Art. 23 
 
    Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura 
 
  1. Al fine  di  limitare  il  fenomeno  del  lavoro  irregolare  in
agricoltura  consentendo  alle  imprese  agricole  di  avvalersi   di
modalita' semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare,
in particolare, nelle attivita'  stagionali,  all'articolo  1,  comma
343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per il biennio
2023-2024» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  31  dicembre
2025». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000
euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente  riduzione,
per l'anno 2025, dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2025-2027,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2025,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il comma 343 dell'articolo 1  della  legge
          29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2023-2025»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «343. Al fine di garantire la continuita'  produttiva
          delle imprese  agricole  e  di  creare  le  condizioni  per
          facilitare il reperimento di manodopera  per  le  attivita'
          stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo  delle
          prestazioni di lavoro occasionale a  tempo  determinato  in
          agricoltura assicurando ai lavoratori  le  tutele  previste
          dal rapporto di lavoro subordinato, si applicano fino al 31
          dicembre 2025 le disposizioni  dei  commi  da  344  a  354.
          All'articolo 54-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
          50, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
          2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 16, le parole: «,tranne che nel settore
          agricolo,  per  il  quale  il  compenso  minimo   e'   pari
          all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni  di
          natura subordinata individuata dal contratto collettivo  di
          lavoro    stipulato    dalle     associazioni     sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale»
          sono soppresse; 
                  b) al comma 17, primo periodo, alla lettera d),  le
          parole: « di imprenditore agricolo, » e, alla  lettera  e),
          le parole: « , fatto salvo quanto stabilito per il  settore
          agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che  per  il
          settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione
          sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del
          presente comma » sono soppresse; 
                  c)  al  comma  20,  le  parole:  «  ;  nel  settore
          agricolo, il suddetto limite di durata e' pari al  rapporto
          tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera  c),  e
          la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16  »
          e le parole: « , salvo che la violazione del  comma  14  da
          parte   dell'imprenditore   agricolo   non   derivi   dalle
          informazioni incomplete o  non  veritiere  contenute  nelle
          autocertificazioni rese nella piattaforma informatica  INPS
          dai prestatori di cui al comma 8 » sono soppresse. »