Art. 20 
 
    Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro 
 
  1.  All'articolo  24-bis  del  testo   unico   delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  dopo  le  parole:  «sul  piano  nazionale»  sono
inserite le seguenti: «, ovvero alle strutture territoriali  ad  esse
annesse,»; 
    b) al comma  3,  dopo  le  parole:  «sul  piano  nazionale»  sono
inserite le seguenti: «, ovvero dalle strutture territoriali ad  esse
annesse,». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta l'articolo 24-bis del decreto  legislativo
          25  luglio  1998,  n.  286,  recante  «Testo  unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello  straniero»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 24-bis (Verifiche).  -  1.  In  relazione  agli
          ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3,  comma
          4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle
          prescrizioni  del  contratto  collettivo  di  lavoro  e  la
          congruita' del numero delle  richieste  presentate  di  cui
          all'articolo 30-bis, comma 8, del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394, e' demandata, fatto salvo quanto previsto al  comma  4
          del   presente   articolo,   ai   professionisti   di   cui
          all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,  e  alle
          organizzazioni dei datori di lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale, ovvero alle  strutture
          territoriali ad esse annesse, ai quali il datore di  lavoro
          aderisce o conferisce mandato. 
                2. Le verifiche di  congruita'  di  cui  al  comma  1
          tengono   anche   conto   della   capacita'   patrimoniale,
          dell'equilibrio economico-finanziario, del  fatturato,  del
          numero dei dipendenti, ivi compresi quelli  gia'  richiesti
          ai sensi del presente testo unico, e del tipo di  attivita'
          svolta  dall'impresa.  In  caso  di  esito  positivo  delle
          verifiche  e'  rilasciata  apposita  asseverazione  che  il
          datore di  lavoro  produce  unitamente  alla  richiesta  di
          assunzione del lavoratore straniero. 
                3. L'asseverazione di cui al comma 2 non e'  comunque
          richiesta con riferimento  alle  istanze  presentate  dalle
          organizzazioni dei datori di lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle strutture
          territoriali ad esse annesse, che hanno sottoscritto con il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali un  apposito
          protocollo di intesa con il quale si impegnano a  garantire
          il rispetto, da parte dei propri associati,  dei  requisiti
          di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione  le
          disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i
          termini e le modalita' di cui all'articolo 22, commi 5.01 e
          6-bis. 
                4.   Resta   ferma   la   possibilita',   da    parte
          dell'Ispettorato nazionale del  lavoro,  in  collaborazione
          con l'Agenzia delle entrate  e,  relativamente  al  settore
          agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura,
          di  effettuare  controlli  a  campione  sul  rispetto   dei
          requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.»