Art. 15
Disposizioni in materia di limiti all'esercizio dell'attivita'
venatoria nei valichi montani
1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n.
157, e' sostituito dal seguente:
« 3. Sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione
dell'avifauna in misura rilevante e che, per la loro conformazione
orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto
di valico, sito ad almeno 1.000 metri di quota, e i due contrafforti
montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un
passaggio obbligato delle medesime rotte di migrazione, per una
distanza di 1.000 metri dai valichi stessi, individuati su base
cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e il
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, sono istituite, ove
non gia' esistenti, zone di protezione speciale nelle quali
l'attivita' venatoria e' consentita nei limiti e alle condizioni
stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17
ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6
novembre 2007. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo
periodo, l'attivita' venatoria e' consentita, secondo i principi
stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20
dicembre 2022, nei limiti e alle condizioni suddetti sui valichi
individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria
2023-2024 ».
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della citata
legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 21 (Divieti). - 1. E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi
pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei
terreni adibiti ad attivita' sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei
parchi naturali regionali e nelle riserve naturali
conformemente alla legislazione nazionale in materia di
parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali
costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la
propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6,
della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo
nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi
naturali regionali anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e
nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di
riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad
eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali,
sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla
riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di
difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a
giudizio insindacabile dell'autorita' militare, o dove
esistano beni monumentali, purche' dette zone siano
delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il
divieto:
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o
altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese
nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza
inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione
ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade
poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta
metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima
liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e
mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in
direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad
abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione
ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle
poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri
impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi,
recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed
all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione
agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e
delle altre zone ove e' vietata l'attivita' venatoria,
ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque
nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla
presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da
sparo per uso venatorio che non siano scariche e in
custodia;
h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone
ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute
impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da
natanti o da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da
macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella
maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica
delle Alpi e per l'attuazione della caccia di selezione
agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle
regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli
specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte
coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di
fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di
mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica,
salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o
nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di
riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione
per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in
tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle
ventiquattro ore suc- cessive alla competente
amministrazione provinciale; distruggere o danneggiare
deliberatamente nidi e uova, nonche' disturbare
deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve
le attivita' previste dalla presente legge;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi
previsti dall'articolo 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da
allevamento nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o
mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a
funzionamento meccanico, elettromagnetico o
elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita
l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei
canali delle valli da pesca, quando il possessore le
circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto
d caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non
proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a
carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli
ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre
sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti
o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da
sparo munite di silenziatore o impostate con scatto
provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di queste
reti da uccellaggione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la
fauna selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo
su uccelli a partire dal 10 gennaio 1994, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per
vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonche' loro
parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche
se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di
uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel
territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea,
ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas
platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di
Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix);
fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba
palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti
da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente
allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati
membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere
inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai
sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a
specifici ambiti territoriali, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di
fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come
richiami vivi nel rispetto delle modalita' previste dalla
presente legge e della fauna selvatica lecitamente
abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle
regioni anche con le norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le regioni non provvedono entro il termine
previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di
protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle
regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso
inutilmente tale termine e' vietato cacciare lungo le
suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa
marina del continente e delle due isole maggiori; le
regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite
tabelle esenti da tasse.
3. Sui valichi montani attraversati dalle rotte di
migrazione dell'avifauna in misura rilevante e che, per la
loro conformazione orografica caratterizzata da un
significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad
almeno 1.000 metri di quota, e i due contrafforti montuosi
vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un
passaggio obbligato delle medesime rotte di migrazione, per
una distanza di 1.000 metri dai valichi stessi, individuati
su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e
il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, sono
istituite, ove non gia' esistenti, zone di protezione
speciale nelle quali l'attivita' venatoria e' consentita
nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle regioni ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17
ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258
del 6 novembre 2007. Nelle more dell'adozione del decreto
di cui al primo periodo, l'attivita' venatoria e'
consentita, secondo i principi stabiliti dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022,
nei limiti e alle condizioni suddetti sui valichi
individuati dalle regioni e vigenti nella stagione
venatoria 2023-2024.».