Art. 16
Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici
1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento
climatico e far fronte alle criticita' relative alla disponibilita'
di risorse idriche nelle zone montane attraverso lo svolgimento di
attivita' di monitoraggio e studio della vegetazione dei sistemi
agro-silvo-pastorali, del comportamento dei ghiacciai, degli ambienti
idrici ipogei e del permafrost e dell'evoluzione nel tempo delle loro
caratteristiche morfologiche, nonche' di manutenzione e
valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche e
la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e
di bacini idrici, ai fini dell'attivita' agricola, della lotta agli
incendi e dell'attivita' turistica, incluso l'innevamento
artificiale, nonche' dell'utilizzo idroelettrico come fonte
energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle
societa' cooperative, storiche e no, e delle comunita' energetiche
rinnovabili sui territori, da attuare da parte delle regioni, una
quota del Fondo di cui all'articolo 4 puo' essere destinata a
interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le
misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di
cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle
priorita' individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni,
che tengono conto della propria normativa di sostegno e
valorizzazione delle zone montane.
Note all'art. 16:
- Il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 recante:
«Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita'
idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle
infrastrutture idriche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2023, e' convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note
dell'articolo 2.