Art. 34
Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e
proiezioni cinematografiche
1. All'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero
massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo
spettacolo ed e' corredata delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti
gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46
e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un
professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli
architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei
geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo
spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, nonche' della documentazione attestante il rispetto
delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili
secondo le vigenti disposizioni.
2-ter. L'attivita' oggetto della segnalazione di cui al comma 2
puo' essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione all'amministrazione competente.
2-quater. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui
al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorieta' false o mendaci,
l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni
penali di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del
termine di sessanta giorni».
Note all'art. 34:
- Si riporta l'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre
2024, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2025, n. 16, recante «Misure urgenti in materia di
cultura», come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Misure urgenti per la semplificazione degli
interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il
settore audiovisivo). - 1. All'articolo 63, comma 4, primo
periodo, del ((codice dei contratti pubblici, di cui al))
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole:
«Sport e salute ((S.p.a.))» sono aggiunte le seguenti: «e
le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con
competenza sul territorio del capoluogo di regione».
2. Al fine di favorire l'accesso al settore
dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025,
fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del
regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono
attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza e
il musical nonche' le proiezioni cinematografiche, che si
svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore
1.00 del giorno seguente ((, compresi le rassegne e i
festival che si svolgono per piu' giorni con le medesime
modalita' artistiche e organizzative)), destinati ad un
massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di
spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti
dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale,
e' sostituito dalla segnalazione certificata di inizio
attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico
per le attivita' produttive o ufficio analogo, con
esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo
spettacolo.
2-bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il
numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui
si svolge lo spettacolo ed e' corredata delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per
quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i
fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un
professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o
nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti
industriali o nell'albo dei geometri che attesta la
rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle
regole tecniche stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, nonche' della documentazione attestante il
rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del
rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.
2-ter. L'attivita' oggetto della segnalazione di cui
al comma 2 puo' essere iniziata dalla data della
presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
2-quater. L'amministrazione competente, in caso di
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorieta' false o mendaci,
l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle
sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, puo' adottare i provvedimenti di cui al primo
periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta
giorni.
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7
dicembre 2017, n. 203, dopo la lettera b), e' inserita la
seguente:
«b-bis) opere non adatte ai minori di anni 10;».