Art. 27 
 
Modifica all'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche,
  per  la  semplificazione  della   pubblicazione   dell'istanza   di
  autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione 
 
  1.  All'articolo  44,  comma  5,  del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «a pubblicizzare l'istanza» sono  inserite  le
seguenti: «anche sul portale web dedicato»; 
    b) dopo le parole: «caratteristici dell'impianto»  sono  inserite
le seguenti: «;  tale  pubblicizzazione  non  rileva  ai  fini  della
formazione  del  silenzio  assenso  e  la  mancata   pubblicizzazione
dell'istanza non e' motivo di annullabilita' del titolo autorizzativo
espresso o tacito ottenuto ai  sensi  del  presente  articolo.  Resta
ferma la responsabilita' del funzionario ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241». 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta l'articolo 44 del decreto  legislativo  1°
          agosto 2003, n.259,  recante  «Codice  delle  comunicazioni
          elettroniche», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 44 (Nuovi impianti -Procedimenti  autorizzatori
          relativi alle infrastrutture di  comunicazione  elettronica
          per impianti radioelettrici) (ex art. 87 Codice 2003). - 1.
          L'installazione    di    infrastrutture    per     impianti
          radioelettrici  e  la  modifica  delle  caratteristiche  di
          emissione  di   questi   ultimi   e,   in   specie   anche,
          l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare
          successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori  di
          servizi di comunicazione elettronica, stazioni  radio  base
          per reti di comunicazioni elettroniche mobili in  qualunque
          tecnologia,  per  reti  di  diffusione,   distribuzione   e
          contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre,
          per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie
          ed alla protezione civile, nonche' per reti radio  a  larga
          banda punto-multipunto nelle bande  di  frequenza  all'uopo
          assegnate, anche in coubicazione, viene  autorizzata  dagli
          Enti locali, previo accertamento, da  parte  dell'Organismo
          competente ad effettuare i controlli, di  cui  all'articolo
          14  della  legge   22   febbraio   2001,   n.   36,   della
          compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione,  i
          valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti
          uniformemente a livello nazionale in relazione al  disposto
          della citata legge 22 febbraio  2001,  n.  36,  e  relativi
          provvedimenti di attuazione, ove previsto. 
                1-bis. Le disposizioni  dell'articolo  51,  comma  3,
          sono applicabili anche nei casi in cui gli  impianti  e  le
          opere di cui al comma 1  del  presente  articolo  risultino
          gia' realizzate su beni immobili detenuti  dagli  operatori
          in base ad accordi di natura privatistica. 
                1-ter.    Nel    procedimento    di    autorizzazione
          all'installazione  o  all'ampliamento  dell'impianto,   nei
          luoghi ove e' previsto l'innalzamento dei limiti  ai  sensi
          dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n.  214,  il
          limite emissivo  assentibile  per  singolo  richiedente  e'
          calcolato tenuto conto dei principi di  equa  ripartizione,
          effettivita'  ed  efficiente  utilizzazione  dello   spazio
          elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle  modalita'
          stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made
          in Italy e del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica. Nelle more dell'adozione del decreto di cui  al
          primo   periodo,   nel   procedimento   di   autorizzazione
          all'installazione  o  all'ampliamento   dell'impianto,   il
          limite emissivo  assentibile  per  singolo  richiedente  e'
          calcolato in conformita' ai criteri  previsti  dalla  Norma
          Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra  la  banda
          acquisita dal soggetto richiedente sulla base  dei  diritti
          d'uso, e la  banda  totale  disponibile  per  il  servizio,
          intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti  gli
          operatori  infrastrutturati.  Al  fine  di  consentire   la
          massima efficienza nello sfruttamento dei limiti  emissivi,
          nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da
          saturare il  limite  massimo  previsto  dal  comma  1,  gli
          operatori      autorizzati,      decorsi      sei      mesi
          dall'autorizzazione, possono richiedere in  via  temporanea
          un incremento pro  quota  del  valore  assentito,  sino  al
          raggiungimento di quello massimo  compatibile  per  l'area,
          previa dimostrazione dell'effettivo  bisogno,  finche'  gli
          altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base  al
          secondo periodo del presente comma, non avranno  conseguito
          l'autorizzazione. 
                1-quater.  Nel  caso   di   variazioni   di   servizi
          preesistenti o di  assegnazione  di  nuove  bande,  laddove
          necessario per il rispetto del limite  massimo  di  cui  al
          comma 1, il limite assentito ai sensi del  comma  1-ter  e'
          ricalcolato sulla base dei criteri di cui al comma 1-ter, e
          le  autorizzazioni  gia'  rilasciate  sono  rimodulate   in
          conformita'. 
                1-quinquies. Le richieste di  incremento  dei  limiti
          emissivi  rispetto  alle  autorizzazioni  gia'   assentite,
          compatibilmente con quanto previsto dal  comma  1-ter,  che
          non necessitano  di  nuove  installazioni  o  di  modifiche
          fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di  esclusiva
          comunicazione    all'amministrazione    e     all'organismo
          competente a effettuare i controlli. 
                1-sexies. Il Ministero delle imprese e  del  made  in
          Italy provvede,  anche  avvalendosi  della  Fondazione  Ugo
          Bordoni, alla rilevazione e al monitoraggio  periodico  dei
          dati  relativi  alle   sorgenti   connesse   ad   impianti,
          apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili  di
          telecomunicazioni, ivi inclusi i dati di  cui  all'articolo
          14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012,
          n. 179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2012, n.  221.  Ove  all'esito  delle  rilevazioni
          periodiche emergano scostamenti tra la potenza  autorizzata
          e quella effettivamente utilizzata, cosi'  come  dichiarata
          dagli  operatori,  il   Ministero   segnala   i   casi   di
          sottoutilizzo   all'amministrazione   che   ha   rilasciato
          l'autorizzazione per la  rimodulazione  della  stessa  alla
          luce del principio di effettivita'. 
                1-septies.  Ai  sensi  del  presente  articolo,   per
          operatori infrastrutturati si intendono  gli  operatori  di
          telefonia  mobile  dotati  di  impianti  e   infrastrutture
          fisiche di telefonia mobile sul  territorio  e  per  limite
          assentibile si intende la potenza massima autorizzabile nel
          rispetto dei valori di attenzione e obiettivi  di  qualita'
          di cui alla legge n. 36 del 2001. 
                2. L'istanza di autorizzazione alla installazione  di
          infrastrutture di cui al comma 1,  predisposta  sulla  base
          della modulistica prevista dall'articolo 5,  comma  4,  del
          decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e'  presentata
          all'ente locale dai  titolari  di  autorizzazione  generale
          rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  11,  tramite  portale
          telematico e, in  mancanza  di  esso  deve  essere  inviata
          mediante posta elettronica certificata.  Al  momento  della
          presentazione  della   domanda,   l'ufficio   abilitato   a
          riceverla indica al richiedente il  nome  del  responsabile
          del procedimento)) 
                3. L'istanza, redatta al fine della sua  acquisizione
          su  supporti  informatici,  deve  essere  corredata   della
          documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di
          esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di
          qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui
          alla  legge  22  febbraio   2001,   n.   36,   e   relativi
          provvedimenti  di  attuazione,  attraverso  l'utilizzo   di
          modelli predittivi conformi alle  prescrizioni  della  CEI.
          Tale documentazione e' esclusa  per  l'installazione  delle
          infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate  ad
          ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1.  In
          caso di pluralita' di  domande,  viene  data  precedenza  a
          quelle presentate congiuntamente  da  piu'  operatori.  Nel
          caso di installazione di impianti, con potenza  in  singola
          antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo  restando  il
          rispetto  dei  limiti  di  esposizione,   dei   valori   di
          attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e'
          sufficiente   la   segnalazione   certificata   di   inizio
          attivita', conforme alla modulistica prevista dall'articolo
          5, comma 4, del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.
          207. 
                4. Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione  degli
          investimenti   per   il   completamento   della   rete   di
          telecomunicazione  GSM-R   dedicata   esclusivamente   alla
          sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche'
          al fine di contenere i costi di  realizzazione  della  rete
          stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero  in
          area immediatamente  limitrofa  dei  relativi  impianti  ed
          apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti
          di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel  rispetto  dei
          limiti di esposizione, dei valori  di  attenzione  e  degli
          obiettivi di qualita', stabiliti  uniformemente  a  livello
          nazionale in relazione al disposto della legge 22  febbraio
          2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. 
                5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene
          inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma  1,
          che si pronuncia entro trenta giorni  dalla  comunicazione.
          Lo sportello locale  competente  provvede  a  pubblicizzare
          l'istanza  anche  sul  portale  web  dedicato,  pur   senza
          diffondere  i  dati  caratteristici   dell'impianto;   tale
          pubblicizzazione non rileva ai fini  della  formazione  del
          silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza
          non e' motivo di annullabilita'  del  titolo  autorizzativo
          espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente  articolo.
          Resta ferma la responsabilita'  del  funzionario  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.241.
          L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per  tutti
          i  profili  connessi  agli  interventi  e  per   tutte   le
          amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. 
                Il   soggetto   richiedente   da'    notizia    della
          presentazione dell'istanza a  tutte  le  amministrazioni  o
          enti coinvolti nel procedimento. 
                6. Il responsabile del procedimento puo'  richiedere,
          per una sola volta, entro quindici  giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza,  il  rilascio  di  dichiarazioni  e
          l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
          cui  al  comma  10  riprende  a   decorrere   dal   momento
          dell'avvenuta integrazione documentale. 
                6-bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9  e  10,
          l'istanza di autorizzazione di cui al comma  1  si  intende
          accolta decorso il termine perentorio di cui  al  comma  10
          dalla data  di  presentazione  della  stessa  ove  non  sia
          intervenuto  un  provvedimento  di  diniego  o  un   parere
          negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i
          controlli di cui all'articolo 14 della  legge  22  febbraio
          2001, n. 36. 
                7.  Quando  l'installazione  dell'infrastruttura   e'
          subordinata all'acquisizione di uno o  piu'  provvedimenti,
          determinazioni, pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta  o
          altri  atti  di  concessione,  autorizzazione  o   assenso,
          comunque  denominati,  ivi   comprese   le   autorizzazioni
          previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da
          adottare  a  conclusione  di   distinti   procedimenti   di
          competenza di diverse amministrazioni  o  enti,  inclusi  i
          gestori di beni o servizi  pubblici,  il  responsabile  del
          procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi  dalla
          presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla
          quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i
          gestori comunque coinvolti nel procedimento ed  interessati
          dalla  installazione,  ivi   inclusi   le   agenzie   o   i
          rappresentanti dei soggetti preposti ai  controlli  di  cui
          all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 
                8.  La  determinazione  positiva   della   conferenza
          sostituisce  ad  ogni  effetto   tutti   i   provvedimenti,
          determinazioni, pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta  o
          altri  atti  di  concessione,  autorizzazione  o   assenso,
          comunque denominati, necessari  per  l'installazione  delle
          infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le
          amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi  pubblici
          interessati,  e  vale,  altresi',  come  dichiarazione   di
          pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. 
                9. Alla predetta conferenza di servizi  si  applicano
          le disposizioni di cui agli articoli  14,  14-bis,  14-ter,
          14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad  eccezione
          dei termini di cui al  suddetto  articolo  14-quinquies,  e
          fermo  restando  l'obbligo   di   rispettare   il   termine
          perentorio finale di conclusione del presente  procedimento
          indicato al comma 10. 
                10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte
          qualora, entro il termine  perentorio  di  sessanta  giorni
          dalla presentazione del progetto e della relativa  domanda,
          non sia stata  data  comunicazione  di  una  determinazione
          decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte
          dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui
          all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne
          sia previsto l'intervento, e  non  sia  stato  espresso  un
          dissenso,    congruamente    motivato,    da    parte    di
          un'Amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.  Nei  gia'
          menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove  non
          sia stata adottata la determinazione decisoria  finale  nel
          termine di cui al primo periodo, si applica  l'articolo  2,
          comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990  n.  241.  Gli  Enti
          locali  possono  prevedere  termini  piu'  brevi   per   la
          conclusione  dei  relativi  procedimenti  ovvero  ulteriori
          forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
          disposizioni  stabilite  dal  presente  comma.  Decorso  il
          suddetto termine,  l'amministrazione  procedente  comunica,
          entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione
          di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
          l'autocertificazione del richiedente. Sono  fatti  salvi  i
          casi in cui disposizioni del  diritto  dell'Unione  Europea
          richiedono l'adozione di provvedimenti espressi 
                11. Le opere debbono essere  realizzate,  a  pena  di
          decadenza, nel termine  perentorio  di  dodici  mesi  dalla
          ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
          dalla formazione del silenzio-assenso.  Gli  operatori  che
          gestiscono  apparati   radioelettrici   attivi   comunicano
          l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo
          competente ad effettuare i controlli, di  cui  all'articolo
          14 della legge 22 febbraio  2001,  n.  36,  entro  quindici
          giorni dalla attivazione stessa.»