Art. 22 
 
Comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni  all'INPS
  e  al  datore  di  lavoro  dello  svolgimento  di  altra  attivita'
  lavorativa 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione
salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro,  che  ha
richiesto il relativo intervento,  di  aver  intrapreso  un'attivita'
lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a  fornire  all'INPS
la comunicazione di cui al comma 2». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  14
          settembre  2015,  n.  148,  recante  «Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre  2014,  n.  183»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  8  (Compatibilita'  con  lo   svolgimento   di
          attivita'  lavorativa).  -  1.  Il  lavoratore  che  svolge
          attivita'  di  lavoro  subordinato  o  di  lavoro  autonomo
          durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto
          al  relativo  trattamento  per  le   giornate   di   lavoro
          effettuate. 
                2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di
          integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto
          a dare  preventiva  comunicazione  alla  sede  territoriale
          dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  dello
          svolgimento  dell'attivita'  di  cui   al   comma   1.   Le
          comunicazioni  a  carico  dei  datori  di  lavoro  di   cui
          all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile  2000,
          n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento  dell'obbligo
          di comunicazione di cui al presente comma. 
                2-bis. Il lavoratore che fruisce del  trattamento  di
          integrazione salariale  deve  informare  immediatamente  il
          datore di lavoro, che ha richiesto il relativo  intervento,
          di aver intrapreso  un'attivita'  lavorativa  in  relazione
          alla  quale   ha   provveduto   a   fornire   all'INPS   la
          comunicazione di cui al comma 2.»