Art. 30
Semplificazioni in materia di cooperative elettriche storiche
1. All'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non
si applica alle cooperative elettriche iscritte nel Registro delle
cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A
alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente n. 116/2022/R/eel del 22 marzo 2022, e successive
modificazioni, in relazione alla vendita di energia ai propri soci».
Note all'art. 30:
- Si riporta il comma 80 dell'articolo 1 della legge 4
agosto 2017, n.124, recante «Legge annuale per il mercato e
la concorrenza», come modificato dalla presente legge:
«80. Al fine di garantire la stabilita' e la certezza
del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e'
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico
l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia
elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della
sua istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco
sono condizione necessaria per lo svolgimento delle
attivita' di vendita di energia elettrica a clienti finali.
La presente disposizione non si applica alle cooperative
elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche
dotate di rete propria di cui all'allegato A alla
deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente n.116/2022/R/eel del 22 marzo 2022, e
successive modificazioni, in relazione alla vendita di
energia ai propri soci».