Art. 28
Misure di semplificazione in materia ambientale
1. All'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: «e in esercizio in loco» sono soppresse.
2. Al punto 6 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) fabbricazione e trattamento di prodotti la cui composizione
e' costituita almeno per il 50 per cento da elastomeri con almeno
25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate a base di
elastomeri».
Note all'art. 28:
- Si riportano il testo dell'articolo 243 e il punto 6
dell'allegato IV alla parte seconda, lettera a), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante «Norme in
materia ambientale.», cosi' come modificati dalla presente
legge:
«Art. 243 (Gestione delle acque sotterranee emunte).
- 1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle
acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare
le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione
dell'inquinamento delle acque, anche tramite
conterminazione idraulica con emungimento e trattamento,
devono essere individuate e adottate le migliori tecniche
disponibili per eliminare, anche mediante trattamento
secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le
fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di
emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve
essere valutata la possibilita' tecnica di utilizzazione
delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel
sito, in conformita' alle finalita' generali e agli
obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse
idriche stabiliti nella parte terza.
2. Il ricorso al barrieramento fisico e' consentito
solo nel caso in cui non sia possibile conseguire
altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le
modalita' dallo stesso previste.
3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2,
l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o
in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da
effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle
acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle
acque reflue industriali esistenti, che risultino
tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema
stabile di collettamento che collega senza soluzione di
continuita' il punto di prelievo di tali acque con il punto
di immissione delle stesse, previo trattamento di
depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque
reflue industriali che provengono da uno scarico e come
tali soggette al regime di cui alla parte terza.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, e' ammessa
la reimmissione, previo trattamento, delle acque
sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A
tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare
la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative
e quantitative delle acque reimmesse, le modalita' di
reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della
porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono
essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di
emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono
contenere altre acque di scarico ne' altre sostanze ad
eccezione di sostanze necessarie per la bonifica
espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle
quantita' utilizzabili e alle modalita' d'impiego.
6. Il trattamento delle acque emunte, da effettuarsi
anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in
esercizio nel sito, deve garantire un'effettiva riduzione
della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo
ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della
contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi
idrici superficiali. Al fine di garantire la tempestivita'
degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di
prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione
allo scarico sono dimezzati.»
«Allegato IV (Progetti sottoposti alla Verifica di
assoggettabilita' di competenza delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano.). - 1. Agricoltura
a) cambiamento di uso di aree non coltivate,
semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria
intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;
b) iniziale forestazione di una superficie
superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di
conversione di altri usi del suolo di una superficie
superiore a 5 ettari;
c) impianti per l'allevamento intensivo di animali
il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello
derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo
di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito
all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente
dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali
inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120
posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti
per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;
d) progetti di gestione delle risorse idriche per
l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di
drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300
ettari;
e) impianti di piscicoltura intensiva per
superficie complessiva oltre i 5 ettari; (112)
f) progetti di ricomposizione fondiaria che
interessano una superficie superiore a 200 ettari.
2. Industria energetica ed estrattiva:
a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle
sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma
2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese
le risorse geotermiche, con esclusione:
1) degli impianti geotermici pilota di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attivita'
minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e
termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte
seconda;
2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato
III, lettera v-bis);
b) impianti industriali non termici per la
produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza
complessiva superiore a 1 MW;(144) c) impianti industriali
per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che
alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore
ai 20 km;
d) impianti eolici per la produzione di energia
elettrica sulla terraferma con potenza complessiva
superiore a 1 MW;
d.1) ((progetti di rifacimento ovvero di
ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o
autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto
esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un
incremento di potenza superiore a 30 MW));
d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o
superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici
esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o
manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di
potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate
agricole che consentano l'effettiva compatibilita' e
integrazione con le attivita' agricole;
d-quater) impianti fotovoltaici di potenza
superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199;
d-quinquies) impianti fotovoltaici di potenza pari
o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e
nelle aree a destinazione industriale, artigianale e
commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica
chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di
cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
e) estrazione di sostanze minerali di miniera di
cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
f) agglomerazione industriale di carbon fossile e
lignite;
g) impianti di superficie dell'industria di
estrazione di carbon fossile e di minerali metallici
nonche' di scisti bituminose;
h) impianti per la produzione di energia
idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore
a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano
nella casistica di cui all'articolo 166 del presente
decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale
di concessione superiore a 250 kW, ovvero 1.000 kW per i
soli impianti idroelettrici realizzati su condotte
esistenti senza incremento ne' della portata esistente ne'
del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su
edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le
superfici, non comportino modifiche alle destinazioni
d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non
comportino aumento delle unita' immobiliari e non
implichino incremento dei parametri urbanistici;
i) impianti di gassificazione e liquefazione del
carbone;(112)
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di
minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie
impegnata o 50.000 m3 di volume;
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio
(fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata
continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
c) impianti destinati alla trasformazione di
metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacita' superiore a
20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora,
- forgiatura con magli la cui energia di impatto
supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifera
e' superiore a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo
fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2
tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di
produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
e) impianti di fusione e lega di metalli non
ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione,
formatura in fonderia) con una capacita' di fusione
superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50
tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
f) impianti per il trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
o chimici qualora le vasche destinate al trattamento
abbiano un volume superiore a 30m3 ;
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e
motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per
la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di
materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di
superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
h) cantieri navali di superficie complessiva
superiore a 2 ettari;
i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino
5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
l) cokerie (distillazione a secco di carbone);
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni
refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacita' di
produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con
capacita' di forno superiore a 4 metri cubi e con densita'
di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;
n) impianti per la fusione di sostanze minerali,
compresi quelli destinati alla produzione di fibre
minerali, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate
al giorno;
o) impianti per la produzione di vetro compresi
quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con
capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
p) impianti destinati alla produzione di clinker
(cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione
supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in
forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50
tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una
capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
4. Industria dei prodotti alimentari
a) impianti per il trattamento e la trasformazione
di materie prime animali (diverse dal latte) con una
capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75
tonnellate al giorno;
b) impianti per il trattamento e la trasformazione
di materie prime vegetali con una capacita' di produzione
di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su
base trimestrale;
c) impianti per la fabbricazione di prodotti
lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a
200 tonnellate al giorno su base annua;
d) impianti per la produzione di birra o malto con
capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
e) impianti per la produzione di dolciumi e
sciroppi che superino 50.000 m3 di volume;
f) macelli aventi una capacita' di produzione di
carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per
l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di
animali con una capacita' di trattamento di oltre 10
tonnellate al giorno;
g) impianti per la produzione di farina di pesce o
di olio di pesce con capacita' di lavorazione superiore a
50.000 q/anno di prodotto lavorato;
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti
amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia
che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3
di volume;
i) zuccherifici, impianti per la produzione di
lieviti con capacita' di produzione o raffinazione
superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della
carta
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre,
pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore
alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
b) impianti per la produzione e la lavorazione di
cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacita'
superiore a 50 tonnellate al giorno;
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali
il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la
tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacita' di
trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame
qualora la capacita' superi le 3 tonnellate di prodotto
finito al giorno.
6. Industria della gomma e delle materie plastiche
a) fabbricazione e trattamento di prodotti la cui
composizione e' costituita almeno per il 50 per cento da
elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie
prime lavorate a base di elastomeri.
7. Progetti di infrastrutture
a) progetti di sviluppo di zone industriali o
produttive con una superficie interessata superiore ai 40
ettari;
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in
estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari;
progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno
di aree urbane esistenti che interessano superfici
superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59"; parcheggi di uso pubblico con capacita' superiori a
500 posti auto;
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o
che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonche'
impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le
monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza
inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria
massima superiore a 1800 persone;
d) derivazione di acque superficiali ed opere
connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al
secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni
superiori a 50 litri al secondo, nonche' le trivellazioni
finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque
sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
h) strade extraurbane secondarie non comprese
nell'allegato II-bis e strade urbane con lunghezza
superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III;
i) linee ferroviarie a carattere regionale o
locale;
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie
e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo
particolare, esclusivamente o principalmente adibite al
trasporto di passeggeri;
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione
e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la
costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del
mare;
o) opere di canalizzazione e di regolazione dei
corsi d'acqua;
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non
pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di
trattamento, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da
D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti
non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di
ricondizionamento preliminari, con capacita' massima
complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo
152/2006);
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di
trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e
da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152);
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con
capacita' massima superiore a 30.000 m3 oppure con
capacita' superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con
capacita' complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni
di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
v) impianti di depurazione delle acque con
potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B,
lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere
da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C,
lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli
impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi
provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione,
qualora la campagna di attivita' abbia una durata inferiore
a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di
trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna
di attivita' abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le
eventuali successive campagne di attivita' sul medesimo
sito sono sottoposte alla procedura di verifica di
assoggettabilita' a VIA qualora le quantita' siano
superiori a 1.000 metri cubi al giorno.
8. Altri progetti:
a) villaggi turistici di superficie superiore a 5
ettari, centri residenziali turistici ed esercizi
alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato
superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie
superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti
all'interno di centri abitati o inseriti in lotti
interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste
dagli strumenti urbanistici;
b) piste permanenti per corse e prove di
automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di
rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie
superiore a 1 ettaro;
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori
quando l'area impegnata supera i 500m2 ;
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che
superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di
volume;
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa
in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno
di materie prime lavorate;
g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi,
petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29
maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con
capacita' complessiva superiore a 1.000 m3;
h) recupero di suoli dal mare per una superficie
che superi i 10 ettari;
i) cave e torbiere;
l) trattamento di prodotti intermedi e
fabbricazione di prodotti chimici per una capacita'
superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,
pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno in
materie prime lavorate;
n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti
dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane,
con capacita' superiore a 10.000 metri cubi;
o) impianti per il recupero o la distruzione di
sostanze esplosive;
p) stabilimenti di squartamento con capacita' di
produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
q) terreni da campeggio e caravaning a carattere
permanente con capacita' superiore a 300 posti roulotte
caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
r) parchi tematici di superficie superiore a 5
ettari;
s) progetti di cui all'allegato III, che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono
utilizzati per piu' di due anni.
s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacita'
pari o superiore a 200 l/s;
t) modifiche o estensioni di progetti di cui
all'allegato III o all'allegato IV gia' autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere
notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o
estensione non inclusa nell'allegato III).»