Art. 25
Misure di semplificazione in materia di spedizioni di prodotti
numismatici
1. Gli articoli 83 e 84 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156, non si applicano alle spedizioni di prodotti numismatici entro
il limite massimo di 150 euro di valore nominale.
Note all'art. 25:
- Si riportano gli articoli 83 e 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156 recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni»:
«Art. 83 (Divieto di includere valori nelle
corrispondenze ordinarie e raccomandate). - E' vietato
d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle
raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi
e carte di valore esigibili al portatore.
Le corrispondenze ed i pacchi, riconosciuti, per
segni esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono
sottoposti d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio
della tassa di raccomandazione e di quella minima di
assicurazione, se trattasi di corrispondenze ordinarie, od
al doppio della tassa minima di assicurazione se trattasi
di corrispondenze raccomandate e di pacchi.
I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali
tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi,
faranno constatare l'inesistenza di valori.
Per le corrispondenze ed i pacchi spediti in
contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se
assicurati d'ufficio, non compete nessuna indennita' nei
casi di smarrimento, avaria o manomissione.»
«Art. 84 (Assicurazione obbligatoria). - Le lettere
ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di
valore esigibili al portatore debbono essere assicurati.
La dichiarazione di valore non puo' essere superiore
al valore reale del contenuto, ma e' consentito di
dichiarare un valore inferiore.
E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza
maggiore.
E' ammessa, altresi', l'assicurazione convenzionale
per la spedizione di documenti, carte ed oggetti di
speciale importanza e di valori non esigibili al portatore.
Per ciascuna di tali forme di assicurazione il
mittente, salvo il disposto dell'art. 54, e' tenuto a
pagare anticipatamente la relativa tassa.»