Art. 25 
 
Misure di  semplificazione  in  materia  di  spedizioni  di  prodotti
                             numismatici 
 
  1. Gli  articoli  83  e  84  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,  n.
156, non si applicano alle spedizioni di prodotti  numismatici  entro
il limite massimo di 150 euro di valore nominale. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riportano gli articoli 83 e  84  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,  n.156  recante
          «Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta   e   di
          telecomunicazioni»: 
                «Art.  83  (Divieto   di   includere   valori   nelle
          corrispondenze ordinarie  e  raccomandate).  -  E'  vietato
          d'includere  nelle  corrispondenze  ordinarie,  in   quelle
          raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi
          e carte di valore esigibili al portatore. 
                Le corrispondenze  ed  i  pacchi,  riconosciuti,  per
          segni esterni, in  contravvenzione  a  tale  divieto,  sono
          sottoposti d'ufficio, a carico del destinatario, al  doppio
          della tassa  di  raccomandazione  e  di  quella  minima  di
          assicurazione, se trattasi di corrispondenze ordinarie,  od
          al doppio della tassa minima di assicurazione  se  trattasi
          di corrispondenze raccomandate e di pacchi. 
                I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali
          tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o  i  pacchi,
          faranno constatare l'inesistenza di valori. 
                Per  le  corrispondenze  ed  i  pacchi   spediti   in
          contravvenzione al divieto del presente articolo, anche  se
          assicurati d'ufficio, non compete  nessuna  indennita'  nei
          casi di smarrimento, avaria o manomissione.» 
                «Art. 84 (Assicurazione obbligatoria). -  Le  lettere
          ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte  di
          valore esigibili al portatore debbono essere assicurati. 
                La dichiarazione di valore non puo' essere  superiore
          al  valore  reale  del  contenuto,  ma  e'  consentito   di
          dichiarare un valore inferiore. 
                E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di  forza
          maggiore. 
                E' ammessa, altresi',  l'assicurazione  convenzionale
          per  la  spedizione  di  documenti,  carte  ed  oggetti  di
          speciale importanza e di valori non esigibili al portatore. 
                Per  ciascuna  di  tali  forme  di  assicurazione  il
          mittente, salvo il  disposto  dell'art.  54,  e'  tenuto  a
          pagare anticipatamente la relativa tassa.»