Art. 21
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente
qualificati
1. All'articolo 27-quater, comma 6, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: «novanta» e'
sostituita dalla seguente: «trenta».
Note all'art. 21:
- Si riporta l'articolo 27-quater del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 27-quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori
altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE). - 1.
L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre
mesi e' consentito, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito
denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che
intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per
conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra
persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in
possesso:
a) del titolo di istruzione superiore di livello
terziario rilasciato dall'autorita' competente nel paese
dove e' stato conseguito che attesti il completamento di un
percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale
o di una qualificazione professionale di livello post
secondario di durata almeno triennale o corrispondente
almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle
qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante
«Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni
rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di
certificazione delle competenze di cui al decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di
professioni regolamentate;
c) di una qualifica professionale superiore
attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale
di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di
livello terziario, pertinenti alla professione o al settore
specificato nel contratto di lavoro o all'offerta
vincolante;
d) di una qualifica professionale superiore
attestata da almeno tre anni di esperienza professionale
pertinente acquisita nei sette anni precedenti la
presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto
riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui
alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:
a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui
al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;
b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati,
titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato
membro;
c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui
al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione
temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei
permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in
attesa di una decisione su tale richiesta;
b) che soggiornano in quanto richiedenti la
protezione internazionale ai sensi della direttiva
2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, cosi' come
recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre
2005, cosi' come recepita dal decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e sono
ancora in attesa di una decisione definitiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualita' di
ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
d);
e) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis
per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu'
di impegni previsti da un accordo internazionale che
agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate
categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli
investimenti, salvo che abbiano fatto ingresso nel
territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro
subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai
sensi dell'articolo 27-quinquies;
g);
h) che soggiornano in Italia, in qualita' di
lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
lettere a), g), ed i), in conformita' alla direttiva
96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;
i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese
terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri
beneficiano dei diritti alla libera circolazione
equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
l) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso.
4. La domanda di nulla osta al lavoro per i
lavoratori stranieri altamente qualificati e' presentata
dal datore di lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo. ((Le amministrazioni effettuano i controlli di
veridicita' sulle dichiarazioni fornite dal datore di
lavoro, secondo le modalita' e con gli effetti di cui
all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.)) La presentazione
della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle
disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le
specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.
5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione
della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal
comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto
della domanda:
a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta
di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per
lo svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il
possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1;
b) il titolo di istruzione, la qualifica
professionale superiore o i requisiti previsti dal decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 206, come indicati al comma
1, posseduti dallo straniero;
c) l'importo della retribuzione annuale, come
ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta
vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione
prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, e comunque non
inferiore alla retribuzione media annuale lorda come
rilevata dall'ISTAT.
5-bis. Qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un
cittadino di paese terzo titolare di altro titolo di
soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un
lavoro altamente qualificato, non e' necessario presentare
i documenti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), in
quanto gia' verificati in fase di primo rilascio del titolo
stesso.
5-ter. In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore
di lavoro non e' tenuto a verificare presso il centro
dell'impiego competente la disponibilita' di un lavoratore
presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di
Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo gia'
titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini
dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.
6. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il
nulla osta al lavoro non oltre trenta giorni dalla
presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo
termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della
stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del
presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla
osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva
residenza all'estero.
7.
8. Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una
comunicazione del datore di lavoro della proposta di
contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante,
formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso
in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa,
con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la
sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e
dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro
deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al
comma 10. In tal caso al lavoratore straniero altamente
qualificato e' rilasciato dal Questore il permesso di
soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.
Fermo restando il termine di trenta giorni, in attesa del
rilascio del permesso di soggiorno si applica l'articolo 5,
comma 9-bis.
9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel
caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti di
cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono
stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il
contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis,
sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo 22, comma
6, non sia trasmesso allo sportello unico per
l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22,
comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza
maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al
Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti
telematici.
10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se
il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.
11. Al lavoratore straniero altamente qualificato
autorizzato allo svolgimento di attivita' lavorative e'
rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi
dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura "Carta blu
UE", nella rubrica "tipo di permesso". Il permesso di
soggiorno e' rilasciato, a seguito della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis
e della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con
durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo
indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto
di lavoro piu' tre mesi, negli altri casi.
11-bis. La Carta blu UE rilasciata a un cittadino di
paese terzo al quale e' stata riconosciuta la protezione
internazionale, reca, nel campo "annotazioni", la dicitura
"Protezione internazionale concessa da (nome dello Stato
membro) in data (data)." Nei casi in cui la protezione
internazionale e' revocata, alla scadenza della Carta blu
UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai fini
dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero
della fotografia e' rilasciata, a richiesta, una Carta blu
UE di cui al comma 11.
11-ter. La Carta blu UE rilasciata in base a
competenze professionali non elencate nell'allegato I della
direttiva (UE) 2021/1883, reca, nel campo "annotazioni", la
dicitura "Professione non elencata nell'allegato I".
12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il
suo rinnovo e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato
concesso, e' revocato nei seguenti casi:
a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o
non soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla
osta ai sensi del presente articolo;
b-bis) se risulta che lo straniero non e' piu' in
possesso, alternativamente, delle condizioni di cui al
comma 5, lettere b) e c), ovvero di un contratto di lavoro
valido per un lavoro altamente qualificato;
c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni
di cui al comma 13;
d) qualora lo straniero non abbia risorse
sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri
familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale
nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione. In
tal caso, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE
o di rifiutarne il rinnovo tiene conto delle specifiche
circostanze del caso e rispetta il principio di
proporzionalita'.
13. Il titolare di Carta blu UE , fatto salvo quanto
previsto dal comma 13-ter, limitatamente ai primi dodici
mesi di occupazione legale sul territorio nazionale,
esercita esclusivamente attivita' lavorative conformi alle
condizioni di ammissione previste al comma 1 e
limitatamente a quelle per le quali e' stata rilasciata la
Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso
dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione
preliminare da parte delle competenti Direzioni
territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione
della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro
o offerta vincolante, il parere della Direzione
territoriale competente si intende acquisito.
13-bis. Il titolare di Carta blu UE, durante il
periodo di disoccupazione, e' autorizzato a cercare e
assumere un impiego in conformita' del presente articolo.
13-ter. Il titolare di Carta blu UE puo' esercitare,
in parallelo all'attivita' subordinata altamente
qualificata, un'attivita' di lavoro autonomo. Si applica
l'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
14. E' escluso l'accesso al lavoro se le attivita'
dello stesso comportano, anche in via occasionale
l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero
attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresi'
escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente
alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attivita'
dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai
cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.
15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un
trattamento uguale a quello riservato ai cittadini,
conformemente alla normativa vigente, ad eccezione
dell'accesso al mercato del lavoro nei primi dodici mesi,
come previsto al comma 13.
16. Il ricongiungimento familiare e' consentito al
titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata
del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni
previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi
dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello
del titolare di Carta blu UE. Il permesso di soggiorno di
cui al presente comma puo' essere convertito in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per
studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per il
ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande
complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di
soggiorno del familiare e' rilasciato contestualmente alla
Carta blu UE.
17. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata
da altro Stato membro e in corso di validita' puo' fare
ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attivita'
professionale per un periodo massimo di novanta giorni in
un arco temporale di centottanta giorni. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione
del terzo periodo. Dopo dodici mesi di soggiorno legale in
un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu
UE, rilasciata da detto Stato, puo' fare ingresso in Italia
senza necessita' del visto, al fine di esercitare
l'attivita' lavorativa di cui al comma 1, per un periodo
superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta
ai sensi del presente comma. Nel caso in cui lo straniero
fa ingresso nel territorio nazionale per le finalita' di
cui al presente comma, spostandosi da un secondo Stato
membro nel quale si era gia' trasferito per le medesime
finalita', il termine minimo di soggiorno legale nel
predetto Stato membro e' ridotto a sei mesi. Senza ritardo,
e comunque entro un mese dall'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la
domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista
al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il
datore di lavoro indica, a pena di rigetto della domanda,
oltre a quanto previsto dal comma 5:
a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata
dal primo Stato membro;
b) gli estremi del documento di viaggio valido.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda completa, la decisione sulla
richiesta di nulla osta e' comunicata al richiedente e allo
Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. In caso di
circostanze eccezionali, debitamente giustificate e
connesse alla complessita' della domanda, il termine di cui
al precedente periodo puo' essere prorogato di trenta
giorni, informandone il richiedente non oltre trenta giorni
dalla data di presentazione della domanda completa. Si
applicano l'articolo 5, comma 9-bis, e l'articolo
27-sexies, comma 5. La domanda di nulla osta al lavoro puo'
essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare
della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del
primo Stato membro. Entro otto giorni lavorativi
dall'ingresso nel territorio nazionale ovvero dal rilascio
del nulla osta ove gia' presente in territorio nazionale,
lo straniero dichiara allo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta la
propria presenza nel territorio nazionale ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno. Nel caso in cui il
datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero
dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un apposito protocollo d'intesa con cui
il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza
delle condizioni previste dall'articolo 27, comma 1-quater,
e dall'articolo 27-quater, comma 5, si applica il comma 8.
Il nulla osta e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e'
revocato nei casi di cui ai commi 9 e 10. Al lavoratore
straniero altamente qualificato di cui al presente comma e'
rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno di cui al
comma 11. Dell'avvenuto rilascio e' informato lo Stato
membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei
confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o
revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero
questo ultimo non e' stato rinnovato, e' disposta
l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento
e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che
aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la
Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta
o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta
blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma
11. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo
rinnovo e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato,
oltre che nei casi di cui ai commi 9 e 10, nei casi di cui
al comma 12. Si applica, in ogni caso, l'articolo 22, commi
12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies. Ai familiari
dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un
valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di
provenienza e del documento di viaggio valido, e'
rilasciato, entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda completa di rilascio, un permesso di soggiorno per
motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e
6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di
familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato
membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 29, comma 3.
18. Per quanto non espressamente previsto dal
presente articolo trovano applicazione le disposizioni di
cui all'articolo 22, in quanto compatibili.
18-bis. Le informazioni relative ai requisiti e alle
procedure necessarie per ottenere una Carta blu UE sono
pubblicate sui rispettivi siti istituzionali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle
imprese e del made in Italy, del Ministero dell'interno e
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. Al fine di garantire la piu' vasta
divulgazione delle predette informazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono
nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata
alle modalita' di rilascio della Carta blu UE. (104)
18-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali comunica con cadenza annuale alla Commissione
europea e ogniqualvolta vi siano variazioni:
a) il fattore per determinare l'importo della
soglia di retribuzione annuale;
b) l'elenco delle professioni alle quali si applica
una soglia di retribuzione piu' bassa;
c) un elenco delle attivita' professionali
consentite;
d) informazioni relative alla verifica della
situazione del mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali effettua, ogni due anni, una
consultazione pubblica con le amministrazioni interessate e
con le parti sociali, sulla valutazione dell'elenco delle
professioni contenute nell'allegato I della direttiva (UE)
2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
ottobre 2021, tenuto conto dell'evoluzione del mercato del
lavoro.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
redige, con cadenza quadriennale, anche avvalendosi dei
dati del Ministero dell'interno e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, una
relazione avente ad oggetto l'applicazione della direttiva
(UE) 2021/1883. Nella relazione vengono prioritariamente
presi in esame gli aspetti relativi all'importo della
soglia di retribuzione annuale, tenuto conto della
situazione del mercato del lavoro.
18-quater. Il Ministero dell'interno - Dipartimento
per le liberta' civili e l'immigrazione costituisce punto
di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione
con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente
articolo. Gli uffici e le amministrazioni competenti
forniscono tempestivamente e in via telematica al punto di
contatto di cui al comma 1 le informazioni e la
documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del
Ministero dell'interno, sentite le amministrazioni
interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento
dell'attivita' del punto di contatto.»