Art. 30 
 
    Semplificazioni in materia di cooperative elettriche storiche 
 
  1. All'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non
si applica alle cooperative elettriche iscritte  nel  Registro  delle
cooperative storiche dotate di rete propria  di  cui  all'allegato  A
alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia, reti  e
ambiente  n.  116/2022/R/eel  del  22  marzo   2022,   e   successive
modificazioni, in relazione alla vendita di energia ai propri soci». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il comma 80 dell'articolo 1 della legge  4
          agosto 2017, n.124, recante «Legge annuale per il mercato e
          la concorrenza», come modificato dalla presente legge: 
                «80. Al fine di garantire la stabilita' e la certezza
          del mercato dell'energia elettrica,  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  e'
          istituito presso  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
          l'Elenco dei soggetti abilitati  alla  vendita  di  energia
          elettrica a clienti finali; a decorrere  dalla  data  della
          sua istituzione l'inclusione e  la  permanenza  nell'Elenco
          sono  condizione  necessaria  per  lo   svolgimento   delle
          attivita' di vendita di energia elettrica a clienti finali.
          La presente disposizione non si  applica  alle  cooperative
          elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche
          dotate  di  rete  propria  di  cui  all'allegato   A   alla
          deliberazione dell'Autorita' di  regolazione  per  energia,
          reti e ambiente  n.116/2022/R/eel  del  22  marzo  2022,  e
          successive modificazioni,  in  relazione  alla  vendita  di
          energia ai propri soci».