Art. 23
Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura
1. Al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in
agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di
modalita' semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare,
in particolare, nelle attivita' stagionali, all'articolo 1, comma
343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per il biennio
2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000
euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione,
per l'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Note all'art. 23:
- Si riporta il comma 343 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», come modificato
dalla presente legge:
«343. Al fine di garantire la continuita' produttiva
delle imprese agricole e di creare le condizioni per
facilitare il reperimento di manodopera per le attivita'
stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle
prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in
agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste
dal rapporto di lavoro subordinato, si applicano fino al 31
dicembre 2025 le disposizioni dei commi da 344 a 354.
All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16, le parole: «,tranne che nel settore
agricolo, per il quale il compenso minimo e' pari
all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di
natura subordinata individuata dal contratto collettivo di
lavoro stipulato dalle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale»
sono soppresse;
b) al comma 17, primo periodo, alla lettera d), le
parole: « di imprenditore agricolo, » e, alla lettera e),
le parole: « , fatto salvo quanto stabilito per il settore
agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il
settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione
sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del
presente comma » sono soppresse;
c) al comma 20, le parole: « ; nel settore
agricolo, il suddetto limite di durata e' pari al rapporto
tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e
la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16 »
e le parole: « , salvo che la violazione del comma 14 da
parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle
informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle
autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS
dai prestatori di cui al comma 8 » sono soppresse. »