Art. 24
Modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo
1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
1. Al fine di permettere l'effettivo utilizzo del credito d'imposta
di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, al medesimo articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 398:
1) al primo periodo, le parole: «, secondo l'ordine temporale
con cui le fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI le delibere di
impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 396» sono
soppresse;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ai fini del
riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni incorporanti
trasmettono all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal
2025 al 2027, le delibere d'impegno a effettuare le erogazioni di cui
al comma 396, in uno o piu' degli anni suindicati, unitamente al
progetto di fusione e all'atto pubblico di fusione»;
3) al secondo periodo, le parole: «Al fine di consentire la
fruizione del credito d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Nei
termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400» e le parole:
«in ordine cronologico di presentazione» sono sostituite dalle
seguenti: «secondo l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico
di fusione»;
4) al terzo periodo, le parole: «secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle delibere di impegno» sono sostituite dalle
seguenti: «secondo l'ordine previsto dall'elenco delle fondazioni
incorporanti trasmesso dall'ACRI», le parole: «con provvedimento del
direttore della medesima Agenzia,» sono soppresse e dopo le parole:
«credito d'imposta riconosciuto» sono inserite le seguenti: «per
ognuno degli anni indicati nelle delibere d'impegno annualmente»;
5) al quarto periodo, le parole: «Entro i sessanta giorni
successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Successivamente
all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro i sessanta
giorni successivi»;
6) al quinto periodo, le parole: «i versamenti» sono sostituite
dalle seguenti: «le erogazioni»;
7) al sesto periodo, le parole: «al versamento» sono sostituite
dalle seguenti: «all'erogazione»;
b) al comma 399:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal periodo
d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a
quello in cui l'ACRI ha trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco
delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni».
Note all'art. 24:
- Si riportano i commi 396, 398 e 399 della legge 29
dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», come modificati
dalla presente legge:
"396. Nel caso di operazioni di fusione poste in
essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, alle fondazioni bancarie incorporanti
e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento
delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti
di fusione per incorporazione e successivamente effettuate
a beneficio dei territori di operativita' delle fondazioni
incorporate, le quali versino in gravi difficolta' in
quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte
dimensioni patrimoniali, una capacita' tecnica, erogativa e
operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del
protocollo d'intesa del 22 aprile 2015 tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e l'Associazione di
fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI)."
398. Il credito d'imposta di cui al comma 396 e'
assegnato fino a esaurimento delle risorse annue
disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2027. Ai fini del riconoscimento del
credito d'imposta, le fondazioni incorporanti trasmettono
all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal
2025 al 2027, le delibere d'impegno a effettuare le
erogazioni di cui al comma 396, in uno piu' degli anni
suindicati, unitamente al progetto di fusione e all'atto
pubblico di fusione. Nei termini stabiliti nel
provvedimento di cui al comma 400, l'ACRI trasmette
all'Agenzia delle entrate, con modalita' definite d'intesa,
l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia
stata riscontrata la corretta delibera di impegno, secondo
l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di
fusione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine previsto
dall'elenco delle fondazioni incorporanti trasmesso
dall'ACRI e nel limite massimo delle risorse annue
disponibili, comunica a ciascuna fondazione e per
conoscenza all'ACRI l'ammontare del credito d'imposta
riconosciuto per ognuno degli anni indicati nelle delibere
d'impegno annualmente, nei termini stabiliti nel
provvedimento di cui al comma 400. Successivamente
all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro i
sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione di
riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni
effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente
copia della relativa documentazione bancaria all'ACRI.
L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita'
telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni
che hanno effettuato le erogazioni, con i relativi codici
fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del
credito d'imposta.
Ove una fondazione non provveda all'erogazione,
l'ACRI ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate, che
provvede ad annullare il riconoscimento del credito
d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a
riconoscere, nei limiti dell'importo resosi disponibile, il
credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato
le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse
dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle
risorse.
399. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere
dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'ACRI ha
trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco delle
fondazioni che hanno effettuato le erogazioni. Il credito
d'imposta e' cedibile dalle fondazioni incorporanti a
intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le
modalita' definite con il provvedimento di cui al comma
400. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da
396 a 401, si applicano le disposizioni in materia di
liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso
previste ai fini delle imposte sui redditi.»