Art. 18 
Tutela  e  salvaguardia  degli  alberi  monumentali  e   dei   boschi
                             monumentali 
 
  1. All'articolo  7  della  legge  14  gennaio  2013,  n.  10,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa
in vigore, si intende per: 
        a) "albero monumentale": 
          1) l'albero isolato o facente parte di formazioni  boschive
naturali o artificiali ovunque ubicate, che puo'  essere  considerato
come raro esempio di maestosita' e longevita', per eta' o dimensioni,
o  di  particolare  pregio  naturalistico,  per  rarita'  botanica  e
peculiarita' della specie, ovvero che reca un preciso  riferimento  a
eventi o memorie rilevanti dal punto  di  vista  storico,  culturale,
documentario o delle tradizioni locali; 
          2)  i  filari  e  le   alberate   di   particolare   pregio
paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi  quelli
inseriti nei centri urbani; 
          3)   gli   alberi   inseriti   in   particolari   complessi
architettonici  di  importanza  storica  e  culturale,  quali  ville,
monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private; 
      b) "boschi monumentali":  le  formazioni  boschive  naturali  o
artificiali ovunque ubicate che per eta', forme o  dimensioni  ovvero
per ragioni storiche, letterarie,  toponomastiche  o  paesaggistiche,
culturali e spirituali presentino caratteri di preminente  interesse,
tali da richiedere  il  riconoscimento  di  una  speciale  azione  di
conservazione»; 
      b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
        « 1-bis. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1,
lettera  a),  intorno   a   ciascun   esemplare   riconosciuto   come
monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un'area utile  alla
capacita' vitale della pianta o del filare, e' istituita una zona  di
protezione  dell'albero,  denominata  ZPA,  i  cui   requisiti   sono
stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione. All'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente
comma  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; 
      c) al comma 2: 
        1) le parole: «e dei boschi vetusti», ovunque ricorrono, sono
soppresse; 
        2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 
        3) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  « I  comuni
effettuano  il  censimento  degli  alberi  monumentali  sul   proprio
territorio e trasmettono alla regione, e per conoscenza al  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  la
proposta di riconoscimento della monumentalita'. La regione riconosce
la monumentalita' dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale
e' inserito nell'elenco degli alberi monumentali di cui  al  presente
comma »; 
      d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.  Con  decreto  del   Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  sentita   la   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e' istituito l'elenco dei boschi monumentali  d'Italia,
alla cui  gestione  provvede  il  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste. Con il medesimo  decreto  sono
inoltre stabilite le modalita' e le procedure per il censimento e  il
riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle regioni, per  la
redazione e il periodico aggiornamento del suddetto  elenco,  nonche'
le misure di cura e di tutela dei  boschi  monumentali  riconosciuti.
All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
provvede nei limiti delle risorse del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; 
      e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. A decorrere dalla data della proposta di attribuzione  di
monumentalita' dell'albero censito o del gruppo omogeneo  di  alberi,
sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte  delle  regioni,
si applicano, in via transitoria, i  commi  1-bis,  5-ter,  5-quater,
5-quinquies e 5-sexies»; 
      f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Lo Stato, le regioni e le province autonome,  nelle  aree
demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima,
provvedono direttamente al  censimento  di  alberi  e  di  gruppi  di
alberi, ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui ai commi 2 e 3.
In tal caso le schede  di  segnalazione  o  di  identificazione  sono
trasmesse alla regione. Dalla data di trasmissione, opera  la  tutela
transitoria di cui al comma 4. Il censimento avvenuto  ai  sensi  del
presente comma e' notificato dalla regione interessata al comune  del
luogo in cui e' radicato l'albero riconosciuto monumentale»; 
      g) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
        «5-bis. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un  bosco
nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3,  e'  data
pubblicita' mediante affissione per trenta giorni  all'albo  pretorio
del comune nel cui territorio  sono  radicati  e  nei  siti  internet
istituzionali   delle    amministrazioni    interessate,    con    la
specificazione della localita' nella quale  sono  ubicati,  affinche'
chiunque vi abbia  interesse  possa  ricorrere  avverso  il  suddetto
inserimento. Gli elenchi istituiti ai sensi dei  commi  2  e  3  sono
pubblicati nel sito internet del  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
        5-ter. In caso  di  inottemperanza  da  parte  del  comune  a
procedere alle attivita' di propria competenza, protratta  per  oltre
centottanta giorni dalla data di ricezione della  segnalazione  della
monumentalita' di un albero o di un  gruppo  di  alberi,  la  regione
competente invia al comune una diffida  ad  adempiere  entro  novanta
giorni. In caso di perdurante inerzia, la  regione  provvede  in  via
sostitutiva. In caso di  inottemperanza  da  parte  della  regione  a
procedere alle attivita' di propria competenza, protratta  per  oltre
un anno dalla data di trasmissione della proposta  di  monumentalita'
di un albero o di un  gruppo  di  alberi  da  parte  del  comune,  il
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In  caso
di  perdurante  inerzia,   il   Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva. 
        5-quater.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   per
l'abbattimento o il danneggiamento  di  grave  entita'  di  alberi  o
gruppi di alberi monumentali si applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a  euro  100.000.
La  sanzione  amministrativa  e'  ridotta  della  meta'  in  caso  di
danneggiamento di lieve  entita'  e  in  caso  di  potatura  o  altro
intervento incisivo non  autorizzato  oppure  realizzato  in  maniera
difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli  abbattimenti  e
le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito  della
zona di  protezione  dell'albero,  effettuati  per  casi  motivati  e
improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione  comunale,  previo
parere obbligatorio  e  vincolante  del  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, che si puo' avvalere del
supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali. 
          5-quinquies. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  per
l'abbattimento o il danneggiamento  di  grave  entita'  di  un  bosco
monumentale  nonche'  per  l'intervento  incisivo  non   autorizzato,
realizzato sul bosco medesimo, si applica la sanzione  amministrativa
pecuniaria di cui al  comma  5-quater,  aumentata  di  un  terzo.  La
sanzione amministrativa di cui al presente  comma  e'  ridotta  della
meta' in caso di  danneggiamento  di  lieve  entita'  e  in  caso  di
intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono
fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo  autorizzati
dall'autorita' regionale competente,  previo  parere  obbligatorio  e
vincolante   del   Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste. 
        5-sexies. L'autorita' amministrativa competente a ricevere il
verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie ai  sensi  dei
commi 5-quater e 5-quinquies e' la regione.  La  sanzione  pecuniaria
irrogata e' da considerare vincolata alla cura, alla  salvaguardia  e
alla promozione degli alberi, dei  gruppi  di  alberi  e  dei  boschi
monumentali»; 
      h) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Disposizioni  per
la tutela e la salvaguardia degli alberi  monumentali  e  dei  boschi
monumentali d'Italia». 
  2. Nel caso di alberi e boschi monumentali sottoposti a  tutela  ai
sensi del codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  restano  ferme  le
disposizioni di tutela ivi previste in materia di  beni  culturali  e
paesaggistici. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7  della  legge  14
          gennaio 2013, n. 10 recante: «Norme per lo  sviluppo  degli
          spazi verdi urbani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          27 del 1° febbraio 2013,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 7 (Disposizioni per la tutela e la salvaguardia
          degli  alberi  monumentali   e   dei   boschi   monumentali
          d'Italia). - 1. Agli effetti della presente legge e di ogni
          altra normativa in vigore, si intende per: 
                  a) "albero monumentale": 
                    1) l'albero isolato o facente parte di formazioni
          boschive naturali o artificiali ovunque ubicate,  che  puo'
          essere considerato  come  raro  esempio  di  maestosita'  e
          longevita', per eta' o dimensioni, o di particolare  pregio
          naturalistico, per rarita' botanica  e  peculiarita'  della
          specie, ovvero che reca un preciso riferimento a  eventi  o
          memorie rilevanti dal punto di  vista  storico,  culturale,
          documentario o delle tradizioni locali; 
                    2) i filari e le alberate di  particolare  pregio
          paesaggistico,  monumentale,  storico  e   culturale,   ivi
          compresi quelli inseriti nei centri urbani; 
                    3) gli alberi inseriti in  particolari  complessi
          architettonici di importanza  storica  e  culturale,  quali
          ville,  monasteri,  chiese,  orti  botanici   e   residenze
          storiche private; 
                  b) "boschi  monumentali":  le  formazioni  boschive
          naturali o artificiali ovunque ubicate che per eta',  forme
          o  dimensioni  ovvero  per  ragioni  storiche,  letterarie,
          toponomastiche o  paesaggistiche,  culturali  e  spirituali
          presentino  caratteri  di  preminente  interesse,  tali  da
          richiedere il riconoscimento  di  una  speciale  azione  di
          conservazione. 
                1-bis. Ai fini della tutela degli alberi  di  cui  al
          comma  1,  lettera  a),   intorno   a   ciascun   esemplare
          riconosciuto come monumentale,  per  proteggere  l'apparato
          radicale e un'area utile alla capacita' vitale della pianta
          o  del  filare,  e'  istituita  una  zona   di   protezione
          dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti
          da apposite linee guida approvate con decreto del  Ministro
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste, previa intesa in sede di Conferenza  per-  manente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. All'attuazione delle disposizioni di  cui  al
          presente comma si provvede nei  limiti  delle  risorse  del
          Fondo di cui all'articolo 1,  comma  663,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145. 
                2. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto  con  il  Ministro  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  ed  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
          del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono
          stabiliti  i  principi  e  i  criteri  direttivi   per   il
          censimento degli alberi monumentali ad opera dei  comuni  e
          per la redazione ed il  periodico  aggiornamento  da  parte
          delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3,
          ed e' istituito l'elenco degli alberi monumentali  d'Italia
          alla cui gestione provvede  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali.  I  comuni  effettuano  il
          censimento degli alberi monumentali sul proprio  territorio
          e trasmettono alla regione, e per conoscenza  al  Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste,    la    proposta    di    riconoscimento    della
          monumentalita'.  La  regione  riconosce  la  monumentalita'
          dell'albero.  L'albero  riconosciuto  come  monumentale  e'
          inserito nell'elenco degli alberi  monumentali  di  cui  al
          presente comma. 
                3. Con decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della
          sovranita'  alimentare  e   delle   foreste,   sentita   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'  istituito  l'elenco
          dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede
          il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare
          e delle foreste.  Con  il  medesimo  decreto  sono  inoltre
          stabilite le modalita' e le procedure per il  censimento  e
          il riconoscimento dei boschi  monumentali  ad  opera  delle
          regioni, per la redazione e il periodico aggiornamento  del
          suddetto elenco, nonche' le misure di cura e di tutela  dei
          boschi  monumentali  riconosciuti.   All'attuazione   delle
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  provvede  nei
          limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma
          663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 
                4.  A  decorrere  dalla  data   della   proposta   di
          attribuzione di monumentalita' dell'albero  censito  o  del
          gruppo omogeneo di alberi,  sino  alla  data  dell'avvenuto
          riconoscimento da parte delle regioni, si applicano, in via
          transitoria, i commi 1-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies  e
          5-sexies. 
                5. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle
          aree demaniali a  loro  affidate,  sentito  l'ente  gestore
          dell'area medesima, provvedono direttamente  al  censimento
          di alberi e di gruppi di alberi, ai  fini  dell'inserimento
          negli elenchi di cui ai commi 2 e 3. In tal caso le  schede
          di segnalazione o di identificazione  sono  trasmesse  alla
          regione.  Dalla  data  di  trasmissione,  opera  la  tutela
          transitoria di cui al comma 4. Il  censimento  avvenuto  ai
          sensi  del  presente  comma  e'  notificato  dalla  regione
          interessata al comune del luogo in cui e' radicato l'albero
          riconosciuto monumentale. 
                5-bis. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un
          bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei  commi
          2 e 3, e' data pubblicita' mediante affissione  per  trenta
          giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono
          radicati  e   nei   siti   internet   istituzionali   delle
          amministrazioni interessate, con  la  specificazione  della
          localita' nella quale sono ubicati, affinche'  chiunque  vi
          abbia  interesse  possa  ricorrere  avverso   il   suddetto
          inserimento. Gli elenchi istituiti ai sensi dei commi 2 e 3
          sono   pubblicati   nel   sito   internet   del   Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste. 
                5-ter. In caso di inottemperanza da parte del  comune
          a procedere alle attivita' di propria competenza, protratta
          per oltre centottanta giorni dalla data di ricezione  della
          segnalazione della monumentalita' di  un  albero  o  di  un
          gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una
          diffida ad adempiere  entro  novanta  giorni.  In  caso  di
          perdurante inerzia, la regione provvede in via sostitutiva.
          In  caso  di  inottemperanza  da  parte  della  regione   a
          procedere alle attivita' di propria  competenza,  protratta
          per oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta
          di monumentalita' di un albero o di un gruppo di alberi  da
          parte del  comune,  il  Ministero  dell'agricoltura,  della
          sovranita' alimentare e delle foreste invia una diffida  ad
          adempiere entro  novanta  giorni.  In  caso  di  perdurante
          inerzia, il Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
          alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva. 
                5-quater. Salvo che il fatto costituisca  reato,  per
          l'abbattimento o il  danneggiamento  di  grave  entita'  di
          alberi  o  gruppi  di  alberi  monumentali  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
          somma  da  euro  5.000  a   euro   100.000.   La   sanzione
          amministrativa  e'  ridotta  della   meta'   in   caso   di
          danneggiamento di lieve entita' e in  caso  di  potatura  o
          altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato
          in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi
          gli  abbattimenti   e   le   modifiche   della   chioma   e
          dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione
          dell'albero,    effettuati    per    casi    motivati     e
          improcrastinabili,    dietro    specifica    autorizzazione
          comunale,  previo  parere  obbligatorio  e  vincolante  del
          Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
          delle foreste, che si puo' avvalere del supporto tecnico  e
          operativo dei Servizi forestali regionali. 
                5-quinquies. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,
          per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entita'  di
          un bosco monumentale nonche' per l'intervento incisivo  non
          autorizzato, realizzato sul bosco medesimo, si  applica  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  di   cui   al   comma
          5-quater, aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa
          di cui al presente comma e' ridotta della meta' in caso  di
          danneggiamento di lieve entita' e  in  caso  di  intervento
          realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato.  Sono
          fatti salvi gli interventi gestionali  sul  bosco  medesimo
          autorizzati  dall'autorita'  regionale  competente,  previo
          parere   obbligatorio   e    vincolante    del    Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste. 
                5-sexies.  L'autorita'  amministrativa  competente  a
          ricevere il verbale di accertamento  e  le  relative  somme
          pecuniarie ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies e'  la
          regione. La sanzione pecuniaria irrogata e' da  considerare
          vincolata alla cura, alla salvaguardia  e  alla  promozione
          degli  alberi,  dei  gruppi  di   alberi   e   dei   boschi
          monumentali.». 
              -  Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42
          recante: «Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  ai
          sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,  n.  137»
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  45  del  24
          febbraio 2004.