Art. 22
Attivita' escursionistica
1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attivita'
escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la
promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e
storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonche' per la
diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione
consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di
garantire la sicurezza e l'incolumita' dei fruitori dei medesimi
percorsi escursionistici.
2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso
escursionistico il tracciato prevalentemente a fondo naturale,
visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio
dell'uomo o degli animali.
3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del
turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabiliti i criteri per l'individuazione e la classificazione
dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 del presente articolo
e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di
difficolta' del singolo percorso, nonche' le modalita' con cui sono
fornite ai fruitori dei percorsi escursionistici le informazioni
necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita
segnaletica.
4. Il fatto colposo del fruitore del percorso escursionistico
costituisce caso fortuito ai fini della responsabilita' per i danni
allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici.
Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del
codice civile.
5. Le disposizioni del comma 4 del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo
3, comma 1, numero 52), del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alle strade e piste forestali e
silvo-pastorali, pubbliche e private, di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera f), del testo unico in materia di foreste e filiere
forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, site
nei comuni montani.
Note all'art. 22:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note
dell'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 1227 del Codice
civile:
«Art. 1227 (Concorso del fatto colposo del
creditore). - Se il fatto colposo del creditore ha concorso
a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo
la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che
ne sono derivate.
Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il
creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria
diligenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, numero
52), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992:
«Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai
fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
Omissis
52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica):
strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
Omissis.».?
- Per i riferimenti all'articolo 3 del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34 si vedano note
all'articolo 17