Art. 29 
 
Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
  231, in materia di  accesso  alle  informazioni  sulla  titolarita'
  effettiva di persone giuridiche 
 
  1. All'articolo 21, comma 2, del decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
    «f-bis)   alle   pubbliche   amministrazioni   nell'ambito    dei
procedimenti e delle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 10». 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta l'articolo 21 del decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della  direttiva
          2005/60/CE concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo  del
          sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi  di
          attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del  terrorismo
          nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne  reca  misure  di
          esecuzione», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 21 (Comunicazione e accesso  alle  informazioni
          sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust).
          - 1. Le imprese dotate  di  personalita'  giuridica  tenute
          all'iscrizione  nel   Registro   delle   imprese   di   cui
          all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche
          private tenute all'iscrizione nel  Registro  delle  persone
          giuridiche private di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica  10  febbraio  2000,  n.  361,   comunicano   le
          informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via
          esclusivamente telematica e  in  esenzione  da  imposta  di
          bollo,  al  Registro   delle   imprese,   ai   fini   della
          conservazione in apposita sezione.  L'omessa  comunicazione
          delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con  la
          medesima sanzione  di  cui  all'articolo  2630  del  codice
          civile. 
                2. L'accesso alla sezione e' consentito: 
                  a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          Autorita'  di   vigilanza   di   settore,   all'Unita'   di
          informazione  finanziaria  per  l'Italia,  alla   Direzione
          investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che  opera
          nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo
          Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione; 
                  b)   alla   Direzione   nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo; 
                  c) all'autorita'  giudiziaria,  conformemente  alle
          proprie attribuzioni istituzionali; 
                  d)   alle   autorita'   preposte    al    contrasto
          dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso  idonee
          a garantire il perseguimento di tale  finalita',  stabilite
          in apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico; 
                  e)  ai  soggetti  obbligati,   a   supporto   degli
          adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
          previo accreditamento e dietro  pagamento  dei  diritti  di
          segreteria di cui all'articolo 18 della legge  29  dicembre
          1993, n. 580; 
                  f) al pubblico, dietro  pagamento  dei  diritti  di
          segreteria di cui all'articolo 18 della legge  29  dicembre
          1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il  cognome,
          il mese e l'anno di nascita, il paese  di  residenza  e  la
          cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui
          all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo
          e'  tale.  In  circostanze  eccezionali,   l'accesso   alle
          informazioni  sulla  titolarita'  effettiva   puo'   essere
          escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga  il
          titolare effettivo a un rischio  sproporzionato  di  frode,
          rapimento,  ricatto,  estorsione,  molestia,   violenza   o
          intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia  una
          persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
          per caso e  previa  dettagliata  valutazione  della  natura
          eccezionale delle circostanze. I dati  statistici  relativi
          al numero  delle  esclusioni  deliberate  e  alle  relative
          motivazioni sono pubblicati e comunicati  alla  Commissione
          europea con le modalita' stabilite dal decreto  di  cui  al
          comma 5. 
                  f-bis) alle pubbliche  amministrazioni  nell'ambito
          dei procedimenti e  delle  procedure  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 10. 
                3. I trust produttivi di effetti giuridici  rilevanti
          a fini fiscali, secondo quanto  disposto  dall'articolo  73
          del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
          1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti
          o residenti sul territorio della Repubblica italiana,  sono
          tenuti all'iscrizione  in  apposita  sezione  speciale  del
          Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo
          22,  comma  5,  relative  alla  titolarita'  effettiva  dei
          medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti
          o residenti sul territorio della Repubblica  italiana  sono
          comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra
          persona per  conto  del  fiduciario  o  della  persona  che
          esercita diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti
          giuridici affini, per via esclusivamente  telematica  e  in
          esenzione da imposta di bollo, al Registro  delle  imprese,
          ai fini della relativa conservazione. 
                L'omessa   comunicazione   delle   informazioni   sul
          titolare effettivo e' punita con la  medesima  sanzione  di
          cui all'articolo 2630 del codice civile. 
                4. L'accesso alle informazioni  di  cui  all'articolo
          22,  comma  5,  relative  alla  titolarita'  effettiva  dei
          medesimi trust e' consentito: 
                  a) alle autorita' di cui al comma 2, lettera  a)  e
          alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,  senza
          alcuna restrizione; 
                  b) all'autorita' giudiziaria  nell'esercizio  delle
          rispettive     attribuzioni     istituzionali,     previste
          dall'ordinamento vigente; 
                  c)   alle   autorita'   preposte    al    contrasto
          dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso  idonee
          a garantire il perseguimento di tale  finalita',  stabilite
          in apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministro   dello   sviluppo
          economico; 
                  d)  ai  soggetti  obbligati,   a   supporto   degli
          adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
          previo accreditamento e dietro  pagamento  dei  diritti  di
          segreteria di cui all'articolo 18 della legge  29  dicembre
          1993, n. 580. 
                  d-bis) dietro pagamento dei diritti  di  segreteria
          di cui all'articolo 18 della legge  29  dicembre  1993,  n.
          580, ai soggetti  privati,  compresi  quelli  portatori  di
          interessi  diffusi,  titolari  di  un  interesse  giuridico
          rilevante e differenziato, nei casi in  cui  la  conoscenza
          della titolarita' effettiva sia  necessaria  per  curare  o
          difendere un interesse  corrispondente  ad  una  situazione
          giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze  concrete
          e documentate  della  non  corrispondenza  tra  titolarita'
          effettiva e titolarita'  legale.  L'interesse  deve  essere
          diretto,  concreto  ed  attuale  e,  nel   caso   di   enti
          rappresentativi di interessi diffusi, non  deve  coincidere
          con l'interesse  di  singoli  appartenenti  alla  categoria
          rappresentata. In circostanze eccezionali,  l'accesso  alle
          informazioni  sulla  titolarita'  effettiva   puo'   essere
          escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga  il
          titolare effettivo a un rischio  sproporzionato  di  frode,
          rapimento,  ricatto,  estorsione,  molestia,   violenza   o
          intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia  una
          persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
          per caso e  previa  dettagliata  valutazione  della  natura
          eccezionale delle circostanze. I dati  statistici  relativi
          al numero  delle  esclusioni  deliberate  e  alle  relative
          motivazioni sono pubblicati e comunicati  alla  Commissione
          europea con le modalita' stabilite dal decreto  di  cui  al
          comma 5. 
                5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
          personali, sono stabiliti: 
                  a) i  dati  e  le  informazioni  sulla  titolarita'
          effettiva delle imprese dotate di  personalita'  giuridica,
          delle persone  giuridiche  private  e  dei  trust  e  degli
          istituti  giuridici  affini,  stabiliti  o  residenti   sul
          territorio  della  Repubblica  italiana  da  comunicare  al
          Registro delle imprese nonche' le  modalita'  e  i  termini
          entro cui effettuare la comunicazione; 
                  b) le  modalita'  attraverso  cui  le  informazioni
          sulla  titolarita'  effettiva  delle  imprese   dotate   di
          personalita' giuridica, delle persone giuridiche private  e
          dei trust ((e degli istituti giuridici affini, stabiliti  o
          residenti sul territorio della Repubblica  italiana))  sono
          rese tempestivamente accessibili alle autorita' di  cui  al
          comma 2, lettera a); 
                  c) le modalita' di consultazione delle informazioni
          da parte dei soggetti obbligati e i relativi  requisiti  di
          accreditamento; 
                  d) i termini,  la  competenza  e  le  modalita'  di
          svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza
          delle cause di esclusione  dell'accesso  e  a  valutare  la
          sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai  soggetti
          di cui al comma 4,  lettera  d-bis),  nonche'  i  mezzi  di
          tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego
          opposto dall'amministrazione procedente; 
                  e)  con  specifico  riferimento  alle  informazioni
          sulla titolarita' effettiva di persone  giuridiche  private
          diverse dalle imprese e su quella dei trust  produttivi  di
          effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di
          dialogo tra il Registro delle imprese e le  basi  di  dati,
          relative alle persone  giuridiche  private,  gestite  dagli
          Uffici territoriali del governo nonche' quelle  di  cui  e'
          titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale
          ovvero, se assegnata, alla partita IVA  del  trust  e  agli
          atti istitutivi,  dispositivi,  modificativi  o  traslativi
          inerenti  le  predette  persone  giuridiche  e   i   trust,
          rilevanti   in   quanto    presupposti    impositivi    per
          l'applicazione di imposte dirette o indirette. 
                  e-bis)  le  modalita'  attraverso  cui  i  soggetti
          obbligati segnalano al Registro le  eventuali  incongruenze
          rilevate tra  le  informazioni  relative  alla  titolarita'
          effettiva,  consultabili  nel  predetto   Registro   e   le
          informazioni,   relative   alla   titolarita'    effettiva,
          acquisite dai predetti  soggetti  nello  svolgimento  delle
          attivita'   finalizzate   all'adeguata    verifica    della
          clientela; 
                  e-ter) le modalita' di dialogo con  la  piattaforma
          centrale europea istituita dall'articolo 22,  paragrafo  1,
          della direttiva (UE) 2017/1132, del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  14  giugno  2017,  relativa  ad  alcuni
          aspetti  di  diritto  societario,  al  fine  di   garantire
          l'interconnessione tra le sezioni del Registro  di  cui  ai
          commi 1 e 3 del presente articolo  e  i  registri  centrali
          istituiti presso gli  Stati  membri  per  la  conservazione
          delle informazioni e dei dati sulla  titolarita'  effettiva
          di enti giuridici e trust. 
                6.  I  diritti  di  segreteria  per  gli  adempimenti
          previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e
          aggiornati,  nel  rispetto  dei  costi  standard,  con   le
          modalita' di cui all'articolo 18 della  legge  29  dicembre
          1993, n. 580, e successive modificazioni. 
                7. La consultazione dei registri di cui  al  presente
          articolo non esonera i soggetti obbligati dal  valutare  il
          rischio di riciclaggio e finanziamento del  terrorismo  cui
          sono  esposti  nell'esercizio  della   loro   attivita'   e
          dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo. 
                7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri
          di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di
          adeguata verifica del titolare  effettivo,  acquisiscono  e
          conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei
          predetti  registri  ovvero  conservano  un   estratto   dei
          registri idoneo a documentare tale iscrizione.»