Art. 17 
                    Cantieri temporanei forestali 
 
  1. Al testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui
al decreto legislativo 3  aprile  2018,  n.  34,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera s-bis) e' aggiunta la
seguente: 
      «s-ter)  cantieri  temporanei  forestali  o  di   utilizzazione
boschiva:  qualsiasi  luogo   in   cui   si   effettuano   interventi
silvicolturali di taglio, esbosco, allestimento, compresi trasbordo o
trasporto, scortecciatura o cippatura  di  massa  legnosa  arborea  o
arbustiva,  manutenzione  ordinaria  della  viabilita'  forestale   a
servizio del medesimo, purche' svolta funzionalmente,  congiuntamente
o sequenzialmente  alle  lavorazioni  predette.  Sono  esclusi  dalla
presente  definizione  interventi  di  cura  del   verde   urbano   e
residenziale e di potatura, cura e manutenzione di frutteti »; 
    b) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
      «Art.  10-bis   (Disposizioni   per   i   cantieri   temporanei
forestali).  -  1.  Nei  cantieri  temporanei   forestali,   di   cui
all'articolo 3, comma 2, lettera s-ter), al termine  delle  attivita'
di gestione forestale sostenibile,  come  definite  dall'articolo  3,
comma 2, lettera b), segue un  certificato  di  regolare  esecuzione,
redatto da un tecnico abilitato  dotato  di  professionalita'  idonea
alla progettazione e pianificazione forestali. 
      2. Le regioni adeguano  le  proprie  disposizioni  normative  a
quanto previsto dal comma 1,  definendo  gli  interventi  di  modesta
entita', da esentare dalla  certificazione  di  regolare  esecuzione,
secondo quanto previsto da apposite linee  guida  nazionali  definite
dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, previa intesa in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente disposizione ». 
  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il  Ministro
del lavoro e delle  politiche  sociali,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni
specifiche per i cantieri temporanei  forestali  previsti  dal  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  3  aprile  2018,  n.  34,  nel
rispetto delle disposizioni in materia  di  salute  e  sicurezza  dei
lavoratori e relative responsabilita', di cui al decreto  legislativo
9 aprile 2008, n. 81. 
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni
specifiche per i cantieri temporanei  forestali  previsti  dal  testo
unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in coerenza
con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, adatte alla temporaneita' dei cantieri e allo specifico contesto
in cui si svolgono le attivita'. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Definizioni). - 1. I termini bosco,  foresta
          e selva sono equiparati. 
                2. Si definiscono: 
                  a) patrimonio forestale  nazionale:  l'insieme  dei
          boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle  aree  assimilate  a
          bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello
          Stato, di proprieta' pubblica e privata; 
                  b)  gestione  forestale  sostenibile   o   gestione
          attiva:  insieme  delle  azioni  selvicolturali   volte   a
          valorizzare la molteplicita' delle funzioni  del  bosco,  a
          garantire la  produzione  sostenibile  di  beni  e  servizi
          ecosistemici, nonche' una gestione e uso  delle  foreste  e
          dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo
          che  consenta   di   mantenere   la   loro   biodiversita',
          produttivita', rinnovazione, vitalita' e  potenzialita'  di
          adempiere,  ora  e  in   futuro,   a   rilevanti   funzioni
          ecologiche,  economiche  e  sociali   a   livello   locale,
          nazionale  e  globale,  senza  comportare  danni  ad  altri
          ecosistemi; 
                  c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e  gli
          interventi  volti  all'impianto,  alla  coltivazione,  alla
          prevenzione di incendi, al trattamento e  all'utilizzazione
          dei boschi  e  alla  produzione  di  quanto  previsto  alla
          lettera d); 
                  d) prodotti forestali spontanei non legnosi:  tutti
          i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad  uso
          non alimentare, derivati dalla foresta o da  altri  terreni
          boscati e da singoli alberi, escluso il legno in  ogni  sua
          forma; 
                  e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi
          e le opere di carattere  intensivo  ed  estensivo  attuati,
          anche  congiuntamente,   sul   territorio,   al   fine   di
          stabilizzare,  consolidare  e  difendere  i   terreni   dal
          dissesto  idrogeologico  e   di   migliorare   l'efficienza
          funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali; 
                  f) viabilita' forestale e silvo-pastorale: la  rete
          di  strade,  piste,  vie  di  esbosco,  piazzole  e   opere
          forestali  aventi  carattere  permanente   o   transitorio,
          comunque  vietate  al   transito   ordinario,   con   fondo
          prevalentemente non asfaltato e a  carreggiata  unica,  che
          interessano o attraversano le  aree  boscate  e  pascolive,
          funzionali  a  garantire  il  governo  del  territorio,  la
          tutela,  la  gestione  e  la   valorizzazione   ambientale,
          economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonche'
          le attivita' di prevenzione  ed  estinzione  degli  incendi
          boschivi; 
                  g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto
          dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali  nei
          quali i  boschi  cedui  hanno  superato,  senza  interventi
          selvicolturali, almeno della meta' il turno minimo  fissato
          dalle norme forestali regionali, ed i boschi  d'alto  fusto
          in cui non siano  stati  attuati  interventi  di  sfollo  o
          diradamento negli ultimi  venti  anni,  nonche'  i  terreni
          agricoli sui  quali  non  sia  stata  esercitata  attivita'
          agricola da almeno tre anni, in base  ai  principi  e  alle
          definizioni di cui al regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre  2013  e
          relative   disposizioni   nazionali   di   attuazione,   ad
          esclusione   dei   terreni   sottoposti   ai   vincoli   di
          destinazione d'uso; 
                  h) terreni silenti: i terreni agricoli e  forestali
          di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non  siano
          individuabili  o   reperibili   a   seguito   di   apposita
          istruttoria; 
                  i) prato o pascolo  permanente:  le  superfici  non
          comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda  da
          almeno  cinque  anni,  in  attualita'  di  coltura  per  la
          coltivazione di erba e altre piante  erbacee  da  foraggio,
          spontanee  o  coltivate,  destinate  ad  essere  sfalciate,
          affienate o insilate una o piu' volte  nell'anno,  o  sulle
          quali e' svolta attivita' agricola di mantenimento, o usate
          per il pascolo del bestiame, che possono comprendere  altre
          specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili  per
          il pascolo o che producano mangime animale, purche'  l'erba
          e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti; 
                  l)  prato  o  pascolo  arborato:  le  superfici  in
          attualita'  di  coltura  con  copertura  arborea  forestale
          inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per  il
          pascolo del bestiame; 
                  m) bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate
          tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non
          predominante; 
                  n)  arboricoltura  da  legno:  la  coltivazione  di
          impianti arborei in  terreni  non  boscati  o  soggetti  ad
          ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente
          alla produzione di legno a uso industriale o  energetico  e
          che  e'  liberamente  reversibile  al  termine  del   ciclo
          colturale; 
                  o)  programmazione   forestale:   l'insieme   delle
          strategie e degli interventi volti, nel lungo  periodo,  ad
          assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva
          del patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste; 
                  p) attivita' di gestione  forestale:  le  attivita'
          descritte nell'articolo 7, comma 1; 
                  q) impresa forestale: impresa iscritta nel registro
          di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
          che  esercita   prevalentemente   attivita'   di   gestione
          forestale, fornendo anche servizi  in  ambito  forestale  e
          ambientale e che risulti iscritta  negli  elenchi  o  negli
          albi delle imprese forestali regionali di cui  all'articolo
          10, comma 2; 
                  r) bosco di protezione diretta: superficie  boscata
          che per la propria speciale ubicazione svolge una  funzione
          di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture  da
          pericoli   naturali   quali   valanghe,    caduta    massi,
          scivolamenti  superficiali,  lave  torrentizie   e   altro,
          impedendo l'evento o mitigandone l'effetto; 
                  s) materiale di moltiplicazione:  il  materiale  di
          cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 10 novembre 2003, n. 386. 
                  s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita
          da specie autoctone  spontanee  coerenti  con  il  contesto
          biogeografico,   con   una   biodiversita'   caratteristica
          conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni
          e  con  la  presenza   di   stadi   seriali   legati   alla
          rigenerazione ed alla senescenza spontanee. 
                  s-ter)   cantieri   temporanei   forestali   o   di
          utilizzazione  boschiva:  qualsiasi   luogo   in   cui   si
          effettuano interventi silvicolturali  di  taglio,  esbosco,
          allestimento,    compresi    trasbordo     o     trasporto,
          scortecciatura o  cippatura  di  massa  legnosa  arborea  o
          arbustiva,   manutenzione   ordinaria   della    viabilita'
          forestale  a  servizio   del   medesimo,   purche'   svolta
          funzionalmente,  congiuntamente  o   sequenzialmente   alle
          lavorazioni   predette.   Sono   esclusi   dalla   presente
          definizione  interventi  di  cura  del   verde   urbano   e
          residenziale  e  di  potatura,  cura  e   manutenzione   di
          frutteti. 
                3. Per  le  materie  di  competenza  esclusiva  dello
          Stato,  sono  definite  bosco  le  superfici   coperte   da
          vegetazione forestale arborea, associata o  meno  a  quella
          arbustiva, di origine naturale o artificiale  in  qualsiasi
          stadio  di  sviluppo  ed  evoluzione,  con  estensione  non
          inferiore  ai  2.000  metri  quadri,  larghezza  media  non
          inferiore a 20 metri  e  con  copertura  arborea  forestale
          maggiore del 20 per cento. 
                4. Le regioni, per quanto di  loro  competenza  e  in
          relazione   alle   proprie   esigenze   e   caratteristiche
          territoriali,  ecologiche   e   socio-economiche,   possono
          adottare una definizione integrativa di  bosco  rispetto  a
          quella dettata al comma 3, nonche' definizioni  integrative
          di  aree  assimilate  a  bosco  e  di  aree  escluse  dalla
          definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli
          4 e 5, purche' non venga diminuito il livello di  tutela  e
          conservazione cosi' assicurato alle foreste  come  presidio
          fondamentale della qualita' della vita.». 
              - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  recante:
          "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro"  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante:
          «Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.