Art. 14 
               Parchi e aree protette in zone montane 
 
  1.  Al  fine  di  preservare  la  biodiversita'  e  di  monitorarne
costantemente lo stato, considerata la particolare importanza assunta
dai  parchi  e  dalle  aree  protette  situati  nei  comuni  di   cui
all'articolo 2, comma 2, in quanto presidi di conservazione e  tutela
dell'ambiente naturale, nell'ambito della SMI possono essere  avviati
progetti, anche in forma associata, per promuovere studi  e  ricerche
di carattere straordinario  e  attivita'  tecnico-scientifiche  volti
alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali  e  della
flora e della fauna  selvatiche,  con  particolare  riferimento  alla
fragilita'  della  biodiversita'  nelle  interazioni  tra  l'uomo   e
l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica
e   all'adozione   delle   migliori   procedure   di    monitoraggio,
conservazione e valorizzazione della biodiversita'.