Art. 31 
 
Misure di semplificazione in  materia  agricola  relative  alle  zone
  pedemontane svantaggiate 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 703: 
      1) le parole: «delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste»; 
      2)  la  parola:  «adottano»  e'  sostituita   dalla   seguente:
«adotta»; 
      3) le parole: «alle zone di pianura, la  concomitanza  di  zone
urbanistiche a diversa destinazione  edificatoria  ovvero  di  tutela
ambientale, la carenza di  opere  urbanistiche  e  di  infrastrutture
indispensabili  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  primaria»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla media nazionale, la concomitanza  di
zone urbanistiche a diversa destinazione,  la  concomitanza  di  aree
protette  nonche'  la  carenza  di  infrastrutture   essenziali   per
l'agricoltura»; 
      4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il  medesimo
decreto sono stabiliti le modalita' di utilizzazione e  gli  obblighi
di comunicazione, a  cura  dei  beneficiari,  della  deroga  prevista
dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116»; 
    b) dopo il comma 703 e' inserito il seguente: 
      «703-bis. La deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non e'  applicabile  in  caso  di
particelle site in comuni o regioni diversi, fatta eccezione  per  le
aree che si trovino nel territorio  di  comuni  limitrofi  e  per  le
particelle limitrofe alla sede legale, alla  residenza  anagrafica  o
alle unita' tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti». 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riportano i commi 703 dell'articolo , della  legge
          30 dicembre 2018, n.145, recante  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2019-2021»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          703.  Il  Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
          alimentare e delle  foreste,  entro  quarantacinque  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          adotta un decreto di natura  regolamentare  per  provvedere
          alla  determinazione  delle  aree  prealpine  di   collina,
          pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici
          fattori   di   svantaggio,   tra   cui   segnatamente:   la
          frammentazione dei fondi, una minore produttivita' rispetto
          alla media nazionale, la concomitanza di zone  urbanistiche
          a diversa destinazione, la concomitanza  di  aree  protette
          nonche'  la  carenza  di  infrastrutture   essenziali   per
          l'agricoltura. Con il medesimo decreto  sono  stabiliti  le
          modalita' di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione,
          a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo
          1-bis, comma 12, del  decreto-legge  24  giugno2014,  n.91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n.116».