Art. 18
Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi
monumentali
1. All'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa
in vigore, si intende per:
a) "albero monumentale":
1) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive
naturali o artificiali ovunque ubicate, che puo' essere considerato
come raro esempio di maestosita' e longevita', per eta' o dimensioni,
o di particolare pregio naturalistico, per rarita' botanica e
peculiarita' della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a
eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale,
documentario o delle tradizioni locali;
2) i filari e le alberate di particolare pregio
paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli
inseriti nei centri urbani;
3) gli alberi inseriti in particolari complessi
architettonici di importanza storica e culturale, quali ville,
monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;
b) "boschi monumentali": le formazioni boschive naturali o
artificiali ovunque ubicate che per eta', forme o dimensioni ovvero
per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche,
culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse,
tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di
conservazione»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
« 1-bis. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1,
lettera a), intorno a ciascun esemplare riconosciuto come
monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un'area utile alla
capacita' vitale della pianta o del filare, e' istituita una zona di
protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono
stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
c) al comma 2:
1) le parole: «e dei boschi vetusti», ovunque ricorrono, sono
soppresse;
2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I comuni
effettuano il censimento degli alberi monumentali sul proprio
territorio e trasmettono alla regione, e per conoscenza al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, la
proposta di riconoscimento della monumentalita'. La regione riconosce
la monumentalita' dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale
e' inserito nell'elenco degli alberi monumentali di cui al presente
comma »;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' istituito l'elenco dei boschi monumentali d'Italia,
alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste. Con il medesimo decreto sono
inoltre stabilite le modalita' e le procedure per il censimento e il
riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle regioni, per la
redazione e il periodico aggiornamento del suddetto elenco, nonche'
le misure di cura e di tutela dei boschi monumentali riconosciuti.
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si
provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dalla data della proposta di attribuzione di
monumentalita' dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi,
sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle regioni,
si applicano, in via transitoria, i commi 1-bis, 5-ter, 5-quater,
5-quinquies e 5-sexies»;
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree
demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima,
provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di
alberi, ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui ai commi 2 e 3.
In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione sono
trasmesse alla regione. Dalla data di trasmissione, opera la tutela
transitoria di cui al comma 4. Il censimento avvenuto ai sensi del
presente comma e' notificato dalla regione interessata al comune del
luogo in cui e' radicato l'albero riconosciuto monumentale»;
g) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco
nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3, e' data
pubblicita' mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio
del comune nel cui territorio sono radicati e nei siti internet
istituzionali delle amministrazioni interessate, con la
specificazione della localita' nella quale sono ubicati, affinche'
chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso il suddetto
inserimento. Gli elenchi istituiti ai sensi dei commi 2 e 3 sono
pubblicati nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
5-ter. In caso di inottemperanza da parte del comune a
procedere alle attivita' di propria competenza, protratta per oltre
centottanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione della
monumentalita' di un albero o di un gruppo di alberi, la regione
competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta
giorni. In caso di perdurante inerzia, la regione provvede in via
sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a
procedere alle attivita' di propria competenza, protratta per oltre
un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalita'
di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso
di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.
5-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, per
l'abbattimento o il danneggiamento di grave entita' di alberi o
gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000.
La sanzione amministrativa e' ridotta della meta' in caso di
danneggiamento di lieve entita' e in caso di potatura o altro
intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera
difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti e
le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della
zona di protezione dell'albero, effettuati per casi motivati e
improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo
parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, che si puo' avvalere del
supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.
5-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, per
l'abbattimento o il danneggiamento di grave entita' di un bosco
monumentale nonche' per l'intervento incisivo non autorizzato,
realizzato sul bosco medesimo, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 5-quater, aumentata di un terzo. La
sanzione amministrativa di cui al presente comma e' ridotta della
meta' in caso di danneggiamento di lieve entita' e in caso di
intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono
fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati
dall'autorita' regionale competente, previo parere obbligatorio e
vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste.
5-sexies. L'autorita' amministrativa competente a ricevere il
verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie ai sensi dei
commi 5-quater e 5-quinquies e' la regione. La sanzione pecuniaria
irrogata e' da considerare vincolata alla cura, alla salvaguardia e
alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi
monumentali»;
h) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni per
la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi
monumentali d'Italia».
2. Nel caso di alberi e boschi monumentali sottoposti a tutela ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, restano ferme le
disposizioni di tutela ivi previste in materia di beni culturali e
paesaggistici.
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 14
gennaio 2013, n. 10 recante: «Norme per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
27 del 1° febbraio 2013, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Disposizioni per la tutela e la salvaguardia
degli alberi monumentali e dei boschi monumentali
d'Italia). - 1. Agli effetti della presente legge e di ogni
altra normativa in vigore, si intende per:
a) "albero monumentale":
1) l'albero isolato o facente parte di formazioni
boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che puo'
essere considerato come raro esempio di maestosita' e
longevita', per eta' o dimensioni, o di particolare pregio
naturalistico, per rarita' botanica e peculiarita' della
specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o
memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale,
documentario o delle tradizioni locali;
2) i filari e le alberate di particolare pregio
paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi
compresi quelli inseriti nei centri urbani;
3) gli alberi inseriti in particolari complessi
architettonici di importanza storica e culturale, quali
ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze
storiche private;
b) "boschi monumentali": le formazioni boschive
naturali o artificiali ovunque ubicate che per eta', forme
o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie,
toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali
presentino caratteri di preminente interesse, tali da
richiedere il riconoscimento di una speciale azione di
conservazione.
1-bis. Ai fini della tutela degli alberi di cui al
comma 1, lettera a), intorno a ciascun esemplare
riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato
radicale e un'area utile alla capacita' vitale della pianta
o del filare, e' istituita una zona di protezione
dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti
da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, previa intesa in sede di Conferenza per- manente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma si provvede nei limiti delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabiliti i principi e i criteri direttivi per il
censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e
per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte
delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3,
ed e' istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia
alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. I comuni effettuano il
censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio
e trasmettono alla regione, e per conoscenza al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, la proposta di riconoscimento della
monumentalita'. La regione riconosce la monumentalita'
dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale e'
inserito nell'elenco degli alberi monumentali di cui al
presente comma.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' istituito l'elenco
dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede
il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste. Con il medesimo decreto sono inoltre
stabilite le modalita' e le procedure per il censimento e
il riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle
regioni, per la redazione e il periodico aggiornamento del
suddetto elenco, nonche' le misure di cura e di tutela dei
boschi monumentali riconosciuti. All'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma si provvede nei
limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma
663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
4. A decorrere dalla data della proposta di
attribuzione di monumentalita' dell'albero censito o del
gruppo omogeneo di alberi, sino alla data dell'avvenuto
riconoscimento da parte delle regioni, si applicano, in via
transitoria, i commi 1-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e
5-sexies.
5. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle
aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore
dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento
di alberi e di gruppi di alberi, ai fini dell'inserimento
negli elenchi di cui ai commi 2 e 3. In tal caso le schede
di segnalazione o di identificazione sono trasmesse alla
regione. Dalla data di trasmissione, opera la tutela
transitoria di cui al comma 4. Il censimento avvenuto ai
sensi del presente comma e' notificato dalla regione
interessata al comune del luogo in cui e' radicato l'albero
riconosciuto monumentale.
5-bis. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un
bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi
2 e 3, e' data pubblicita' mediante affissione per trenta
giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono
radicati e nei siti internet istituzionali delle
amministrazioni interessate, con la specificazione della
localita' nella quale sono ubicati, affinche' chiunque vi
abbia interesse possa ricorrere avverso il suddetto
inserimento. Gli elenchi istituiti ai sensi dei commi 2 e 3
sono pubblicati nel sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
5-ter. In caso di inottemperanza da parte del comune
a procedere alle attivita' di propria competenza, protratta
per oltre centottanta giorni dalla data di ricezione della
segnalazione della monumentalita' di un albero o di un
gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una
diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di
perdurante inerzia, la regione provvede in via sostitutiva.
In caso di inottemperanza da parte della regione a
procedere alle attivita' di propria competenza, protratta
per oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta
di monumentalita' di un albero o di un gruppo di alberi da
parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste invia una diffida ad
adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante
inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.
5-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, per
l'abbattimento o il danneggiamento di grave entita' di
alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione
amministrativa e' ridotta della meta' in caso di
danneggiamento di lieve entita' e in caso di potatura o
altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato
in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi
gli abbattimenti e le modifiche della chioma e
dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione
dell'albero, effettuati per casi motivati e
improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione
comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, che si puo' avvalere del supporto tecnico e
operativo dei Servizi forestali regionali.
5-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato,
per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entita' di
un bosco monumentale nonche' per l'intervento incisivo non
autorizzato, realizzato sul bosco medesimo, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma
5-quater, aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa
di cui al presente comma e' ridotta della meta' in caso di
danneggiamento di lieve entita' e in caso di intervento
realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono
fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo
autorizzati dall'autorita' regionale competente, previo
parere obbligatorio e vincolante del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
5-sexies. L'autorita' amministrativa competente a
ricevere il verbale di accertamento e le relative somme
pecuniarie ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies e' la
regione. La sanzione pecuniaria irrogata e' da considerare
vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione
degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi
monumentali.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2004.