Art. 19 
Incentivi agli investimenti  e  alle  attivita'  diversificate  degli
             agricoltori e dei silvicoltori di montagna 
 
  1. Agli imprenditori agricoli  e  forestali  singoli  e  associati,
comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi  forestali,
compresi quelli partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie
che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attivita' nei
comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e che effettuano  investimenti
volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali  benefici
per  l'ambiente  e  il  clima,   anche   attraverso   interventi   di
manutenzione del territorio, di cui ai  commi  3  e  4  del  presente
articolo, in coerenza con la normativa nazionale ed europea  vigenti,
e' concesso un contributo,  sotto  forma  di  credito  d'imposta,  in
misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti  effettuati
dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel  limite  complessivo  di
spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel
limite dei costi sostenuti,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui
i costi sono stati sostenuti.  Non  si  applicano  i  limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre   2000,   n.   388.
L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle  condizioni
di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014  della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e  dell'acquacoltura,
nonche' al regolamento  (UE)  2023/2831  della  Commissione,  del  13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis». Al relativo onere si provvede  ai  sensi  dell'articolo  34
della presente legge. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto in misura
pari al 20 per cento degli investimenti  effettuati  dal  1°  gennaio
2025 al 31 dicembre 2027, nei casi in cui nei  territori  dei  comuni
montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore
a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze  linguistiche  storiche
di cui alla legge 15  dicembre  1999,  n.  482,  i  cui  appartenenti
rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, sentito  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e  le  autonomie,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'  individuato
l'elenco  dei  servizi  ecosistemici  e   ambientali   benefici   per
l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo. 
  4. Le attivita' e gli interventi previsti nei piani di indirizzo  e
di gestione o negli strumenti  equivalenti  di  cui  all'articolo  6,
comma 6, del testo unico in materia di foreste e  filiere  forestali,
di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.  34,  sulla  base  di
quanto previsto dal decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 28 ottobre  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  289  del  4  dicembre  2021,   costituiscono   servizi
ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima  di  cui
al comma 1 del presente articolo. 
  5. Con decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della  presente  legge,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto,  nonche'
le disposizioni relative ai controlli e  al  recupero  del  beneficio
indebitamente fruito. 
  6. Agli adempimenti afferenti alla registrazione  della  misura  di
cui al presente articolo, previsti dall'articolo 52  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, provvede il Ministero dell'agricoltura,  della
sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  7. I comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, e le loro forme
associative possono affidare,  ai  sensi  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  i
lavori pubblici di sistemazione  e  di  manutenzione  del  territorio
montano,  inclusa  la  rete  sentieristica,  di  gestione   forestale
sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa  dalle  avversita'
atmosferiche e dagli incendi  boschivi,  di  importo  inferiore  alle
soglie indicate all'articolo 14 del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 36 del 2023, a gestori di rifugi, coltivatori diretti,
singoli o associati, e imprenditori agricoli, che  conducono  aziende
agricole, con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di
cui  all'articolo  230-bis  del  codice  civile  e  di   macchine   e
attrezzature di loro  proprieta',  nonche'  a  consorzi  forestali  e
associazioni  fondiarie,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  sulla
sicurezza e sulla salute dei lavoratori.  La  previsione  di  cui  al
primo periodo si  applica  anche  alle  imprese  iscritte  agli  albi
regionali delle imprese che  eseguono  lavori  o  forniscono  servizi
forestali di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico in materia
di foreste e filiere forestali,  di  cui  al  decreto  legislativo  3
aprile 2018, n. 34, aventi i requisiti minimi fissati  ai  sensi  del
comma 8 del medesimo articolo 10. 
  8. A salvaguardia del corretto utilizzo e  della  destinazione  dei
terreni pascolativi montani  gravati  da  usi  civici  e  oggetto  di
affitto o di concessione a privati, e' vietato  il  subaffitto  o  la
subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui
al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di
affitto o di concessione. Le  disposizioni  di  cui  al  primo  e  al
secondo periodo si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati  dopo
la data di entrata in vigore della presente legge. 
  9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste e' istituito un tavolo tecnico,  composto  da  rappresentanti
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste, del Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,
del Dipartimento per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del  Ministero  del  turismo.
Alle riunioni del tavolo sono  invitati  a  partecipare  esperti  con
comprovata esperienza in materia  di  scienze  forestali,  agrarie  e
ambientali,  politiche  agricole  e  sviluppo  delle  zone   montane,
gestione   ambientale   e   conservazione,   tecnologie   agrarie   e
innovazione. Per  la  partecipazione  al  tavolo  non  sono  previsti
gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  ai
relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9  luglio  1997,  n.  241  recante:  «Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997: 
                «Art. 17. - 1.  I  contribuenti  eseguono  versamenti
          unitari delle imposte, dei  contributi  dovuti  all'INPS  e
          delle altre somme a favore dello  Stato,  delle  regioni  e
          degli enti previdenziali, con eventuale  compensazione  dei
          crediti, dello stesso periodo, nei confronti  dei  medesimi
          soggetti, risultanti dalle dichiarazioni  e  dalle  denunce
          periodiche presentate successivamente alla data di  entrata
          in vigore del presente  decreto.  Tale  compensazione  deve
          essere effettuata entro  la  data  di  presentazione  della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
          imposte sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle
          imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori
          a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata  a  partire  dal
          decimo giorno successivo a quello  di  presentazione  della
          dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 
                1-bis. La  compensazione  dei  crediti  di  qualsiasi
          importo maturati  a  titolo  di  contributi  nei  confronti
          dell'INPS puo' essere effettuata: a) dai datori  di  lavoro
          non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a
          quello di scadenza del termine mensile per la  trasmissione
          in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni
          necessarie per il calcolo dei contributi da cui il  credito
          emerge  o  dal  quindicesimo  giorno  successivo  alla  sua
          presentazione, se tardiva, ovvero dalla  data  di  notifica
          delle note di rettifica passive; b) dai  datori  di  lavoro
          che versano la  contribuzione  agricola  unificata  per  la
          manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza  del
          versamento  relativo  alla  dichiarazione   di   manodopera
          agricola da  cui  il  credito  emerge;  c)  dai  lavoratori
          autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed
          esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti
          iscritti  alla  Gestione  separata  presso  l'INPS  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, a decorrere dal decimo giorno successivo a  quello  di
          presentazione della dichiarazione dei  redditi  da  cui  il
          credito emerge.  Resta  impregiudicata  la  verifica  sulla
          correttezza  sostanziale  del  credito   compensato.   Sono
          escluse dalle compensazioni le aziende  committenti  per  i
          compensi  assoggettati  a   contribuzione   alla   suddetta
          Gestione separata presso l'INPS. 
                1-ter. La  compensazione  dei  crediti  di  qualsiasi
          importo  per  premi  e  accessori  maturati  nei  confronti
          dell'INAIL puo'  essere  effettuata  a  condizione  che  il
          credito certo, liquido ed esigibile  sia  registrato  negli
          archivi del predetto Istituto. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1,  commi
          da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui  al
          comma 2 i crediti ed  i  debiti  relativi  all'imposta  sul
          valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
          avvalgono della procedura di compensazione  della  predetta
          imposta a norma dell'ultimo comma dell'Art. 73 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'
          esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla  data  di
          notifica  del  provvedimento,   della   compensazione   dei
          crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo;  detta
          esclusione  opera   a   prescindere   dalla   tipologia   e
          dall'importo dei crediti, anche qualora questi  ultimi  non
          siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con
          la partita IVA  oggetto  del  provvedimento,  e  rimane  in
          vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.». 
              - Si riporta il testo del comma  53,  dell'articolo  1,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007: 
                «53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all'articolo  1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º  gennaio
          2010.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34 della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388  recante:  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2001)»,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000: 
                «Art. 34. - 1. A decorrere dal  1°  gennaio  2001  il
          limite massimo dei crediti  di  imposta  e  dei  contributi
          compensabili  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero  rimborsabili  ai
          soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
          miliardo per  ciascun  anno  solare.  Tenendo  conto  delle
          esigenze   di   bilancio,   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, il limite di cui al  periodo
          precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1°  gennaio
          2010, fino a 700.000 euro. 
                2. Le domande di rimborso presentate al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
                3. All'articolo 3, secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
                  "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici  di
          cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
          n. 720". 
                4. Se  le  ritenute  o  le  imposte  sostitutive  sui
          redditi  di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura
          finanziaria non sono state operate ovvero  non  sono  stati
          effettuati dai sostituti d'imposta o dagli  intermediari  i
          relativi versamenti nei termini ivi previsti, si  fa  luogo
          in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
          nella misura ridotta indicata nell'articolo  13,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472,  qualora  gli   stessi   sostituti   o   intermediari,
          anteriormente alla presentazione della dichiarazione  nella
          quale sono esposti i versamenti delle predette  ritenute  e
          imposte,  abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo
          dovuto, maggiorato  degli  interessi  legali.  La  presente
          disposizione si applica se la violazione non e' stata  gia'
          constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
          verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali  il
          sostituto d'imposta o l'intermediario hanno  avuto  formale
          conoscenza e sempre che il  pagamento  della  sanzione  sia
          contestuale al versamento dell'imposta. 
                5. All'articolo 37,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "entro il termine previsto dall'articolo  2946  del
          codice civile" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi". 
                6. All'articolo 38, secondo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi".». 
              - Il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          agricolo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013,  L
          352/9. 
              - Il regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione, del
          27 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli
          107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis» nel settore della  pesca  e
          dell'acquacoltura, e' pubblicato nella G.U.U.E.  28  giugno
          2014, L 190/45. 
              - Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione,  del
          13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea  agli  aiuti  «de  minimis»,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 15 dicembre 2023, L. 
              - Il  testo  della  legge  25  dicembre  1999,  n.  482
          recante:  "Norme  in  materia  di  tutela  delle  minoranze
          linguistiche  storiche"  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 297 del 20 dicembre1999. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
                2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
                4. In caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
              - Per  i  riferimenti  all'articolo  6,  comma  6,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 si vedano le  note
          all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 52 della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234  recante:  «Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  3  del  4  gennaio
          2013: 
                «Art. 52. - 1. Al fine di garantire il  rispetto  dei
          divieti di cumulo e degli  obblighi  di  trasparenza  e  di
          pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in
          materia di aiuti di Stato, i soggetti  pubblici  o  privati
          che  concedono   ovvero   gestiscono   i   predetti   aiuti
          trasmettono le relative informazioni  alla  banca  di  dati
          istituita presso il Ministero dello sviluppo  economico  ai
          sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo  2001,
          n. 57, che assume la denominazione di  "Registro  nazionale
          degli aiuti di Stato". 
                2. Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,  in
          particolare, le informazioni concernenti: 
                  a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 
                  b)  gli  aiuti  de  minimis   come   definiti   dal
          regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15
          dicembre 2006, e dal regolamento (UE)  n.  1407/2013  della
          Commissione,  del   18   dicembre   2013,   nonche'   dalle
          disposizioni    dell'Unione     europea     che     saranno
          successivamente adottate nella medesima materia; 
                  c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
          i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012; 
                  d) l'elenco dei soggetti tenuti  alla  restituzione
          degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione  europea
          abbia ordinato il recupero ai sensi  dell'articolo  16  del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015. 
                3. I soggetti di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'articolo 46 della presente legge, nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
                4. Le informazioni relative  agli  aiuti  di  cui  al
          comma 2, lettere a),  b)  e  c),  sono  conservate  e  rese
          accessibili senza restrizioni, fatte salve le  esigenze  di
          tutela del segreto industriale, per dieci anni  dalla  data
          di  concessione  dell'aiuto,  salvi  i   maggiori   termini
          connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti  di
          altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
          comma 2, lettera d), sono conservate  e  rese  accessibili,
          senza   restrizioni,   fino   alla   data    dell'effettiva
          restituzione dell'aiuto. 
                5. Il monitoraggio delle informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
                6. Con regolamento adottato con decreto del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'articolo  6,  paragrafo  2,  del
          citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
          luglio 2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione
          delle  informazioni  relative  agli  aiuti  alle   imprese,
          stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
          marzo 2001, n. 57. 
                7. A decorrere dal 1° luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36  recante:  «Codice  dei
          contratti pubblici  in  attuazione  dell'articolo  1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia di contratti pubblici», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023: 
                «Art. 14 (Soglie di rilevanza  europea  e  metodi  di
          calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina  dei
          contratti misti). - 1. Per  l'applicazione  del  codice  le
          soglie di rilevanza europea sono: 
                  a) euro  5.382.000  per  gli  appalti  pubblici  di
          lavori e per le concessioni; 
                  b)  euro  140.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati  dalle  stazioni  appaltanti  che
          sono autorita' governative centrali indicate  nell'allegato
          I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di
          forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti  operanti
          nel settore della difesa, questa  soglia  si  applica  solo
          agli   appalti   concernenti    i    prodotti    menzionati
          nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE; 
                  c)  euro  215.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione   aggiudicati    da    stazioni    appaltanti
          sub-centrali; questa soglia si applica anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          quando  gli  appalti  concernono  prodotti  non  menzionati
          nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE; 
                  d) euro 750.000 per gli appalti di servizi  sociali
          e  assimilati  elencati  all'allegato  XIV  alla  direttiva
          2014/24/UE. 
                2.  Nei  settori  speciali  le  soglie  di  rilevanza
          europea sono: 
                  a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori; 
                  b) euro 431.000 per gli appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
                  c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
          servizi sociali e  assimilati  elencati  nell'allegato  XIV
          alla direttiva 2014/24/UE. 
                3.  Le  soglie  di  cui  al  presente  articolo  sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
          dell'Unione europea. 
                4. Il calcolo  dell'importo  stimato  di  un  appalto
          pubblico  di  lavori,  servizi  e   forniture   e'   basato
          sull'importo totale pagabile,  al  netto  dell'imposta  sul
          valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione  appaltante.
          Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo  stimato,  ivi
          compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del
          contratto esplicitamente stabiliti nei documenti  di  gara.
          Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per
          i candidati o gli offerenti, ne  tiene  conto  nel  calcolo
          dell'importo stimato dell'appalto. 
                5. Se una stazione appaltante o  un  ente  concedente
          sono composti da  unita'  operative  distinte,  il  calcolo
          dell'importo stimato di un appalto  o  di  una  concessione
          tiene  conto  dell'importo  totale  stimato  per  tutte  le
          singole unita' operative. Se un'unita'  operativa  distinta
          e' responsabile in modo indipendente del proprio appalto  o
          della propria concessione o  di  determinate  categorie  di
          essi,  il  relativo  importo  puo'   essere   stimato   con
          riferimento all'importo  attribuito  dall'unita'  operativa
          distinta. 
                6. La scelta del metodo per il  calcolo  dell'importo
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          per evitare l'applicazione delle  disposizioni  del  codice
          relative alle soglie europee. Un appalto  non  puo'  essere
          frazionato  per  evitare  l'applicazione  delle  norme  del
          codice,  tranne  nel  caso  in  cui  ragioni  oggettive  lo
          giustifichino. 
                7. L'importo stimato dell'appalto  o  concessione  e'
          quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione
          di gara o del bando di gara o, nei  casi  in  cui  non  sia
          prevista  un'indizione  di  gara,  al  momento  in  cui  la
          stazione appaltante o l'ente concedente avvia la  procedura
          di affidamento del contratto. 
                8. Per gli appalti  pubblici  di  lavori  il  calcolo
          dell'importo stimato tiene conto  dell'importo  dei  lavori
          stessi nonche' dell'importo complessivo stimato di tutte le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione
          che siano necessari all'esecuzione  dei  lavori.  L'importo
          delle forniture o dei servizi non necessari  all'esecuzione
          di uno specifico appalto di lavori non puo' essere aggiunto
          all'importo dell'appalto di lavori  in  modo  da  sottrarre
          l'acquisto di tali forniture  o  servizi  dall'applicazione
          delle disposizioni del codice. 
                9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
                  a) quando un'opera prevista o  una  prestazione  di
          servizi puo' dare luogo ad appalti  aggiudicati  per  lotti
          distinti, e' computato l'importo complessivo stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                  b) quando l'importo cumulato dei lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione  di
          ciascun lotto. 
                10. Per gli appalti di forniture: 
                  a) quando un progetto volto ad  ottenere  forniture
          omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati  per  lotti
          distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi  1
          e  2  e'  computato  l'importo  complessivo  stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                  b) quando l'importo cumulato dei lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione  di
          ciascun lotto. 
                11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10,  le
          stazioni  appaltanti  possono  aggiudicare  l'appalto   per
          singoli lotti con le modalita' previste per gli affidamenti
          di cui al Libro II, Parte I  quando  l'importo  stimato  al
          netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le
          forniture o i  servizi,  oppure  a  euro  1.000.000  per  i
          lavori, purche' l'importo cumulato  dei  lotti  aggiudicati
          non superi il 20  per  cento  dell'importo  complessivo  di
          tutti  i  lotti  in  cui  sono  stati  frazionati   l'opera
          prevista,  il  progetto  di  acquisizione  delle  forniture
          omogenee o il progetto di prestazione servizi. 
                12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto: 
                  a)  l'importo  reale  complessivo   dei   contratti
          analoghi conclusi nel corso dei dodici  mesi  precedenti  o
          dell'esercizio precedente, rettificato, ove  possibile,  al
          fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in  termini   di
          quantita' o di  importo  che  potrebbero  sopravvenire  nei
          dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
                  b)  l'importo  stimato  complessivo  dei  contratti
          aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima
          consegna o nel corso dell'esercizio, se questo e' superiore
          ai dodici mesi. 
                13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, l'importo da assumere come base per
          il  calcolo  dell'importo  stimato   dell'appalto   e'   il
          seguente: 
                  a) per gli appalti pubblici di  durata  determinata
          pari  o  inferiore  a  dodici   mesi,   l'importo   stimato
          complessivo per la durata  dell'appalto  o,  se  la  durata
          supera i dodici mesi, l'importo complessivo,  ivi  compreso
          l'importo stimato di quello residuo; 
                  b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
          o  che  non  puo'  essere   definita,   l'importo   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
                14. Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da
          porre  come  base  per  il  calcolo  dell'importo   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
                  a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e
          altre forme di remunerazione; 
                  b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari
          gli onorari, le commissioni  da  pagare,  gli  interessi  e
          altre forme di remunerazione; 
                  c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli
          onorari,  le  commissioni  da  pagare  e  altre  forme   di
          remunerazione; 
                  d) per gli appalti  pubblici  di  servizi  che  non
          fissano un prezzo complessivo: 
                    1) in caso di appalti di durata determinata  pari
          o  inferiore  a  quarantotto  mesi,  l'importo  complessivo
          stimato per l'intera loro durata; 
                    2) in caso di appalti di durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,    l'importo    mensile
          moltiplicato per 48. 
                15. Il calcolo dell'importo  stimato  di  un  appalto
          misto di servizi e forniture si fonda  sull'importo  totale
          dei  servizi  e   delle   forniture,   prescindendo   dalle
          rispettive quote. Tale calcolo  comprende  l'importo  delle
          operazioni di posa e di installazione. 
                16. Per gli accordi quadro e per i  sistemi  dinamici
          di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione e'
          l'importo massimo stimato al netto dell'IVA  del  complesso
          dei  contratti  previsti  durante  l'intera  durata   degli
          accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
                17.  Nel  caso  di  partenariati  per  l'innovazione,
          l'importo  da  prendere  in  considerazione  e'   l'importo
          massimo stimato, al  netto  dell'IVA,  delle  attivita'  di
          ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del
          previsto partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi
          o dei lavori da mettere a punto e  fornire  alla  fine  del
          partenariato. 
                18. I contratti che hanno per oggetto due o piu' tipi
          di prestazioni sono  aggiudicati  secondo  le  disposizioni
          applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto
          principale. L'oggetto principale  e'  determinato  in  base
          all'importo  stimato  piu'   elevato   tra   quelli   delle
          prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che
          concorre alla procedura  di  affidamento  di  un  contratto
          misto  deve  possedere  i  requisiti  di  qualificazione  e
          capacita' prescritti dal codice per ciascuna prestazione di
          lavori, servizi e forniture prevista dal contratto. 
                19.  Se  le  diverse  parti  di  un  contratto   sono
          oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se
          le diverse parti di un contratto  sono  oggettivamente  non
          separabili, si applica il comma 23. 
                20. Nel caso di  appalti  che  per  il  loro  oggetto
          rientrano solo in  parte  nel  campo  di  applicazione  del
          codice,  le  stazioni  appaltanti  possono   scegliere   di
          aggiudicare appalti distinti o di  aggiudicare  un  appalto
          unico. Se le stazioni appaltanti  scelgono  di  aggiudicare
          appalti  distinti,  il  regime  giuridico   applicabile   a
          ciascuno di tali appalti e'  determinato  in  base  al  suo
          oggetto. 
                21. I contratti misti che contengono elementi sia  di
          appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari
          sia di concessioni sono  aggiudicati  in  conformita'  alle
          disposizioni del codice che disciplinano  gli  appalti  nei
          settori ordinari, purche' l'importo stimato della parte del
          contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo  il
          presente  articolo,  sia  pari  o  superiore  alla   soglia
          pertinente. 
                22. Nel caso di appalti il  cui  oggetto  rientra  in
          parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali,
          le disposizioni  applicabili  sono  determinate  dai  commi
          seguenti, fatta salva la facolta' di cui al comma 20. 
                23. Se le diverse parti di un  determinato  contratto
          sono oggettivamente non  separabili,  il  regime  giuridico
          applicabile e' determinato in base  all'oggetto  principale
          del contratto in questione. 
                24. Nei  settori  speciali,  nel  caso  di  contratti
          aventi ad oggetto prestazioni strumentali a piu' attivita',
          le stazioni appaltanti  possono  scegliere  di  aggiudicare
          appalti distinti per ogni attivita'  o  di  aggiudicare  un
          appalto  unico.  Se  le  stazioni  appaltanti  scelgono  di
          aggiudicare   appalti   distinti,   il   regime   giuridico
          applicabile a ciascuno  di  essi  e'  determinato  in  base
          all'attivita' cui e' strumentale. Se le stazioni appaltanti
          decidono di aggiudicare un appalto unico,  si  applicano  i
          commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto
          o piu' appalti distinti non puo' essere adottata allo scopo
          di  escludere  l'appalto  o  gli  appalti  dall'ambito   di
          applicazione del codice. 
                25.  A  un  appalto  avente  ad  oggetto  prestazioni
          strumentali all'esercizio di piu' attivita' si applicano le
          disposizioni relative  alla  principale  attivita'  cui  la
          prestazione e' destinata. 
                26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni
          per cui e' oggettivamente  impossibile  stabilire  a  quale
          attivita'  esse  siano   principalmente   strumentali,   le
          disposizioni applicabili sono determinate come segue: 
                  a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
          del  codice  che  disciplinano  gli  appalti  nei   settori
          ordinari se  una  delle  attivita'  e'  disciplinata  dalle
          disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti  nei
          settori ordinari  e  l'altra  dalle  disposizioni  relative
          all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali; 
                  b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
          del  codice  che  disciplinano  gli  appalti  nei   settori
          speciali se  una  delle  attivita'  e'  disciplinata  dalle
          disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti  nei
          settori speciali  e  l'altra  dalle  disposizioni  relative
          all'aggiudicazione delle concessioni; 
                  c) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
          del  codice  che  disciplinano  gli  appalti  nei   settori
          speciali se  una  delle  attivita'  e'  disciplinata  dalle
          disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti  nei
          settori  speciali  e  l'altra  non  e'  soggetta   a   tali
          disposizioni,  ne'  a  quelle  relative  all'aggiudicazione
          degli appalti nei  settori  ordinari  o  alle  disposizioni
          relative all'aggiudicazione delle concessioni. 
                27.  Nel  caso  di  contratti  misti  che  contengono
          elementi di appalti di  forniture,  lavori  e  servizi  nei
          settori speciali e di concessioni, il  contratto  misto  e'
          aggiudicato in conformita' alle disposizioni del codice che
          disciplinano gli  appalti  nei  settori  speciali,  purche'
          l'importo stimato della parte del contratto che costituisce
          un appalto disciplinato  da  tali  disposizioni,  calcolato
          secondo il presente articolo, sia  pari  o  superiore  alla
          soglia pertinente. 
                28. Per i  contratti  misti  concernenti  aspetti  di
          difesa e sicurezza si applica l'articolo 137. 
                29. Per i contratti misti di concessione  si  applica
          l'articolo 180.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 230-bis del  Codice
          civile: 
                «Art. 230-bis (Impresa familiare). -  Salvo  che  sia
          configurabile un diverso rapporto, il familiare che  presta
          in modo continuativo  la  sua  attivita'  di  lavoro  nella
          famiglia   o   nell'impresa   familiare   ha   diritto   al
          mantenimento  secondo  la  condizione  patrimoniale   della
          famiglia e partecipa agli utili dell'impresa  familiare  ed
          ai  beni  acquistati  con  essi  nonche'  agli   incrementi
          dell'azienda,   anche   in   ordine   all'avviamento,    in
          proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro  prestato.
          Le decisioni concernenti  l'impiego  degli  utili  e  degli
          incrementi   nonche'   quelle   inerenti   alla    gestione
          straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla  cessazione
          dell'impresa sono adottate, a  maggioranza,  dai  familiari
          che   partecipano   all'impresa   stessa.    I    familiari
          partecipanti all'impresa che non hanno la  piena  capacita'
          di agire sono rappresentati nel voto  da  chi  esercita  la
          potesta' su di essi. 
                Il lavoro della donna e'  considerato  equivalente  a
          quello dell'uomo. 
                Ai fini della disposizione di cui al primo  comma  si
          intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado, gli affini entro il secondo; per  impresa  familiare
          quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado, gli affini entro il secondo. 
                Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e'
          intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
          di familiari indicati nel comma precedente col consenso  di
          tutti i partecipi. Esso puo'  essere  liquidato  in  danaro
          alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
          lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il
          pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in
          difetto di accordo, dal giudice. 
                In caso di divisione ereditaria  o  di  trasferimento
          dell'azienda i  partecipi  di  cui  al  primo  comma  hanno
          diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei  limiti
          in cui e' compatibile, la disposizione dell'articolo 732. 
                Le   comunioni   tacite   familiari    nell'esercizio
          dell'agricoltura  sono   regolate   dagli   usi   che   non
          contrastino con le precedenti norme.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34: 
                «Art. 10 (Promozione  ed  esercizio  delle  attivita'
          selvicolturali di gestione). - 1. Le regioni promuovono  la
          crescita delle imprese che operano nel settore forestale  e
          ambientale,  della  selvicoltura  e   delle   utilizzazioni
          forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio  e
          nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonche'
          nel    settore     della     prima     trasformazione     e
          commercializzazione dei  prodotti  legnosi  quali  tronchi,
          ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad  almeno  una
          delle pratiche o degli interventi di  cui  all'articolo  7,
          comma   1.   Promuovono   altresi'    la    formazione    e
          l'aggiornamento professionale  degli  operatori,  anche  al
          fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia
          del territorio. 
                2.  Per  i  fini  di  cui  al  comma  1,  le  regioni
          istituiscono elenchi o  albi  delle  imprese  che  eseguono
          lavori o forniscono servizi  nei  settori  sopra  indicati,
          articolati per categorie o sezioni distinte a seconda della
          diversa natura giuridica delle imprese tenendo anche  conto
          delle loro capacita' tecnico-economiche e  della  tipologia
          di prestazioni e prevedendo  in  ogni  caso  una  specifica
          categoria per le imprese agricole di cui all'articolo  2135
          del codice  civile,  coerentemente  con  i  criteri  minimi
          nazionali di cui al comma 8, lettera a). 
                3.  Fatti  salvi  i  motivi  di  esclusione  di   cui
          all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50,  agli  elenchi  o  albi  di  cui  al  comma  2  possono
          iscriversi le imprese, in forma singola  e  associata,  che
          siano in possesso dei requisiti generali,  professionali  e
          tecnici necessari per lo svolgimento delle attivita' di cui
          al comma 1. Le imprese di  cui  al  primo  periodo  possono
          essere  partecipate   anche   dai   proprietari   di   aree
          agro-silvo-pastorali.  La  partecipazione   da   parte   di
          proprietari pubblici avviene in deroga al disposto  di  cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.
          175. 
                4. Le regioni, conformemente alla disciplina  vigente
          in materia di contratti  pubblici,  dettano  norme  per  la
          concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche
          agli operatori iscritti agli elenchi o agli albi di cui  al
          comma 2 o ad altri soggetti pubblici o privati, al fine  di
          favorirne  la  gestione  attiva,  assicurandosi  che  resti
          inalterata la superficie, la  stabilita'  ecosistemica,  la
          destinazione economica e la multifunzionalita' dei  boschi.
          Costituisce titolo preferenziale ai fini della  concessione
          in  gestione  delle  superfici  forestali   pubbliche,   la
          partecipazione di imprese iscritte negli  elenchi  o  negli
          albi di cui al comma 2 ed aventi centro aziendale entro  un
          raggio di 70 chilometri dalla superficie forestale  oggetto
          di concessione. 
                5. Al fine di  garantire  la  tutela  e  la  gestione
          attiva delle risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento
          dei  fondi  abbandonati  e  la  ricostituzione  di   unita'
          produttive economicamente sostenibili in grado di  favorire
          l'occupazione, la  costituzione  ed  il  consolidamento  di
          nuove  attivita'  imprenditoriali,  le  regioni  promuovono
          l'associazionismo fondiario tra i proprietari  dei  terreni
          pubblici o privati, anche in  deroga  al  disposto  di  cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.
          175,  nonche'  la  costituzione  e  la  partecipazione   ai
          consorzi   forestali,    a    cooperative    che    operano
          prevalentemente  in  campo  forestale  o  ad  altre   forme
          associative tra i proprietari e i titolari  della  gestione
          dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle
          piccole proprieta', i demani, le  proprieta'  collettive  e
          gli usi civici delle popolazioni. 
                6. Le cooperative forestali e  i  loro  consorzi  che
          forniscono  in  via  prevalente,  anche  nell'interesse  di
          terzi, servizi in ambito forestale  e  lavori  nel  settore
          della   selvicoltura,   ivi   comprese   le    sistemazioni
          idraulico-forestali,  sono  equiparati  agli   imprenditori
          agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
          alimentari e forestali, da emanarsi entro 60  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          disciplinate le  condizioni  di  equiparazione  di  cui  al
          presente comma. 
                7. Le regioni definiscono coerentemente con i criteri
          nazionali minimi di cui al comma 8, lettera b),  i  criteri
          per la formazione professionale degli operatori forestali e
          i requisiti professionali  minimi  per  l'esecuzione  degli
          interventi di gestione forestale  in  relazione  alla  loro
          natura e complessita'. 
                8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole
          alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definite
          apposite disposizioni per la definizione: 
                  a) dei criteri minimi  nazionali  per  l'iscrizione
          agli elenchi o albi regionali di cui al comma 2; 
                  b) dei criteri minimi nazionali per  la  formazione
          professionale degli operatori forestali e per  l'esecuzione
          degli interventi di gestione forestale di cui al  comma  7,
          in coerenza con gli indirizzi europei. 
                9. Le regioni si adeguano alle  disposizioni  emanate
          ai sensi del comma 8 entro 180 giorni dalla data di entrata
          in vigore del decreto di cui al comma 8. Nelle  more  della
          definizione dei predetti criteri, gli elenchi  o  gli  albi
          gia'  istituiti  dalle  regioni   conservano   la   propria
          efficacia. 
                10.   Le   regioni   promuovono   la   certificazione
          volontaria  della  gestione  forestale  sostenibile  e   la
          tracciabilita'  dei  prodotti  forestali,   l'utilizzo   di
          prodotti forestali certificati nelle politiche di  acquisto
          pubblico  nonche'  la  valorizzazione   della   bioeconomia
          forestale e delle  produzioni  legnose  e  non  legnose  di
          qualita', con particolare attenzione ai servizi  ambientali
          forniti dagli ecosistemi forestali. 
                11. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e  forestali,  d'intesa  con  le  regioni  e  le   province
          autonome,  intraprende  azioni  volte  a   contrastare   il
          commercio di legname e dei prodotti in legno di provenienza
          illegale in attuazione degli indirizzi internazionali,  del
          regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre
          2005, del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento e del
          Consiglio del 20 ottobre 2010  e  nel  rispetto  di  quanto
          previsto agli articoli 7 e 10 del  decreto  legislativo  19
          agosto 2016, n. 177. 
                12. Le imprese iscritte agli albi di cui al  comma  2
          sono esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro degli
          operatori previsto dall'articolo 4 del decreto  legislativo
          30 ottobre 2014, n. 178. 
                13. All'attuazione del presente articolo si fa fronte
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                14. Continuano a trovare applicazione le disposizioni
          di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n.  97,
          all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.
          228, ed all'articolo 2, comma 134, della legge 24  dicembre
          2007, n. 244.».