Art. 27
Modifica all'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche,
per la semplificazione della pubblicazione dell'istanza di
autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione
1. All'articolo 44, comma 5, del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «a pubblicizzare l'istanza» sono inserite le
seguenti: «anche sul portale web dedicato»;
b) dopo le parole: «caratteristici dell'impianto» sono inserite
le seguenti: «; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della
formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione
dell'istanza non e' motivo di annullabilita' del titolo autorizzativo
espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta
ferma la responsabilita' del funzionario ai sensi dell'articolo 2,
comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241».
Note all'art. 27:
- Si riporta l'articolo 44 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n.259, recante «Codice delle comunicazioni
elettroniche», come modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori
relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica
per impianti radioelettrici) (ex art. 87 Codice 2003). - 1.
L'installazione di infrastrutture per impianti
radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di
emissione di questi ultimi e, in specie anche,
l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare
successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di
servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base
per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque
tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e
contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre,
per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie
ed alla protezione civile, nonche' per reti radio a larga
banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo
assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli
Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della
compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione, i
valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti
uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto
della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione, ove previsto.
1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3,
sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le
opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino
gia' realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori
in base ad accordi di natura privatistica.
1-ter. Nel procedimento di autorizzazione
all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, nei
luoghi ove e' previsto l'innalzamento dei limiti ai sensi
dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214, il
limite emissivo assentibile per singolo richiedente e'
calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione,
effettivita' ed efficiente utilizzazione dello spazio
elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalita'
stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, nel procedimento di autorizzazione
all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, il
limite emissivo assentibile per singolo richiedente e'
calcolato in conformita' ai criteri previsti dalla Norma
Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra la banda
acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti
d'uso, e la banda totale disponibile per il servizio,
intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli
operatori infrastrutturati. Al fine di consentire la
massima efficienza nello sfruttamento dei limiti emissivi,
nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da
saturare il limite massimo previsto dal comma 1, gli
operatori autorizzati, decorsi sei mesi
dall'autorizzazione, possono richiedere in via temporanea
un incremento pro quota del valore assentito, sino al
raggiungimento di quello massimo compatibile per l'area,
previa dimostrazione dell'effettivo bisogno, finche' gli
altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base al
secondo periodo del presente comma, non avranno conseguito
l'autorizzazione.
1-quater. Nel caso di variazioni di servizi
preesistenti o di assegnazione di nuove bande, laddove
necessario per il rispetto del limite massimo di cui al
comma 1, il limite assentito ai sensi del comma 1-ter e'
ricalcolato sulla base dei criteri di cui al comma 1-ter, e
le autorizzazioni gia' rilasciate sono rimodulate in
conformita'.
1-quinquies. Le richieste di incremento dei limiti
emissivi rispetto alle autorizzazioni gia' assentite,
compatibilmente con quanto previsto dal comma 1-ter, che
non necessitano di nuove installazioni o di modifiche
fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di esclusiva
comunicazione all'amministrazione e all'organismo
competente a effettuare i controlli.
1-sexies. Il Ministero delle imprese e del made in
Italy provvede, anche avvalendosi della Fondazione Ugo
Bordoni, alla rilevazione e al monitoraggio periodico dei
dati relativi alle sorgenti connesse ad impianti,
apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di
telecomunicazioni, ivi inclusi i dati di cui all'articolo
14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221. Ove all'esito delle rilevazioni
periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata
e quella effettivamente utilizzata, cosi' come dichiarata
dagli operatori, il Ministero segnala i casi di
sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato
l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla
luce del principio di effettivita'.
1-septies. Ai sensi del presente articolo, per
operatori infrastrutturati si intendono gli operatori di
telefonia mobile dotati di impianti e infrastrutture
fisiche di telefonia mobile sul territorio e per limite
assentibile si intende la potenza massima autorizzabile nel
rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualita'
di cui alla legge n. 36 del 2001.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base
della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e' presentata
all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale
rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale
telematico e, in mancanza di esso deve essere inviata
mediante posta elettronica certificata. Al momento della
presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a
riceverla indica al richiedente il nome del responsabile
del procedimento))
3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione
su supporti informatici, deve essere corredata della
documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui
alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di
modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI.
Tale documentazione e' esclusa per l'installazione delle
infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad
ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In
caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a
quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel
caso di installazione di impianti, con potenza in singola
antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e'
sufficiente la segnalazione certificata di inizio
attivita', conforme alla modulistica prevista dall'articolo
5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
207.
4. Al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti per il completamento della rete di
telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla
sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche'
al fine di contenere i costi di realizzazione della rete
stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in
area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed
apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti
di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio
2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene
inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1,
che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.
Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza anche sul portale web dedicato, pur senza
diffondere i dati caratteristici dell'impianto; tale
pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del
silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza
non e' motivo di annullabilita' del titolo autorizzativo
espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo.
Resta ferma la responsabilita' del funzionario ai sensi
dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.241.
L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti
i profili connessi agli interventi e per tutte le
amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento.
Il soggetto richiedente da' notizia della
presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o
enti coinvolti nel procedimento.
6. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e
l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale.
6-bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10,
l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende
accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10
dalla data di presentazione della stessa ove non sia
intervenuto un provvedimento di diniego o un parere
negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36.
7. Quando l'installazione dell'infrastruttura e'
subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni
previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti di
competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i
gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del
procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla
presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla
quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i
gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati
dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i
rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
8. La determinazione positiva della conferenza
sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, necessari per l'installazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le
amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati, e vale, altresi', come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione
dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine
perentorio finale di conclusione del presente procedimento
indicato al comma 10.
10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte
qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla presentazione del progetto e della relativa domanda,
non sia stata data comunicazione di una determinazione
decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte
dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne
sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un
dissenso, congruamente motivato, da parte di
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei gia'
menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non
sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel
termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2,
comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti
locali possono prevedere termini piu' brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il
suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica,
entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione
di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i
casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea
richiedono l'adozione di provvedimenti espressi
11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla
ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
dalla formazione del silenzio-assenso. Gli operatori che
gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano
l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro quindici
giorni dalla attivazione stessa.»