Art. 25 
 
Tutela del  diritto  d'autore  delle  opere  generate  con  l'ausilio
  dell'intelligenza artificiale 
  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  1,  primo  comma,  dopo   le   parole:   «opere
dell'ingegno» e' inserita la seguente:  «umano»  e  dopo  le  parole:
«forma di espressione» sono aggiunte le seguenti:  «,  anche  laddove
create  con  l'ausilio  di  strumenti  di  intelligenza  artificiale,
purche' costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore»; 
    b) dopo l'articolo 70-sexies e' inserito il seguente: 
      «Art. 70-septies. - 1. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla
Convenzione di Berna per la  protezione  delle  opere  letterarie  ed
artistiche, ratificata e resa  esecutiva  ai  sensi  della  legge  20
giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da  opere  o  da
altri materiali contenuti in rete o in banche di dati  a  cui  si  ha
legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo  e  di  dati
attraverso modelli  e  sistemi  di  intelligenza  artificiale,  anche
generativa, sono consentite in conformita' alle disposizioni  di  cui
agli articoli 70-ter e 70-quater». 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  22
          aprile 1941,  n.  633,  recante:  «Protezione  del  diritto
          d'autore e di altri diritti  connessi  al  suo  esercizio»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166  del  16  luglio
          1941, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - Sono protette ai sensi di  questa  legge  le
          opere  dell'ingegno  umano  di   carattere   creativo   che
          appartengono  alla  letteratura,  alla  musica,  alle  arti
          figurative,   all'architettura,   al   teatro    ed    alla
          cinematografia, qualunque ne sia il  modo  o  la  forma  di
          espressione,  anche  laddove  create   con   l'ausilio   di
          strumenti di intelligenza artificiale, purche'  costituenti
          risultato del lavoro intellettuale dell'autore. 
              Sono altresi' protetti i programmi per elaboratore come
          opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna  sulla
          protezione delle opere letterarie ed artistiche  ratificata
          e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399,  nonche'
          le banche di dati che per la scelta o la  disposizione  del
          materiale   costituiscono   una   creazione   intellettuale
          dell'autore.».