Art. 22 
                      Attivita' escursionistica 
 
  1. La presente  legge,  nel  riconoscere  il  ruolo  dell'attivita'
escursionistica quale strumento  fondamentale  per  la  tutela  e  la
promozione    del    patrimonio    ambientale,    paesaggistico     e
storico-culturale dei territori in cui  si  svolge,  nonche'  per  la
diffusione  di  un  turismo  sostenibile,   promuove   la   fruizione
consapevole e informata dei  percorsi  escursionistici,  al  fine  di
garantire la sicurezza e  l'incolumita'  dei  fruitori  dei  medesimi
percorsi escursionistici. 
  2.  Ai  fini  del  presente  articolo  si  intende   per   percorso
escursionistico  il  tracciato  prevalentemente  a  fondo   naturale,
visibile e  permanente,  che  si  forma  per  effetto  del  passaggio
dell'uomo o degli animali. 
  3.  Con  decreto  del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro  del
turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,  da
adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabiliti i criteri per l'individuazione  e  la  classificazione
dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 del presente  articolo
e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo  al  grado  di
difficolta' del singolo percorso, nonche' le modalita' con  cui  sono
fornite ai fruitori  dei  percorsi  escursionistici  le  informazioni
necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita
segnaletica. 
  4. Il fatto  colposo  del  fruitore  del  percorso  escursionistico
costituisce caso fortuito ai fini della responsabilita' per  i  danni
allo stesso cagionati dalla fruizione dei  percorsi  escursionistici.
Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo  1227  del
codice civile. 
  5. Le disposizioni del comma 4 del presente articolo si  applicano,
in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo
3, comma 1, numero 52), del codice della strada  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alle strade e piste forestali e
silvo-pastorali, pubbliche e private, di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera  f),  del  testo  unico  in  materia  di  foreste  e  filiere
forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.  34,  site
nei comuni montani. 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281  si  vedano  le  note
          dell'articolo 2. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1227  del  Codice
          civile: 
                «Art.  1227   (Concorso   del   fatto   colposo   del
          creditore). - Se il fatto colposo del creditore ha concorso
          a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito  secondo
          la gravita' della colpa e l'entita' delle  conseguenze  che
          ne sono derivate. 
                Il risarcimento non e' dovuto  per  i  danni  che  il
          creditore  avrebbe  potuto   evitare   usando   l'ordinaria
          diligenza.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1,  numero
          52), del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
          recante: «Nuovo  codice  della  strada»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992: 
                «Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai
          fini delle presenti norme le denominazioni  stradali  e  di
          traffico hanno i seguenti significati: 
                  Omissis 
                52) Strada  vicinale  (o  Poderale  o  di  Bonifica):
          strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico. 
                Omissis.».? 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  3   del   decreto
          legislativo  3  aprile  2018,  n.   34   si   vedano   note
          all'articolo 17