Art. 32
Modifiche all'articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
relativo all'Agenzia italiana per la gioventu'
1. All'articolo 55, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
al primo periodo, le parole da: «del Consiglio di amministrazione»
fino a: «designato dal Ministero dell'economia e delle finanze» sono
sostituite dalle seguenti: «degli organi dell'Agenzia italiana per la
gioventu'. Sono organi dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione,
formato da tre componenti compreso il Presidente, il Presidente,
dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili,
nonche' il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri,
uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze»
e, al terzo periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «secondo periodo».
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 55, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune»,come modificato dalla presente legge:
«Art. 55 (Agenzia italiana per la gioventu'). - 1. E'
istituita l'Agenzia italiana per la gioventu', ente
pubblico non economico dotato di personalita' giuridica e
di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale,
patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lettera a), del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
2. L'Agenzia italiana per la gioventu' subentra a
tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte
dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli
obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione
della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2006, del regolamento (UE)
2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021. A tal fine,
coopera con le altre Agenzie o Autorita' delegate per i
settori istruzione e formazione ((e svolge attivita' di
cooperazione nei settori delle politiche della gioventu' e
dello sport, anche a livello internazionale e con le
comunita' degli italiani all'estero d'intesa con il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, nonche' attivita' di coordinamento,
promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla
cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla
partecipazione dei giovani, e funzioni di autorita'
abilitata alla formazione di animatori socioeducativi)). A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la
gioventu' le dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2007, n. 15, che viene conseguentemente soppressa.
L'Agenzia italiana per la gioventu' succede alla soppressa
Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti attivi
e passivi e al personale trasferito continua ad applicarsi
il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione
Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per
la gioventu' e' costituita da complessive 45 unita', di cui
3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16
funzionari, 25 assistenti e 1 operatore.
3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o
dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche
giovanili. L'Agenzia italiana per la gioventu' e'
autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio
civile universale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o
protocolli di intesa.
4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione
dello statuto, l'Autorita' politica delegata in materia di
politiche giovanili provvede alla nomina degli organi
dell'Agenzia italiana per la gioventu'. Sono organi
dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione, formato da
tre componenti compreso il Presidente, il Presidente,
dotato di comprovata esperienza in materia di politiche
giovanili, nonche' il Collegio dei revisori dei conti,
formato da tre membri, uno dei quali designato dal
Ministero dell'economia e delle finanze.
L'attivita' degli uffici amministrativi dell'Agenzia
e' coordinata da un dirigente di livello non generale,
scelto dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della
dotazione organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento
dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui al
secondo periodo, la gestione corrente e' assicurata da un
commissario straordinario, nominato con decreto
dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche
giovanili.
5. Nelle more dell'adozione dello statuto
dell'Agenzia italiana per la gioventu', da emanarsi con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche
giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 2007, n. 156. Il collegio dei revisori
dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane in carica sino
all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la
gioventu'.
6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.»