Art. 17
Cantieri temporanei forestali
1. Al testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera s-bis) e' aggiunta la
seguente:
«s-ter) cantieri temporanei forestali o di utilizzazione
boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano interventi
silvicolturali di taglio, esbosco, allestimento, compresi trasbordo o
trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o
arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilita' forestale a
servizio del medesimo, purche' svolta funzionalmente, congiuntamente
o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla
presente definizione interventi di cura del verde urbano e
residenziale e di potatura, cura e manutenzione di frutteti »;
b) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Disposizioni per i cantieri temporanei
forestali). - 1. Nei cantieri temporanei forestali, di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera s-ter), al termine delle attivita'
di gestione forestale sostenibile, come definite dall'articolo 3,
comma 2, lettera b), segue un certificato di regolare esecuzione,
redatto da un tecnico abilitato dotato di professionalita' idonea
alla progettazione e pianificazione forestali.
2. Le regioni adeguano le proprie disposizioni normative a
quanto previsto dal comma 1, definendo gli interventi di modesta
entita', da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione,
secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite
dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione ».
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni
specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo
unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel
rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori e relative responsabilita', di cui al decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni
specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo
unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in coerenza
con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, adatte alla temporaneita' dei cantieri e allo specifico contesto
in cui si svolgono le attivita'.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. I termini bosco, foresta
e selva sono equiparati.
2. Si definiscono:
a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei
boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a
bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello
Stato, di proprieta' pubblica e privata;
b) gestione forestale sostenibile o gestione
attiva: insieme delle azioni selvicolturali volte a
valorizzare la molteplicita' delle funzioni del bosco, a
garantire la produzione sostenibile di beni e servizi
ecosistemici, nonche' una gestione e uso delle foreste e
dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo
che consenta di mantenere la loro biodiversita',
produttivita', rinnovazione, vitalita' e potenzialita' di
adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni
ecologiche, economiche e sociali a livello locale,
nazionale e globale, senza comportare danni ad altri
ecosistemi;
c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli
interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla
prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione
dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla
lettera d);
d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti
i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso
non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni
boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua
forma;
e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi
e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuati,
anche congiuntamente, sul territorio, al fine di
stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal
dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza
funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;
f) viabilita' forestale e silvo-pastorale: la rete
di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere
forestali aventi carattere permanente o transitorio,
comunque vietate al transito ordinario, con fondo
prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che
interessano o attraversano le aree boscate e pascolive,
funzionali a garantire il governo del territorio, la
tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale,
economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonche'
le attivita' di prevenzione ed estinzione degli incendi
boschivi;
g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto
dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali nei
quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi
selvicolturali, almeno della meta' il turno minimo fissato
dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto
in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o
diradamento negli ultimi venti anni, nonche' i terreni
agricoli sui quali non sia stata esercitata attivita'
agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle
definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
relative disposizioni nazionali di attuazione, ad
esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di
destinazione d'uso;
h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali
di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non siano
individuabili o reperibili a seguito di apposita
istruttoria;
i) prato o pascolo permanente: le superfici non
comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da
almeno cinque anni, in attualita' di coltura per la
coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio,
spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate,
affienate o insilate una o piu' volte nell'anno, o sulle
quali e' svolta attivita' agricola di mantenimento, o usate
per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre
specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per
il pascolo o che producano mangime animale, purche' l'erba
e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
l) prato o pascolo arborato: le superfici in
attualita' di coltura con copertura arborea forestale
inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il
pascolo del bestiame;
m) bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate
tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non
predominante;
n) arboricoltura da legno: la coltivazione di
impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad
ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente
alla produzione di legno a uso industriale o energetico e
che e' liberamente reversibile al termine del ciclo
colturale;
o) programmazione forestale: l'insieme delle
strategie e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad
assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva
del patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste;
p) attivita' di gestione forestale: le attivita'
descritte nell'articolo 7, comma 1;
q) impresa forestale: impresa iscritta nel registro
di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
che esercita prevalentemente attivita' di gestione
forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e
ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli
albi delle imprese forestali regionali di cui all'articolo
10, comma 2;
r) bosco di protezione diretta: superficie boscata
che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione
di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da
pericoli naturali quali valanghe, caduta massi,
scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro,
impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;
s) materiale di moltiplicazione: il materiale di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita
da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto
biogeografico, con una biodiversita' caratteristica
conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni
e con la presenza di stadi seriali legati alla
rigenerazione ed alla senescenza spontanee.
s-ter) cantieri temporanei forestali o di
utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si
effettuano interventi silvicolturali di taglio, esbosco,
allestimento, compresi trasbordo o trasporto,
scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o
arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilita'
forestale a servizio del medesimo, purche' svolta
funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle
lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente
definizione interventi di cura del verde urbano e
residenziale e di potatura, cura e manutenzione di
frutteti.
3. Per le materie di competenza esclusiva dello
Stato, sono definite bosco le superfici coperte da
vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella
arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi
stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non
inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non
inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale
maggiore del 20 per cento.
4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in
relazione alle proprie esigenze e caratteristiche
territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono
adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a
quella dettata al comma 3, nonche' definizioni integrative
di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla
definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli
4 e 5, purche' non venga diminuito il livello di tutela e
conservazione cosi' assicurato alle foreste come presidio
fondamentale della qualita' della vita.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante:
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante:
«Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.