualificazione delle imprese; 
                  l)    promuovere    l'attivita'     di     ricerca,
          sperimentazione  e   divulgazione   tecnica   nel   settore
          forestale; 
                  m) promuovere la cultura forestale  e  l'educazione
          ambientale. 
                2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali, d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  ed  in
          coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  e  con  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo, adotta gli  atti  di  indirizzo  e
          assicura il  coordinamento  delle  attivita'  necessarie  a
          garantire  il  perseguimento  unitario  e   su   tutto   il
          territorio nazionale delle finalita' di cui al comma 1. 
                3. Per l'ordinato perseguimento  delle  finalita'  di
          cui al comma 1, lo Stato e le regioni  promuovono  accordi,
          intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e
          internazionale. 
                4. All'attuazione delle finalita' di cui al  presente
          articolo si fa  fronte  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   8
          settembre  1997,  n.  357  recante:  «Regolamento   recante
          attuazione  della   direttiva   92/43/CEE   relativa   alla
          conservazione  degli  habitat  naturali   e   seminaturali,
          nonche' della flora e della fauna selvatiche» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997.