Art. 20
Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro
1. All'articolo 24-bis del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono
inserite le seguenti: «, ovvero alle strutture territoriali ad esse
annesse,»;
b) al comma 3, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono
inserite le seguenti: «, ovvero dalle strutture territoriali ad esse
annesse,».
Note all'art. 20:
- Si riporta l'articolo 24-bis del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli
ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma
4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la
congruita' del numero delle richieste presentate di cui
all'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e' demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4
del presente articolo, ai professionisti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, ovvero alle strutture
territoriali ad esse annesse, ai quali il datore di lavoro
aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1
tengono anche conto della capacita' patrimoniale,
dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del
numero dei dipendenti, ivi compresi quelli gia' richiesti
ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attivita'
svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle
verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il
datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di
assunzione del lavoratore straniero.
3. L'asseverazione di cui al comma 2 non e' comunque
richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle strutture
territoriali ad esse annesse, che hanno sottoscritto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito
protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire
il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti
di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i
termini e le modalita' di cui all'articolo 22, commi 5.01 e
6-bis.
4. Resta ferma la possibilita', da parte
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione
con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore
agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura,
di effettuare controlli a campione sul rispetto dei
requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.»