Art. 21
Rifugi di montagna
1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche
definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive
ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo
e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalita' e possibilita'
di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le
caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi
e degli impianti di smaltimento, con possibilita' di prevedere
requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga alla normativa
statale, in proporzione alla capacita' ricettiva e alla condizione
dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela
dell'ambiente.
3. I rifugi di montagna di proprieta' pubblica possono essere
concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non
aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve
le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della
difesa.