Art. 22
Comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni all'INPS
e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attivita'
lavorativa
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione
salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha
richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attivita'
lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire all'INPS
la comunicazione di cui al comma 2».
Note all'art. 22:
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8 (Compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' lavorativa). - 1. Il lavoratore che svolge
attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto
al relativo trattamento per le giornate di lavoro
effettuate.
2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di
integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto
a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello
svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1. Le
comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui
all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo
di comunicazione di cui al presente comma.
2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di
integrazione salariale deve informare immediatamente il
datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento,
di aver intrapreso un'attivita' lavorativa in relazione
alla quale ha provveduto a fornire all'INPS la
comunicazione di cui al comma 2.»