Art. 14
Parchi e aree protette in zone montane
1. Al fine di preservare la biodiversita' e di monitorarne
costantemente lo stato, considerata la particolare importanza assunta
dai parchi e dalle aree protette situati nei comuni di cui
all'articolo 2, comma 2, in quanto presidi di conservazione e tutela
dell'ambiente naturale, nell'ambito della SMI possono essere avviati
progetti, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche
di carattere straordinario e attivita' tecnico-scientifiche volti
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla
fragilita' della biodiversita' nelle interazioni tra l'uomo e
l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica
e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio,
conservazione e valorizzazione della biodiversita'.