Art. 15 
Disposizioni  in  materia  di  limiti  all'esercizio   dell'attivita'
                    venatoria nei valichi montani 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge  11  febbraio  1992,  n.
157, e' sostituito dal seguente: 
    « 3. Sui valichi montani attraversati dalle rotte  di  migrazione
dell'avifauna in misura rilevante e che, per  la  loro  conformazione
orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto
di valico, sito ad almeno 1.000 metri di quota, e i due  contrafforti
montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento  lungo  un
passaggio obbligato delle  medesime  rotte  di  migrazione,  per  una
distanza di 1.000 metri  dai  valichi  stessi,  individuati  su  base
cartografica  e  con  apposite  tabelle,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente  disposizione,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sentiti  l'ISPRA  e  il
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, sono istituite,  ove
non  gia'  esistenti,  zone  di  protezione  speciale   nelle   quali
l'attivita' venatoria e' consentita  nei  limiti  e  alle  condizioni
stabiliti dalle regioni ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  17
ottobre 2007, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  258  del  6
novembre 2007. Nelle more dell'adozione del decreto di cui  al  primo
periodo, l'attivita' venatoria  e'  consentita,  secondo  i  principi
stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza  n.  254  del  20
dicembre 2022, nei limiti e  alle  condizioni  suddetti  sui  valichi
individuati  dalle  regioni  e  vigenti  nella   stagione   venatoria
2023-2024 ». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  21  della  citata
          legge 11 febbraio  1992,  n.  157,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 21 (Divieti). - 1. E' vietato a chiunque: 
                  a) l'esercizio venatorio nei giardini,  nei  parchi
          pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei
          terreni adibiti ad attivita' sportive; 
                  b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali,  nei
          parchi  naturali  regionali  e   nelle   riserve   naturali
          conformemente alla legislazione  nazionale  in  materia  di
          parchi e riserve naturali. Nei  parchi  naturali  regionali
          costituiti anteriormente alla data  di  entrata  in  vigore
          della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la
          propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6,
          della predetta legge entro il 31 gennaio 1997,  provvedendo
          nel frattempo  all'eventuale  riperimetrazione  dei  parchi
          naturali  regionali   anche   ai   fini   dell'applicazione
          dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima; 
                  c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e
          nelle zone  di  ripopolamento  e  cattura,  nei  centri  di
          riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad
          eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali,
          sentito il parere  dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna
          selvatica,  non  presentino  condizioni   favorevoli   alla
          riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; 
                  d) l'esercizio venatorio  ove  vi  siano  opere  di
          difesa dello Stato  ed  ove  il  divieto  sia  richiesto  a
          giudizio  insindacabile  dell'autorita'  militare,  o  dove
          esistano  beni  monumentali,  purche'  dette   zone   siano
          delimitate  da  tabelle,  esenti  da  tasse  indicanti   il
          divieto: 
                  e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti  o
          altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone  comprese
          nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili
          adibiti ad abitazione o a posto  di  lavoro  e  a  distanza
          inferiore  a  cinquanta  metri  da  vie  di   comunicazione
          ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le  strade
          poderali ed interpoderali; 
                  f) sparare da distanza inferiore  a  centocinquanta
          metri con uso di  fucile  da  caccia  con  canna  ad  anima
          liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta  e
          mezza la gittata massima in caso di uso di altre  armi,  in
          direzione di immobili,  fabbricati  e  stabili  adibiti  ad
          abitazione o a posto di lavoro;  di  vie  di  comunicazione
          ferroviaria e di  strade  carrozzabili,  eccettuate  quelle
          poderali ed interpoderali; di  funivie,  filovie  ed  altri
          impianti di trasporto a  sospensione;  di  stabbi,  stazzi,
          recinti ed altre aree delimitate destinate al  ricovero  ed
          all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione
          agro-silvo-pastorale; 
                  g) il trasporto, all'interno dei centri  abitati  e
          delle altre zone  ove  e'  vietata  l'attivita'  venatoria,
          ovvero a bordo di veicoli di qualunque  genere  e  comunque
          nei giorni non consentiti per l'esercizio  venatorio  dalla
          presente legge e dalle disposizioni regionali, di  armi  da
          sparo per  uso  venatorio  che  non  siano  scariche  e  in
          custodia; 
                  h) cacciare a rastrello  in  piu'  di  tre  persone
          ovvero utilizzare, a  scopo  venatorio,  scafandri  o  tute
          impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; 
                  i) cacciare sparando  da  veicoli  a  motore  o  da
          natanti o da aeromobili; 
                  l) cacciare a distanza inferiore a cento  metri  da
          macchine operatrici agricole in funzione; 
                  m) cacciare su terreni coperti  in  tutto  o  nella
          maggior parte di neve,  salvo  che  nella  zona  faunistica
          delle Alpi e per l'attuazione  della  caccia  di  selezione
          agli  ungulati,  secondo  le  disposizioni  emanate   dalle
          regioni interessate; 
                  n) cacciare negli  stagni,  nelle  paludi  e  negli
          specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior  parte
          coperti da ghiaccio e  su  terreni  allagati  da  piene  di
          fiume; 
                  o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di
          mammiferi ed uccelli  appartenenti  alla  fauna  selvatica,
          salvo che nei casi previsti  all'articolo  4,  comma  1,  o
          nelle zone  di  ripopolamento  e  cattura,  nei  centri  di
          riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di  protezione
          per sottrarli a sicura distruzione  o  morte,  purche',  in
          tale  ultimo  caso,  se  ne   dia   pronto   avviso   nelle
          ventiquattro   ore    suc-    cessive    alla    competente
          amministrazione  provinciale;  distruggere  o   danneggiare
          deliberatamente   nidi   e   uova,    nonche'    disturbare
          deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte  salve
          le attivita' previste dalla presente legge; 
                  p) usare  richiami  vivi,  al  di  fuori  dei  casi
          previsti dall'articolo 5; 
                  q)  usare  richiami   vivi   non   provenienti   da
          allevamento nella caccia agli acquatici; 
                  r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o
          mutilati ovvero legati per le ali  e  richiami  acustici  a
          funzionamento      meccanico,      elettromagnetico       o
          elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono; 
                  s) cacciare negli specchi d'acqua ove  si  esercita
          l'industria della pesca o  dell'acquacoltura,  nonche'  nei
          canali delle  valli  da  pesca,  quando  il  possessore  le
          circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto
          d caccia; 
                  t)   commerciare   fauna   selvatica   morta    non
          proveniente da allevamenti per  sagre  e  manifestazioni  a
          carattere gastronomico; 
                  u)  usare  munizione  spezzata  nella  caccia  agli
          ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre
          sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti
          o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da
          sparo  munite  di  silenziatore  o  impostate  con   scatto
          provocato dalla preda; fare impiego di balestre; 
                  v) vendere a privati e detenere da parte di  queste
          reti da uccellaggione; 
                  z) produrre, vendere e  detenere  trappole  per  la
          fauna selvatica; 
                  aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo
          su uccelli a partire  dal  10  gennaio  1994,  fatto  salvo
          quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e); 
                  bb) vendere, detenere per vendere, trasportare  per
          vendere, acquistare uccelli  vivi  o  morti,  nonche'  loro
          parti o prodotti derivati facilmente  riconoscibili,  anche
          se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di
          uccelli  viventi  naturalmente  allo  stato  selvatico  nel
          territorio europeo degli Stati membri dell'Unione  europea,
          ad  eccezione   delle   seguenti:   germano   reale   (anas
          platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice  di
          Sardegna  (alectoris  barbara);  starna  (perdix   perdix);
          fagiano   (phasianus   colchicus);   colombaccio   (columba
          palumbus); 
                  cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti
          da allevamenti, di specie di uccelli  viventi  naturalmente
          allo stato selvatico nel  territorio  europeo  degli  Stati
          membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero 
                  dd)  rimuovere,  danneggiare  o  comunque   rendere
          inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte  ai
          sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a
          specifici    ambiti    territoriali,     ferma     restando
          l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale; 
                  ee) detenere, acquistare  e  vendere  esemplari  di
          fauna selvatica, ad  eccezione  dei  capi  utilizzati  come
          richiami vivi nel rispetto delle modalita'  previste  dalla
          presente  legge  e  della   fauna   selvatica   lecitamente
          abbattuta, la  cui  detenzione  viene  regolamentata  dalle
          regioni anche con le norme sulla tassidermia; 
                  ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio. 
                2. Se le regioni  non  provvedono  entro  il  termine
          previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone  di
          protezione lungo le rotte di migrazione  dell'avifauna,  il
          Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  assegna  alle
          regioni  stesse  novanta  giorni  per  provvedere.  Decorso
          inutilmente tale  termine  e'  vietato  cacciare  lungo  le
          suddette rotte a meno  di  cinquecento  metri  dalla  costa
          marina del  continente  e  delle  due  isole  maggiori;  le
          regioni provvedono a  delimitare  tali  aree  con  apposite
          tabelle esenti da tasse. 
                3. Sui valichi montani attraversati  dalle  rotte  di
          migrazione dell'avifauna in misura rilevante e che, per  la
          loro  conformazione   orografica   caratterizzata   da   un
          significativo dislivello tra il punto di  valico,  sito  ad
          almeno 1.000 metri di quota, e i due contrafforti  montuosi
          vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo  un
          passaggio obbligato delle medesime rotte di migrazione, per
          una distanza di 1.000 metri dai valichi stessi, individuati
          su base cartografica e con apposite  tabelle,  con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
          concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
          alimentare e delle foreste, da adottare  entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e
          il Comitato tecnico  faunistico-venatorio  nazionale,  sono
          istituite, ove  non  gia'  esistenti,  zone  di  protezione
          speciale nelle quali l'attivita'  venatoria  e'  consentita
          nei limiti e alle condizioni  stabiliti  dalle  regioni  ai
          sensi   dell'articolo   3   del   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  17
          ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  258
          del 6 novembre 2007. Nelle more dell'adozione  del  decreto
          di  cui  al  primo  periodo,   l'attivita'   venatoria   e'
          consentita,  secondo  i  principi  stabiliti  dalla   Corte
          costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre  2022,
          nei  limiti  e  alle  condizioni   suddetti   sui   valichi
          individuati  dalle  regioni  e   vigenti   nella   stagione
          venatoria 2023-2024.».