Art. 31
Misure di semplificazione in materia agricola relative alle zone
pedemontane svantaggiate
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 703:
1) le parole: «delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste»;
2) la parola: «adottano» e' sostituita dalla seguente:
«adotta»;
3) le parole: «alle zone di pianura, la concomitanza di zone
urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela
ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture
indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' primaria» sono
sostituite dalle seguenti: «alla media nazionale, la concomitanza di
zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree
protette nonche' la carenza di infrastrutture essenziali per
l'agricoltura»;
4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo
decreto sono stabiliti le modalita' di utilizzazione e gli obblighi
di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista
dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116»;
b) dopo il comma 703 e' inserito il seguente:
«703-bis. La deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non e' applicabile in caso di
particelle site in comuni o regioni diversi, fatta eccezione per le
aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi e per le
particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o
alle unita' tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti».
Note all'art. 31:
- Si riportano i commi 703 dell'articolo , della legge
30 dicembre 2018, n.145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
703. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adotta un decreto di natura regolamentare per provvedere
alla determinazione delle aree prealpine di collina,
pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici
fattori di svantaggio, tra cui segnatamente: la
frammentazione dei fondi, una minore produttivita' rispetto
alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche
a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette
nonche' la carenza di infrastrutture essenziali per
l'agricoltura. Con il medesimo decreto sono stabiliti le
modalita' di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione,
a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo
1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno2014, n.91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n.116».