Art. 12
Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani
1. Le attivita' agricolo-forestali rappresentano un presidio
ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura
e la zootecnia di montagna e la silvicoltura garantiscono la gestione
delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali e garantiscono
reddito alle aziende e occupazione locale. Ai fini del mantenimento e
della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per
la conservazione, la tutela e la valorizzazione della biodiversita',
la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela
del paesaggio nonche' lo sviluppo dell'attivita' agricola e
zootecnica e delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili
di qualita', tradizionali e innovative, nei comuni montani di cui
all'articolo 2, comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro
della salute, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono predisposte apposite linee guida al fine
dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e
della valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della
promozione della certificazione delle foreste e della loro
conservazione nonche' delle produzioni agroalimentari, dell'utilizzo
energetico e termico del legno e dell'impulso alla costituzione di
forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del testo unico in
materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
Note all'art. 12:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34:
«Art. 2 (Finalita'). - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono finalizzate a:
a) garantire la salvaguardia delle foreste nella
loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica,
diversita' ecologica e bio-culturale;
b) promuovere la gestione attiva e razionale del
patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le
funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;
c) promuovere e tutelare l'economia forestale,
l'economia montana e le rispettive filiere produttive
nonche' lo sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo
e il recupero produttivo delle proprieta' fondiarie
frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo
sviluppo di forme di gestione associata delle proprieta'
forestali pubbliche e private;
d) proteggere la foresta promuovendo azioni di
prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa
idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversita'
biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento
climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate,
di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi
ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile;
e) promuovere la programmazione e la pianificazione
degli interventi di gestione forestale nel rispetto del
ruolo delle regioni e delle autonomie locali;
f) favorire l'elaborazione di principi generali, di
linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la
valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio
rurale, con riferimento anche agli strumenti di intervento
previsti dalla politica agricola comune;
g) favorire la partecipazione attiva del settore
forestale italiano alla definizione, implementazione e
sviluppo della strategia forestale europea e delle
politiche ad essa collegate;
h) garantire e promuovere la conoscenza e il
monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e dei suoi
ecosistemi, anche al fine di supportare l'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico nel settore forestale e
ambientale;
i) promuovere e coordinare, nel settore, la
formazione e l'aggiornamento degli operatori e la
qualificazione delle imprese;
l) promuovere l'attivita' di ricerca,
sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore
forestale;
m) promuovere la cultura forestale e l'educazione
ambientale.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza unificata ed in
coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, adotta gli atti di indirizzo e
assicura il coordinamento delle attivita' necessarie a
garantire il perseguimento unitario e su tutto il
territorio nazionale delle finalita' di cui al comma 1.
3. Per l'ordinato perseguimento delle finalita' di
cui al comma 1, lo Stato e le regioni promuovono accordi,
intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e
internazionale.
4. All'attuazione delle finalita' di cui al presente
articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 recante: «Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997.