Art. 20 
Tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad  agevolare  la
  compravendita di terreni agricoli  e  gli  atti  di  ricomposizione
  fondiaria 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui all'articolo 2,  comma  1,  al  fine  di  favorire  la
ricomposizione fondiaria, con decreto del Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, e' istituito  un  tavolo  tecnico  per  l'individuazione  di
misure  volte  ad  agevolare  la  stipulazione   dei   contratti   di
compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi a oggetto
i terreni agricoli di superficie non  superiore  a  due  ettari  e  i
relativi fabbricati rurali, situati nei  comuni  montani  di  cui  al
citato  articolo  2,  comma  1,  con   riferimento   agli   incentivi
riconosciuti dalla  legislazione  vigente,  ivi  comprese  misure  di
agevolazione finanziaria e di  garanzia.  Per  la  partecipazione  al
tavolo tecnico non spettano gettoni di presenza,  compensi,  rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati.  Le  amministrazioni
competenti  provvedono  ai  relativi  adempimenti  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.