Art. 33
Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, in
materia di fatture elettroniche
1. All'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni
commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2026, le fatture
elettroniche relative ai prodotti per i quali e' attiva una delle
commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6-bis del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, riportano un codice identificativo
per ciascun prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle
transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in forma
anonima e in modalita' aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna
commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report
informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
31 marzo 2017, n. 72. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono predisposte le modalita' di
attuazione del presente comma».
Note all'art. 33:
- Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio
2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le
imprese di interesse strategico nazionale», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Misure urgenti per le produzioni di kiwi -
Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla
peronospora, dalla flavescenza dorata e dalla Xylella
fastidiosa e per garantire il funzionamento della societa'
AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali). - 1.
Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023,
hanno subito ((e segnalato)) danni alle produzioni di kiwi
e alle piante di actinidia a causa del fenomeno denominato
«moria del kiwi», dovuto a una serie concomitante di eventi
climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni ((,)) e
che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da
polizze assicurative o da fondi mutualistici ((...))
possono accedere agli interventi previsti per favorire la
ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del
medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo
scopo destinate ai sensi del comma 4 del presente articolo.
Le regioni territorialmente competenti, verificata la
presenza della "moria del kiwi" sul proprio territorio,
come definita dal Servizio fitosanitario nazionale, possono
deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita'
degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle
regioni e' effettuata sulla base dei fabbisogni risultanti
dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di
solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte
della declaratoria della eccezionalita' di cui al comma 1.
3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 e'
effettuata, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del
comma 4, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con
le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto
costi finalizzati a contenere gli effetti della «moria del
kiwi».
4. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale -
interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3,
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e'
incrementata di 44 milioni di euro per l'anno 2024, dei
quali 4 milioni di euro per gli interventi di cui al comma
1 del presente articolo e 40 milioni di euro per
l'attuazione delle misure di cui all'articolo 11, commi 1 e
2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Agli
oneri derivanti dal primo periodo, pari a 44 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
b) quanto a 32 milioni di euro, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1,
comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che
restano acquisite all'erario;
c) quanto a 10 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
5. Il Fondo per il sostegno alle imprese agricole
colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui
all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, e' incrementato di ((ulteriori 2 milioni)) di euro per
l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n.
213, quanto a 1 milione di euro, e mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme
in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite
all'erario, quanto al restante milione di euro.
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, dopo il comma 855 e' inserito il seguente:
"855-bis. Il fondo di cui al comma 855 puo' essere
altresi' utilizzato dalle regioni per il finanziamento e
l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di
formazione e informazione nonche' di ricerca e
sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle
infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate
dall'epidemia dell'insetto Ips typographus".
5-ter. La dotazione del fondo per misure di tutela
del territorio e prevenzione delle infestazioni
fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia
dell'insetto Ips typographus, istituito dall'articolo 1,
comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'
rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n.
213.
6. La dotazione finanziaria del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, e' incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire
l'operativita' del Fondo e la sua gestione, compreso il
sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e
all'implementazione delle procedure finanziarie. Agli oneri
derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 225, comma 4, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
7. La dotazione del Fondo per il funzionamento delle
Commissioni uniche nazionali, di cui all'articolo 1, comma
518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata
di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2024.
7-bis. Al fine di garantire la trasparenza nelle
relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2026,
le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali e'
attiva una delle commissioni uniche nazionali di cui
all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015,
n. 91, riportano un codice identificativo per ciascun
prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle
transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in
forma anonima e in modalita' aggregata, alla segreteria
tecnica di ciascuna commissione unica nazionale al fine
della predisposizione dei report informativi di cui
all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 31 marzo 2017, n. 72. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono predisposte le modalita' di attuazione
del presente comma.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 600.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
8-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole
danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella
fastidiosa, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per l'anno 2024 per l'attuazione di misure di investimento
per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di
olivo resistenti, nonche' per le riconversioni verso altre
colture. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i
criteri e le modalita' di attuazione della misura di cui al
periodo precedente. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228.
8-ter. Le imprese agricole con sede operativa in
Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di
fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio 2023 al
mese di maggio 2024, e che non hanno beneficiato di
risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi
mutualistici, previa verifica del nesso di causalita' tra
l'evento siccitoso e i danni riportati, possono accedere,
nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi previsti
per favorire la ripresa dell'attivita' economica e
produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4 del
medesimo articolo 5. Per la relativa procedura, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo.
8-quater. La dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo
15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
e' incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno
2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al
comma 8-ter. Agli oneri derivanti dal primo periodo si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n.
213.»