Art. 13
Ecosistemi montani
1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della
Costituzione, in ragione della consistente presenza della tipica
flora e fauna montana, le zone montane, come individuate
dall'articolo 2 della presente legge, sono considerate zone
floro-faunistiche a se' stanti, nel rispetto della normativa in
materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto
dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n.
157.
2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel
rispetto della normativa europea in materia, con particolare
riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alle
successive modificazioni della medesima direttiva conseguenti alla
completa attuazione della Convenzione relativa alla conservazione
della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a
Berna il 19 settembre 1979, ratificata ai sensi della legge 5 agosto
1981, n. 503, nonche' nel rispetto del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, provvedono
e vigilano affinche' le misure di valorizzazione degli ecosistemi
nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai
grandi animali carnivori non rechino pregiudizio alle finalita' di
cui alla presente legge. Per i fini di cui al primo periodo possono
essere promosse azioni coordinate mediante accordi tra i diversi enti
competenti. All'interno di un quadro di conservazione nazionale ai
sensi della direttiva 92/43/CEE, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il
tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in
uno stato di conservazione soddisfacente della specie Canis lupus al
quale fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui agli
articoli 14 e 16 della direttiva 92/43/CEE. Il decreto di cui al
periodo precedente e' emanato entro il termine di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e,
successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. All'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Alle
medesime condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti e
regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare dei predetti
strumenti di autodifesa i corpi di polizia locali e, previa intesa
con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, le rispettive strutture operative
territoriali di protezione civile. I corpi e le strutture interessati
non possono impiegare soggetti che si trovino in una delle condizioni
ostative previste dagli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773,
o che non abbiano presentato il certificato medico previsto
dall'articolo 38, quarto comma, del medesimo testo unico »;
b) alla rubrica, dopo le parole: « corpi forestali » sono
inserite le seguenti: « e alle strutture operative territoriali di
protezione civile ».
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 e 41 della
Costituzione:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi,
anche nell'interesse delle future generazioni. La legge
dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli
animali.».
«Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita'
sociale o in modo da recare danno alla salute,
all'ambiente, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita'
umana.
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e
ambientali.».
- Per i riferimenti all'articolo 44 della Costituzione
si vedano le note dell'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli articolo 10 e 11
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante: «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
46 del 25 febbraio 1992:
«Art. 10 (Piani faunistico-venatori). - 1. Tutto il
territorio agro-silvo-pastorale nazionale e' soggetto a
pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto
attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle
effettive capacita' riproduttive e al contenimento naturale
di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al
conseguimento della densita' ottimale e alla sua
conservazione mediante la riqualificazione delle risorse
ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le regioni e le province, con le modalita' ai
commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma
1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione
e' destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a
protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il
territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce
una zona faunistica a se' stante ed e' destinato a
protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In
dette percentuali sono compresi i territori ove sia
comunque vietata l'attivita' venatoria anche per effetto di
altri leggi o disposizioni.
4. Il territorio di protezione di cui al comma 3
comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera a),
b) e c). Si intende per protezione il divieto di
abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da
provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la
riproduzione, la cura della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale puo'
essere destinato nella percentuale massima globale del 15
per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le
regioni promuovono forme di gestione programmata della
caccia, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 14.
7. Ai fini della pianificazione generale del
territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono,
articolandoli per comprensori omogenei, piani
faunistico-venatori. Le province predispongono altresi'
piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la
riproduzione naturale di fauna selvatica nonche' piani di
immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di
selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e
regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento
delle compatibilita' genetiche da parte dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica e sentite le
organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro
strutture regionali.
8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7
comprendono:
a) le oasi di protezione, destinate al rifugio,
alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate
alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
ed alla cattura della stessa per l'immissione sul
territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento
fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della
densita' faunistica ottimale per il territorio;
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione
delle popolazioni autoctone;
d) i centri privati di riproduzione di fauna
selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di
azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove e'
vietato l'esercizio dell'attivita' venatoria ed e'
consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a
specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa
agricola, di dipendenti della stessa e di persone
nominativamente indicate;
e) le zone e i periodi per l'addestramento,
l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica
naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento
appartenente a specie cacciabili, la cui gestione puo'
essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero
ad imprenditori agricoli singoli o associati;
f) i criteri per la determinazione del risarcimento
in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni
arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e
alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di
cui alle lettere a), b) e c);
g) i criteri della corresponsione degli incentivi
in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici,
singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al
ripristino degli habitat naturali e all'incremento della
fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h) l'identificazione delle zone in cui sono
collocabili gli appostamenti fissi.
9. Ogni zona dovra' essere indicata da tabelle
perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni
impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente,
associazione o privato che si preposto o incaricato della
gestione della singola zona.
10. Le regioni attuano la pianificazione
faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani
provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la
omogeneita' e la congruenza a norma del comma 11, nonche'
con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato
adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la
fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo
documento orientativo circa i criteri di omogeneita' e
congruenza che orienteranno la pianificazione
faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono
alle regioni con proprie osservazioni i criteri della
programmazione, che deve essere basata anche sulla
conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da
conseguirsi anche mediante modalita' omogenee di
rilevazione e di censimento.
12. Il piano faunistico-venatorio regionale
determina i criteri per la individuazione dei territori da
destinare alla costituzione di aziende
faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e
di centri privati di riproduzione della fauna selvatica
allo stato naturale.
13. La deliberazione che determina il perimetro delle
zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b)
e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori
dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione
all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia
presentata opposizione motivata, in carta semplice ed
esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o
conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento
della superficie complessiva che si intende vincolare, la
zona non puo' essere istituita.
15. Il consenso si intende validamente accordato
anche nel caso in cui non sia stata presentata formale
opposizione.
16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di
particolari necessita' ambientali, possono disporre la
costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di
ripopolamento e cattura, nonche' l'attuazione dei piani di
miglioramento ambientale di cui al comma 7.
17. Nelle zone non vincolate per la opposizione
manifestata dai proprietari o conduttori di fondi
interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio
dell'attivita' venatoria. Le regioni possono destinare le
suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione
faunistico-venatoria.
Art. 11 (Zona faunistica delle Alpi). - 1. Agli
effetti della presente legge il territorio delle Alpi,
individuabile nella consistente presenza della tipica flora
e fauna alpina, e' considerato zona faunistica a se'
stante.
2. Le regioni interessate, entro i limiti
territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei
principi generali della presente legge e degli accordi
internazionali, norme particolari al fine di proteggere la
caratteristica fauna e disciplinare l'attivita' venatoria,
tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.
3. Al fine di ripristinare l'integrita' del biotopo
animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la
tipica fauna alpina e' consentita la immissione di specie
autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica.
4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli
alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le
province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i
confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione
di tabelle esenti da tasse.».
- La direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio
1992 e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, L 206/7.
- La legge 5 agosto 1981, n. 503 recante: «Ratifica ed
esecuzione della convenzione relativa alla conservazione
della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa,
con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 11 settembre
1981.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 si vedano le note
all'articolo 12.
- Si riporta il testo dell'articolo 17-bis del
decreto-legge aprile 2023, n. 44 recante: «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2023, convertito con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17-bis (Disposizioni per la tutela del
personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale
nonche' ai corpi forestali e alle strutture operative
territoriali di protezione civile della regione
Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e
di Bolzano). - 1. Il comma 1-bis dell'articolo 19 del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e'
sostituito dal seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al
medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti
requisiti:
a) appartenenza a una delle classi demografiche
di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) istituzione, con regolamento comunale o con
diverso provvedimento del sindaco, dell'armeria del corpo o
servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4
marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da
custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in
numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in
appositi armadi metallici aventi le caratteristiche
previste dall'articolo 14 del medesimo regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987".
2. E' in facolta' dei corpi forestali della regione
Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e
di Bolzano dotare il proprio personale di strumenti di
autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a
base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati
senza licenza durante il servizio e non possono essere
impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti
adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione
Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero
della salute. Con regolamento emanato dall'ente di
appartenenza sono determinati i servizi per i quali il
personale e' dotato degli strumenti di autodifesa di cui al
presente comma, la durata dei corsi di addestramento al
loro uso, nonche' i termini e le modalita' del servizio
prestato con gli strumenti medesimi. Alle medesime
condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti
e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia
Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono dotare dei predetti strumenti di autodifesa i corpi
di polizia locale e, previa intesa con il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, le rispettive strutture territoriali di
protezione civile. I corpi e le strutture interessati non
possono impiegare soggetti che si trovino in una delle
condizioni ostative previste dagli articoli 11 e 43 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o che non abbiano
presentato il certificato medico previsto dall'articolo 38,
quarto comma, del medesimo testo unico.».