Art. 21 
 
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
  n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente
  qualificati 
 
  1. All'articolo 27-quater, comma 6,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola:  «novanta»  e'
sostituita dalla seguente: «trenta». 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta l'articolo 27-quater  del  citato  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi'  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 27-quater (Ingresso e soggiorno per  lavoratori
          altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE).  -  1.
          L'ingresso ed il soggiorno, per  periodi  superiori  a  tre
          mesi  e'  consentito,  al  di  fuori  delle  quote  di  cui
          all'articolo  3,  comma  4,  agli  stranieri,  di   seguito
          denominati lavoratori stranieri altamente qualificati,  che
          intendono svolgere prestazioni  lavorative  retribuite  per
          conto o sotto la direzione o il coordinamento  di  un'altra
          persona fisica o giuridica e che sono  alternativamente  in
          possesso: 
                  a) del titolo di istruzione  superiore  di  livello
          terziario rilasciato dall'autorita'  competente  nel  paese
          dove e' stato conseguito che attesti il completamento di un
          percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale
          o di  una  qualificazione  professionale  di  livello  post
          secondario di  durata  almeno  triennale  o  corrispondente
          almeno  al   livello   6   del   Quadro   nazionale   delle
          qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e
          delle  politiche  sociali  dell'8  gennaio  2018,   recante
          «Istituzione  del  Quadro  nazionale  delle  qualificazioni
          rilasciate   nell'ambito   del   Sistema    nazionale    di
          certificazione  delle  competenze   di   cui   al   decreto
          legislativo 16  gennaio  2013,  n.  13»,  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018; 
                  b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6
          novembre  2007,  n.  206,  limitatamente  all'esercizio  di
          professioni regolamentate; 
                  c)  di  una   qualifica   professionale   superiore
          attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale
          di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di
          livello terziario, pertinenti alla professione o al settore
          specificato  nel  contratto   di   lavoro   o   all'offerta
          vincolante; 
                  d)  di  una   qualifica   professionale   superiore
          attestata da almeno tre anni  di  esperienza  professionale
          pertinente  acquisita  nei   sette   anni   precedenti   la
          presentazione della domanda di Carta  blu  UE,  per  quanto
          riguarda  dirigenti  e  specialisti   nel   settore   delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione  di  cui
          alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25. 
                2. La disposizione di cui al comma 1 si applica: 
                  a) agli stranieri in possesso dei requisiti di  cui
          al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro; 
                  b) ai lavoratori stranieri  altamente  qualificati,
          titolari della Carta  blu  rilasciata  in  un  altro  Stato
          membro; 
                  c) agli stranieri in possesso dei requisiti di  cui
          al  comma  1,  regolarmente  soggiornanti  sul   territorio
          nazionale. 
                3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          agli stranieri: 
                  a)  che  soggiornano   a   titolo   di   protezione
          temporanea, per  cure  mediche  ovvero  sono  titolari  dei
          permessi di soggiorno di  cui  agli  articoli  18,  18-bis,
          20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso di
          soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo  32,  comma  3,
          del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  ovvero
          hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in
          attesa di una decisione su tale richiesta; 
                  b)  che  soggiornano  in  quanto   richiedenti   la
          protezione  internazionale   ai   sensi   della   direttiva
          2004/83/CE del Consiglio del 29  aprile  2004,  cosi'  come
          recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251,
          e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1°  dicembre
          2005,  cosi'  come  recepita  dal  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, e  successive  modificazioni,  e  sono
          ancora in attesa di una decisione definitiva; 
                  c) che  chiedono  di  soggiornare  in  qualita'  di
          ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter; 
                  d); 
                  e) che beneficiano dello status di soggiornante  di
          lungo periodo e soggiornano ai  sensi  dell'articolo  9-bis
          per motivi di lavoro autonomo o subordinato; 
                  f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu'
          di  impegni  previsti  da  un  accordo  internazionale  che
          agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate
          categorie di persone fisiche connesse al commercio  e  agli
          investimenti,  salvo  che  abbiano   fatto   ingresso   nel
          territorio nazionale per  svolgere  prestazioni  di  lavoro
          subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai
          sensi dell'articolo 27-quinquies; 
                  g); 
                  h)  che  soggiornano  in  Italia,  in  qualita'  di
          lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma  1,
          lettere a),  g),  ed  i),  in  conformita'  alla  direttiva
          96/71/CE, del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  16
          dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto  legislativo
          25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni; 
                  i) che in virtu' di accordi conclusi tra  il  Paese
          terzo di appartenenza e l'Unione  e  i  suoi  Stati  membri
          beneficiano   dei   diritti   alla   libera    circolazione
          equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione; 
                  l) che sono  destinatari  di  un  provvedimento  di
          espulsione anche se sospeso. 
                4.  La  domanda  di  nulla  osta  al  lavoro  per   i
          lavoratori stranieri altamente  qualificati  e'  presentata
          dal   datore   di   lavoro   allo   sportello   unico   per
          l'immigrazione presso  la  prefettura-ufficio  territoriale
          del Governo. ((Le amministrazioni effettuano i controlli di
          veridicita'  sulle  dichiarazioni  fornite  dal  datore  di
          lavoro, secondo le modalita'  e  con  gli  effetti  di  cui
          all'articolo  71  del  testo   unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445.))  La  presentazione
          della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei  visti  di
          ingresso e dei permessi di soggiorno, sono  regolati  dalle
          disposizioni  di  cui  all'articolo  22,  fatte  salve   le
          specifiche prescrizioni previste dal presente articolo. 
                5. Il datore di  lavoro,  in  sede  di  presentazione
          della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto  dal
          comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena  di  rigetto
          della domanda: 
                  a) la proposta di contratto di lavoro  o  l'offerta
          di lavoro vincolante della durata di almeno sei  mesi,  per
          lo svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede  il
          possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1; 
                  b)  il   titolo   di   istruzione,   la   qualifica
          professionale superiore o i requisiti previsti dal  decreto
          legislativo 6 novembre 2007, n. 206, come indicati al comma
          1, posseduti dallo straniero; 
                  c)  l'importo  della  retribuzione  annuale,   come
          ricavato  dal  contratto  di  lavoro  ovvero   dall'offerta
          vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione
          prevista nei contratti collettivi  nazionali  stipulati  da
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale,  e   comunque   non
          inferiore  alla  retribuzione  media  annuale  lorda   come
          rilevata dall'ISTAT. 
                5-bis. Qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un
          cittadino di  paese  terzo  titolare  di  altro  titolo  di
          soggiorno, rilasciato  ai  fini  dello  svolgimento  di  un
          lavoro altamente qualificato, non e' necessario  presentare
          i documenti di cui al comma 1, lettere  a),  c)  e  d),  in
          quanto gia' verificati in fase di primo rilascio del titolo
          stesso. 
                5-ter. In deroga all'articolo 22, comma 2, il  datore
          di lavoro non e'  tenuto  a  verificare  presso  il  centro
          dell'impiego competente la disponibilita' di un  lavoratore
          presente sul territorio nazionale, qualora  la  domanda  di
          Carta blu UE riguardi un  cittadino  di  paese  terzo  gia'
          titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato  ai  fini
          dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato. 
                6. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia  il
          nulla  osta  al  lavoro  non  oltre  trenta  giorni   dalla
          presentazione  della  domanda  ovvero,  entro  il  medesimo
          termine, comunica al datore  di  lavoro  il  rigetto  della
          stessa. Gli stranieri di cui al comma 2,  lettera  c),  del
          presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio
          nazionale, accedono alla procedura di  rilascio  del  nulla
          osta al lavoro a prescindere dal  requisito  dell'effettiva
          residenza all'estero. 
                7. 
                8. Il nulla osta  al  lavoro  e'  sostituito  da  una
          comunicazione  del  datore  di  lavoro  della  proposta  di
          contratto di lavoro o dell'offerta  di  lavoro  vincolante,
          formulate  ai  sensi  del  comma  5,  e  si  applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel  caso
          in cui il  datore  di  lavoro  abbia  sottoscritto  con  il
          Ministero dell'interno, sentito il Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali, un apposito protocollo di  intesa,
          con  cui  il  medesimo  datore  di  lavoro  garantisce   la
          sussistenza  delle  condizioni  previste  dal  comma  5   e
          dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione
          delle disposizioni del presente comma, il datore di  lavoro
          deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui  al
          comma 10. In tal caso  al  lavoratore  straniero  altamente
          qualificato e'  rilasciato  dal  Questore  il  permesso  di
          soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta  comunicazione.
          Fermo restando il termine di trenta giorni, in  attesa  del
          rilascio del permesso di soggiorno si applica l'articolo 5,
          comma 9-bis. 
                9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato  ovvero,  nel
          caso sia stato rilasciato, e' revocato se  i  documenti  di
          cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante  frode  o  sono
          stati  falsificati  o  contraffatti   ovvero   qualora   il
          contratto  di  soggiorno   di   cui   all'articolo   5-bis,
          sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo 22, comma
          6,   non   sia   trasmesso   allo   sportello   unico   per
          l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo  22,
          comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di  forza
          maggiore. Le revoche del  nulla  osta  sono  comunicate  al
          Ministero  degli  affari  esteri  tramite  i   collegamenti
          telematici. 
                10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato  se
          il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi  cinque
          anni, anche con sentenza non  definitiva,  compresa  quella
          adottata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
          per: 
                  a)  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite; 
                  b)  intermediazione  illecita  e  sfruttamento  del
          lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale; 
                  c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12. 
                11. Al  lavoratore  straniero  altamente  qualificato
          autorizzato allo svolgimento  di  attivita'  lavorative  e'
          rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 8, recante la  dicitura  "Carta  blu
          UE", nella rubrica  "tipo  di  permesso".  Il  permesso  di
          soggiorno  e'  rilasciato,  a  seguito  della  stipula  del
          contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis
          e della comunicazione  di  instaurazione  del  rapporto  di
          lavoro  di   cui   all'articolo   9-bis,   comma   2,   del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  con
          durata biennale, nel caso di contratto di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto
          di lavoro piu' tre mesi, negli altri casi. 
                11-bis. La Carta blu UE rilasciata a un cittadino  di
          paese terzo al quale e' stata  riconosciuta  la  protezione
          internazionale, reca, nel campo "annotazioni", la  dicitura
          "Protezione internazionale concessa da  (nome  dello  Stato
          membro) in data (data)." Nei  casi  in  cui  la  protezione
          internazionale e' revocata, alla scadenza della  Carta  blu
          UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai  fini
          dell'aggiornamento  delle  informazioni  trascritte  ovvero
          della fotografia e' rilasciata, a richiesta, una Carta  blu
          UE di cui al comma 11. 
                11-ter.  La  Carta  blu  UE  rilasciata  in  base   a
          competenze professionali non elencate nell'allegato I della
          direttiva (UE) 2021/1883, reca, nel campo "annotazioni", la
          dicitura "Professione non elencata nell'allegato I". 
                12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato  o  il
          suo  rinnovo  e'  rifiutato  ovvero,  nel  caso  sia  stato
          concesso, e' revocato nei seguenti casi: 
                  a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
          stato falsificato o contraffatto; 
                  b) se risulta che lo straniero non  soddisfaceva  o
          non soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e  di  soggiorno
          previste dal presente testo unico o se soggiorna  per  fini
          diversi da quelli per cui lo stesso ha  ottenuto  il  nulla
          osta ai sensi del presente articolo; 
                  b-bis) se risulta che lo straniero non e'  piu'  in
          possesso, alternativamente,  delle  condizioni  di  cui  al
          comma 5, lettere b) e c), ovvero di un contratto di  lavoro
          valido per un lavoro altamente qualificato; 
                  c) se lo straniero non ha rispettato le  condizioni
          di cui al comma 13; 
                  d)  qualora  lo   straniero   non   abbia   risorse
          sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso,  i  propri
          familiari, senza ricorrere al regime di assistenza  sociale
          nazionale, ad eccezione del periodo di  disoccupazione.  In
          tal caso, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu  UE
          o di rifiutarne il rinnovo  tiene  conto  delle  specifiche
          circostanze  del  caso   e   rispetta   il   principio   di
          proporzionalita'. 
                13. Il titolare di Carta blu UE , fatto salvo  quanto
          previsto dal comma 13-ter, limitatamente  ai  primi  dodici
          mesi  di  occupazione  legale  sul  territorio   nazionale,
          esercita esclusivamente attivita' lavorative conformi  alle
          condizioni  di   ammissione   previste   al   comma   1   e
          limitatamente a quelle per le quali e' stata rilasciata  la
          Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro  nel  corso
          dei primi  dodici  mesi  sono  soggetti  all'autorizzazione
          preliminare   da   parte   delle    competenti    Direzioni
          territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla  ricezione
          della documentazione relativa al nuovo contratto di  lavoro
          o   offerta   vincolante,   il   parere   della   Direzione
          territoriale competente si intende acquisito. 
                13-bis. Il titolare  di  Carta  blu  UE,  durante  il
          periodo di  disoccupazione,  e'  autorizzato  a  cercare  e
          assumere un impiego in conformita' del presente articolo. 
                13-ter. Il titolare di Carta blu UE puo'  esercitare,
          in   parallelo    all'attivita'    subordinata    altamente
          qualificata, un'attivita' di lavoro  autonomo.  Si  applica
          l'articolo 14, comma 1, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
                14. E' escluso l'accesso al lavoro  se  le  attivita'
          dello  stesso  comportano,   anche   in   via   occasionale
          l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,  ovvero
          attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresi'
          escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui,  conformemente
          alla legge nazionale o comunitaria  vigente,  le  attivita'
          dello stesso siano riservate  ai  cittadini  nazionali,  ai
          cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE. 
                15. I titolari di Carta  blu  UE  beneficiano  di  un
          trattamento  uguale  a  quello  riservato   ai   cittadini,
          conformemente  alla   normativa   vigente,   ad   eccezione
          dell'accesso al mercato del lavoro nei primi  dodici  mesi,
          come previsto al comma 13. 
                16. Il ricongiungimento familiare  e'  consentito  al
          titolare di Carta blu UE,  indipendentemente  dalla  durata
          del suo permesso di soggiorno, ai sensi e  alle  condizioni
          previste dall'articolo 29. Ai familiari  e'  rilasciato  un
          permesso di soggiorno per  motivi  di  famiglia,  ai  sensi
          dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari  a  quello
          del titolare di Carta blu UE. Il permesso di  soggiorno  di
          cui al presente comma puo' essere convertito in permesso di
          soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per
          studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per  il
          ricongiungimento familiare sono soddisfatte  e  le  domande
          complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di
          soggiorno del familiare e' rilasciato contestualmente  alla
          Carta blu UE. 
                17. Lo straniero titolare di Carta blu UE  rilasciata
          da altro Stato membro e in corso  di  validita'  puo'  fare
          ingresso e soggiornare in Italia per svolgere  un'attivita'
          professionale per un periodo massimo di novanta  giorni  in
          un arco temporale di centottanta giorni.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7,  ad  eccezione
          del terzo periodo. Dopo dodici mesi di soggiorno legale  in
          un altro Stato membro, lo straniero titolare di  Carta  blu
          UE, rilasciata da detto Stato, puo' fare ingresso in Italia
          senza  necessita'  del  visto,  al   fine   di   esercitare
          l'attivita' lavorativa di cui al comma 1,  per  un  periodo
          superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla  osta
          ai sensi del presente comma. Nel caso in cui  lo  straniero
          fa ingresso nel territorio nazionale per  le  finalita'  di
          cui al presente comma,  spostandosi  da  un  secondo  Stato
          membro nel quale si era gia'  trasferito  per  le  medesime
          finalita',  il  termine  minimo  di  soggiorno  legale  nel
          predetto Stato membro e' ridotto a sei mesi. Senza ritardo,
          e comunque entro un mese dall'ingresso dello straniero  nel
          territorio nazionale,  il  datore  di  lavoro  presenta  la
          domanda di nulla osta al lavoro con la  procedura  prevista
          al comma 4 e alle  condizioni  del  presente  articolo.  Il
          datore di lavoro indica, a pena di rigetto  della  domanda,
          oltre a quanto previsto dal comma 5: 
                  a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata
          dal primo Stato membro; 
                  b) gli estremi del documento di viaggio valido. 
                Entro il termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          presentazione della domanda completa,  la  decisione  sulla
          richiesta di nulla osta e' comunicata al richiedente e allo
          Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. In caso  di
          circostanze   eccezionali,   debitamente   giustificate   e
          connesse alla complessita' della domanda, il termine di cui
          al precedente  periodo  puo'  essere  prorogato  di  trenta
          giorni, informandone il richiedente non oltre trenta giorni
          dalla data di  presentazione  della  domanda  completa.  Si
          applicano  l'articolo  5,   comma   9-bis,   e   l'articolo
          27-sexies, comma 5. La domanda di nulla osta al lavoro puo'
          essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare
          della Carta blu UE  soggiorna  ancora  nel  territorio  del
          primo  Stato   membro.   Entro   otto   giorni   lavorativi
          dall'ingresso nel territorio nazionale ovvero dal  rilascio
          del nulla osta ove gia' presente in  territorio  nazionale,
          lo   straniero   dichiara   allo   sportello   unico    per
          l'immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta  la
          propria presenza  nel  territorio  nazionale  ai  fini  del
          rilascio del permesso di soggiorno.  Nel  caso  in  cui  il
          datore  di  lavoro  abbia  sottoscritto  con  il  Ministero
          dell'interno, sentito  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, un apposito protocollo d'intesa con  cui
          il medesimo datore  di  lavoro  garantisce  la  sussistenza
          delle condizioni previste dall'articolo 27, comma 1-quater,
          e dall'articolo 27-quater, comma 5, si applica il comma  8.
          Il nulla osta  e'  rifiutato  o,  se  gia'  rilasciato,  e'
          revocato nei casi di cui ai commi 9  e  10.  Al  lavoratore
          straniero altamente qualificato di cui al presente comma e'
          rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno di cui  al
          comma 11. Dell'avvenuto  rilascio  e'  informato  lo  Stato
          membro che ha rilasciato la precedente Carta  blu  UE.  Nei
          confronti  dello  straniero,  cui  e'  stato  rifiutato   o
          revocato il nulla osta  al  lavoro  o  il  permesso  ovvero
          questo  ultimo  non  e'  stato   rinnovato,   e'   disposta
          l'espulsione ai sensi dell'articolo 13  e  l'allontanamento
          e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che
          aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui  la
          Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta
          o sia stata revocata. Nei confronti del titolare  di  Carta
          blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente  comma  si
          applicano le disposizioni previste dall'articolo 22,  comma
          11. Il permesso di soggiorno non e'  rilasciato  o  il  suo
          rinnovo e' rifiutato o, se gia'  rilasciato,  e'  revocato,
          oltre che nei casi di cui ai commi 9 e 10, nei casi di  cui
          al comma 12. Si applica, in ogni caso, l'articolo 22, commi
          12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies. Ai  familiari
          dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di  un
          valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di
          provenienza  e  del  documento  di   viaggio   valido,   e'
          rilasciato, entro trenta giorni dalla  presentazione  della
          domanda completa di rilascio, un permesso di soggiorno  per
          motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e
          6, previa dimostrazione di aver risieduto  in  qualita'  di
          familiare del titolare di Carta blu UE nel  medesimo  Stato
          membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti
          di cui all'articolo 29, comma 3. 
                18.  Per  quanto  non  espressamente   previsto   dal
          presente articolo trovano applicazione le  disposizioni  di
          cui all'articolo 22, in quanto compatibili. 
                18-bis. Le informazioni relative ai requisiti e  alle
          procedure necessarie per ottenere una  Carta  blu  UE  sono
          pubblicate sui rispettivi siti istituzionali del  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministero  delle
          imprese e del made in Italy, del Ministero  dell'interno  e
          del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale.  Al  fine  di  garantire  la   piu'   vasta
          divulgazione delle  predette  informazioni,  le  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono
          nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata
          alle modalita' di rilascio della Carta blu UE. (104) 
                18-ter. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali  comunica  con  cadenza  annuale  alla  Commissione
          europea e ogniqualvolta vi siano variazioni: 
                  a)  il  fattore  per  determinare  l'importo  della
          soglia di retribuzione annuale; 
                  b) l'elenco delle professioni alle quali si applica
          una soglia di retribuzione piu' bassa; 
                  c)  un   elenco   delle   attivita'   professionali
          consentite; 
                  d)  informazioni  relative  alla   verifica   della
          situazione del mercato del lavoro. Il Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali  effettua,  ogni  due  anni,  una
          consultazione pubblica con le amministrazioni interessate e
          con le parti sociali, sulla valutazione  dell'elenco  delle
          professioni contenute nell'allegato I della direttiva  (UE)
          2021/1883 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  20
          ottobre 2021, tenuto conto dell'evoluzione del mercato  del
          lavoro. 
                Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali
          redige, con cadenza  quadriennale,  anche  avvalendosi  dei
          dati del  Ministero  dell'interno  e  del  Ministero  degli
          affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  una
          relazione avente ad oggetto l'applicazione della  direttiva
          (UE) 2021/1883. Nella  relazione  vengono  prioritariamente
          presi in  esame  gli  aspetti  relativi  all'importo  della
          soglia  di  retribuzione  annuale,   tenuto   conto   della
          situazione del mercato del lavoro. 
                18-quater. Il Ministero dell'interno  -  Dipartimento
          per le liberta' civili e l'immigrazione  costituisce  punto
          di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione
          con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente
          articolo.  Gli  uffici  e  le  amministrazioni   competenti
          forniscono tempestivamente e in via telematica al punto  di
          contatto  di  cui  al  comma  1  le   informazioni   e   la
          documentazione necessarie.  Con  decreto  direttoriale  del
          Ministero   dell'interno,   sentite   le    amministrazioni
          interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento
          dell'attivita' del punto di contatto.»