Art. 34 
 
Semplificazioni  per  la  realizzazione  di  spettacoli  dal  vivo  e
  proiezioni cinematografiche 
 
  1. All'articolo 7 del  decreto-legge  27  dicembre  2024,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025,  n.  16,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. La segnalazione di  cui  al  comma  2  indica  il  numero
massimo di partecipanti, il luogo e l'orario  in  cui  si  svolge  lo
spettacolo  ed  e'  corredata  delle  dichiarazioni  sostitutive   di
certificazioni e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti
gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46
e 47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un
professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o  nell'albo  degli
architetti  o  nell'albo  dei  periti  industriali  o  nell'albo  dei
geometri che attesta la rispondenza  del  luogo  dove  si  svolge  lo
spettacolo alle regole tecniche stabilite con  decreto  del  Ministro
dell'interno, nonche' della  documentazione  attestante  il  rispetto
delle misure di sicurezza e di contenimento del  rischio  applicabili
secondo le vigenti disposizioni. 
    2-ter. L'attivita' oggetto della segnalazione di cui al  comma  2
puo'  essere  iniziata   dalla   data   della   presentazione   della
segnalazione all'amministrazione competente. 
    2-quater. L'amministrazione  competente,  in  caso  di  accertata
carenza dei requisiti e dei  presupposti  di  cui  al  comma  2,  nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di  cui
al medesimo  comma,  adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti
dannosi  di  essa.  In   caso   di   dichiarazioni   sostitutive   di
certificazioni  e  dell'atto   di   notorieta'   false   o   mendaci,
l'amministrazione,  ferma  restando  l'applicazione  delle   sanzioni
penali di cui al capo VI del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo  anche  dopo  la  scadenza  del
termine di sessanta giorni». 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta l'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre
          2024, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge  21
          febbraio 2025, n. 16, recante «Misure urgenti in materia di
          cultura», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Misure urgenti per la semplificazione  degli
          interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il
          settore audiovisivo). - 1. All'articolo 63, comma 4,  primo
          periodo, del ((codice dei contratti pubblici, di  cui  al))
          decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo  le  parole:
          «Sport e salute ((S.p.a.))» sono aggiunte le  seguenti:  «e
          le Soprintendenze Archeologia, belle arti e  paesaggio  con
          competenza sul territorio del capoluogo di regione». 
                2.  Al  fine  di  favorire   l'accesso   al   settore
          dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio  2025,
          fuori dei casi  previsti  dagli  articoli  142  e  143  del
          regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.  635,
          per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono
          attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza  e
          il musical nonche' le proiezioni cinematografiche,  che  si
          svolgono in un orario compreso tra le ore  8.00  e  le  ore
          1.00 del giorno seguente  ((,  compresi  le  rassegne  e  i
          festival che si svolgono per piu' giorni  con  le  medesime
          modalita' artistiche e  organizzative)),  destinati  ad  un
          massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione,
          licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
          comunque  denominato,  richiesto  per  l'organizzazione  di
          spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente
          dall'accertamento  di  requisiti  e  presupposti  richiesti
          dalla legge o da atti amministrativi a contenuto  generale,
          e' sostituito  dalla  segnalazione  certificata  di  inizio
          attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, presentata dall'interessato  allo  sportello  unico
          per  le  attivita'  produttive  o  ufficio   analogo,   con
          esclusione dei casi in cui sussistono  vincoli  ambientali,
          paesaggistici o culturali nel luogo in  cui  si  svolge  lo
          spettacolo. 
                2-bis. La segnalazione di cui al comma  2  indica  il
          numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in  cui
          si svolge lo spettacolo ed e' corredata delle dichiarazioni
          sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per
          quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e  i
          fatti previsti negli articoli 46 e 47 del  testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000,  n.  445,  e  di  una   relazione   tecnica   di   un
          professionista  iscritto  nell'albo   degli   ingegneri   o
          nell'albo  degli  architetti   o   nell'albo   dei   periti
          industriali  o  nell'albo  dei  geometri  che  attesta   la
          rispondenza del luogo dove si  svolge  lo  spettacolo  alle
          regole  tecniche  stabilite  con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, nonche' della  documentazione  attestante  il
          rispetto delle misure di sicurezza e  di  contenimento  del
          rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni. 
                2-ter. L'attivita' oggetto della segnalazione di  cui
          al  comma  2  puo'  essere  iniziata   dalla   data   della
          presentazione   della   segnalazione    all'amministrazione
          competente. 
                2-quater. L'amministrazione competente,  in  caso  di
          accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
          comma 2, nel termine di  sessanta  giorni  dal  ricevimento
          della  segnalazione  di  cui  al  medesimo  comma,   adotta
          motivati   provvedimenti   di   divieto   di   prosecuzione
          dell'attivita'  e  di  rimozione  degli  eventuali  effetti
          dannosi di essa. In caso di  dichiarazioni  sostitutive  di
          certificazioni e dell'atto di notorieta' false  o  mendaci,
          l'amministrazione,  ferma  restando  l'applicazione   delle
          sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, puo' adottare  i  provvedimenti  di  cui  al  primo
          periodo anche dopo la  scadenza  del  termine  di  sessanta
          giorni. 
                3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7
          dicembre 2017, n. 203, dopo la lettera b), e'  inserita  la
          seguente: 
                  «b-bis) opere non adatte ai minori di anni 10;».