Art. 24 
 
Modifiche alla disciplina del credito d'imposta di  cui  all'articolo
  1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 
 
  1. Al fine di permettere l'effettivo utilizzo del credito d'imposta
di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29  dicembre  2022,  n.
197, al medesimo articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 398: 
      1) al primo periodo, le parole: «, secondo  l'ordine  temporale
con cui le fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI le delibere di
impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 396» sono
soppresse; 
      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ai fini  del
riconoscimento del  credito  d'imposta,  le  fondazioni  incorporanti
trasmettono all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal
2025 al 2027, le delibere d'impegno a effettuare le erogazioni di cui
al comma 396, in uno o piu'  degli  anni  suindicati,  unitamente  al
progetto di fusione e all'atto pubblico di fusione»; 
      3) al secondo periodo, le parole: «Al  fine  di  consentire  la
fruizione del credito d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Nei
termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400» e le parole:
«in  ordine  cronologico  di  presentazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «secondo l'ordine temporale di stipula  dell'atto  pubblico
di fusione»; 
      4) al terzo periodo, le parole: «secondo  l'ordine  cronologico
di presentazione delle delibere di  impegno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «secondo l'ordine  previsto  dall'elenco  delle  fondazioni
incorporanti trasmesso dall'ACRI», le parole: «con provvedimento  del
direttore della medesima Agenzia,» sono soppresse e dopo  le  parole:
«credito d'imposta riconosciuto»  sono  inserite  le  seguenti:  «per
ognuno degli anni indicati nelle delibere d'impegno annualmente»; 
      5) al quarto periodo,  le  parole:  «Entro  i  sessanta  giorni
successivi»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Successivamente
all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro  i  sessanta
giorni successivi»; 
      6) al quinto periodo, le parole: «i versamenti» sono sostituite
dalle seguenti: «le erogazioni»; 
      7) al sesto periodo, le parole: «al versamento» sono sostituite
dalle seguenti: «all'erogazione»; 
    b) al comma 399: 
      1) il primo periodo e' soppresso; 
      2) al secondo periodo, le  parole:  «a  decorrere  dal  periodo
d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto» sono  sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dal giorno  10  del  mese  successivo  a
quello in cui l'ACRI ha trasmesso all'Agenzia delle entrate  l'elenco
delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni». 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riportano i commi 396, 398 e 399  della  legge  29
          dicembre 2022, n.  197,  recante  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2023-2025»,  come  modificati
          dalla presente legge: 
                "396. Nel caso di  operazioni  di  fusione  poste  in
          essere dalle fondazioni di cui al  decreto  legislativo  17
          maggio 1999, n. 153, alle fondazioni bancarie  incorporanti
          e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 75  per  cento
          delle erogazioni in denaro previste nei  relativi  progetti
          di fusione per incorporazione e successivamente  effettuate
          a beneficio dei territori di operativita' delle  fondazioni
          incorporate, le  quali  versino  in  gravi  difficolta'  in
          quanto non in grado di raggiungere,  per  le  loro  ridotte
          dimensioni patrimoniali, una capacita' tecnica, erogativa e
          operativa  adeguata,  ai   sensi   dell'articolo   12   del
          protocollo d'intesa del 22 aprile  2015  tra  il  Ministero
          dell'economia  e  delle   finanze   e   l'Associazione   di
          fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI)." 
                398. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  396  e'
          assegnato  fino   a   esaurimento   delle   risorse   annue
          disponibili, pari a 6 milioni di euro  per  ciascuno  degli
          anni dal 2023 al  2027.  Ai  fini  del  riconoscimento  del
          credito d'imposta, le fondazioni  incorporanti  trasmettono
          all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli  anni  dal
          2025  al  2027,  le  delibere  d'impegno  a  effettuare  le
          erogazioni di cui al comma 396,  in  uno  piu'  degli  anni
          suindicati, unitamente al progetto di  fusione  e  all'atto
          pubblico   di   fusione.   Nei   termini   stabiliti    nel
          provvedimento  di  cui  al  comma  400,  l'ACRI   trasmette
          all'Agenzia delle entrate, con modalita' definite d'intesa,
          l'elenco delle fondazioni incorporanti  per  le  quali  sia
          stata riscontrata la corretta delibera di impegno,  secondo
          l'ordine  temporale  di  stipula  dell'atto   pubblico   di
          fusione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine previsto
          dall'elenco   delle   fondazioni   incorporanti   trasmesso
          dall'ACRI  e  nel  limite  massimo  delle   risorse   annue
          disponibili,  comunica  a   ciascuna   fondazione   e   per
          conoscenza  all'ACRI  l'ammontare  del  credito   d'imposta
          riconosciuto per ognuno degli anni indicati nelle  delibere
          d'impegno   annualmente,   nei   termini   stabiliti    nel
          provvedimento  di  cui  al   comma   400.   Successivamente
          all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro  i
          sessanta giorni successivi alla predetta  comunicazione  di
          riconoscimento  del  credito   d'imposta,   le   fondazioni
          effettuano  le  erogazioni  e  trasmettono  contestualmente
          copia  della  relativa  documentazione  bancaria  all'ACRI.
          L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate,  con  modalita'
          telematiche definite d'intesa,  l'elenco  delle  fondazioni
          che hanno effettuato le erogazioni, con i  relativi  codici
          fiscali e importi, al fine di consentire la  fruizione  del
          credito d'imposta. 
                Ove  una  fondazione  non  provveda   all'erogazione,
          l'ACRI ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate,  che
          provvede  ad  annullare  il  riconoscimento   del   credito
          d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente  e  a
          riconoscere, nei limiti dell'importo resosi disponibile, il
          credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo  adottato
          le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse
          dal  riconoscimento  dello  stesso  per  esaurimento  delle
          risorse. 
                399. Il  credito  d'imposta  puo'  essere  utilizzato
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a  decorrere
          dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'ACRI ha
          trasmesso  all'Agenzia   delle   entrate   l'elenco   delle
          fondazioni che hanno effettuato le erogazioni.  Il  credito
          d'imposta  e'  cedibile  dalle  fondazioni  incorporanti  a
          intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le
          modalita' definite con il provvedimento  di  cui  al  comma
          400. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di  cui
          all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244, e all'articolo 34 della legge  23  dicembre  2000,  n.
          388. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da
          396 a 401, si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
          liquidazione,  accertamento,  riscossione   e   contenzioso
          previste ai fini delle imposte sui redditi.»