Art. 33 
 
Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n.  63,  in
  materia di fatture elettroniche 
 
  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  15  maggio  2024,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2024,  n.  101,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Al fine  di  garantire  la  trasparenza  nelle  relazioni
commerciali  di  filiera,  fino  al  31  dicembre  2026,  le  fatture
elettroniche relative ai prodotti per i quali  e'  attiva  una  delle
commissioni  uniche  nazionali  di   cui   all'articolo   6-bis   del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, riportano un codice  identificativo
per ciascun prodotto oggetto di transazione.  I  dati  relativi  alle
transazioni di cui al precedente periodo  sono  trasmessi,  in  forma
anonima e in modalita' aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna
commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei  report
informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
31 marzo 2017, n. 72. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono predisposte le modalita'  di
attuazione del presente comma». 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge  15  maggio
          2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per  le  imprese
          agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche'  per  le
          imprese di interesse strategico nazionale», come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Misure urgenti per le produzioni di  kiwi  -
          Actinidia spp, per  contrastare  i  danni  derivanti  dalla
          peronospora,  dalla  flavescenza  dorata  e  dalla  Xylella
          fastidiosa e per garantire il funzionamento della  societa'
          AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali). - 1.
          Le imprese agricole che, nel  corso  della  campagna  2023,
          hanno subito ((e segnalato)) danni alle produzioni di  kiwi
          e alle piante di actinidia a causa del fenomeno  denominato
          «moria del kiwi», dovuto a una serie concomitante di eventi
          climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni ((,))  e
          che non hanno  beneficiato  di  risarcimenti  derivanti  da
          polizze  assicurative  o  da  fondi  mutualistici   ((...))
          possono accedere agli interventi previsti per  favorire  la
          ripresa  dell'attivita'  economica  e  produttiva  di   cui
          all'articolo 5, commi 2 e 3,  del  decreto  legislativo  29
          marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4,  del
          medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse  allo
          scopo destinate ai sensi del comma 4 del presente articolo.
          Le  regioni  territorialmente  competenti,  verificata   la
          presenza della "moria del  kiwi"  sul  proprio  territorio,
          come definita dal Servizio fitosanitario nazionale, possono
          deliberare la proposta di  declaratoria  di  eccezionalita'
          degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. 
                2. La ripartizione  dell'importo  da  assegnare  alle
          regioni e' effettuata sulla base dei fabbisogni  risultanti
          dall'istruttoria delle  domande  di  accesso  al  Fondo  di
          solidarieta' nazionale, di cui al  decreto  legislativo  29
          marzo 2004, n. 102, presentate  dai  beneficiari  a  fronte
          della declaratoria della eccezionalita' di cui al comma 1. 
                3. La ripartizione delle somme di cui al comma  2  e'
          effettuata, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del
          comma 4, con decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della
          sovranita' alimentare e delle  foreste,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con
          le buone pratiche agricole, dimostrino  di  aver  sostenuto
          costi finalizzati a contenere gli effetti della «moria  del
          kiwi». 
                4. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale -
          interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3,
          del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.   102,   e'
          incrementata di 44 milioni di euro  per  l'anno  2024,  dei
          quali 4 milioni di euro per gli interventi di cui al  comma
          1  del  presente  articolo  e  40  milioni  di   euro   per
          l'attuazione delle misure di cui all'articolo 11, commi 1 e
          2, del decreto-legge 10 agosto 2023,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Agli
          oneri derivanti dal primo periodo, pari  a  44  milioni  di
          euro per l'anno 2024, si provvede: 
                  a)  quanto  a   2   milioni   di   euro,   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2024-2026, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2024,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste; 
                  b)  quanto  a  32   milioni   di   euro,   mediante
          corrispondente versamento all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato delle somme in conto residui di cui  all'articolo  1,
          comma 499, della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  che
          restano acquisite all'erario; 
                  c)  quanto  a  10   milioni   di   euro,   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 
                5. Il Fondo per il  sostegno  alle  imprese  agricole
          colpite  dalla  flavescenza  dorata  della  vite   di   cui
          all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n.
          197, e' incrementato di ((ulteriori 2 milioni)) di euro per
          l'anno 2024.  All'onere  derivante  dal  primo  periodo  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n.
          213, quanto a 1 milione di euro, e mediante  corrispondente
          versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme
          in conto residui di cui all'articolo 1,  comma  499,  della
          legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  che  restano  acquisite
          all'erario, quanto al restante milione di euro. 
                5-bis. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,
          n. 234, dopo il comma 855 e' inserito il seguente: 
                  "855-bis. Il fondo di cui al comma 855 puo'  essere
          altresi' utilizzato dalle regioni per  il  finanziamento  e
          l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di
          formazione   e   informazione   nonche'   di   ricerca    e
          sperimentazione per il contrasto  e  la  prevenzione  delle
          infestazioni   fitosanitarie   nelle    zone    interessate
          dall'epidemia dell'insetto Ips typographus". 
                5-ter. La dotazione del fondo per  misure  di  tutela
          del   territorio   e   prevenzione    delle    infestazioni
          fitosanitarie  per  le   zone   interessate   dall'epidemia
          dell'insetto Ips typographus,  istituito  dall'articolo  1,
          comma 855,  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  e'
          rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2024, 2025 e 2026. 
                5-quater. Agli oneri derivanti  dal  comma  5-ter  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n.
          213. 
                6.  La  dotazione  finanziaria  del  Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n.
          234, e' incrementata di 2,5 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli  anni  2024   e   2025,   al   fine   di   consentire
          l'operativita' del Fondo e la  sua  gestione,  compreso  il
          sostegno  alla  realizzazione  dei  sistemi  informatici  e
          all'implementazione delle procedure finanziarie. Agli oneri
          derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per
          ciascuno degli anni  2024  e  2025,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 225, comma 4, del decreto-legge 19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77. 
                7. La dotazione del Fondo per il funzionamento  delle
          Commissioni uniche nazionali, di cui all'articolo 1,  comma
          518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'  incrementata
          di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2024. 
                7-bis. Al fine  di  garantire  la  trasparenza  nelle
          relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2026,
          le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali e'
          attiva  una  delle  commissioni  uniche  nazionali  di  cui
          all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n.  51,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  luglio  2015,
          n. 91,  riportano  un  codice  identificativo  per  ciascun
          prodotto oggetto  di  transazione.  I  dati  relativi  alle
          transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in
          forma anonima e in  modalita'  aggregata,  alla  segreteria
          tecnica di ciascuna commissione  unica  nazionale  al  fine
          della  predisposizione  dei  report  informativi   di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al  decreto
          del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
          forestali 31 marzo  2017,  n.  72.  Con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro  tre
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono predisposte le modalita'  di  attuazione
          del presente comma. 
                8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari  a  600.000
          euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2024,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento  del  Ministero  dell'agricoltura,   della
          sovranita' alimentare e delle foreste. 
                8-bis. Al  fine  di  sostenere  le  imprese  agricole
          danneggiate dalla diffusione  del  batterio  della  Xylella
          fastidiosa, e' autorizzata la spesa di 30 milioni  di  euro
          per l'anno 2024 per l'attuazione di misure di  investimento
          per i reimpianti e le  riconversioni  tramite  cultivar  di
          olivo resistenti, nonche' per le riconversioni verso  altre
          colture. Con decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della
          sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  definiti  i
          criteri e le modalita' di attuazione della misura di cui al
          periodo precedente. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di
          euro per l'anno 2024, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          13, comma 6, del decreto legislativo  18  maggio  2001,  n.
          228. 
                8-ter. Le imprese  agricole  con  sede  operativa  in
          Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa  di
          fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio 2023 al
          mese di  maggio  2024,  e  che  non  hanno  beneficiato  di
          risarcimenti derivanti da polizze assicurative o  da  fondi
          mutualistici, previa verifica del nesso di  causalita'  tra
          l'evento siccitoso e i danni riportati,  possono  accedere,
          nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi  previsti
          per  favorire  la  ripresa   dell'attivita'   economica   e
          produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4 del
          medesimo  articolo  5.  Per  la  relativa   procedura,   si
          applicano le disposizioni di cui ai commi  1,  2  e  3  del
          presente articolo. 
                8-quater. La  dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'
          nazionale-interventi indennizzatori,  di  cui  all'articolo
          15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
          e' incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per  l'anno
          2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al
          comma 8-ter. Agli oneri  derivanti  dal  primo  periodo  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n.
          213.»