Art. 19
Incentivi agli investimenti e alle attivita' diversificate degli
agricoltori e dei silvicoltori di montagna
1. Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati,
comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali,
compresi quelli partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie
che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attivita' nei
comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e che effettuano investimenti
volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici
per l'ambiente e il clima, anche attraverso interventi di
manutenzione del territorio, di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti,
e' concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in
misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati
dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di
spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel
limite dei costi sostenuti, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui
i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni
di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura,
nonche' al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34
della presente legge.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto in misura
pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio
2025 al 31 dicembre 2027, nei casi in cui nei territori dei comuni
montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore
a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche
di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti
rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' individuato
l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per
l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Le attivita' e gli interventi previsti nei piani di indirizzo e
di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6,
comma 6, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali,
di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sulla base di
quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021, costituiscono servizi
ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui
al comma 1 del presente articolo.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonche'
le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio
indebitamente fruito.
6. Agli adempimenti afferenti alla registrazione della misura di
cui al presente articolo, previsti dall'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, provvede il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. I comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, e le loro forme
associative possono affidare, ai sensi del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i
lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio
montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale
sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversita'
atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle
soglie indicate all'articolo 14 del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 36 del 2023, a gestori di rifugi, coltivatori diretti,
singoli o associati, e imprenditori agricoli, che conducono aziende
agricole, con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di
cui all'articolo 230-bis del codice civile e di macchine e
attrezzature di loro proprieta', nonche' a consorzi forestali e
associazioni fondiarie, nel rispetto delle norme vigenti sulla
sicurezza e sulla salute dei lavoratori. La previsione di cui al
primo periodo si applica anche alle imprese iscritte agli albi
regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi
forestali di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico in materia
di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3
aprile 2018, n. 34, aventi i requisiti minimi fissati ai sensi del
comma 8 del medesimo articolo 10.
8. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei
terreni pascolativi montani gravati da usi civici e oggetto di
affitto o di concessione a privati, e' vietato il subaffitto o la
subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui
al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di
affitto o di concessione. Le disposizioni di cui al primo e al
secondo periodo si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo
la data di entrata in vigore della presente legge.
9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e' istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo.
Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con
comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e
ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane,
gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e
innovazione. Per la partecipazione al tavolo non sono previsti
gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai
relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante: «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997:
«Art. 17. - 1. I contribuenti eseguono versamenti
unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e
delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e
degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei
crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi
soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce
periodiche presentate successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve
essere effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori
a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo maturati a titolo di contributi nei confronti
dell'INPS puo' essere effettuata: a) dai datori di lavoro
non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a
quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione
in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito
emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua
presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica
delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro
che versano la contribuzione agricola unificata per la
manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del
versamento relativo alla dichiarazione di manodopera
agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed
esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti
iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il
credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla
correttezza sostanziale del credito compensato. Sono
escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i
compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta
Gestione separata presso l'INPS.
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo per premi e accessori maturati nei confronti
dell'INAIL puo' essere effettuata a condizione che il
credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli
archivi del predetto Istituto.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al
comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
avvalgono della procedura di compensazione della predetta
imposta a norma dell'ultimo comma dell'Art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di
notifica del provvedimento, della compensazione dei
crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta
esclusione opera a prescindere dalla tipologia e
dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non
siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con
la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in
vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riporta il testo del comma 53, dell'articolo 1,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007:
«53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000:
«Art. 34. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il
limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, L
352/9.
- Il regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione, del
27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno
2014, L 190/45.
- Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del
13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», e' pubblicato nella
G.U.U.E. 15 dicembre 2023, L.
- Il testo della legge 25 dicembre 1999, n. 482
recante: "Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 20 dicembre1999.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
- Per i riferimenti all'articolo 6, comma 6, del
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 si vedano le note
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013:
«Art. 52. - 1. Al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti
trasmettono le relative informazioni alla banca di dati
istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001,
n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale
degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle
disposizioni dell'Unione europea che saranno
successivamente adottate nella medesima materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese
accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di
tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data
di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini
connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di
altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili,
senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva
restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023:
«Art. 14 (Soglie di rilevanza europea e metodi di
calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei
contratti misti). - 1. Per l'applicazione del codice le
soglie di rilevanza europea sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di
lavori e per le concessioni;
b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che
sono autorita' governative centrali indicate nell'allegato
I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti
nel settore della difesa, questa soglia si applica solo
agli appalti concernenti i prodotti menzionati
nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti
sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
quando gli appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali
e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva
2014/24/UE.
2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza
europea sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV
alla direttiva 2014/24/UE.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto
pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato
sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante.
Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi
compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del
contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per
i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo
dell'importo stimato dell'appalto.
5. Se una stazione appaltante o un ente concedente
sono composti da unita' operative distinte, il calcolo
dell'importo stimato di un appalto o di una concessione
tiene conto dell'importo totale stimato per tutte le
singole unita' operative. Se un'unita' operativa distinta
e' responsabile in modo indipendente del proprio appalto o
della propria concessione o di determinate categorie di
essi, il relativo importo puo' essere stimato con
riferimento all'importo attribuito dall'unita' operativa
distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice
relative alle soglie europee. Un appalto non puo' essere
frazionato per evitare l'applicazione delle norme del
codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo
giustifichino.
7. L'importo stimato dell'appalto o concessione e'
quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione
di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia
prevista un'indizione di gara, al momento in cui la
stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura
di affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo
dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori
stessi nonche' dell'importo complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione
che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L'importo
delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione
di uno specifico appalto di lavori non puo' essere aggiunto
all'importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre
l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione
delle disposizioni del codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato l'importo complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di
ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato l'importo complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di
ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per
singoli lotti con le modalita' previste per gli affidamenti
di cui al Libro II, Parte I quando l'importo stimato al
netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le
forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i
lavori, purche' l'importo cumulato dei lotti aggiudicati
non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di
tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera
prevista, il progetto di acquisizione delle forniture
omogenee o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:
a) l'importo reale complessivo dei contratti
analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantita' o di importo che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) l'importo stimato complessivo dei contratti
aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima
consegna o nel corso dell'esercizio, se questo e' superiore
ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, l'importo da assumere come base per
il calcolo dell'importo stimato dell'appalto e' il
seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, l'importo stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, l'importo complessivo, ivi compreso
l'importo stimato di quello residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
o che non puo' essere definita, l'importo mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da
porre come base per il calcolo dell'importo stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e
altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari
gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e
altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari
o inferiore a quarantotto mesi, l'importo complessivo
stimato per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, l'importo mensile
moltiplicato per 48.
15. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto
misto di servizi e forniture si fonda sull'importo totale
dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle
rispettive quote. Tale calcolo comprende l'importo delle
operazioni di posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici
di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione e'
l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso
dei contratti previsti durante l'intera durata degli
accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione,
l'importo da prendere in considerazione e' l'importo
massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di
ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del
previsto partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi
o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. I contratti che hanno per oggetto due o piu' tipi
di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni
applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto
principale. L'oggetto principale e' determinato in base
all'importo stimato piu' elevato tra quelli delle
prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che
concorre alla procedura di affidamento di un contratto
misto deve possedere i requisiti di qualificazione e
capacita' prescritti dal codice per ciascuna prestazione di
lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.
19. Se le diverse parti di un contratto sono
oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se
le diverse parti di un contratto sono oggettivamente non
separabili, si applica il comma 23.
20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto
rientrano solo in parte nel campo di applicazione del
codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di
aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto
unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare
appalti distinti, il regime giuridico applicabile a
ciascuno di tali appalti e' determinato in base al suo
oggetto.
21. I contratti misti che contengono elementi sia di
appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari
sia di concessioni sono aggiudicati in conformita' alle
disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei
settori ordinari, purche' l'importo stimato della parte del
contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il
presente articolo, sia pari o superiore alla soglia
pertinente.
22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in
parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali,
le disposizioni applicabili sono determinate dai commi
seguenti, fatta salva la facolta' di cui al comma 20.
23. Se le diverse parti di un determinato contratto
sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico
applicabile e' determinato in base all'oggetto principale
del contratto in questione.
24. Nei settori speciali, nel caso di contratti
aventi ad oggetto prestazioni strumentali a piu' attivita',
le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare
appalti distinti per ogni attivita' o di aggiudicare un
appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di
aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico
applicabile a ciascuno di essi e' determinato in base
all'attivita' cui e' strumentale. Se le stazioni appaltanti
decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i
commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto
o piu' appalti distinti non puo' essere adottata allo scopo
di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di
applicazione del codice.
25. A un appalto avente ad oggetto prestazioni
strumentali all'esercizio di piu' attivita' si applicano le
disposizioni relative alla principale attivita' cui la
prestazione e' destinata.
26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni
per cui e' oggettivamente impossibile stabilire a quale
attivita' esse siano principalmente strumentali, le
disposizioni applicabili sono determinate come segue:
a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori
ordinari se una delle attivita' e' disciplinata dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;
b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori
speciali se una delle attivita' e' disciplinata dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione delle concessioni;
c) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori
speciali se una delle attivita' e' disciplinata dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori speciali e l'altra non e' soggetta a tali
disposizioni, ne' a quelle relative all'aggiudicazione
degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni
relative all'aggiudicazione delle concessioni.
27. Nel caso di contratti misti che contengono
elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei
settori speciali e di concessioni, il contratto misto e'
aggiudicato in conformita' alle disposizioni del codice che
disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche'
l'importo stimato della parte del contratto che costituisce
un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato
secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla
soglia pertinente.
28. Per i contratti misti concernenti aspetti di
difesa e sicurezza si applica l'articolo 137.
29. Per i contratti misti di concessione si applica
l'articolo 180.».
- Si riporta il testo dell'articolo 230-bis del Codice
civile:
«Art. 230-bis (Impresa familiare). - Salvo che sia
configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta
in modo continuativo la sua attivita' di lavoro nella
famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al
mantenimento secondo la condizione patrimoniale della
famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed
ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi
dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in
proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli
incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione
straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione
dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari
che partecipano all'impresa stessa. I familiari
partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita'
di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la
potesta' su di essi.
Il lavoro della donna e' considerato equivalente a
quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si
intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare
quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e'
intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
di familiari indicati nel comma precedente col consenso di
tutti i partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro
alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il
pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in
difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento
dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno
diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti
in cui e' compatibile, la disposizione dell'articolo 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio
dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non
contrastino con le precedenti norme.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34:
«Art. 10 (Promozione ed esercizio delle attivita'
selvicolturali di gestione). - 1. Le regioni promuovono la
crescita delle imprese che operano nel settore forestale e
ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni
forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e
nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonche'
nel settore della prima trasformazione e
commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi,
ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una
delle pratiche o degli interventi di cui all'articolo 7,
comma 1. Promuovono altresi' la formazione e
l'aggiornamento professionale degli operatori, anche al
fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia
del territorio.
2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni
istituiscono elenchi o albi delle imprese che eseguono
lavori o forniscono servizi nei settori sopra indicati,
articolati per categorie o sezioni distinte a seconda della
diversa natura giuridica delle imprese tenendo anche conto
delle loro capacita' tecnico-economiche e della tipologia
di prestazioni e prevedendo in ogni caso una specifica
categoria per le imprese agricole di cui all'articolo 2135
del codice civile, coerentemente con i criteri minimi
nazionali di cui al comma 8, lettera a).
3. Fatti salvi i motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, agli elenchi o albi di cui al comma 2 possono
iscriversi le imprese, in forma singola e associata, che
siano in possesso dei requisiti generali, professionali e
tecnici necessari per lo svolgimento delle attivita' di cui
al comma 1. Le imprese di cui al primo periodo possono
essere partecipate anche dai proprietari di aree
agro-silvo-pastorali. La partecipazione da parte di
proprietari pubblici avviene in deroga al disposto di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175.
4. Le regioni, conformemente alla disciplina vigente
in materia di contratti pubblici, dettano norme per la
concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche
agli operatori iscritti agli elenchi o agli albi di cui al
comma 2 o ad altri soggetti pubblici o privati, al fine di
favorirne la gestione attiva, assicurandosi che resti
inalterata la superficie, la stabilita' ecosistemica, la
destinazione economica e la multifunzionalita' dei boschi.
Costituisce titolo preferenziale ai fini della concessione
in gestione delle superfici forestali pubbliche, la
partecipazione di imprese iscritte negli elenchi o negli
albi di cui al comma 2 ed aventi centro aziendale entro un
raggio di 70 chilometri dalla superficie forestale oggetto
di concessione.
5. Al fine di garantire la tutela e la gestione
attiva delle risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento
dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unita'
produttive economicamente sostenibili in grado di favorire
l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di
nuove attivita' imprenditoriali, le regioni promuovono
l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni
pubblici o privati, anche in deroga al disposto di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175, nonche' la costituzione e la partecipazione ai
consorzi forestali, a cooperative che operano
prevalentemente in campo forestale o ad altre forme
associative tra i proprietari e i titolari della gestione
dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle
piccole proprieta', i demani, le proprieta' collettive e
gli usi civici delle popolazioni.
6. Le cooperative forestali e i loro consorzi che
forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di
terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore
della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni
idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori
agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le condizioni di equiparazione di cui al
presente comma.
7. Le regioni definiscono coerentemente con i criteri
nazionali minimi di cui al comma 8, lettera b), i criteri
per la formazione professionale degli operatori forestali e
i requisiti professionali minimi per l'esecuzione degli
interventi di gestione forestale in relazione alla loro
natura e complessita'.
8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite
apposite disposizioni per la definizione:
a) dei criteri minimi nazionali per l'iscrizione
agli elenchi o albi regionali di cui al comma 2;
b) dei criteri minimi nazionali per la formazione
professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione
degli interventi di gestione forestale di cui al comma 7,
in coerenza con gli indirizzi europei.
9. Le regioni si adeguano alle disposizioni emanate
ai sensi del comma 8 entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 8. Nelle more della
definizione dei predetti criteri, gli elenchi o gli albi
gia' istituiti dalle regioni conservano la propria
efficacia.
10. Le regioni promuovono la certificazione
volontaria della gestione forestale sostenibile e la
tracciabilita' dei prodotti forestali, l'utilizzo di
prodotti forestali certificati nelle politiche di acquisto
pubblico nonche' la valorizzazione della bioeconomia
forestale e delle produzioni legnose e non legnose di
qualita', con particolare attenzione ai servizi ambientali
forniti dagli ecosistemi forestali.
11. Il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, d'intesa con le regioni e le province
autonome, intraprende azioni volte a contrastare il
commercio di legname e dei prodotti in legno di provenienza
illegale in attuazione degli indirizzi internazionali, del
regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre
2005, del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento e del
Consiglio del 20 ottobre 2010 e nel rispetto di quanto
previsto agli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177.
12. Le imprese iscritte agli albi di cui al comma 2
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro degli
operatori previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo
30 ottobre 2014, n. 178.
13. All'attuazione del presente articolo si fa fronte
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
14. Continuano a trovare applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, ed all'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.».