Art. 13 
                         Ecosistemi montani 
 
  1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44,  secondo  comma,  della
Costituzione, in ragione  della  consistente  presenza  della  tipica
flora  e  fauna  montana,   le   zone   montane,   come   individuate
dall'articolo  2  della  presente  legge,   sono   considerate   zone
floro-faunistiche a se'  stanti,  nel  rispetto  della  normativa  in
materia di aree protette nazionali e fermo restando  quanto  previsto
dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge  11  febbraio  1992,  n.
157. 
  2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza,  nel
rispetto  della  normativa  europea  in  materia,   con   particolare
riferimento alla direttiva 92/43/CEE del  Consiglio,  del  21  maggio
1992,  relativa  alla  conservazione   degli   habitat   naturali   e
seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna  selvatiche,  e   alle
successive modificazioni della medesima  direttiva  conseguenti  alla
completa attuazione della  Convenzione  relativa  alla  conservazione
della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa,  adottata  a
Berna il 19 settembre 1979, ratificata ai sensi della legge 5  agosto
1981, n. 503, nonche' nel rispetto del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,  provvedono
e vigilano affinche' le misure  di  valorizzazione  degli  ecosistemi
nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo  in  relazione  ai
grandi animali carnivori non rechino pregiudizio  alle  finalita'  di
cui alla presente legge. Per i fini di cui al primo  periodo  possono
essere promosse azioni coordinate mediante accordi tra i diversi enti
competenti. All'interno di un quadro di  conservazione  nazionale  ai
sensi  della  direttiva   92/43/CEE,   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il
tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in
uno stato di conservazione soddisfacente della specie Canis lupus  al
quale fare riferimento ai  fini  delle  autorizzazioni  di  cui  agli
articoli 14 e 16 della direttiva 92/43/CEE.  Il  decreto  di  cui  al
periodo precedente e' emanato entro il  termine  di  sessanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in   vigore   della   presente   legge   e,
successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno. 
  3. All'articolo 17-bis del decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  « Alle
medesime condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti e
regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare dei  predetti
strumenti di autodifesa i corpi di polizia locali  e,  previa  intesa
con il Dipartimento della  protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio   dei   ministri,   le   rispettive   strutture   operative
territoriali di protezione civile. I corpi e le strutture interessati
non possono impiegare soggetti che si trovino in una delle condizioni
ostative previste dagli articoli 11 e 43 del testo unico delle  leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773,
o  che  non  abbiano  presentato  il  certificato   medico   previsto
dall'articolo 38, quarto comma, del medesimo testo unico »; 
    b)  alla  rubrica,  dopo  le  parole:  « corpi  forestali »  sono
inserite le seguenti: « e alle strutture  operative  territoriali  di
protezione civile ». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  9  e  41  della
          Costituzione: 
                «Art. 9. - La Repubblica promuove lo  sviluppo  della
          cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
                Tutela  il  paesaggio  e  il  patrimonio  storico   e
          artistico della Nazione. 
                Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi,
          anche nell'interesse delle  future  generazioni.  La  legge
          dello Stato disciplina i modi e le forme  di  tutela  degli
          animali.». 
                «Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera. 
                Non puo'  svolgersi  in  contrasto  con  la  utilita'
          sociale  o  in  modo   da   recare   danno   alla   salute,
          all'ambiente, alla sicurezza, alla liberta', alla  dignita'
          umana. 
                La  legge  determina  i  programmi  e   i   controlli
          opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e  privata
          possa essere indirizzata e  coordinata  a  fini  sociali  e
          ambientali.». 
              - Per i riferimenti all'articolo 44 della  Costituzione
          si vedano le note dell'articolo 1. 
              - Si riporta il testo degli articoli articolo 10  e  11
          della legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante: «Norme per la
          protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per   il
          prelievo venatorio» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          46 del 25 febbraio 1992: 
                «Art. 10 (Piani faunistico-venatori). - 1.  Tutto  il
          territorio agro-silvo-pastorale  nazionale  e'  soggetto  a
          pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto
          attiene alle specie  carnivore,  alla  conservazione  delle
          effettive capacita' riproduttive e al contenimento naturale
          di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie,  al
          conseguimento  della   densita'   ottimale   e   alla   sua
          conservazione mediante la  riqualificazione  delle  risorse
          ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 
                2. Le regioni e le  province,  con  le  modalita'  ai
          commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al  comma
          1 mediante la destinazione differenziata del territorio. 
                3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione
          e' destinato per una  quota  dal  20  al  30  per  cento  a
          protezione della fauna selvatica, fatta  eccezione  per  il
          territorio delle Alpi di ciascuna regione, che  costituisce
          una  zona  faunistica  a  se'  stante  ed  e'  destinato  a
          protezione nella percentuale dal 10 al  20  per  cento.  In
          dette  percentuali  sono  compresi  i  territori  ove   sia
          comunque vietata l'attivita' venatoria anche per effetto di
          altri leggi o disposizioni. 
                4. Il territorio di protezione  di  cui  al  comma  3
          comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera  a),
          b)  e  c).  Si  intende  per  protezione  il   divieto   di
          abbattimento e cattura  a  fini  venatori  accompagnato  da
          provvedimenti atti ad agevolare la sosta  della  fauna,  la
          riproduzione, la cura della prole. 
                5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale  puo'
          essere destinato nella percentuale massima globale  del  15
          per cento a caccia riservata a gestione  privata  ai  sensi
          dell'articolo  16,  comma  1,  e  a   centri   privati   di
          riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. 
                6. Sul rimanente territorio  agro-silvo-pastorale  le
          regioni promuovono  forme  di  gestione  programmata  della
          caccia, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 14. 
                7.  Ai  fini  della   pianificazione   generale   del
          territorio agro-silvo-pastorale le province  predispongono,
          articolandoli    per    comprensori     omogenei,     piani
          faunistico-venatori.  Le  province  predispongono  altresi'
          piani  di  miglioramento  ambientale  tesi  a  favorire  la
          riproduzione naturale di fauna selvatica nonche'  piani  di
          immissione di fauna selvatica anche tramite la  cattura  di
          selvatici presenti in soprannumero nei parchi  nazionali  e
          regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento
          delle  compatibilita'  genetiche  da  parte   dell'Istituto
          nazionale   per   la   fauna   selvatica   e   sentite   le
          organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato
          tecnico  faunistico-venatorio  nazionale  tramite  le  loro
          strutture regionali. 
                8. I piani faunistico-venatori  di  cui  al  comma  7
          comprendono: 
                  a) le oasi di  protezione,  destinate  al  rifugio,
          alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; 
                  b) le zone di ripopolamento  e  cattura,  destinate
          alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
          ed  alla  cattura  della  stessa   per   l'immissione   sul
          territorio in tempi e  condizioni  utili  all'ambientamento
          fino  alla  ricostituzione  e  alla  stabilizzazione  della
          densita' faunistica ottimale per il territorio; 
                  c) i centri pubblici di  riproduzione  della  fauna
          selvatica allo stato naturale, ai  fini  di  ricostituzione
          delle popolazioni autoctone; 
                  d)  i  centri  privati  di  riproduzione  di  fauna
          selvatica allo stato  naturale,  organizzati  in  forma  di
          azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove  e'
          vietato  l'esercizio   dell'attivita'   venatoria   ed   e'
          consentito il prelievo di animali allevati  appartenenti  a
          specie  cacciabili  da  parte  del  titolare   dell'impresa
          agricola,  di  dipendenti  della  stessa   e   di   persone
          nominativamente indicate; 
                  e)  le  zone  e  i  periodi  per   l'addestramento,
          l'allenamento e le gare di cani anche  su  fauna  selvatica
          naturale o  con  l'abbattimento  di  fauna  di  allevamento
          appartenente a specie  cacciabili,  la  cui  gestione  puo'
          essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero
          ad imprenditori agricoli singoli o associati; 
                  f) i criteri per la determinazione del risarcimento
          in favore dei conduttori dei  fondi  rustici  per  i  danni
          arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni  agricole  e
          alle opere approntate su fondi vincolati per gli  scopi  di
          cui alle lettere a), b) e c); 
                  g) i criteri della corresponsione  degli  incentivi
          in favore dei proprietari o conduttori dei  fondi  rustici,
          singoli o associati, che si impegnino  alla  tutela  ed  al
          ripristino degli habitat naturali  e  all'incremento  della
          fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b); 
                  h)  l'identificazione  delle  zone  in   cui   sono
          collocabili gli appostamenti fissi. 
                9.  Ogni  zona  dovra'  essere  indicata  da  tabelle
          perimetrali,  esenti  da  tasse,  secondo  le  disposizioni
          impartite  dalle  regioni,  apposte   a   cura   dell'ente,
          associazione o privato che si preposto o  incaricato  della
          gestione della singola zona. 
                10.   Le   regioni    attuano    la    pianificazione
          faunistico-venatoria mediante il  coordinamento  dei  piani
          provinciali di cui al comma 7  secondo  criteri  dei  quali
          l'Istituto nazionale per la fauna selvatica  garantisce  la
          omogeneita' e la congruenza a norma del comma  11,  nonche'
          con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso  di  mancato
          adempimento da parte delle province dopo dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
                11. Entro quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, l'Istituto  nazionale  per  la
          fauna selvatica trasmette al  Ministro  dell'agricoltura  e
          delle  foreste  e  al  Ministro  dell'ambiente   il   primo
          documento orientativo circa  i  criteri  di  omogeneita'  e
          congruenza    che    orienteranno     la     pianificazione
          faunistico-venatoria.  I  Ministri,  d'intesa,  trasmettono
          alle regioni  con  proprie  osservazioni  i  criteri  della
          programmazione,  che  deve  essere   basata   anche   sulla
          conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da
          conseguirsi   anche   mediante   modalita'   omogenee    di
          rilevazione e di censimento. 
                  12.   Il   piano   faunistico-venatorio   regionale
          determina i criteri per la individuazione dei territori  da
          destinare      alla      costituzione      di       aziende
          faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e
          di centri privati di  riproduzione  della  fauna  selvatica
          allo stato naturale. 
                13. La deliberazione che determina il perimetro delle
          zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b)
          e c), deve essere notificata ai  proprietari  o  conduttori
          dei fondi  interessati  e  pubblicata  mediante  affissione
          all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati. 
                14.  Qualora  nei  successivi  sessanta  giorni   sia
          presentata  opposizione  motivata,  in  carta  semplice  ed
          esente  da  oneri  fiscali,  da  parte  dei  proprietari  o
          conduttori dei fondi costituenti almeno  il  40  per  cento
          della superficie complessiva che si intende  vincolare,  la
          zona non puo' essere istituita. 
                15. Il  consenso  si  intende  validamente  accordato
          anche nel caso in cui  non  sia  stata  presentata  formale
          opposizione. 
                16. Le regioni, in via eccezionale, ed  in  vista  di
          particolari  necessita'  ambientali,  possono  disporre  la
          costituzione coattiva di oasi di protezione e  di  zone  di
          ripopolamento e cattura, nonche' l'attuazione dei piani  di
          miglioramento ambientale di cui al comma 7. 
                17. Nelle  zone  non  vincolate  per  la  opposizione
          manifestata  dai  proprietari   o   conduttori   di   fondi
          interessati, resta,  in  ogni  caso,  precluso  l'esercizio
          dell'attivita' venatoria. Le regioni possono  destinare  le
          suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione
          faunistico-venatoria. 
                Art. 11 (Zona  faunistica  delle  Alpi).  -  1.  Agli
          effetti della presente  legge  il  territorio  delle  Alpi,
          individuabile nella consistente presenza della tipica flora
          e fauna  alpina,  e'  considerato  zona  faunistica  a  se'
          stante. 
                2.   Le   regioni   interessate,   entro   i   limiti
          territoriali di cui al comma 1, emanano, nel  rispetto  dei
          principi generali della  presente  legge  e  degli  accordi
          internazionali, norme particolari al fine di proteggere  la
          caratteristica fauna e disciplinare l'attivita'  venatoria,
          tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali. 
                3. Al fine di ripristinare l'integrita'  del  biotopo
          animale, nei territori ove sia esclusivamente  presente  la
          tipica fauna alpina e' consentita la immissione  di  specie
          autoctone previo parere favorevole dell'Istituto  nazionale
          per la fauna selvatica. 
                4. Le regioni nei cui territori sono compresi  quelli
          alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  determinano  i
          confini della zona faunistica delle Alpi con  l'apposizione
          di tabelle esenti da tasse.». 
              - La direttiva 92/43/CEE del Consiglio  del  21  maggio
          1992 e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, L 206/7. 
              - La legge 5 agosto 1981, n. 503 recante: «Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione  relativa  alla  conservazione
          della vita selvatica e dell'ambiente  naturale  in  Europa,
          con allegati, adottata a Berna il  19  settembre  1979»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 11 settembre
          1981. 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357  si  vedano  le  note
          all'articolo 12. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   17-bis   del
          decreto-legge aprile 2023,  n.  44  recante:  «Disposizioni
          urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
          delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  95  del  22  aprile  2023,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2023,  n.  74,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  17-bis  (Disposizioni  per   la   tutela   del
          personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale
          nonche' ai  corpi  forestali  e  alle  strutture  operative
          territoriali   di   protezione   civile    della    regione
          Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e
          di Bolzano). - 1.  Il  comma  1-bis  dell'articolo  19  del
          decreto-legge 4  ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2018,  n.  132,  e'
          sostituito dal seguente: 
                  "1-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si
          applicano anche ai comuni  diversi  da  quelli  di  cui  al
          medesimo comma 1 per i quali  ricorrono  tutti  i  seguenti
          requisiti: 
                    a) appartenenza a una delle  classi  demografiche
          di cui all'articolo 156, comma 1,  lettere  h)  e  i),  del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
                    b) istituzione, con regolamento  comunale  o  con
          diverso provvedimento del sindaco, dell'armeria del corpo o
          servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo  12  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dell'interno  4
          marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso  in  cui  le  armi  da
          custodire, comprese quelle ad impulso elettrico,  siano  in
          numero non superiore a quindici, custodia delle  stesse  in
          appositi  armadi  metallici   aventi   le   caratteristiche
          previste dall'articolo 14 del medesimo regolamento  di  cui
          al decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987". 
                  2. E' in facolta' dei corpi forestali della regione
          Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e
          di Bolzano dotare il  proprio  personale  di  strumenti  di
          autodifesa che nebulizzano un principio attivo  naturale  a
          base di capsaicina. Tali strumenti possono  essere  portati
          senza licenza durante il  servizio  e  non  possono  essere
          impiegati sull'uomo;  essi  sono  individuati  con  decreti
          adottati dai  presidenti,  rispettivamente,  della  regione
          Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  previo  parere   favorevole   del   Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica e del  Ministero
          della  salute.  Con  regolamento   emanato   dall'ente   di
          appartenenza sono determinati i  servizi  per  i  quali  il
          personale e' dotato degli strumenti di autodifesa di cui al
          presente comma, la durata dei  corsi  di  addestramento  al
          loro uso, nonche' i termini e  le  modalita'  del  servizio
          prestato  con  gli  strumenti   medesimi.   Alle   medesime
          condizioni previste dal presente comma e dai relativi  atti
          e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia
          Giulia e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          possono dotare dei predetti strumenti di autodifesa i corpi
          di polizia locale e,  previa  intesa  con  il  Dipartimento
          della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri,   le   rispettive   strutture   territoriali   di
          protezione civile. I corpi e le strutture  interessati  non
          possono impiegare soggetti che  si  trovino  in  una  delle
          condizioni ostative previste dagli articoli  11  e  43  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui  al
          regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  o  che  non  abbiano
          presentato il certificato medico previsto dall'articolo 38,
          quarto comma, del medesimo testo unico.».