Art. 26
Semplificazioni in materia di trasporto di animali
1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente:
«4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere
utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature,
fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62,
previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario
territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005
del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali
durante il trasporto, e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, sulla
medesima materia, anche per il trasporto di animali vivi».
Note all'art. 26:
- Si riporta l'articolo 56, del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 56 (Rimorchi). - 1. Ad eccezione di quanto
stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2
dell'articolo 53, I rimorchi sono veicoli destinati ad
essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1
dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con
esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente
ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati
ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai
sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti
a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale
carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio
esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature
turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi
posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di
specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature
turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od
altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale
che una parte di essi si sovrapponga all'unita' motrice e
che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia
sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non piu' di due ruote
destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e
trainabili da motoveicoli di cui all'articolo 53 e da
autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli
indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti
integranti di questi purche' rientranti nei limiti di
sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal
regolamento.
4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b),
possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con
speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa
stabiliti ne-gli articoli 61 e 62, previa autorizzazione
rilasciata dal servizio veterinario territorialmente
competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del
Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli
animali durante il trasporto, e ai sensi dell'Accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano il 20 marzo 2008, sulla medesima materia, anche per
il trasporto di animali vivi».