Art. 26 
 
         Semplificazioni in materia di trasporto di animali 
 
  1. All'articolo 56 del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono  essere
utilizzati, se allestiti permanentemente con  speciali  attrezzature,
fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli  61  e  62,
previa   autorizzazione   rilasciata   dal    servizio    veterinario
territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE)  n.  1/2005
del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione  degli  animali
durante il trasporto, e ai sensi  dell'Accordo  sancito  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  il  20  marzo  2008,  sulla
medesima materia, anche per il trasporto di animali vivi». 
 
          Note all'art. 26: 
              -  Si  riporta  l'articolo  56,  del   citato   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 56 (Rimorchi). -  1.  Ad  eccezione  di  quanto
          stabilito  dal  comma  1,  lettera  e)  e   dal   comma   2
          dell'articolo 53, I  rimorchi  sono  veicoli  destinati  ad
          essere  trainati  dagli  autoveicoli  di  cui  al  comma  1
          dell'art. 54 e dai filoveicoli  di  cui  all'art.  55,  con
          esclusione degli autosnodati. 
                2. I rimorchi si distinguono in: 
                  a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente
          ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi; 
                  b) rimorchi per trasporto di cose; 
                  c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati
          ai sensi della lettera f) dell'art. 54; 
                  d) rimorchi  ad  uso  speciale,  caratterizzati  ai
          sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54; 
                  e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi  posti
          a distanza non  superiore  ad  un  metro,  aventi  speciale
          carrozzeria ed attrezzati per essere  adibiti  ad  alloggio
          esclusivamente a veicolo fermo; 
                  f)   rimorchi   per   trasporto   di   attrezzature
          turistiche e sportive: rimorchi ad un asse  o  a  due  assi
          posti a distanza non  superiore  ad  un  metro,  muniti  di
          specifica attrezzatura atta al  trasporto  di  attrezzature
          turistiche  e  sportive,  quali  imbarcazioni,  alianti  od
          altre. 
                3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale
          che una parte di essi si sovrapponga all'unita'  motrice  e
          che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia
          sopportata da detta motrice. 
                4. I carrelli appendice  a  non  piu'  di  due  ruote
          destinati al trasporto di bagagli,  attrezzi  e  simili,  e
          trainabili da motoveicoli  di  cui  all'articolo  53  e  da
          autoveicoli di cui all'art. 54,  comma  1,  esclusi  quelli
          indicati nelle lettere h), i) ed l), si  considerano  parti
          integranti di  questi  purche'  rientranti  nei  limiti  di
          sagoma e di massa previsti dagli articoli 61  e  62  e  dal
          regolamento. 
                4-bis. I rimorchi di cui  al  comma  2,  lettera  b),
          possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con
          speciali attrezzature, fermi i limiti  di  sagoma  o  massa
          stabiliti ne-gli articoli 61 e  62,  previa  autorizzazione
          rilasciata  dal   servizio   veterinario   territorialmente
          competente ai sensi del  regolamento  (CE)  n.  1/2005  del
          Consiglio, del 22 dicembre  2004,  sulla  protezione  degli
          animali durante  il  trasporto,  e  ai  sensi  dell'Accordo
          sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano il 20 marzo 2008, sulla medesima materia, anche per
          il trasporto di animali vivi».