Art. 28 
 
           Misure di semplificazione in materia ambientale 
 
  1. All'articolo 243, comma 3,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, le parole: «e in esercizio in loco» sono soppresse. 
  2. Al punto 6 dell'allegato  IV  alla  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera a) e' sostituita  dalla
seguente: 
    «a) fabbricazione e trattamento di prodotti la  cui  composizione
e' costituita almeno per il 50 per cento  da  elastomeri  con  almeno
25.000  tonnellate/anno  di  materie  prime  lavorate   a   base   di
elastomeri». 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riportano il testo dell'articolo 243 e il punto  6
          dell'allegato  IV  alla  parte  seconda,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante «Norme in
          materia ambientale.», cosi' come modificati dalla  presente
          legge: 
                «Art. 243 (Gestione delle acque sotterranee  emunte).
          - 1. Al fine di impedire e arrestare  l'inquinamento  delle
          acque sotterranee nei siti contaminati, oltre  ad  adottare
          le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione
          dell'inquinamento    delle     acque,     anche     tramite
          conterminazione idraulica con  emungimento  e  trattamento,
          devono essere individuate e adottate le  migliori  tecniche
          disponibili  per  eliminare,  anche  mediante   trattamento
          secondo quanto previsto dall'articolo  242,  o  isolare  le
          fonti di contaminazione dirette e  indirette;  in  caso  di
          emungimento e  trattamento  delle  acque  sotterranee  deve
          essere valutata la possibilita'  tecnica  di  utilizzazione
          delle acque emunte nei cicli produttivi  in  esercizio  nel
          sito,  in  conformita'  alle  finalita'  generali  e   agli
          obiettivi  di  conservazione  e  risparmio  delle   risorse
          idriche stabiliti nella parte terza. 
                2. Il ricorso al barrieramento fisico  e'  consentito
          solo  nel  caso  in  cui  non  sia   possibile   conseguire
          altrimenti gli obiettivi di  cui  al  comma  1  secondo  le
          modalita' dallo stesso previste. 
                3. Ove non si proceda ai  sensi  dei  commi  1  e  2,
          l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o
          in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da
          effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle
          acque di falda o presso gli impianti di  trattamento  delle
          acque   reflue   industriali   esistenti,   che   risultino
          tecnicamente idonei. 
                4. Le acque emunte  convogliate  tramite  un  sistema
          stabile di collettamento che  collega  senza  soluzione  di
          continuita' il punto di prelievo di tali acque con il punto
          di  immissione  delle   stesse,   previo   trattamento   di
          depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque
          reflue industriali che provengono da  uno  scarico  e  come
          tali soggette al regime di cui alla parte terza. 
                5.  In  deroga  a  quanto  previsto   dal   comma   1
          dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, e'  ammessa
          la   reimmissione,   previo   trattamento,   delle    acque
          sotterranee nello stesso acquifero da cui  sono  emunte.  A
          tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve  indicare
          la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative
          e quantitative  delle  acque  reimmesse,  le  modalita'  di
          reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio  della
          porzione di acquifero interessata; le acque emunte  possono
          essere  reimmesse  anche  mediante   reiterati   cicli   di
          emungimento,  trattamento  e  reimmissione,  e  non  devono
          contenere altre acque di  scarico  ne'  altre  sostanze  ad
          eccezione  di   sostanze   necessarie   per   la   bonifica
          espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle
          quantita' utilizzabili e alle modalita' d'impiego. 
                6. Il trattamento delle acque emunte, da  effettuarsi
          anche in caso di  utilizzazione  nei  cicli  produttivi  in
          esercizio nel sito, deve garantire  un'effettiva  riduzione
          della massa delle sostanze inquinanti  scaricate  in  corpo
          ricettore, al fine di evitare il mero  trasferimento  della
          contaminazione presente nelle acque  sotterranee  ai  corpi
          idrici superficiali. Al fine di garantire la  tempestivita'
          degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza  e  di
          prevenzione, i termini per il rilascio  dell'autorizzazione
          allo scarico sono dimezzati.» 
                «Allegato IV (Progetti sottoposti  alla  Verifica  di
          assoggettabilita'  di  competenza  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e Bolzano.). - 1. Agricoltura 
                  a)  cambiamento  di  uso  di  aree  non  coltivate,
          semi-naturali o naturali per la loro  coltivazione  agraria
          intensiva con una superficie superiore a 10 ettari; 
                  b)  iniziale   forestazione   di   una   superficie
          superiore  a  20  ettari;  deforestazione  allo  scopo   di
          conversione di  altri  usi  del  suolo  di  una  superficie
          superiore a 5 ettari; 
                  c) impianti per l'allevamento intensivo di  animali
          il cui numero complessivo di capi sia  maggiore  di  quello
          derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di  peso  vivo
          di animali per ettaro di terreno  funzionalmente  asservito
          all'allevamento. Sono comunque  esclusi,  indifferentemente
          dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali
          inferiore o uguale a:  1.000  avicoli,  800  cunicoli,  120
          posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o  45  posti
          per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini; 
                  d) progetti di gestione delle risorse  idriche  per
          l'agricoltura, compresi i  progetti  di  irrigazione  e  di
          drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai  300
          ettari; 
                  e)   impianti   di   piscicoltura   intensiva   per
          superficie complessiva oltre i 5 ettari; (112) 
                  f)  progetti  di   ricomposizione   fondiaria   che
          interessano una superficie superiore a 200 ettari. 
                2. Industria energetica ed estrattiva: 
                  a) attivita'  di  ricerca  sulla  terraferma  delle
          sostanze minerali di miniera di cui all'articolo  2,  comma
          2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi  comprese
          le risorse geotermiche, con esclusione: 
                    1)  degli  impianti  geotermici  pilota  di   cui
          all'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  11
          febbraio  2010,  n.  22,  incluse  le  relative   attivita'
          minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e
          termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte
          seconda; 
                    2) delle sonde geotermiche  di  cui  all'allegato
          III, lettera v-bis); 
                  b)  impianti  industriali  non   termici   per   la
          produzione di energia, vapore ed acqua  calda  con  potenza
          complessiva superiore a 1 MW;(144) c) impianti  industriali
          per  il  trasporto  del  vapore  e  dell'acqua  calda,  che
          alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore
          ai 20 km; 
                  d) impianti eolici per  la  produzione  di  energia
          elettrica  sulla   terraferma   con   potenza   complessiva
          superiore a 1 MW; 
                  d.1)   ((progetti   di   rifacimento   ovvero    di
          ripotenziamento di impianti eolici esistenti,  abilitati  o
          autorizzati, da realizzare nello stesso sito  dell'impianto
          esistente, abilitato o autorizzato,  e  che  comportano  un
          incremento di potenza superiore a 30 MW)); 
                  d-bis) impianti fotovoltaici,  di  potenza  pari  o
          superiore a  15  MW,  installati  su  strutture  o  edifici
          esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o
          manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 
                  d-ter)  impianti  fotovoltaici  o  agrivoltaici  di
          potenza pari o superiore  a  12  MW  in  zone  classificate
          agricole  che  consentano  l'effettiva   compatibilita'   e
          integrazione con le attivita' agricole; 
                  d-quater)   impianti   fotovoltaici   di    potenza
          superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee  ai  sensi
          dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,
          n. 199; 
                  d-quinquies) impianti fotovoltaici di potenza  pari
          o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e
          nelle  aree  a  destinazione  industriale,  artigianale   e
          commerciale, nonche' in discariche  o  lotti  di  discarica
          chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni  di
          cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; 
                  e) estrazione di sostanze minerali  di  miniera  di
          cui all'articolo 2, comma 2, del regio  decreto  29  luglio
          1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale; 
                  f) agglomerazione industriale di carbon  fossile  e
          lignite; 
                  g)  impianti  di   superficie   dell'industria   di
          estrazione  di  carbon  fossile  e  di  minerali  metallici
          nonche' di scisti bituminose; 
                  h)  impianti   per   la   produzione   di   energia
          idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore
          a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano
          nella  casistica  di  cui  all'articolo  166  del  presente
          decreto ed all'articolo  4,  punto  3.b,  lettera  i),  del
          decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6  luglio
          2012, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con  potenza  nominale
          di concessione superiore a 250 kW, ovvero 1.000  kW  per  i
          soli  impianti   idroelettrici   realizzati   su   condotte
          esistenti senza incremento ne' della portata esistente  ne'
          del periodo in cui ha luogo il  prelievo  e  realizzati  su
          edifici esistenti, sempre che non alterino i  volumi  e  le
          superfici,  non  comportino  modifiche  alle   destinazioni
          d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio,  non
          comportino  aumento  delle   unita'   immobiliari   e   non
          implichino incremento dei parametri urbanistici; 
                  i) impianti di gassificazione  e  liquefazione  del
          carbone;(112) 
                3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali 
                  a) impianti di arrostimento  o  sinterizzazione  di
          minerali metalliferi che superino 5.000  m2  di  superficie
          impegnata o 50.000 m3 di volume; 
                  b)  impianti  di  produzione  di  ghisa  o  acciaio
          (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata
          continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora; 
                  c)  impianti  destinati  alla   trasformazione   di
          metalli ferrosi mediante: 
                    - laminazione a caldo con capacita'  superiore  a
          20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, 
                    - forgiatura con magli la cui energia di  impatto
          supera 50 kJ per maglio e allorche' la  potenza  calorifera
          e' superiore a 20 MW; 
                    - applicazione di strati  protettivi  di  metallo
          fuso  con  una  capacita'  di  trattamento  superiore  a  2
          tonnellate di acciaio grezzo all'ora; 
                  d) fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di
          produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; 
                  e) impianti  di  fusione  e  lega  di  metalli  non
          ferrosi, compresi  i  prodotti  di  recupero  (affinazione,
          formatura  in  fonderia)  con  una  capacita'  di   fusione
          superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a  50
          tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno; 
                  f) impianti per il  trattamento  di  superficie  di
          metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
          o  chimici  qualora  le  vasche  destinate  al  trattamento
          abbiano un volume superiore a 30m3 ; 
                  g) impianti di costruzione e montaggio  di  auto  e
          motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per
          la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione  di
          materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2  di
          superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; 
                  h)  cantieri  navali  di   superficie   complessiva
          superiore a 2 ettari; 
                  i) imbutitura di fondo con esplosivi  che  superino
          5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; 
                  l) cokerie (distillazione a secco di carbone); 
                  m)  fabbricazione  di  prodotti  ceramici  mediante
          cottura,   in   particolare   tegole,   mattoni,    mattoni
          refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacita' di
          produzione  di  oltre  75  tonnellate  al  giorno  e/o  con
          capacita' di forno superiore a 4 metri cubi e con  densita'
          di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo; 
                  n) impianti per la fusione  di  sostanze  minerali,
          compresi  quelli  destinati  alla   produzione   di   fibre
          minerali, con capacita' di fusione di oltre  20  tonnellate
          al giorno; 
                  o) impianti per la  produzione  di  vetro  compresi
          quelli destinati alla produzione di  fibre  di  vetro,  con
          capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno; 
                  p) impianti destinati alla  produzione  di  clinker
          (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di  produzione
          supera 500 tonnellate al giorno oppure  di  calce  viva  in
          forni rotativi la cui capacita'  di  produzione  supera  50
          tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni  aventi  una
          capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 
                4. Industria dei prodotti alimentari 
                  a) impianti per il trattamento e la  trasformazione
          di materie  prime  animali  (diverse  dal  latte)  con  una
          capacita' di produzione di  prodotti  finiti  di  oltre  75
          tonnellate al giorno; 
                  b) impianti per il trattamento e la  trasformazione
          di materie prime vegetali con una capacita'  di  produzione
          di prodotti finiti di oltre 300  tonnellate  al  giorno  su
          base trimestrale; 
                  c)  impianti  per  la  fabbricazione  di   prodotti
          lattiero-caseari con capacita' di lavorazione  superiore  a
          200 tonnellate al giorno su base annua; 
                  d) impianti per la produzione di birra o malto  con
          capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno; 
                  e)  impianti  per  la  produzione  di  dolciumi   e
          sciroppi che superino 50.000 m3 di volume; 
                  f) macelli aventi una capacita'  di  produzione  di
          carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per
          l'eliminazione o il recupero di carcasse e  di  residui  di
          animali con  una  capacita'  di  trattamento  di  oltre  10
          tonnellate al giorno; 
                  g) impianti per la produzione di farina di pesce  o
          di olio di pesce con capacita' di lavorazione  superiore  a
          50.000 q/anno di prodotto lavorato; 
                  h) molitura dei  cereali,  industria  dei  prodotti
          amidacei, industria dei prodotti alimentari  per  zootecnia
          che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o  50.000  m3
          di volume; 
                  i) zuccherifici,  impianti  per  la  produzione  di
          lieviti  con  capacita'  di   produzione   o   raffinazione
          superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole. 
                5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno  della
          carta 
                  a) impianti di fabbricazione di pannelli di  fibre,
          pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore
          alle 50.000 t/anno di materie lavorate; 
                  b) impianti per la produzione e la  lavorazione  di
          cellulosa, fabbricazione di carta e  cartoni  di  capacita'
          superiore a 50 tonnellate al giorno; 
                  c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali
          il lavaggio, l'imbianchimento,  la  mercerizzazione)  o  la
          tintura di fibre, di tessili, di lana la cui  capacita'  di
          trattamento supera le 10 tonnellate al giorno; 
                  d) impianti per la concia del cuoio e  del  pellame
          qualora la capacita' superi le  3  tonnellate  di  prodotto
          finito al giorno. 
                6. Industria della gomma e delle materie plastiche 
                  a) fabbricazione e trattamento di prodotti  la  cui
          composizione e' costituita almeno per il 50  per  cento  da
          elastomeri con almeno  25.000  tonnellate/anno  di  materie
          prime lavorate a base di elastomeri. 
                7. Progetti di infrastrutture 
                  a) progetti  di  sviluppo  di  zone  industriali  o
          produttive con una superficie interessata superiore  ai  40
          ettari; 
                  b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o  in
          estensione, interessanti superfici superiori ai 40  ettari;
          progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno
          di  aree  urbane  esistenti   che   interessano   superfici
          superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di
          cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114  "Riforma
          della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
          dell'articolo 4, comma 4, della legge  15  marzo  1997,  n.
          59"; parcheggi di uso pubblico con  capacita'  superiori  a
          500 posti auto; 
                  c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5  km  o
          che impegnano una superficie superiore a 5  ettari  nonche'
          impianti meccanici di risalita, escluse  le  sciovie  e  le
          monofuni  a  collegamento   permanente   aventi   lunghezza
          inclinata non superiore a 500  metri,  con  portata  oraria
          massima superiore a 1800 persone; 
                  d)  derivazione  di  acque  superficiali  ed  opere
          connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al
          secondo o di acque sotterranee  che  prevedano  derivazioni
          superiori a 50 litri al secondo, nonche'  le  trivellazioni
          finalizzate  alla  ricerca   per   derivazioni   di   acque
          sotterranee superiori a 50 litri al secondo; 
                  h)  strade  extraurbane  secondarie  non   comprese
          nell'allegato  II-bis  e  strade   urbane   con   lunghezza
          superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III; 
                  i)  linee  ferroviarie  a  carattere  regionale   o
          locale; 
                  l) sistemi di trasporto a guida vincolata  (tramvie
          e  metropolitane),  funicolari  o  linee  simili  di   tipo
          particolare, esclusivamente  o  principalmente  adibite  al
          trasporto di passeggeri; 
                  n) opere costiere destinate a combattere l'erosione
          e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la
          costruzione di dighe, moli ed altri lavori  di  difesa  del
          mare; 
                  o) opere di canalizzazione  e  di  regolazione  dei
          corsi d'acqua; 
                  r) impianti di smaltimento di  rifiuti  urbani  non
          pericolosi,  mediante  operazioni  di  incenerimento  o  di
          trattamento,  con  capacita'  complessiva  superiore  a  10
          t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da
          D8 a D11, della parte  quarta  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152); impianti di  smaltimento  di  rifiuti
          non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o  di
          ricondizionamento  preliminari,   con   capacita'   massima
          complessiva superiore a  20  t/giorno  (operazioni  di  cui
          all'allegato B, lettere D13 e D14 del  decreto  legislativo
          152/2006); 
                  s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali  non
          pericolosi,  con  capacita'  complessiva  superiore  a   10
          t/giorno,  mediante  operazioni  di  incenerimento   o   di
          trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e
          da D8 a D11, della parte quarta del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152); 
                  t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali  non
          pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare  con
          capacita'  massima  superiore  a  30.000  m3   oppure   con
          capacita'  superiore  a  40  t/giorno  (operazioni  di  cui
          all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
                  u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi  con
          capacita' complessiva inferiore ai 100.000  m3  (operazioni
          di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte  quarta
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
                  v)  impianti  di  depurazione   delle   acque   con
          potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti; 
                  z.a) Impianti di smaltimento e recupero di  rifiuti
          pericolosi, mediante  operazioni  di  cui  all'allegato  B,
          lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato  C,  lettere
          da R2 a R9, della parte quarta del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. 
                  z.b) Impianti di smaltimento e recupero di  rifiuti
          non pericolosi, con capacita' complessiva  superiore  a  10
          t/giorno,  mediante  operazioni  di  cui  all'allegato   C,
          lettere  da  R1  a  R9,  della  parte  quarta  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  ad  esclusione  degli
          impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi
          provenienti dalle operazioni di costruzione e  demolizione,
          qualora la campagna di attivita' abbia una durata inferiore
          a  novanta  giorni,  e  degli  altri  impianti  mobili   di
          trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna
          di attivita' abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le
          eventuali successive campagne  di  attivita'  sul  medesimo
          sito  sono  sottoposte  alla  procedura  di   verifica   di
          assoggettabilita'  a  VIA  qualora   le   quantita'   siano
          superiori a 1.000 metri cubi al giorno. 
                8. Altri progetti: 
                  a) villaggi turistici di superficie superiore  a  5
          ettari,   centri   residenziali   turistici   ed   esercizi
          alberghieri con oltre 300 posti-letto  o  volume  edificato
          superiore  a  25.000  m3  o  che  occupano  una  superficie
          superiore  ai   20   ettari,   esclusi   quelli   ricadenti
          all'interno  di  centri  abitati  o   inseriti   in   lotti
          interclusi, dotati delle opere di  urbanizzazione  previste
          dagli strumenti urbanistici; 
                  b)  piste  permanenti  per   corse   e   prove   di
          automobili, motociclette ed altri veicoli a motore; 
                  c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di
          rottami di  ferro,  autoveicoli  e  simili  con  superficie
          superiore a 1 ettaro; 
                  d) banchi di prova per  motori,  turbine,  reattori
          quando l'area impegnata supera i 500m2 ; 
                  e) fabbricazione di fibre minerali artificiali  che
          superino 5.000 m2 di superficie impegnata o  50.000  m3  di
          volume; 
                  f) fabbricazione, condizionamento, carico  o  messa
          in cartucce di esplosivi con almeno 25.000  tonnellate/anno
          di materie prime lavorate; 
                  g) Stoccaggio di  petrolio,  prodotti  petroliferi,
          petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge  29
          maggio  1974,  n.  256,  e  successive  modificazioni,  con
          capacita' complessiva superiore a 1.000 m3; 
                  h) recupero di suoli dal mare  per  una  superficie
          che superi i 10 ettari; 
                  i) cave e torbiere; 
                  l)   trattamento   di    prodotti    intermedi    e
          fabbricazione  di  prodotti  chimici  per   una   capacita'
          superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; 
                  m) produzione di pesticidi, prodotti  farmaceutici,
          pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
          produttivi di capacita' superiore  alle  10.000  t/anno  in
          materie prime lavorate; 
                  n) depositi di fanghi, compresi quelli  provenienti
          dagli impianti di trattamento delle  acque  reflue  urbane,
          con capacita' superiore a 10.000 metri cubi; 
                  o) impianti per il recupero  o  la  distruzione  di
          sostanze esplosive; 
                  p) stabilimenti di squartamento  con  capacita'  di
          produzione superiore a 50 tonnellate al giorno; 
                  q) terreni da campeggio e  caravaning  a  carattere
          permanente con capacita' superiore  a  300  posti  roulotte
          caravan o di superficie superiore a 5 ettari; 
                  r) parchi tematici  di  superficie  superiore  a  5
          ettari; 
                  s) progetti di cui all'allegato  III,  che  servono
          esclusivamente o  essenzialmente  per  lo  sviluppo  ed  il
          collaudo  di  nuovi  metodi  o  prodotti  e  che  non  sono
          utilizzati per piu' di due anni. 
                  s-bis) Impianti di desalinizzazione  con  capacita'
          pari o superiore a 200 l/s; 
                  t)  modifiche  o  estensioni  di  progetti  di  cui
          all'allegato  III  o  all'allegato  IV  gia'   autorizzati,
          realizzati o in fase di realizzazione,  che  possono  avere
          notevoli ripercussioni negative sull'ambiente  (modifica  o
          estensione non inclusa nell'allegato III).»