Art. 21 
                         Rifugi di montagna 
 
  1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve  le  specifiche
definizioni contenute in  leggi  regionali,  le  strutture  ricettive
ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica  dell'alpinismo
e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalita' e possibilita'
di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi. 
  2. Lo Stato, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le
caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi
e degli  impianti  di  smaltimento,  con  possibilita'  di  prevedere
requisiti igienico-sanitari minimi, anche in  deroga  alla  normativa
statale, in proporzione alla capacita' ricettiva  e  alla  condizione
dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela
dell'ambiente. 
  3. I rifugi di  montagna  di  proprieta'  pubblica  possono  essere
concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche  o  a  enti  non
aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente,  fatte  salve
le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero  della
difesa.