Art. 32 
 
Modifiche all'articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.  13,
  relativo all'Agenzia italiana per la gioventu' 
 
  1. All'articolo 55, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
al primo periodo, le parole da: «del  Consiglio  di  amministrazione»
fino a: «designato dal Ministero dell'economia e delle finanze»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli organi dell'Agenzia italiana per la
gioventu'. Sono organi dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione,
formato da tre componenti  compreso  il  Presidente,  il  Presidente,
dotato di comprovata esperienza in materia  di  politiche  giovanili,
nonche' il Collegio dei revisori dei conti, formato  da  tre  membri,
uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle  finanze»
e, al terzo periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «secondo periodo». 
 
          Note all'art. 32: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   55,   del
          decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.13,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 21 aprile  2023,  n.41,  recante
          «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale  degli
          investimenti  complementari  al  PNRR  (PNC),  nonche'  per
          l'attuazione delle politiche di coesione e  della  politica
          agricola comune»,come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 55 (Agenzia italiana per la gioventu'). - 1. E'
          istituita  l'Agenzia  italiana  per  la   gioventu',   ente
          pubblico non economico dotato di personalita'  giuridica  e
          di  autonomia  regolamentare,  organizzativa,   gestionale,
          patrimoniale,  finanziaria  e  contabile,  fermo   restando
          quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lettera a),  del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. 
                2. L'Agenzia italiana per  la  gioventu'  subentra  a
          tutti  gli  effetti  nelle  funzioni   attualmente   svolte
          dall'Agenzia nazionale  per  i  giovani  nell'ambito  degli
          obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione
          della decisione n. 1719/2006/CE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 novembre 2006, del  regolamento  (UE)
          2021/817 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  20
          maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021.  A  tal  fine,
          coopera con le altre Agenzie o  Autorita'  delegate  per  i
          settori istruzione e formazione  ((e  svolge  attivita'  di
          cooperazione nei settori delle politiche della gioventu'  e
          dello sport,  anche  a  livello  internazionale  e  con  le
          comunita'  degli  italiani  all'estero  d'intesa   con   il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,   nonche'   attivita'   di   coordinamento,
          promozione  e  realizzazione  di  studi  e  ricerche  sulla
          cittadinanza europea, sulla  cittadinanza  attiva  e  sulla
          partecipazione  dei  giovani,  e  funzioni   di   autorita'
          abilitata alla formazione di animatori socioeducativi)).  A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sono  trasferite  all'Agenzia  italiana  per   la
          gioventu'  le  dotazioni  finanziarie,  strumentali  e   di
          personale dell'Agenzia  nazionale  per  i  giovani  di  cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n.  297,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio
          2007,  n.  15,  che   viene   conseguentemente   soppressa.
          L'Agenzia italiana per la gioventu' succede alla  soppressa
          Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti  attivi
          e passivi e al personale trasferito continua ad  applicarsi
          il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali  sezione
          Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana  per
          la gioventu' e' costituita da complessive 45 unita', di cui
          3  posizioni  dirigenziali  di  livello  non  generale,  16
          funzionari, 25 assistenti e 1 operatore. 
                3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza  sull'Agenzia
          sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o
          dall'Autorita' politica delegata in  materia  di  politiche
          giovanili.  L'Agenzia  italiana   per   la   gioventu'   e'
          autorizzata  a  fornire   supporto   tecnico-operativo   al
          Dipartimento per  le  politiche  giovanili  e  il  servizio
          civile  universale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, mediante la stipula  di  apposite  convenzioni  o
          protocolli di intesa. 
                4. Entro trenta giorni  dalla  data  di  approvazione
          dello statuto, l'Autorita' politica delegata in materia  di
          politiche  giovanili  provvede  alla  nomina  degli  organi
          dell'Agenzia  italiana  per  la  gioventu'.   Sono   organi
          dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione,  formato  da
          tre  componenti  compreso  il  Presidente,  il  Presidente,
          dotato di comprovata esperienza  in  materia  di  politiche
          giovanili, nonche' il  Collegio  dei  revisori  dei  conti,
          formato  da  tre  membri,  uno  dei  quali  designato   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
                L'attivita' degli uffici amministrativi  dell'Agenzia
          e' coordinata da un  dirigente  di  livello  non  generale,
          scelto dal Consiglio di amministrazione  nell'ambito  della
          dotazione organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento
          dei componenti del Consiglio di amministrazione di  cui  al
          secondo periodo, la gestione corrente e' assicurata  da  un
          commissario    straordinario,    nominato    con    decreto
          dell'Autorita' politica delegata in  materia  di  politiche
          giovanili. 
                5.   Nelle   more   dell'adozione    dello    statuto
          dell'Agenzia italiana per la  gioventu',  da  emanarsi  con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su   proposta
          dell'Autorita' politica delegata in  materia  di  politiche
          giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          continua  ad  applicarsi,   in   quanto   compatibile,   il
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 27 luglio 2007, n. 156. Il collegio dei revisori
          dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane in carica  sino
          all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana  per  la
          gioventu'. 
                6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
          dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui
          al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
                7. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.»