Art. 16 
             Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici 
 
  1. Al fine di prevenire e  mitigare  gli  effetti  del  cambiamento
climatico e far fronte alle criticita' relative  alla  disponibilita'
di risorse idriche nelle zone montane attraverso  lo  svolgimento  di
attivita' di monitoraggio e  studio  della  vegetazione  dei  sistemi
agro-silvo-pastorali, del comportamento dei ghiacciai, degli ambienti
idrici ipogei e del permafrost e dell'evoluzione nel tempo delle loro
caratteristiche   morfologiche,    nonche'    di    manutenzione    e
valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche  e
la realizzazione di casse di espansione, di vasche di  laminazione  e
di bacini idrici, ai fini dell'attivita' agricola, della  lotta  agli
incendi   e   dell'attivita'   turistica,    incluso    l'innevamento
artificiale,   nonche'   dell'utilizzo   idroelettrico   come   fonte
energetica rinnovabile, con  specifico  riferimento  al  ruolo  delle
societa' cooperative, storiche e no, e  delle  comunita'  energetiche
rinnovabili sui territori, da attuare da  parte  delle  regioni,  una
quota del Fondo  di  cui  all'articolo  4  puo'  essere  destinata  a
interventi di carattere  straordinario,  anche  in  coerenza  con  le
misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le  risorse  di
cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per  gli
affari  regionali  e  le  autonomie,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  il
Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  il  Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti  e  il  Ministro  del  turismo,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sulla  base  delle
priorita' individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni,
che  tengono  conto   della   propria   normativa   di   sostegno   e
valorizzazione delle zone montane. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il decreto-legge  14  aprile  2023,  n.  39  recante:
          «Disposizioni urgenti  per  il  contrasto  della  scarsita'
          idrica  e  per  il  potenziamento  e  l'adeguamento   delle
          infrastrutture   idriche»,   pubblicato   nella    Gazzetta
          Ufficiale n. 88 del 14  aprile  2023,  e'  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281  si  vedano  le  note
          dell'articolo 2.