Art. 35 
 
               Riordino dell'Automobile Club d'Italia 
 
  1.  Ferme  restando  la  natura  giuridica  di  ente  pubblico  non
economico a base associativa e  le  competenze  dell'Automobile  Club
d'Italia (ACI), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, lo statuto dell'ente e'  adeguato  al  fine  di
assicurare il recepimento dei seguenti principi direttivi: 
    a) soppressione del consiglio generale e del comitato esecutivo; 
    b) istituzione di un organo collegiale  di  amministrazione,  che
dura in carica quattro anni, e comunque  sino  alla  cessazione,  per
qualunque causa, del mandato del presidente dell'ACI in carica, cosi'
composto: 
      1) presidente  dell'ACI,  che  lo  presiede,  il  cui  voto  e'
determinante nei casi di parita' di voto; 
      2) undici presidenti di Automobile Club federati; 
      3) due  rappresentanti  dell'Amministrazione  vigilante  e  due
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
      4) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e
delle finanze, della giustizia, dell'interno e della difesa; 
      5) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome; 
      6)  un  rappresentante  designato  dall'Unione  delle  province
d'Italia (UPI); 
      7) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale  dei
comuni italiani (ANCI); 
    c) istituzione di un organo collegiale  con  funzioni  consultive
del  presidente  dell'ACI,  composto  dai  presidenti  dei   comitati
regionali; 
    d) riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, composto
da cinque revisori effettivi e cinque supplenti, di cui: 
      1) un revisore effettivo, che  lo  presiede,  e  uno  supplente
nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
      2)   un   revisore   effettivo   e   uno   supplente   nominati
dall'Amministrazione vigilante; 
      3) un revisore effettivo e uno supplente nominati dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
      4)  due   revisori   effettivi   e   due   supplenti   nominati
dall'assemblea dell'ACI; 
    e) istituzione di un comitato tecnico di vigilanza sulla gestione
del Pubblico registro automobilistico (PRA), cosi' composto: 
      1) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, di cui uno con funzioni di presidente; 
      2)  un  rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri; 
      3) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e
delle finanze e della giustizia; 
      4) due rappresentanti dell'ACI, scelti tra i direttori centrali
dell'ente. 
  2. Al fine di assicurare la  razionalizzazione  e  il  contenimento
delle spese, le strutture di missione dell'ACI per i progetti europei
automotive  e  per  il  turismo,  per   gli   investimenti   relativi
all'autodromo di Monza e per la reingegnerizzazione dei  processi  di
supporto al Documento  unico  (DU)  e  delle  procedure  del  PRA  di
compravendita dei veicoli sono soppresse e le relative funzioni  sono
riallocate presso  le  direzioni  centrali  dell'ACI,  apportando  le
necessarie   modifiche   all'ordinamento   dei   servizi   dell'ente.
Conseguentemente, gli incarichi di livello dirigenziale di prima e di
seconda fascia presso le  strutture  soppresse  sono  revocati  e  le
relative posizioni di livello dirigenziale  di  prima  e  di  seconda
fascia, gia' assegnate alle strutture  di  missione  in  soprannumero
alla vigente dotazione organica dei dirigenti di prima e  di  seconda
fascia  dell'ACI,  sono  soppresse.   Il   personale   con   incarico
dirigenziale in servizio presso le strutture di  missione  soppresse,
se proveniente da  pubbliche  amministrazioni  diverse  dall'ACI,  e'
restituito alle amministrazioni di appartenenza. 
  3. L'ACI, gli Automobile Club federati e le societa'  in  house  da
essi  controllate  sono  soggetti  agli  obblighi  di  pubblicita'  e
trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  4. A decorrere dall'esercizio successivo alla data  di  entrata  in
vigore   della   presente   legge,   l'ACI   predispone,   ai   sensi
rispettivamente degli articoli 2423 e seguenti del  codice  civile  e
degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9  aprile  1991,
n. 127, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo,
inclusivo  delle  societa'  in  house,  sulla  base  di  contabilita'
separate, oggetto di controllo legale  da  parte  della  societa'  di
revisione legale dei conti di cui al comma 6, aventi a oggetto: 
    a)  le   attivita'   istituzionali   e   le   funzioni   connesse
all'attivita' di Federazione nazionale per lo sport automobilistico; 
    b) le attivita' di gestione del PRA; 
    c) le attivita' connesse ai tributi automobilistici. 
  5. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di
cui al comma 4, contengono i bilanci delle singole attivita'  di  cui
alle lettere a), b) e c) del comma 4 e definiscono  con  chiarezza  i
principi di contabilita' analitica secondo cui sono  tenuti  i  conti
separati e le attivita' a  ciascuno  riconducibili,  ivi  compresi  i
costi relativi alle risorse di  personale,  strumentali  o  di  altra
natura, nonche' i criteri  di  ripartizione  dei  costi  comuni  alle
attivita' medesime. Eventuali variazioni dei principi e  dei  criteri
di cui al primo periodo sono consentiti solo in casi eccezionali,  di
cui si deve fornire adeguata e analitica giustificazione. 
  6. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di
cui al comma 4, sono  oggetto  di  certificazione  da  parte  di  una
societa' di revisione legale dei conti, nominata secondo  i  principi
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.
39. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  10,  comma  1-bis,
del  decreto-legge  25  luglio   2018,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108,  alle  societa'
in house controllate dall'ACI si  applicano,  comunque,  le  seguenti
disposizioni del testo unico in materia di societa' a  partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: 
    a) articolo 11, comma 1, con la specificazione che il regolamento
di governance delle  societa'  partecipate  dall'ACI  puo'  prevedere
ulteriori requisiti che tengano conto delle esperienze  acquisite  in
incarichi di funzione dirigenziale  svolti  presso  enti  pubblici  o
privati  ovvero  aziende  pubbliche  o  private,  o  di   particolari
professionalita' acquisite nell'ambito  dell'attivita'  istituzionale
dell'ente; 
    b) articolo 11, commi 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13; 
    c) articolo 20, in materia di razionalizzazione  periodica  delle
partecipazioni pubbliche. 
  8.  Ferma  restando  l'assenza  di  cause  di  inconferibilita'   e
incompatibilita', anche con riferimento a situazioni di conflitto  di
interesse, ai sensi della legge  6  novembre  2012,  n.  190,  e  del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, la carica di rappresentante
di   Automobile   Club   nell'ambito   dell'organo   collegiale    di
amministrazione di cui al comma 1, lettera b), costituisce  causa  di
incompatibilita' ai fini della nomina negli organi di amministrazione
delle  societa'  in  house  dell'ACI.  L'incarico  di  presidente  di
Automobile Club costituisce causa di incompatibilita' ai  fini  della
nomina quale direttore generale delle societa' partecipate dall'ACI. 
  9. Al fine di garantire la riduzione dei costi e la  concentrazione
degli  obiettivi  strategici,  nell'ottica  di   una   efficiente   e
trasparente gestione  delle  partecipazioni  sociali,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  l'ACI
predispone  un  piano  di  razionalizzazione   delle   partecipazioni
detenute, da sottoporre, entro il medesimo termine,  all'approvazione
dell'Amministrazione vigilante, che si esprime nei  successivi  venti
giorni. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del  piano  di
cui al primo periodo, le convenzioni che regolano i rapporti dell'ACI
con le societa' in house dell'ente sono sottoposte a revisione. 
  10. I rappresentanti e i componenti nominati su  proposta  dell'ACI
ovvero su proposta delle societa' direttamente controllate  dall'ACI,
in carica negli organi amministrativi e di controllo  delle  societa'
partecipate  direttamente  e  indirettamente  dall'ente,  decadono  a
decorrere dalla ricostituzione degli organi sociali  da  parte  delle
rispettive assemblee societarie, da  convocare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non si  applica
l'articolo 2383, terzo comma, del codice  civile.  I  presidenti  dei
collegi sindacali delle societa' controllate dall'ACI  non  emittenti
strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono  designati
dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
  11.   La   societa'   in    house    dell'ACI    denominata    «ACI
Progei-Programmazione e gestione impianti  e  immobili  Societa'  per
Azioni» e' sciolta e posta  in  liquidazione  entro  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In  esito  alla
procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice  civile,
il patrimonio netto risultante e' di spettanza dell'ACI. Gli atti  di
trasferimento della proprieta' dei beni immobili all'ACI sono  esenti
dall'imposta  di  registro,  dall'imposta  di  bollo,  dalle  imposte
ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche'  da
ogni altro tributo o diritto. Le unita' di personale dell'ACI  Progei
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono  trasferite  presso
altre  societa'  controllate  dall'ACI.  I  bandi  di  concorso   per
l'assunzione di  personale  non  dirigenziale  presso  l'ACI  possono
prevedere, nei limiti di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la  valorizzazione
dell'esperienza  professionale  maturata  presso  societa'  in  house
dell'ACI o, in alternativa, riserve di posti non superiori al 50  per
cento di quelli banditi da destinare al predetto personale che  abbia
maturato almeno tre anni di servizio senza demerito. 
  12. Nelle  more  dell'insediamento  del  presidente  dell'ACI  gia'
eletto  e  dei  nuovi  organi  collegiali  di   amministrazione,   il
Commissario  straordinario  dell'ACI,  di  cui  all'articolo  14  del
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2025, n.  119,  provvede  all'adeguamento  dello
statuto dell'ACI e alla conseguente revisione dei regolamenti interni
dell'ente e del regolamento di governance delle societa'  partecipate
dall'ACI, nonche' alla predisposizione del piano di razionalizzazione
delle partecipazioni e alla revisione delle  convenzioni  di  cui  al
comma 9 del presente articolo, secondo quanto previsto  dal  presente
articolo. 
  13. All'articolo 51 del decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Per le finalita' e per gli obiettivi di cui al  comma  1,
il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  puo'  avvalersi
della societa' ACI Informatica S.p.A., che  opera  in  regime  di  in
house providing dell'Automobile Club d'Italia ed e' dallo stesso ente
controllata, mediante apposite convenzioni con la stessa societa', al
fine di conseguire obiettivi di efficienza e contenimento  dei  costi
delle  proprie   attivita'   informatiche   e   di   gestione   delle
infrastrutture tecnologiche, ivi compresi i rispettivi  data  center,
in aderenza ai processi istituzionali e digitali afferenti  anche  ad
ambiti affini. Gli oneri delle convenzioni di cui al  presente  comma
sono posti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,  comma  921,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 10, comma 4, del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
settembre 1994, n. 634». 
 
          Note all'art. 35: 
              - Il decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.33  recante
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni» e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  5  aprile
          2013, n. 80. 
              - Si riporta l'articolo 2423 del Codice civile: 
                «Art.  2423   (Redazione   del   bilancio).   -   Gli
          amministratori devono redigere il  bilancio  di  esercizio,
          costituito dallo stato patrimoniale, dal  conto  economico,
          dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 
                Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e  deve
          rappresentare in modo veritiero e  corretto  la  situazione
          patrimoniale e finanziaria della societa'  e  il  risultato
          economico dell'esercizio. 
                Se   le   informazioni   richieste   da    specifiche
          disposizioni di legge  non  sono  sufficienti  a  dare  una
          rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le
          informazioni complementari necessarie allo scopo. 
                Non  occorre  rispettare  gli  obblighi  in  tema  di
          rilevazione,  valutazione,  presentazione   e   informativa
          quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine
          di  dare  una  rappresentazione   veritiera   e   corretta.
          Rimangono fermi gli obblighi in  tema  di  regolare  tenuta
          delle scritture contabili.  Le  societa'  illustrano  nella
          nota  integrativa  i  criteri  con  i  quali   hanno   dato
          attuazione alla presente disposizione. 
                Se,  in  casi  eccezionali,  l'applicazione  di   una
          disposizione degli articoli seguenti e'  incompatibile  con
          la rappresentazione veritiera e corretta,  la  disposizione
          non  deve  essere  applicata.  La  nota  integrativa   deve
          motivare la  deroga  e  deve  indicarne  l'influenza  sulla
          rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
          e del risultato economico. Gli  eventuali  utili  derivanti
          dalla deroga devono essere  iscritti  in  una  riserva  non
          distribuibile se non in  misura  corrispondente  al  valore
          recuperato. 
                Il bilancio deve essere redatto in  unita'  di  euro,
          senza cifre decimali, ad eccezione della  nota  integrativa
          che puo' essere redatta in migliaia di euro.» 
              - Si riporta l'articolo 25 del  decreto  legislativo  9
          aprile 1991, n. 127 recante «Attuazione delle direttive  n.
          78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria,  relative
          ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma
          1, della legge 26 marzo 1990, n. 69»: 
                «Art. 25(Imprese obbligate  a  redigere  il  bilancio
          consolidato). - 1.Le societa' per  azioni,  in  accomandita
          per azioni, e a responsabilita'  limitata  che  controllano
          un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo
          i  criteri  stabiliti  dalle  disposizioni  degli  articoli
          seguenti. 
                2. Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui  all'art.
          2201 del codice civile, le societa' cooperative e le  mutue
          assicuratrici che controllano una societa' per  azioni,  in
          accomandita per azioni o a responsabilita' limitata.» 
              - Si riporta l'articolo 13 del decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39  recante  «Attuazione  della  direttiva
          2006/43/CE,  relativa  alle  revisioni  legali  dei   conti
          annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive
          78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga   la   direttiva
          84/253/CEE»: 
                «Art.   13   (Conferimento,   revoca   e   dimissioni
          dall'incarico,  risoluzione  del  contratto).  -  1.  Salvo
          quanto disposto dall'articolo 2328, secondo  comma,  numero
          11), del codice civile e fermo restando che i  conferimenti
          degli incarichi di revisione legale dei conti da  parte  di
          enti di interesse pubblico sono disciplinati  dall'articolo
          17, comma 1, del presente decreto e  dall'articolo  16  del
          Regolamento  europeo,  l'assemblea,  su  proposta  motivata
          dell'organo  di   controllo,   conferisce   l'incarico   di
          revisione legale e determina il corrispettivo spettante  al
          revisore legale o alla societa'  di  revisione  legale  per
          l'intera durata dell'incarico e gli eventuali  criteri  per
          l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. 
                2. Ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17,
          comma 1, del presente decreto l'incarico ha  la  durata  di
          tre  esercizi,  con  scadenza  alla   data   dell'assemblea
          convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
          esercizio dell'incarico. 
                2-bis. E' vietata qualsiasi clausola contrattuale che
          limiti la scelta del revisore legale o  della  societa'  di
          revisione legale  da  parte  dell'assemblea  a  determinate
          categorie o  elenchi  di  revisori  legali  o  societa'  di
          revisione legale e, qualora prevista, e' da ritenersi nulla
          e priva di effetti. 
                2-ter.  L'assemblea  delle  societa'  di   cui   agli
          articoli  3  e  4  del  decreto  legislativo  adottato   in
          attuazione dell'articolo 13 della legge 21  febbraio  2024,
          n. 15,  su  proposta  motivata  dell'organo  di  controllo,
          conferisce l'incarico  di  attestazione  della  conformita'
          della rendicontazione  di  sostenibilita'  e  determina  il
          corrispettivo spettante al revisore della sostenibilita'  o
          alla societa'  di  revisione  legale  per  l'intera  durata
          dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento  di
          tale corrispettivo durante l'incarico. 
                L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza
          alla data dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del
          bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Per  le
          societa' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo
          adottato in attuazione  dell'articolo  13  della  legge  21
          febbraio 2024, n. 15 che siano enti di interesse pubblico o
          enti sottoposti a regime intermedio, l'incarico puo' essere
          rinnovato  per  non  piu'  di  due  volte  e  puo'   essere
          nuovamente conferito allo  stesso  soggetto  solo  dopo  il
          decorso di quattro esercizi. Si applica il comma 2-bis. 
                2-quater.    Nel    caso    in     cui     l'incarico
          dell'attestazione di conformita' della  rendicontazione  di
          sostenibilita' sia conferito  al  revisore  legale  o  alla
          societa' di revisione  legale  incaricati  della  revisione
          legale  del  bilancio,  l'incarico   dell'attestazione   di
          conformita' della rendicontazione  di  sostenibilita'  puo'
          avere una durata inferiore a quella indicata al comma 2-ter
          ai fini dell'allineamento della scadenza  dell'incarico  di
          attestazione  della  sostenibilita'   con   l'incarico   di
          revisione del bilancio. 
                3. L'assemblea revoca gli incarichi, sentito l'organo
          di controllo, quando ricorra una giusta causa,  provvedendo
          contestualmente a conferire l'incarico a un altro  revisore
          legale, revisore della sostenibilita' o ad  altra  societa'
          di revisione legale secondo le modalita' di cui al comma  1
          o al comma 2-ter. Non costituisce giusta causa di revoca la
          divergenza  di  opinioni  in  merito  ad   un   trattamento
          contabile,  ad  un  principio  di   rendicontazione   della
          sostenibilita',  a  una  procedura  di   revisione   o   di
          attestazione. 
                4.   Il   revisore   legale,   il   revisore    della
          sostenibilita' o la societa' di  revisione  legale  possono
          dimettersi  dagli  incarichi,  salvo  il  risarcimento  del
          danno, nei casi e con le modalita' definiti con regolamento
          dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
          Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste  in
          essere in tempi e modi tali  da  consentire  alla  societa'
          sottoposta a revisione o sottoposta  alla  attestazione  di
          provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave  e
          comprovato  del  revisore  legale,   del   revisore   della
          sostenibilita' o della societa'  di  revisione  legale.  Il
          medesimo regolamento definisce i casi e le modalita' in cui
          puo' risolversi  consensualmente  o  per  giusta  causa  il
          contratto con il quale  sono  conferiti  gli  incarichi  di
          revisione legale e di attestazione. 
                5. Nei casi di cui al comma 4, la societa' sottoposta
          a revisione legale o sottoposta  all'attestazione  provvede
          tempestivamente a conferire nuovi incarichi. 
                6. In caso di dimissioni  o  risoluzione  consensuale
          del  contratto,  le  funzioni  di  revisione  legale  e  di
          attestazione continuano a essere  esercitate  dal  medesimo
          revisore legale, revisore della sostenibilita'  o  societa'
          di revisione legale  fino  a  quando  la  deliberazione  di
          conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e,
          comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni  o
          della risoluzione del contratto. 
                7. La societa' sottoposta a  revisione  o  sottoposta
          all'attestazione e il revisore legale,  il  revisore  della
          sostenibilita' o la societa' di revisione legale  informano
          tempestivamente il Ministero dell'economia e delle  finanze
          e,  per  la  revisione  legale   e   l'attestazione   della
          rendicontazione di sostenibilita'  relativa  agli  enti  di
          interesse  pubblico  e  agli  enti  sottoposti   a   regime
          intermedio,  la  Consob,  in  ordine  alla   revoca,   alle
          dimissioni o alla risoluzione  consensuale  del  contratto,
          fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le
          hanno determinate. 
                8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca  adottate
          dall'assemblea delle societa' in accomandita per azioni  si
          applica l'articolo 2459 del codice civile. 
                9. In caso di  revisione  legale  o  di  attestazione
          della conformita' della rendicontazione  di  sostenibilita'
          di un ente di interesse pubblico di  cui  all'articolo  16,
          gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno  il  5
          per cento del capitale sociale, o l'organo di controllo,  o
          la Consob hanno la facolta' di adire  il  Tribunale  civile
          per la revoca  del  revisore  legale,  del  revisore  della
          sostenibilita' o della societa'  di  revisione  legale  ove
          ricorrano giustificati motivi.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge  25  luglio  2018,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 settembre 2018, n. 108 recante
          «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»: 
                «Art. 10 (Proroga di termini in materia di sport).  -
          1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste
          per  l'Universiade  Napoli  2019,   il   termine   previsto
          dall'articolo 1, comma 378, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, e' prorogato al 31 maggio 2019, e al comma 375, del
          medesimo  articolo,  le  parole  da:   «con   decreto   del
          Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite  dalle
          seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale  Universiade
          2019  (ARU)   e'   nominato   commissario   straordinario».
          Conseguentemente, all'articolo 1, comma 379, della legge n.
          205 del 2017, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai
          seguenti: «Il commissario, previa intesa con il sindaco  in
          caso di interventi da realizzare  nell'ambito  territoriale
          del comune  di  Napoli,  assicura  la  realizzazione  degli
          interventi di cui al comma 375. A tale scopo e'  costituita
          una cabina di coordinamento, della  quale  fanno  parte  il
          commissario  straordinario,  il  Presidente  della  Regione
          Campania o  un  suo  delegato  e  i  sindaci  delle  citta'
          capoluogo di  provincia  della  Campania  o  loro  delegati
          nonche' dei comuni ove vengano localizzati gli  interventi,
          il presidente  della  FISU,  il  presidente  del  CUSI,  il
          presidente del CONI o  un  suo  delegato  e  il  presidente
          dell'ANAC o un suo delegato. 
                1-bis. Al fine di assicurare il  pieno  perseguimento
          delle proprie finalita' istituzionali, anche  in  relazione
          all'organizzazione del Gran Premio d'Italia  di  Formula  1
          presso l'autodromo di Monza, sono fissati  al  31  dicembre
          2018 i termini entro cui l'Automobile Club d'Italia (ACI) e
          gli Automobile  Club  ad  esso  federati,  in  quanto  enti
          pubblici a base  associativa  non  gravanti  sulla  finanza
          pubblica  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2-bis,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125,  si
          adeguano  con  propri  regolamenti  ai  principi   generali
          desumibili dal testo unico di cui al decreto legislativo 19
          agosto  2016,  n.   175,   in   materia   di   societa'   a
          partecipazione  pubblica,  sulla  base   delle   rispettive
          specificita'  e  secondo  criteri  di  razionalizzazione  e
          contenimento della spesa.» 
              - Si  riportano  gli  articoli  11  e  20  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante «Testo unico  in
          materia di societa' a partecipazione pubblica»: 
                «Art. 11 (Organi amministrativi e di controllo  delle
          societa' a controllo pubblico). - 1.  Salvi  gli  ulteriori
          requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi
          amministrativi e  di  controllo  di  societa'  a  controllo
          pubblico devono  possedere  i  requisiti  di  onorabilita',
          professionalita' e  autonomia  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze , previa  intesa  in
          Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Resta  fermo  quanto
          disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8  aprile
          2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135. 
                2. L'organo amministrativo delle societa' a controllo
          pubblico e' costituito,  di  norma,  da  un  amministratore
          unico. 
                3. L'assemblea della societa' a  controllo  pubblico,
          con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni  di
          adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di
          contenimento dei costi, puo' disporre che la  societa'  sia
          amministrata da un consiglio di amministrazione composto da
          tre o cinque  membri,  ovvero  che  sia  adottato  uno  dei
          sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti
          dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis  del  capo  V  del
          titolo V del libro V del  codice  civile.  La  delibera  e'
          trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 4, e  alla  struttura  di  cui
          all'articolo 15. 
                4. Nella scelta degli amministratori delle societa' a
          controllo  pubblico,  le  amministrazioni   assicurano   il
          rispetto del principio  di  equilibrio  di  genere,  almeno
          nella  misura  di  un  terzo,  da  computare   sul   numero
          complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso
          d'anno. Qualora la societa' abbia un organo  amministrativo
          collegiale,  lo  statuto  prevede  che  la   scelta   degli
          amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto  dei
          criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. 
                5.  Quando  la  societa'  a  controllo  pubblico  sia
          costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata,
          non e'  consentito,  in  deroga  all'articolo  2475,  terzo
          comma, del codice civile, prevedere  che  l'amministrazione
          sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o piu'
          soci. 
                6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  previo  parere  delle  Commissioni   parlamentari
          competenti, per  le  societa'  a  controllo  pubblico  sono
          definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi
          al  fine  di  individuare  fino  a  cinque  fasce  per   la
          classificazione delle suddette societa'.  Per  le  societa'
          controllate dalle regioni o dagli enti locali,  il  decreto
          di cui al  primo  periodo  e'  adottato  previa  intesa  in
          Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia  e'
          determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi
          al  quale  gli  organi  di  dette  societa'   devono   fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la   determinazione   del   trattamento   economico   annuo
          onnicomprensivo da corrispondere  agli  amministratori,  ai
          titolari  e  componenti  degli  organi  di  controllo,   ai
          dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
          il limite massimo  di  euro  240.000  annui  al  lordo  dei
          contributi previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto  anche  dei
          compensi corrisposti da altre pubbliche  amministrazioni  o
          da altre societa' a controllo pubblico. Le stesse  societa'
          verificano il rispetto del limite massimo  del  trattamento
          economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e
          dipendenti fissato con il suddetto decreto.  Sono  in  ogni
          caso   fatte   salve   le   disposizioni   legislative    e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quelli previsti dal decreto di cui al  presente  comma.  Il
          decreto stabilisce altresi'  i  criteri  di  determinazione
          della parte variabile della remunerazione,  commisurata  ai
          risultati di bilancio raggiunti dalla  societa'  nel  corso
          dell'esercizio precedente. In caso  di  risultati  negativi
          attribuibili alla responsabilita'  dell'amministratore,  la
          parte variabile non puo' essere corrisposta. 
                7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma  6
          restano in vigore le disposizioni di  cui  all'articolo  4,
          comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n.
          166. 
                8. Gli  amministratori  delle  societa'  a  controllo
          pubblico    non    possono    essere    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora
          siano dipendenti della societa' controllante, in virtu' del
          principio di onnicomprensivita' della  retribuzione,  fatto
          salvo il diritto alla copertura assicurativa e al  rimborso
          delle spese documentate, nel rispetto del limite  di  spesa
          di cui al comma 6, essi  hanno  l'obbligo  di  riversare  i
          relativi   compensi   alla   societa'   di    appartenenza.
          Dall'applicazione del presente comma non  possono  derivare
          aumenti  della  spesa  complessiva  per  i  compensi  degli
          amministratori. 
                9. Gli statuti delle societa'  a  controllo  pubblico
          prevedono altresi': 
                  a)  l'attribuzione  da  parte  del   consiglio   di
          amministrazione  di  deleghe  di   gestione   a   un   solo
          amministratore,  salva   l'attribuzione   di   deleghe   al
          presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; 
                  b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la
          previsione   che   la   carica   stessa   sia    attribuita
          esclusivamente  quale  modalita'  di   individuazione   del
          sostituto del presidente in caso di assenza o  impedimento,
          senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; 
                  c) il divieto di corrispondere gettoni di  presenza
          o  premi  di  risultato  deliberati  dopo  lo   svolgimento
          dell'attivita', e il divieto di  corrispondere  trattamenti
          di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; 
                  d) il divieto di istituire organi diversi da quelli
          previsti dalle norme generali in tema di societa'. 
                10. E' comunque fatto  divieto  di  corrispondere  ai
          dirigenti delle societa' a controllo pubblico indennita'  o
          trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto  a
          quelli  previsti  dalla  legge   o   dalla   contrattazione
          collettiva ovvero di  stipulare  patti  o  accordi  di  non
          concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125  del  codice
          civile. 
                11. Nelle societa' di cui  amministrazioni  pubbliche
          detengono  il  controllo  indiretto,  non   e'   consentito
          nominare, nei consigli di amministrazione  o  di  gestione,
          amministratori della  societa'  controllante,  a  meno  che
          siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere
          continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza  di
          rendere disponibili alla societa' controllata particolari e
          comprovate competenze tecniche degli  amministratori  della
          societa'   controllante   o   di    favorire    l'esercizio
          dell'attivita' di direzione e coordinamento. 
                12. Coloro  che  hanno  un  rapporto  di  lavoro  con
          societa' a controllo pubblico e che sono  al  tempo  stesso
          componenti degli organi di amministrazione  della  societa'
          con cui e' instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati
          in aspettativa non retribuita e con sospensione della  loro
          iscrizione  ai  competenti  istituti  di  previdenza  e  di
          assistenza,  salvo  che  rinuncino  ai  compensi  dovuti  a
          qualunque titolo agli amministratori. 
                13. Le societa' a controllo pubblico limitano ai casi
          previsti  dalla  legge  la  costituzione  di  comitati  con
          funzioni consultive o di proposta.  Per  il  caso  di  loro
          costituzione, non  puo'  comunque  essere  riconosciuta  ai
          componenti   di   tali   comitati   alcuna    remunerazione
          complessivamente superiore al 30  per  cento  del  compenso
          deliberato  per  la  carica   di   componente   dell'organo
          amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione
          professionale e all'entita' dell'impegno richiesto. 
                14. Restano  ferme  le  disposizioni  in  materia  di
          inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui  al
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
                15. Agli organi di amministrazione e controllo  delle
          societa' in house si applica  il  decreto-legge  16  maggio
          1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          luglio 1994, n. 444. 
                16. Nelle societa' a partecipazione pubblica ma non a
          controllo  pubblico,  l'amministrazione  pubblica  che  sia
          titolare di una partecipazione pubblica superiore al  dieci
          per  cento  del  capitale  propone  agli  organi  societari
          l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai  commi
          6 e 10.» 
                «Art.   20   (Razionalizzazione    periodica    delle
          partecipazioni  pubbliche).  -  1.  Fermo  quanto  previsto
          dall'articolo 24, comma  1,  le  amministrazioni  pubbliche
          effettuano   annualmente,   con   proprio    provvedimento,
          un'analisi dell'assetto complessivo delle societa'  in  cui
          detengono    partecipazioni,    dirette    o     indirette,
          predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al  comma
          2, un piano di riassetto  per  la  loro  razionalizzazione,
          fusione   o   soppressione,   anche   mediante   messa   in
          liquidazione  o  cessione.  Fatto  salvo  quanto   previsto
          dall'articolo 17, comma  4,  del  decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che  non  detengono
          alcuna partecipazione  lo  comunicano  alla  sezione  della
          Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5,  comma
          4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 
                2.  I  piani  di  razionalizzazione,   corredati   di
          un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
          modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede
          di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni  pubbliche
          rilevino: 
                  a) partecipazioni societarie che non  rientrino  in
          alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 
                  b) societa' che risultino  prive  di  dipendenti  o
          abbiano un numero di amministratori superiore a quello  dei
          dipendenti; 
                  c)  partecipazioni   in   societa'   che   svolgono
          attivita' analoghe o similari  a  quelle  svolte  da  altre
          societa' partecipate o da enti pubblici strumentali; 
                  d) partecipazioni in  societa'  che,  nel  triennio
          precedente,  abbiano  conseguito  un  fatturato  medio  non
          superiore a un milione di euro; 
                  e) partecipazioni in  societa'  diverse  da  quelle
          costituite per  la  gestione  di  un  servizio  d'interesse
          generale che abbiano prodotto  un  risultato  negativo  per
          quattro dei cinque esercizi precedenti; 
                  f)  necessita'  di  contenimento   dei   costi   di
          funzionamento; 
                  g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad
          oggetto le attivita' consentite all'articolo 4. 
                3. I provvedimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi
          con le modalita' di cui all'articolo 17  del  decreto-legge
          n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla  legge
          di conversione 11 agosto 2014, n. 114  e  rese  disponibili
          alla struttura di cui all'articolo 15  e  alla  sezione  di
          controllo  della  Corte  dei  conti  competente  ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 4. 
                4.   In   caso   di    adozione    del    piano    di
          razionalizzazione,   entro   il   31   dicembre   dell'anno
          successivo  le  pubbliche  amministrazioni  approvano   una
          relazione  sull'attuazione  del   piano,   evidenziando   i
          risultati conseguiti, e la trasmettono  alla  struttura  di
          cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte
          dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 
                5. I piani di riassetto possono  prevedere  anche  la
          dismissione  o  l'assegnazione  in  virtu'  di   operazioni
          straordinarie delle  partecipazioni  societarie  acquistate
          anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di
          scioglimento  delle  societa'  o   di   alienazione   delle
          partecipazioni  sociali  sono  disciplinati,  salvo  quanto
          diversamente   disposto   nel   presente   decreto,   dalle
          disposizioni del codice civile e  sono  compiuti  anche  in
          deroga alla previsione normativa originaria riguardante  la
          costituzione   della   societa'    o    l'acquisto    della
          partecipazione. 
                6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma
          568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
                7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi  da
          1 a 4 da parte  degli  enti  locali  comporta  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da un  minimo  di
          euro 5.000 a un massimo di euro  500.000,  salvo  il  danno
          eventualmente rilevato in sede di  giudizio  amministrativo
          contabile,    comminata    dalla     competente     sezione
          giurisdizionale regionale  della  Corte  dei  conti"  .  Si
          applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. 
                8. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  29,
          comma 1-ter,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190. 
                9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  del
          presente  decreto,  il  conservatore  del  registro   delle
          imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese,  con
          gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice  civile,
          le societa' a controllo pubblico che, per  oltre  due  anni
          consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio
          ovvero non abbiano compiuto  atti  di  gestione.  Prima  di
          procedere  alla  cancellazione,  il  conservatore  comunica
          l'avvio  del  procedimento   agli   amministratori   o   ai
          liquidatori,  che  possono,  entro  60  giorni,  presentare
          formale e motivata domanda di prosecuzione  dell'attivita',
          corredata  dell'atto  deliberativo  delle   amministrazioni
          pubbliche socie, adottata nelle forme  e  con  i  contenuti
          previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione
          della domanda,  non  si  da'  seguito  al  procedimento  di
          cancellazione. Unioncamere presenta, entro due  anni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  alla
          struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione
          sullo stato di attuazione della presente norma.» 
              -  La  legge  6   novembre   2012,   n.   190   recante
          «Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della
          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica
          amministrazione» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre
          2012, n. 265. 
              - Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.  39  recante
          «Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'articolo 1, commi  49  e  50,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190» e'  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 19 aprile 2013, n. 92. 
              - Si riporta l'articolo 2383 del Codice civile: 
                «Art. 2383 (Nomina e revoca degli amministratori).  -
          La nomina degli amministratori spetta all'assemblea,  fatta
          eccezione per i primi  amministratori,  che  sono  nominati
          nell'atto costitutivo, e salvo il disposto  degli  articoli
          2351, 2449 e 2450. La nomina  e'  in  ogni  caso  preceduta
          dalla presentazione,  da  parte  dell'interessato,  di  una
          dichiarazione circa  l'inesistenza,  a  suo  carico,  delle
          cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 2382  e  di
          interdizioni dall'ufficio di  amministratore  adottate  nei
          suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. 
                Gli amministratori non possono essere nominati per un
          periodo superiore a  tre  esercizi,  e  scadono  alla  data
          dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio
          relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
                Gli amministratori sono rieleggibili,  salvo  diversa
          disposizione   dello    statuto,    e    sono    revocabili
          dall'assemblea  in  qualunque  tempo,  anche  se   nominati
          nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
          al risarcimento dei  danni,  se  la  revoca  avviene  senza
          giusta causa. 
                Entro trenta giorni dalla notizia della  loro  nomina
          gli  amministratori  devono  chiederne   l'iscrizione   nel
          registro delle imprese indicando per ciascuno  di  essi  il
          cognome e il nome, il  luogo  e  la  data  di  nascita,  il
          domicilio e la cittadinanza, nonche' a quali  tra  essi  e'
          attribuita la rappresentanza della societa', precisando  se
          disgiuntamente o congiuntamente. 
                Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina
          degli amministratori  che  hanno  la  rappresentanza  della
          societa' non sono opponibili ai  terzi  dopo  l'adempimento
          della pubblicita' di cui al  quarto  comma,  salvo  che  la
          societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza. 
              - Si riporta l'articolo 35, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento
          del   lavoro   alle   dipendenze   delle    amministrazioni
          pubbliche»: 
                «Art.  35  (Reclutamento   del   personale).   -   1.
          L'assunzione nelle amministrazioni  pubbliche  avviene  con
          contratto individuale di lavoro: 
                  a)  tramite  procedure   selettive,   conformi   ai
          principi  del  comma  3,   volte   all'accertamento   della
          professionalita'  richiesta,  che  garantiscano  in  misura
          adeguata l'accesso dall'esterno; 
                  b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste
          di collocamento ai sensi della legislazione vigente per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
                2.  Le  assunzioni  obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999,  n.68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
                3.  Le  procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
                  a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione; 
                  b) adozione di meccanismi oggettivi e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
                  c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
          e lavoratori; 
                  d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
                  e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente
          con  esperti  di  provata  competenza  nelle   materie   di
          concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,
          docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
                  e-ter) possibilita' di richiedere, tra i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli  di  inquadramento
          di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
          di ricerca o del master universitario di secondo livello  o
          l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
          ricerca di cui all'articolo  22  della  legge  30  dicembre
          2010,  n.  240.  In  tali  casi,   nelle   procedure   sono
          individuate,     tra     le      aree      dei      settori
          scientifico-disciplinari definite  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
          al titolo di dottore di ricerca o al  master  universitario
          di secondo  livello  o  al  contratto  di  ricerca,  quelle
          pertinenti  alla  tipologia  del  profilo  o   livello   di
          inquadramento. 
                3-bis. Le  amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto
          della programmazione triennale del fabbisogno, nonche'  del
          limite massimo complessivo del 50 per cento  delle  risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
                  a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
          per cento di quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di
          rapporto di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  che,
          alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
          tre anni di servizio alle  dipendenze  dell'amministrazione
          che emana il bando nonche' con una riserva pari al  10  per
          cento dei posti messi a concorso in  favore  delle  persone
          con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 
                  Restano ferme le tutele gia' stabilite dalla citata
          legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni  obbligatorie
          e relative riserve; 
                  b) per titoli ed esami, finalizzati a  valorizzare,
          con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
          dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che,  alla
          data di emanazione del bando,  hanno  maturato  almeno  tre
          anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
          che emana il bando. 
                3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono dettati  modalita'  e  criteri  applicativi  del
          comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui
          alla lettera a) del medesimo comma  in  rapporto  ad  altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
                4. Le determinazioni relative all'avvio di  procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'articolo 6, comma  4.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
                A decorrere dall'anno 2025, le facolta'  assunzionali
          autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo  hanno
          una validita' non  superiore  a  tre  anni.  Tali  facolta'
          assunzionali, ivi  incluse  quelle  derivanti  da  speciali
          disposizioni di legge, alla  scadenza  non  possono  essere
          prorogate. In via transitoria, le facolta' assunzionali non
          ancora esercitate relative ad annualita' pregresse all'anno
          2025, gia' autorizzate o da  autorizzare  con  il  suddetto
          decreto,  ivi  comprese   quelle   previste   da   speciali
          disposizioni di legge, che giungono a  scadenza  alla  data
          del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre  il
          31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate. 
                4-bis. L'avvio delle procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
          dall'articolo 36. 
                4-ter. ((Fatte salve)) la percentuale  non  inferiore
          al 50 per  cento  dei  posti  da  ricoprire,  destinata  al
          corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
          nazionale  dell'amministrazione  di  cui  all'articolo  28,
          nonche' le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e
          le altre stabilite a legislazione vigente, il  reclutamento
          dei dirigenti  delle  amministrazioni  dello  Stato,  delle
          agenzie e degli enti pubblici ((non economici))  si  svolge
          mediante   concorsi   pubblici   unici   organizzati    dal
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica,  avvalendosi   della   Commissione   per
          l'attuazione  del  progetto   di   riqualificazione   delle
          pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto  dei  vincoli  finanziari  e  del
          regime autorizzatorio in  materia  di  assunzioni  a  tempo
          indeterminato.  Ove  richiesto,   il   Dipartimento   della
          funzione pubblica autorizza le amministrazioni a  procedere
          autonomamente   per   il   reclutamento    di    specifiche
          professionalita'. 
                4-quater. Con le medesime modalita' di cui  al  comma
          4-ter si svolge il reclutamento delle figure  professionali
          comuni   e    delle    elevate    professionalita'    delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          delle agenzie e degli enti pubblici non economici, che, ove
          richiesto,  possono  essere  autorizzati  dal  Dipartimento
          della funzione pubblica a svolgere autonomamente i concorsi
          pubblici per il reclutamento del personale non dirigenziale
          in possesso di specifiche professionalita'. 
                4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse  da
          quelle di cui al comma 4-ter e la Presidenza del  Consiglio
          dei ministri, per lo svolgimento  delle  proprie  procedure
          concorsuali, ivi comprese quelle relative  al  reclutamento
          delle  figure  professionali  di  cui  al  comma  4-quater,
          possono rivolgersi al Dipartimento della funzione  pubblica
          e avvalersi della Commissione RIPAM. 
                4-sexies. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica,
          mediante la Commissione RIPAM, organizza i  concorsi  anche
          per il reclutamento di un'unica figura professionale e  per
          una singola amministrazione. 
                4-septies.  Al  fine  di  rafforzare  l'attrattivita'
          della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento
          del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni
          di cui al comma 4-ter: 
                  a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter  a
          4-sexies; 
                  b)  organizza  i  concorsi  unici  applicando   una
          riserva del 10 per cento dei  posti  messi  a  concorso  in
          favore delle persone con disabilita' di cui alla  legge  12
          marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele  previste  dalla
          legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni  obbligatorie
          e relative riserve; 
                  c) organizza concorsi unici per il reclutamento  di
          personale  per  la  transizione  digitale  e  la  sicurezza
          informatica  delle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del  decreto-legge
          9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2021, n. 113; 
                  d)  pubblica,  attraverso  il  Portale  unico   del
          reclutamento  di  cui  all'articolo  35-ter,   avvisi   per
          l'individuazione   di   ((valutatori)),   specialisti    in
          psicologia  del  lavoro  e  risorse  umane  ed  esperti  in
          valutazione delle competenze e selezione del personale  per
          lo svolgimento dei concorsi unici nel  rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 35-quater. 
                4-octies. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica,
          anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al Parlamento
          e  al  Governo  una  relazione  annuale  sullo  stato   del
          reclutamento mediante concorsi unici  entro  il  31  maggio
          dell'anno successivo a quello di riferimento. 
                5. La Commissione RIPAM e' nominata con  decreto  del
          Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal
          Capo  del  Dipartimento  della  funzione   pubblica   della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che  la  presiede,
          dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale  per
          gli ordinamenti del personale e  l'analisi  dei  costi  del
          lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria  generale
          dello Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  e
          dal Capo del Dipartimento per le  politiche  del  personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione: 
                  a) approva i bandi di concorso per il  reclutamento
          di personale a tempo indeterminato; 
                  b)  indice  i  bandi  di  concorso  e   nomina   le
          commissioni esaminatrici; 
                  c) valida le graduatorie  finali  di  merito  delle
          procedure   concorsuali   trasmesse    dalle    commissioni
          esaminatrici; 
                  d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; 
                  e) adotta ogni ulteriore  eventuale  atto  connesso
          alle  procedure  concorsuali,  fatte  salve  le  competenze
          proprie delle commissioni esaminatrici.  A  tali  fini,  la
          Commissione  RIPAM  si  avvale   di   personale   messo   a
          disposizione dall'Associazione Formez PA, che  puo'  essere
          utilizzato  anche  per  la  costituzione  dei  comitati  di
          vigilanza dei concorsi di cui al presente comma. 
                5.1. Nell'ipotesi di cui al  comma  5,  il  bando  di
          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
          dell'articolo  4,  comma  3-septies  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni  nella
          legge 31 ottobre 2013, n. 125. 
                5.2. Il Dipartimento della funzione  pubblica,  anche
          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          n. 281 del 1997, linee guida  di  indirizzo  amministrativo
          sullo  svolgimento  delle   prove   concorsuali   e   sulla
          valutazione dei titoli, ispirate alle migliori  pratiche  a
          livello  nazionale   e   internazionale   in   materia   di
          reclutamento del personale, nel rispetto  della  normativa,
          anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
          le prove  concorsuali  e  la  valutazione  dei  titoli  del
          personale  sanitario,  tecnico   e   professionale,   anche
          dirigente, del Servizio sanitario nazionale  sono  adottate
          di concerto con il Ministero della salute. 
                5-bis. I  vincitori  dei  concorsi  devono  permanere
          nella  sede  di  prima  destinazione  per  un  periodo  non
          inferiore a cinque anni, ad  eccezione  dei  direttori  dei
          servizi  generali  e   amministrativi   delle   istituzioni
          scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima
          destinazione per un periodo non inferiore a  tre  anni.  La
          presente disposizione costituisce norma non derogabile  dai
          contratti collettivi. 
                5-ter.   Le   graduatorie   dei   concorsi   per   il
          reclutamento  del  personale  presso   le   amministrazioni
          pubbliche rimangono vigenti per  un  termine  di  due  anni
          dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i  periodi  di
          vigenza inferiori previsti  da  leggi  regionali  e  quelli
          stabiliti per gli enti locali dall'articolo  91  del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Il
          principio della parita'  di  condizioni  per  l'accesso  ai
          pubblici   uffici   e'   garantito,   mediante   specifiche
          disposizioni  del  bando,  con  riferimento  al  luogo   di
          residenza  dei  concorrenti,  quando  tale  requisito   sia
          strumentale  all'assolvimento  di  servizi  altrimenti  non
          attuabili o almeno non attuabili  con  identico  risultato.
          Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli  banditi  per
          il reclutamento del personale sanitario e  socio-sanitario,
          educativo  e  scolastico,  compreso  quello  impiegato  nei
          servizi  educativo-scolastici  gestiti   direttamente   dai
          comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche'
          del personale  di  cui  all'articolo  3,  sono  considerati
          idonei i candidati collocati nella graduatoria finale  dopo
          l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20
          per cento dei posti messi a concorso. Entro il  termine  di
          validita' delle graduatorie e  nei  limiti  delle  facolta'
          assunzionali gia' autorizzate, le  amministrazioni  possono
          procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti  di
          cui al quarto periodo. La disposizione del  quarto  periodo
          non si applica alle  procedure  concorsuali  bandite  dalle
          regioni,  dalle  province,  dalle  camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, dagli enti  locali  o
          da enti o agenzie da questi controllati o  partecipati  che
          prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore
          a venti unita' e per i comuni con popolazione  inferiore  a
          3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a  tempo
          determinato.  Con  decreto  del  Ministro  della   pubblica
          amministrazione,  adottato  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza unificata ai sensi  dell'articolo  8,  comma  6,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite
          ulteriori  modalita'  applicative  delle  disposizioni  del
          presente comma. Espletata la verifica di  cui  all'articolo
          4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31  agosto  2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni,  per  ragioni  di
          carattere organizzativo, purche'  in  presenza  di  profili
          professionali  sovrapponibili  a  quelli  individuati   nei
          propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio
          personale, a tempo determinato  o  a  tempo  indeterminato,
          mediante utilizzo di proprie  graduatorie  vigenti  ovvero,
          previo accordo, di  quelle  di  altra  amministrazione,  ai
          sensi  dell'articolo  1,  comma  4,  lettera  b-bis),   del
          decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. 
                5-quater.  Ai  fini  di  cui  al  comma   5-ter,   le
          commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle
          prove d'esame elaborano una  graduatoria  di  merito  sulla
          base dei soli  risultati  delle  predette  prove.  Su  tale
          graduatoria sono applicati i punteggi  relativi  ai  titoli
          previsti dal bando e, successivamente,  sono  applicate  le
          precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione  le
          commissioni applicano il limite  di  cui  al  comma  5-ter.
          Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il  limite
          del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste
          dal bando. Al  fine  di  assicurare  la  trasparenza  della
          procedura concorsuale, la  graduatoria  di  merito,  quella
          risultante dall'applicazione dei titoli  sulla  graduatoria
          di merito e quella  finale  sulla  quale  si  applicano  le
          riserve previste dal bando sono pubblicate contestualmente,
          anche  in  un  unico  documento,  sul  Portale  unico   del
          reclutamento  di  cui  all'articolo  35-ter  e   sul   sito
          dell'amministrazione  procedente,  anche  tramite  apposito
          collegamento ipertestuale, in un'area ad accesso  riservato
          ai partecipanti, utilizzando  le  specifiche  funzionalita'
          previste   dal   predetto   Portale.   E'   assicurata   la
          minimizzazione  dei  dati  personali.  Resta  fermo  quanto
          previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14  marzo
          2013, n. 33. 
                5-quinquies. Le graduatorie per il  reclutamento  del
          personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area
          ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve,  delle
          precedenze  e  delle  preferenze   applicate,   assicurando
          comunque la minimizzazione dei dati personali. 
                5-sexies. La graduatoria si intende utilmente  scorsa
          quando,   entro   il   limite   temporale   di   validita',
          l'amministrazione   titolare   individua,   o    cede    ad
          amministrazioni   terze,   candidati   idonei   individuati
          numericamente o nominativamente, in ordine di  graduatoria,
          per     la     successiva     convocazione     da     parte
          dell'amministrazione  procedente,  a  nulla  rilevando   il
          momento della stipulazione del contratto di assunzione. 
                6. Ai fini delle assunzioni di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di
          giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di  difesa
          in giudizio dello Stato, si  applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 della legge 1°  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
                7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994,   n.   487   recante   «Regolamento   recante   norme
          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
          e le modalita' di svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi
          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
          impieghi» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 09 agosto 1994, n.
          185. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   14,   del
          decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96  recante  «Disposizioni
          urgenti per l'organizzazione e  lo  svolgimento  di  grandi
          eventi sportivi, nonche' ulteriori disposizioni urgenti  in
          materia di sport»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto 2025, n. 119: 
                «Art.  14  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di
          funzionamento dell'Automobile Club d'Italia). - 1. Al  fine
          di  garantire  il  pieno  funzionamento  e  la  continuita'
          istituzionale  dell'Automobile  Club  d'Italia  (ACI),   il
          Commissario straordinario di cui al Decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri del 21 febbraio  2025  resta  in
          carica   fino   all'insediamento   del   nuovo   Presidente
          dell'A.C.I.   e   dei   nuovi    organi    collegiali    di
          amministrazione. 
              - Si riporta l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre
          2019, n. 124,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia
          fiscale e  per  esigenze  indifferibili»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  51  (Attivita'  informatiche  in   favore   di
          organismi pubblici). - 1. Al fine di migliorare l'efficacia
          e l'efficienza dell'azione amministrativa  ed  al  fine  di
          favorire la sinergia tra processi  istituzionali  afferenti
          ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi
          e dei  processi  attraverso  interventi  di  consolidamento
          delle   infrastrutture,   razionalizzazione   dei   sistemi
          informativi e interoperabilita'  tra  le  banche  dati,  in
          coerenza  con  le  strategie  del   Piano   triennale   per
          l'informatica nella pubblica amministrazione,  la  Societa'
          di cui all'articolo 83,  comma  15,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  6  agosto  2008,  n.  133,  puo'   offrire   servizi
          informatici strumentali al raggiungimento  degli  obiettivi
          propri delle pubbliche  amministrazioni  e  delle  societa'
          pubbliche  da  esse  controllate  indicate  al   comma   2.
          L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi  sono
          definiti in apposita convenzione. 
                2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al
          comma  1,  possono  avvalersi   della   Societa'   di   cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
                  a) la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  al
          fine di completare e accelerare la trasformazione  digitale
          della propria organizzazione, assicurando la sicurezza,  la
          continuita' e lo sviluppo del sistema informatico; 
                  b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare  la
          sicurezza,  la  continuita'  e  lo  sviluppo  del   sistema
          informatico della giustizia amministrativa; 
                  c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di  assicurare
          la sicurezza, la continuita'  e  lo  sviluppo  del  sistema
          informatico,  anche  per  il  necessario   adeguamento   ai
          processi telematici; 
                  d) l'amministrazione di cui  all'articolo  3  della
          legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere  dal  1°  gennaio
          2020, al  fine  di  rendere  effettive  le  norme  relative
          all'istituzione di un "sistema comunitario di  monitoraggio
          e di informazione sul  traffico  navale",  ivi  incluso  il
          sistema denominato Port Management and  Information  System
          (PMIS)  inerente  alla  digitalizzazione  dei  procedimenti
          amministrativi  afferenti  alle  attivita'   portuali,   da
          realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima,  nonche'
          di   sviluppare,   mediante   utilizzo    degli    ordinari
          stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle
          attivita' della stessa amministrazione marittima; 
                  e) la Societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  al  fine
          di assicurare e implementare le possibili  sinergie  con  i
          sistemi informativi del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e dell'Agenzia del demanio; 
                  f) la Societa' di cui all'articolo 8, comma 2,  del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al  fine
          di favorire la diffusione, l'evoluzione,  l'integrazione  e
          le  possibili  sinergie   delle   piattaforme   immateriali
          abilitanti la digitalizzazione della PA, di  cui  al  Piano
          Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
          razionalizzando  le   infrastrutture   sottostanti   e   le
          modalita' di realizzazione. 
                  f-bis) il Ministero dell'istruzione,  con  riguardo
          alla  gestione  e  allo  sviluppo   del   proprio   sistema
          informativo,  anche  per  le  esigenze  delle   istituzioni
          scolastiche ed educative statali nonche'  per  la  gestione
          giuridica ed economica del relativo personale. 
                  f-ter) l'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale
          (ACN), di cui all'articolo 5 del  decreto-legge  14  giugno
          2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
          agosto 2021, n. 109,  con  riguardo  alla  sicurezza,  alla
          continuita'  e  allo  sviluppo  del   sistema   informatico
          necessario   per    l'esercizio    dei    propri    compiti
          istituzionali. 
                  f-quater) il Ministero della salute, al fine  della
          realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari  (EDS)  di  cui
          all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
          convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,
          n. 221; 
                  f-quinquies)  l'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
          sanitari regionali  (AGENAS),  nella  qualita'  di  Agenzia
          nazionale per la sanita' digitale, per la gestione dell'EDS
          di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 179  del  2012,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del  2012
          e per la messa a disposizione alle  strutture  sanitarie  e
          socio-sanitarie   di   specifiche    soluzioni    software,
          necessarie ad  assicurare,  coordinare  e  semplificare  la
          corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che
          alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (FSE); 
                  f-sexies)    il    Consiglio    superiore     della
          magistratura,  al  fine  di  assicurare  la  sicurezza,  la
          continuita' e  lo  sviluppo  del  sistema  informatico  del
          governo autonomo della magistratura ordinaria; 
                  f-septies) il Consiglio nazionale  dell'economia  e
          del lavoro. 
                2-bis. Ai medesimi fini di cui al  comma  1,  nonche'
          allo  scopo  di  eliminare  duplicazioni,  di   contrastare
          l'evasione delle tasse  automobilistiche  e  di  conseguire
          risparmi di spesa,  al  sistema  informativo  del  pubblico
          registro  automobilistico,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1983, n. 53,  sono  acquisiti  anche  i  dati  delle  tasse
          automobilistiche,  per  assolvere   transitoriamente   alla
          funzione  di  integrazione  e  coordinamento  dei  relativi
          archivi. I predetti dati sono resi disponibili  all'Agenzia
          delle entrate, alle regioni e  alle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in
          modo simultaneo e sistematico i  dati  dei  propri  archivi
          delle   tasse   automobilistiche   nel    citato    sistema
          informativo. 
                2-ter. L'Agenzia  delle  entrate,  le  regioni  e  le
          Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  continuano  a
          gestire i  propri  archivi  delle  tasse  automobilistiche,
          anche  mediante  la  cooperazione,  regolata  da   apposito
          disciplinare, del soggetto gestore  del  pubblico  registro
          automobilistico,  acquisendo  i  relativi   dati   con   le
          modalita' di cui all'articolo 5, comma 4,  del  regolamento
          di cui al decreto del Ministro delle  finanze  25  novembre
          1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di  cui  al
          comma 2-bis. 
                2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.  Gli  enti  interessati  provvedono  agli
          adempimenti ivi previsti con le risorse umane,  strumentali
          e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                2-quinquies. In coerenza con gli  obiettivi  generali
          indicati al comma  1,  il  Consiglio  di  presidenza  della
          giustizia tributaria, al fine di assicurare  la  sicurezza,
          la continuita' e lo sviluppo del  sistema  informatico  del
          governo autonomo della magistratura tributaria,  si  avvale
          della societa'  di  cui  all'articolo  83,  comma  15,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
                3.  Al  fine  di  favorire  il  perseguimento   degli
          obiettivi di cui al comma 1,  fermo  restando  il  concorso
          della Societa' agli obiettivi  di  finanza  pubblica,  alla
          Societa'  di   cui   all'articolo   83,   comma   15,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 28 e
          29, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nel
          rispetto delle direttive dell'azionista e  del  controllore
          analogo. 
                3-bis. Per le finalita' e per gli obiettivi di cui al
          comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          puo' avvalersi della societa' ACI Informatica  S.p.A.,  che
          opera in regime di in house providing dell'Automobile  Club
          d'Italia ed e'  dallo  stesso  ente  controllata,  mediante
          apposite convenzioni con la stessa  societa',  al  fine  di
          conseguire obiettivi di efficienza e contenimento dei costi
          delle proprie attivita' informatiche e  di  gestione  delle
          infrastrutture tecnologiche, ivi compresi i rispettivi data
          center, in aderenza ai processi  istituzionali  e  digitali
          afferenti  anche  ad  ambiti  affini.   Gli   oneri   delle
          convenzioni di cui al presente comma sono  posti  a  valere
          sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 921, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 10, comma  4,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 settembre 1994, n. 634». 
              - Si riporta il comma 921 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2006,  n.  296  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007)»: 
                «921. A decorrere dal 1° gennaio  2007,  con  decreto
          del Ministro dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo
          2007, e' stabilito un incremento delle tariffe  applicabili
          per le operazioni  in  materia  di  motorizzazione  di  cui
          all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986,  n.  870,  in
          modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad
          almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza e' autorizzata, a
          decorrere dal 2007, la spesa di  25  milioni  di  euro,  in
          aggiunta alle somme gia' stanziate sul pertinente  capitolo
          di bilancio, per il funzionamento del  Centro  elaborazione
          dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale,
          affari generali e la pianificazione generale dei  trasporti
          del Ministero dei trasporti e la spesa  di  10  milioni  di
          euro  per  la  predisposizione  del   piano   generale   di
          mobilita',  i   sistemi   informativi   di   supporto,   il
          monitoraggio  e   la   valutazione   di   efficacia   degli
          interventi.» 
              - Si riporta l'articolo 10 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  28  settembre  1994,  n.   634   recante
          «Regolamento per l'ammissione all'utenza  del  servizio  di
          informatica del centro di elaborazione dati della Direzione
          generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
          concessione»: 
                «Art. 10. - 1.  L'utenza  del  servizio  e'  concessa
          dietro pagamento degli oneri di seguito indicati: 
                  a) cauzione a  garanzia  degli  obblighi  derivanti
          dalla convenzione da prestarsi secondo le modalita' di  cui
          alla legge 10 giugno 1982, n. 348; 
                  b) canone di abbonamento  per  ciascun  anno  della
          durata della convenzione. Per il primo anno di durata della
          convenzione  il  canone  e'  dovuto  in  ragione  di  tanti
          dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra  quello  di
          stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
          la convenzione e' computato nei dodicesimi; 
                  c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo,  per
          le informazioni ricevute nel trimestre precedente  in  base
          alle  tariffe  unitarie  in  vigore  o  in  base  al  costo
          stabilito per la fornitura di informazioni con  particolari
          stati di aggregazione. 
                2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati: 
                  a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello
          del canone annuo di abbonamento in  vigore  all'atto  della
          stipula della convenzione; 
                  b) quanto al canone annuo di abbonamento: 
                  b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di  cui  alla
          categoria A dell'art. 3; 
                  b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di  cui  alla
          categoria B dell'art. 3; 
                  c)  quanto  al  costo  delle  singole  informazioni
          ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il
          centro elaborazione dati,  in  lire  cinquecento  per  ogni
          informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature  ed  i
          collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in  lire  mille
          per   ogni    informazione    ricevuta    utilizzando    le
          apparecchiature  ed  i  collegamenti  di  cui  al  comma  4
          dell'art. 6. Il costo delle informazioni  ricevute  secondo
          stati di aggregazione diversi da quelli disponibili,  fermo
          restando il contenuto dei commi 4 e 5  dell'art.  8,  sara'
          valutato di volta in volta  dal  direttore  generale  della
          M.C.T.C. 
                3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del  comma
          2  vengono  revisionati  in   relazione   alla   variazione
          accertata dall'Istituto centrale di statistica  dell'indice
          dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
          verificatesi nel biennio precedente. 
                Gli aumenti derivanti dalle revisioni  conservano  la
          medesima destinazione,  dei  canoni  e  dei  corrispettivi,
          prevista al comma 4 del presente articolo. 
                4. L'importo dei canoni di cui al  comma  2,  lettera
          b), e' corrisposto mediante versamento sul  conto  corrente
          postale intestato alla sezione della tesoreria  provinciale
          dello Stato  competente  per  territorio,  con  imputazione
          all'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  delle
          entrate   del   bilancio   dello   Stato.   L'importo   dei
          corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
          con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
          dello stato di previsione delle entrate del bilancio  dello
          Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
          tesoro, ai pertinenti capitoli dello  stato  di  previsione
          della  spesa  del   Ministero   dei   trasporti   e   della
          navigazione. Gli attestati  dei  versamenti  devono  essere
          trasmessi al centro elaborazione dati della  motorizzazione
          civile. 
                5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e
          b) del comma 2 deve essere effettuato: 
                  a)  la  prima  volta,   dopo   la   stipula   della
          convenzione  e  prima  dell'attivazione  del  collegamento.
          Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del
          centro  elaborazione  dati  della  M.C.T.C.,  dei  relativi
          attestati di versamento; 
                  b) per ogni  anno  di  rinnovo  della  convenzione,
          entro il 31 gennaio dell'anno in  corso,  limitatamente  al
          corrispettivo di cui alla lettera b). 
                6.  Il  versamento  dei  corrispettivi  di  cui  alla
          lettera c) del comma 2 deve essere effettuato  con  cadenza
          trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data  di
          emissione  di  apposita  comunicazione  che  altrimenti  e'
          considerata  insoluta  a  tutti   gli   effetti.   Ciascuna
          comunicazione   riguarda    l'ammontare    relativo    alle
          informazioni ricevute nel trimestre precedente. 
                7. In caso di insolvenza, relativamente anche  ad  un
          solo pagamento, il servizio viene sospeso con  diritto  del
          Ministero dei trasporti e della  navigazione  di  rivalersi
          sulla cauzione. In  caso  di  ripristino  del  servizio  la
          cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
          in vigore. Il  collegamento  e'  riattivato  soltanto  dopo
          l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 1. 
                8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
          proprio decreto, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
          puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti  di  cui
          all'art. 3.»