Art. 35
Riordino dell'Automobile Club d'Italia
1. Ferme restando la natura giuridica di ente pubblico non
economico a base associativa e le competenze dell'Automobile Club
d'Italia (ACI), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, lo statuto dell'ente e' adeguato al fine di
assicurare il recepimento dei seguenti principi direttivi:
a) soppressione del consiglio generale e del comitato esecutivo;
b) istituzione di un organo collegiale di amministrazione, che
dura in carica quattro anni, e comunque sino alla cessazione, per
qualunque causa, del mandato del presidente dell'ACI in carica, cosi'
composto:
1) presidente dell'ACI, che lo presiede, il cui voto e'
determinante nei casi di parita' di voto;
2) undici presidenti di Automobile Club federati;
3) due rappresentanti dell'Amministrazione vigilante e due
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
4) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e
delle finanze, della giustizia, dell'interno e della difesa;
5) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
6) un rappresentante designato dall'Unione delle province
d'Italia (UPI);
7) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI);
c) istituzione di un organo collegiale con funzioni consultive
del presidente dell'ACI, composto dai presidenti dei comitati
regionali;
d) riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, composto
da cinque revisori effettivi e cinque supplenti, di cui:
1) un revisore effettivo, che lo presiede, e uno supplente
nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
2) un revisore effettivo e uno supplente nominati
dall'Amministrazione vigilante;
3) un revisore effettivo e uno supplente nominati dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
4) due revisori effettivi e due supplenti nominati
dall'assemblea dell'ACI;
e) istituzione di un comitato tecnico di vigilanza sulla gestione
del Pubblico registro automobilistico (PRA), cosi' composto:
1) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
2) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
3) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e
delle finanze e della giustizia;
4) due rappresentanti dell'ACI, scelti tra i direttori centrali
dell'ente.
2. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento
delle spese, le strutture di missione dell'ACI per i progetti europei
automotive e per il turismo, per gli investimenti relativi
all'autodromo di Monza e per la reingegnerizzazione dei processi di
supporto al Documento unico (DU) e delle procedure del PRA di
compravendita dei veicoli sono soppresse e le relative funzioni sono
riallocate presso le direzioni centrali dell'ACI, apportando le
necessarie modifiche all'ordinamento dei servizi dell'ente.
Conseguentemente, gli incarichi di livello dirigenziale di prima e di
seconda fascia presso le strutture soppresse sono revocati e le
relative posizioni di livello dirigenziale di prima e di seconda
fascia, gia' assegnate alle strutture di missione in soprannumero
alla vigente dotazione organica dei dirigenti di prima e di seconda
fascia dell'ACI, sono soppresse. Il personale con incarico
dirigenziale in servizio presso le strutture di missione soppresse,
se proveniente da pubbliche amministrazioni diverse dall'ACI, e'
restituito alle amministrazioni di appartenenza.
3. L'ACI, gli Automobile Club federati e le societa' in house da
essi controllate sono soggetti agli obblighi di pubblicita' e
trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, l'ACI predispone, ai sensi
rispettivamente degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e
degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo,
inclusivo delle societa' in house, sulla base di contabilita'
separate, oggetto di controllo legale da parte della societa' di
revisione legale dei conti di cui al comma 6, aventi a oggetto:
a) le attivita' istituzionali e le funzioni connesse
all'attivita' di Federazione nazionale per lo sport automobilistico;
b) le attivita' di gestione del PRA;
c) le attivita' connesse ai tributi automobilistici.
5. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di
cui al comma 4, contengono i bilanci delle singole attivita' di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 4 e definiscono con chiarezza i
principi di contabilita' analitica secondo cui sono tenuti i conti
separati e le attivita' a ciascuno riconducibili, ivi compresi i
costi relativi alle risorse di personale, strumentali o di altra
natura, nonche' i criteri di ripartizione dei costi comuni alle
attivita' medesime. Eventuali variazioni dei principi e dei criteri
di cui al primo periodo sono consentiti solo in casi eccezionali, di
cui si deve fornire adeguata e analitica giustificazione.
6. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di
cui al comma 4, sono oggetto di certificazione da parte di una
societa' di revisione legale dei conti, nominata secondo i principi
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1-bis,
del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, alle societa'
in house controllate dall'ACI si applicano, comunque, le seguenti
disposizioni del testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:
a) articolo 11, comma 1, con la specificazione che il regolamento
di governance delle societa' partecipate dall'ACI puo' prevedere
ulteriori requisiti che tengano conto delle esperienze acquisite in
incarichi di funzione dirigenziale svolti presso enti pubblici o
privati ovvero aziende pubbliche o private, o di particolari
professionalita' acquisite nell'ambito dell'attivita' istituzionale
dell'ente;
b) articolo 11, commi 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13;
c) articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche.
8. Ferma restando l'assenza di cause di inconferibilita' e
incompatibilita', anche con riferimento a situazioni di conflitto di
interesse, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, la carica di rappresentante
di Automobile Club nell'ambito dell'organo collegiale di
amministrazione di cui al comma 1, lettera b), costituisce causa di
incompatibilita' ai fini della nomina negli organi di amministrazione
delle societa' in house dell'ACI. L'incarico di presidente di
Automobile Club costituisce causa di incompatibilita' ai fini della
nomina quale direttore generale delle societa' partecipate dall'ACI.
9. Al fine di garantire la riduzione dei costi e la concentrazione
degli obiettivi strategici, nell'ottica di una efficiente e
trasparente gestione delle partecipazioni sociali, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ACI
predispone un piano di razionalizzazione delle partecipazioni
detenute, da sottoporre, entro il medesimo termine, all'approvazione
dell'Amministrazione vigilante, che si esprime nei successivi venti
giorni. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del piano di
cui al primo periodo, le convenzioni che regolano i rapporti dell'ACI
con le societa' in house dell'ente sono sottoposte a revisione.
10. I rappresentanti e i componenti nominati su proposta dell'ACI
ovvero su proposta delle societa' direttamente controllate dall'ACI,
in carica negli organi amministrativi e di controllo delle societa'
partecipate direttamente e indirettamente dall'ente, decadono a
decorrere dalla ricostituzione degli organi sociali da parte delle
rispettive assemblee societarie, da convocare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non si applica
l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. I presidenti dei
collegi sindacali delle societa' controllate dall'ACI non emittenti
strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono designati
dal Ministero dell'economia e delle finanze.
11. La societa' in house dell'ACI denominata «ACI
Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Societa' per
Azioni» e' sciolta e posta in liquidazione entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In esito alla
procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile,
il patrimonio netto risultante e' di spettanza dell'ACI. Gli atti di
trasferimento della proprieta' dei beni immobili all'ACI sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte
ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto. Le unita' di personale dell'ACI Progei
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono trasferite presso
altre societa' controllate dall'ACI. I bandi di concorso per
l'assunzione di personale non dirigenziale presso l'ACI possono
prevedere, nei limiti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la valorizzazione
dell'esperienza professionale maturata presso societa' in house
dell'ACI o, in alternativa, riserve di posti non superiori al 50 per
cento di quelli banditi da destinare al predetto personale che abbia
maturato almeno tre anni di servizio senza demerito.
12. Nelle more dell'insediamento del presidente dell'ACI gia'
eletto e dei nuovi organi collegiali di amministrazione, il
Commissario straordinario dell'ACI, di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, provvede all'adeguamento dello
statuto dell'ACI e alla conseguente revisione dei regolamenti interni
dell'ente e del regolamento di governance delle societa' partecipate
dall'ACI, nonche' alla predisposizione del piano di razionalizzazione
delle partecipazioni e alla revisione delle convenzioni di cui al
comma 9 del presente articolo, secondo quanto previsto dal presente
articolo.
13. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le finalita' e per gli obiettivi di cui al comma 1,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi
della societa' ACI Informatica S.p.A., che opera in regime di in
house providing dell'Automobile Club d'Italia ed e' dallo stesso ente
controllata, mediante apposite convenzioni con la stessa societa', al
fine di conseguire obiettivi di efficienza e contenimento dei costi
delle proprie attivita' informatiche e di gestione delle
infrastrutture tecnologiche, ivi compresi i rispettivi data center,
in aderenza ai processi istituzionali e digitali afferenti anche ad
ambiti affini. Gli oneri delle convenzioni di cui al presente comma
sono posti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 921,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 10, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 634».
Note all'art. 35:
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile
2013, n. 80.
- Si riporta l'articolo 2423 del Codice civile:
«Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli
amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico,
dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato
economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le
informazioni complementari necessarie allo scopo.
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine
di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta
delle scritture contabili. Le societa' illustrano nella
nota integrativa i criteri con i quali hanno dato
attuazione alla presente disposizione.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti
dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro,
senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa
che puo' essere redatta in migliaia di euro.»
- Si riporta l'articolo 25 del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127 recante «Attuazione delle direttive n.
78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative
ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma
1, della legge 26 marzo 1990, n. 69»:
«Art. 25(Imprese obbligate a redigere il bilancio
consolidato). - 1.Le societa' per azioni, in accomandita
per azioni, e a responsabilita' limitata che controllano
un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo
i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli
seguenti.
2. Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art.
2201 del codice civile, le societa' cooperative e le mutue
assicuratrici che controllano una societa' per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata.»
- Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 recante «Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE»:
«Art. 13 (Conferimento, revoca e dimissioni
dall'incarico, risoluzione del contratto). - 1. Salvo
quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero
11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti
degli incarichi di revisione legale dei conti da parte di
enti di interesse pubblico sono disciplinati dall'articolo
17, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 16 del
Regolamento europeo, l'assemblea, su proposta motivata
dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di
revisione legale e determina il corrispettivo spettante al
revisore legale o alla societa' di revisione legale per
l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per
l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
2. Ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17,
comma 1, del presente decreto l'incarico ha la durata di
tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio dell'incarico.
2-bis. E' vietata qualsiasi clausola contrattuale che
limiti la scelta del revisore legale o della societa' di
revisione legale da parte dell'assemblea a determinate
categorie o elenchi di revisori legali o societa' di
revisione legale e, qualora prevista, e' da ritenersi nulla
e priva di effetti.
2-ter. L'assemblea delle societa' di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, su proposta motivata dell'organo di controllo,
conferisce l'incarico di attestazione della conformita'
della rendicontazione di sostenibilita' e determina il
corrispettivo spettante al revisore della sostenibilita' o
alla societa' di revisione legale per l'intera durata
dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di
tale corrispettivo durante l'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Per le
societa' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21
febbraio 2024, n. 15 che siano enti di interesse pubblico o
enti sottoposti a regime intermedio, l'incarico puo' essere
rinnovato per non piu' di due volte e puo' essere
nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il
decorso di quattro esercizi. Si applica il comma 2-bis.
2-quater. Nel caso in cui l'incarico
dell'attestazione di conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' sia conferito al revisore legale o alla
societa' di revisione legale incaricati della revisione
legale del bilancio, l'incarico dell'attestazione di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' puo'
avere una durata inferiore a quella indicata al comma 2-ter
ai fini dell'allineamento della scadenza dell'incarico di
attestazione della sostenibilita' con l'incarico di
revisione del bilancio.
3. L'assemblea revoca gli incarichi, sentito l'organo
di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo
contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore
legale, revisore della sostenibilita' o ad altra societa'
di revisione legale secondo le modalita' di cui al comma 1
o al comma 2-ter. Non costituisce giusta causa di revoca la
divergenza di opinioni in merito ad un trattamento
contabile, ad un principio di rendicontazione della
sostenibilita', a una procedura di revisione o di
attestazione.
4. Il revisore legale, il revisore della
sostenibilita' o la societa' di revisione legale possono
dimettersi dagli incarichi, salvo il risarcimento del
danno, nei casi e con le modalita' definiti con regolamento
dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in
essere in tempi e modi tali da consentire alla societa'
sottoposta a revisione o sottoposta alla attestazione di
provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e
comprovato del revisore legale, del revisore della
sostenibilita' o della societa' di revisione legale. Il
medesimo regolamento definisce i casi e le modalita' in cui
puo' risolversi consensualmente o per giusta causa il
contratto con il quale sono conferiti gli incarichi di
revisione legale e di attestazione.
5. Nei casi di cui al comma 4, la societa' sottoposta
a revisione legale o sottoposta all'attestazione provvede
tempestivamente a conferire nuovi incarichi.
6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale
del contratto, le funzioni di revisione legale e di
attestazione continuano a essere esercitate dal medesimo
revisore legale, revisore della sostenibilita' o societa'
di revisione legale fino a quando la deliberazione di
conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e,
comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o
della risoluzione del contratto.
7. La societa' sottoposta a revisione o sottoposta
all'attestazione e il revisore legale, il revisore della
sostenibilita' o la societa' di revisione legale informano
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze
e, per la revisione legale e l'attestazione della
rendicontazione di sostenibilita' relativa agli enti di
interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime
intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle
dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto,
fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le
hanno determinate.
8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate
dall'assemblea delle societa' in accomandita per azioni si
applica l'articolo 2459 del codice civile.
9. In caso di revisione legale o di attestazione
della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'
di un ente di interesse pubblico di cui all'articolo 16,
gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5
per cento del capitale sociale, o l'organo di controllo, o
la Consob hanno la facolta' di adire il Tribunale civile
per la revoca del revisore legale, del revisore della
sostenibilita' o della societa' di revisione legale ove
ricorrano giustificati motivi.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 settembre 2018, n. 108 recante
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di sport). -
1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste
per l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto
dall'articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e' prorogato al 31 maggio 2019, e al comma 375, del
medesimo articolo, le parole da: «con decreto del
Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite dalle
seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade
2019 (ARU) e' nominato commissario straordinario».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 379, della legge n.
205 del 2017, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai
seguenti: «Il commissario, previa intesa con il sindaco in
caso di interventi da realizzare nell'ambito territoriale
del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli
interventi di cui al comma 375. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il
commissario straordinario, il Presidente della Regione
Campania o un suo delegato e i sindaci delle citta'
capoluogo di provincia della Campania o loro delegati
nonche' dei comuni ove vengano localizzati gli interventi,
il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il
presidente del CONI o un suo delegato e il presidente
dell'ANAC o un suo delegato.
1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento
delle proprie finalita' istituzionali, anche in relazione
all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1
presso l'autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre
2018 i termini entro cui l'Automobile Club d'Italia (ACI) e
gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti
pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si
adeguano con propri regolamenti ai principi generali
desumibili dal testo unico di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, in materia di societa' a
partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive
specificita' e secondo criteri di razionalizzazione e
contenimento della spesa.»
- Si riportano gli articoli 11 e 20 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante «Testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica»:
«Art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle
societa' a controllo pubblico). - 1. Salvi gli ulteriori
requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi
amministrativi e di controllo di societa' a controllo
pubblico devono possedere i requisiti di onorabilita',
professionalita' e autonomia stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze , previa intesa in
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. L'organo amministrativo delle societa' a controllo
pubblico e' costituito, di norma, da un amministratore
unico.
3. L'assemblea della societa' a controllo pubblico,
con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di
adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di
contenimento dei costi, puo' disporre che la societa' sia
amministrata da un consiglio di amministrazione composto da
tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei
sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti
dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del
titolo V del libro V del codice civile. La delibera e'
trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai
sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui
all'articolo 15.
4. Nella scelta degli amministratori delle societa' a
controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il
rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno
nella misura di un terzo, da computare sul numero
complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso
d'anno. Qualora la societa' abbia un organo amministrativo
collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli
amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
5. Quando la societa' a controllo pubblico sia
costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata,
non e' consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo
comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione
sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o piu'
soci.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, per le societa' a controllo pubblico sono
definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi
al fine di individuare fino a cinque fasce per la
classificazione delle suddette societa'. Per le societa'
controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto
di cui al primo periodo e' adottato previa intesa in
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia e'
determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi
al quale gli organi di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
titolari e componenti degli organi di controllo, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o
da altre societa' a controllo pubblico. Le stesse societa'
verificano il rispetto del limite massimo del trattamento
economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e
dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni
caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il
decreto stabilisce altresi' i criteri di determinazione
della parte variabile della remunerazione, commisurata ai
risultati di bilancio raggiunti dalla societa' nel corso
dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi
attribuibili alla responsabilita' dell'amministratore, la
parte variabile non puo' essere corrisposta.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6
restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n.
166.
8. Gli amministratori delle societa' a controllo
pubblico non possono essere dipendenti delle
amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora
siano dipendenti della societa' controllante, in virtu' del
principio di onnicomprensivita' della retribuzione, fatto
salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso
delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa
di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i
relativi compensi alla societa' di appartenenza.
Dall'applicazione del presente comma non possono derivare
aumenti della spesa complessiva per i compensi degli
amministratori.
9. Gli statuti delle societa' a controllo pubblico
prevedono altresi':
a) l'attribuzione da parte del consiglio di
amministrazione di deleghe di gestione a un solo
amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al
presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la
previsione che la carica stessa sia attribuita
esclusivamente quale modalita' di individuazione del
sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento,
senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza
o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento
dell'attivita', e il divieto di corrispondere trattamenti
di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
d) il divieto di istituire organi diversi da quelli
previsti dalle norme generali in tema di societa'.
10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai
dirigenti delle societa' a controllo pubblico indennita' o
trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a
quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione
collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non
concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice
civile.
11. Nelle societa' di cui amministrazioni pubbliche
detengono il controllo indiretto, non e' consentito
nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione,
amministratori della societa' controllante, a meno che
siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere
continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di
rendere disponibili alla societa' controllata particolari e
comprovate competenze tecniche degli amministratori della
societa' controllante o di favorire l'esercizio
dell'attivita' di direzione e coordinamento.
12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con
societa' a controllo pubblico e che sono al tempo stesso
componenti degli organi di amministrazione della societa'
con cui e' instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati
in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro
iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di
assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a
qualunque titolo agli amministratori.
13. Le societa' a controllo pubblico limitano ai casi
previsti dalla legge la costituzione di comitati con
funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro
costituzione, non puo' comunque essere riconosciuta ai
componenti di tali comitati alcuna remunerazione
complessivamente superiore al 30 per cento del compenso
deliberato per la carica di componente dell'organo
amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione
professionale e all'entita' dell'impegno richiesto.
14. Restano ferme le disposizioni in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
15. Agli organi di amministrazione e controllo delle
societa' in house si applica il decreto-legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 1994, n. 444.
16. Nelle societa' a partecipazione pubblica ma non a
controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia
titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci
per cento del capitale propone agli organi societari
l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi
6 e 10.»
«Art. 20 (Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche). - 1. Fermo quanto previsto
dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche
effettuano annualmente, con proprio provvedimento,
un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui
detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma
2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono
alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della
Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma
4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di
un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede
di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in
alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) societa' che risultino prive di dipendenti o
abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) partecipazioni in societa' che svolgono
attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre
societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societa' che, nel triennio
precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in societa' diverse da quelle
costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessita' di contenimento dei costi di
funzionamento;
g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad
oggetto le attivita' consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono
adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi
con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge
n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge
di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili
alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di
controllo della Corte dei conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di
razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo le pubbliche amministrazioni approvano una
relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i
risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di
cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte
dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la
dismissione o l'assegnazione in virtu' di operazioni
straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate
anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di
scioglimento delle societa' o di alienazione delle
partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto
diversamente disposto nel presente decreto, dalle
disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in
deroga alla previsione normativa originaria riguardante la
costituzione della societa' o l'acquisto della
partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma
568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da
1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di
euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno
eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo
contabile, comminata dalla competente sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si
applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29,
comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il conservatore del registro delle
imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con
gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile,
le societa' a controllo pubblico che, per oltre due anni
consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio
ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di
procedere alla cancellazione, il conservatore comunica
l'avvio del procedimento agli amministratori o ai
liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare
formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attivita',
corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni
pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti
previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione
della domanda, non si da' seguito al procedimento di
cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, alla
struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione
sullo stato di attuazione della presente norma.»
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre
2012, n. 265.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190» e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 19 aprile 2013, n. 92.
- Si riporta l'articolo 2383 del Codice civile:
«Art. 2383 (Nomina e revoca degli amministratori). -
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta
eccezione per i primi amministratori, che sono nominati
nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli
2351, 2449 e 2450. La nomina e' in ogni caso preceduta
dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una
dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle
cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 2382 e di
interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei
suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.
Gli amministratori non possono essere nominati per un
periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza
giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina
gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel
registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il
cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il
domicilio e la cittadinanza, nonche' a quali tra essi e'
attribuita la rappresentanza della societa', precisando se
disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina
degli amministratori che hanno la rappresentanza della
societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento
della pubblicita' di cui al quarto comma, salvo che la
societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- Si riporta l'articolo 35, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai
principi del comma 3, volte all'accertamento della
professionalita' richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello o
l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono
individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo
17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
al titolo di dottore di ricerca o al master universitario
di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle
pertinenti alla tipologia del profilo o livello di
inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del
limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando nonche' con una riserva pari al 10 per
cento dei posti messi a concorso in favore delle persone
con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Restano ferme le tutele gia' stabilite dalla citata
legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie
e relative riserve;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
A decorrere dall'anno 2025, le facolta' assunzionali
autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno
una validita' non superiore a tre anni. Tali facolta'
assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali
disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere
prorogate. In via transitoria, le facolta' assunzionali non
ancora esercitate relative ad annualita' pregresse all'anno
2025, gia' autorizzate o da autorizzare con il suddetto
decreto, ivi comprese quelle previste da speciali
disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data
del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il
31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
4-ter. ((Fatte salve)) la percentuale non inferiore
al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28,
nonche' le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e
le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento
dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle
agenzie e degli enti pubblici ((non economici)) si svolge
mediante concorsi pubblici unici organizzati dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del
regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo
indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della
funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere
autonomamente per il reclutamento di specifiche
professionalita'.
4-quater. Con le medesime modalita' di cui al comma
4-ter si svolge il reclutamento delle figure professionali
comuni e delle elevate professionalita' delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
delle agenzie e degli enti pubblici non economici, che, ove
richiesto, possono essere autorizzati dal Dipartimento
della funzione pubblica a svolgere autonomamente i concorsi
pubblici per il reclutamento del personale non dirigenziale
in possesso di specifiche professionalita'.
4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse da
quelle di cui al comma 4-ter e la Presidenza del Consiglio
dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure
concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento
delle figure professionali di cui al comma 4-quater,
possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica
e avvalersi della Commissione RIPAM.
4-sexies. Il Dipartimento della funzione pubblica,
mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche
per il reclutamento di un'unica figura professionale e per
una singola amministrazione.
4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattivita'
della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento
del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni
di cui al comma 4-ter:
a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter a
4-sexies;
b) organizza i concorsi unici applicando una
riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso in
favore delle persone con disabilita' di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele previste dalla
legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie
e relative riserve;
c) organizza concorsi unici per il reclutamento di
personale per la transizione digitale e la sicurezza
informatica delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113;
d) pubblica, attraverso il Portale unico del
reclutamento di cui all'articolo 35-ter, avvisi per
l'individuazione di ((valutatori)), specialisti in
psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in
valutazione delle competenze e selezione del personale per
lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 35-quater.
4-octies. Il Dipartimento della funzione pubblica,
anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al Parlamento
e al Governo una relazione annuale sullo stato del
reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio
dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. La Commissione RIPAM e' nominata con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal
Capo del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede,
dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per
gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del
lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e
dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione:
a) approva i bandi di concorso per il reclutamento
di personale a tempo indeterminato;
b) indice i bandi di concorso e nomina le
commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle
procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni
esaminatrici;
d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;
e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso
alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze
proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la
Commissione RIPAM si avvale di personale messo a
disposizione dall'Associazione Formez PA, che puo' essere
utilizzato anche per la costituzione dei comitati di
vigilanza dei concorsi di cui al presente comma.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 31 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei
servizi generali e amministrativi delle istituzioni
scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai
contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni
dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali e quelli
stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il
principio della parita' di condizioni per l'accesso ai
pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche
disposizioni del bando, con riferimento al luogo di
residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia
strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non
attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per
il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario,
educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei
servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai
comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche'
del personale di cui all'articolo 3, sono considerati
idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo
l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20
per cento dei posti messi a concorso. Entro il termine di
validita' delle graduatorie e nei limiti delle facolta'
assunzionali gia' autorizzate, le amministrazioni possono
procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di
cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo
non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle
regioni, dalle province, dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, dagli enti locali o
da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che
prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore
a venti unita' e per i comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo
determinato. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, adottato previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite
ulteriori modalita' applicative delle disposizioni del
presente comma. Espletata la verifica di cui all'articolo
4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di
carattere organizzativo, purche' in presenza di profili
professionali sovrapponibili a quelli individuati nei
propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio
personale, a tempo determinato o a tempo indeterminato,
mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero,
previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le
commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle
prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla
base dei soli risultati delle predette prove. Su tale
graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli
previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le
precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le
commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter.
Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite
del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste
dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della
procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella
risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria
di merito e quella finale sulla quale si applicano le
riserve previste dal bando sono pubblicate contestualmente,
anche in un unico documento, sul Portale unico del
reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito
dell'amministrazione procedente, anche tramite apposito
collegamento ipertestuale, in un'area ad accesso riservato
ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalita'
previste dal predetto Portale. E' assicurata la
minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del
personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area
ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle
precedenze e delle preferenze applicate, assicurando
comunque la minimizzazione dei dati personali.
5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa
quando, entro il limite temporale di validita',
l'amministrazione titolare individua, o cede ad
amministrazioni terze, candidati idonei individuati
numericamente o nominativamente, in ordine di graduatoria,
per la successiva convocazione da parte
dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il
momento della stipulazione del contratto di assunzione.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa
in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 09 agosto 1994, n.
185.
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 recante «Disposizioni
urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi
eventi sportivi, nonche' ulteriori disposizioni urgenti in
materia di sport», convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2025, n. 119:
«Art. 14 (Disposizioni urgenti in materia di
funzionamento dell'Automobile Club d'Italia). - 1. Al fine
di garantire il pieno funzionamento e la continuita'
istituzionale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), il
Commissario straordinario di cui al Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025 resta in
carica fino all'insediamento del nuovo Presidente
dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di
amministrazione.
- Si riporta l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia
fiscale e per esigenze indifferibili», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 51 (Attivita' informatiche in favore di
organismi pubblici). - 1. Al fine di migliorare l'efficacia
e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di
favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti
ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi
e dei processi attraverso interventi di consolidamento
delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi
informativi e interoperabilita' tra le banche dati, in
coerenza con le strategie del Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, la Societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' offrire servizi
informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi
propri delle pubbliche amministrazioni e delle societa'
pubbliche da esse controllate indicate al comma 2.
L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono
definiti in apposita convenzione.
2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al
comma 1, possono avvalersi della Societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al
fine di completare e accelerare la trasformazione digitale
della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la
continuita' e lo sviluppo del sistema informatico;
b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la
sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico della giustizia amministrativa;
c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare
la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico, anche per il necessario adeguamento ai
processi telematici;
d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio
2020, al fine di rendere effettive le norme relative
all'istituzione di un "sistema comunitario di monitoraggio
e di informazione sul traffico navale", ivi incluso il
sistema denominato Port Management and Information System
(PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi afferenti alle attivita' portuali, da
realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima, nonche'
di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari
stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle
attivita' della stessa amministrazione marittima;
e) la Societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine
di assicurare e implementare le possibili sinergie con i
sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze e dell'Agenzia del demanio;
f) la Societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al fine
di favorire la diffusione, l'evoluzione, l'integrazione e
le possibili sinergie delle piattaforme immateriali
abilitanti la digitalizzazione della PA, di cui al Piano
Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le
modalita' di realizzazione.
f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo
alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema
informativo, anche per le esigenze delle istituzioni
scolastiche ed educative statali nonche' per la gestione
giuridica ed economica del relativo personale.
f-ter) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
(ACN), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla
continuita' e allo sviluppo del sistema informatico
necessario per l'esercizio dei propri compiti
istituzionali.
f-quater) il Ministero della salute, al fine della
realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS) di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221;
f-quinquies) l'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS), nella qualita' di Agenzia
nazionale per la sanita' digitale, per la gestione dell'EDS
di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012
e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e
socio-sanitarie di specifiche soluzioni software,
necessarie ad assicurare, coordinare e semplificare la
corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che
alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (FSE);
f-sexies) il Consiglio superiore della
magistratura, al fine di assicurare la sicurezza, la
continuita' e lo sviluppo del sistema informatico del
governo autonomo della magistratura ordinaria;
f-septies) il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro.
2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonche'
allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare
l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire
risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico
registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse
automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla
funzione di integrazione e coordinamento dei relativi
archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia
delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in
modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi
delle tasse automobilistiche nel citato sistema
informativo.
2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a
gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche,
anche mediante la cooperazione, regolata da apposito
disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro
automobilistico, acquisendo i relativi dati con le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre
1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al
comma 2-bis.
2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli
adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2-quinquies. In coerenza con gli obiettivi generali
indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza,
la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico del
governo autonomo della magistratura tributaria, si avvale
della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Al fine di favorire il perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1, fermo restando il concorso
della Societa' agli obiettivi di finanza pubblica, alla
Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 28 e
29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
rispetto delle direttive dell'azionista e del controllore
analogo.
3-bis. Per le finalita' e per gli obiettivi di cui al
comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' avvalersi della societa' ACI Informatica S.p.A., che
opera in regime di in house providing dell'Automobile Club
d'Italia ed e' dallo stesso ente controllata, mediante
apposite convenzioni con la stessa societa', al fine di
conseguire obiettivi di efficienza e contenimento dei costi
delle proprie attivita' informatiche e di gestione delle
infrastrutture tecnologiche, ivi compresi i rispettivi data
center, in aderenza ai processi istituzionali e digitali
afferenti anche ad ambiti affini. Gli oneri delle
convenzioni di cui al presente comma sono posti a valere
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 921, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 10, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1994, n. 634».
- Si riporta il comma 921 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»:
«921. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo
2007, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili
per le operazioni in materia di motorizzazione di cui
all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in
modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad
almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza e' autorizzata, a
decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in
aggiunta alle somme gia' stanziate sul pertinente capitolo
di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione
dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale,
affari generali e la pianificazione generale dei trasporti
del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di
euro per la predisposizione del piano generale di
mobilita', i sistemi informativi di supporto, il
monitoraggio e la valutazione di efficacia degli
interventi.»
- Si riporta l'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 recante
«Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di
informatica del centro di elaborazione dati della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione»:
«Art. 10. - 1. L'utenza del servizio e' concessa
dietro pagamento degli oneri di seguito indicati:
a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti
dalla convenzione da prestarsi secondo le modalita' di cui
alla legge 10 giugno 1982, n. 348;
b) canone di abbonamento per ciascun anno della
durata della convenzione. Per il primo anno di durata della
convenzione il canone e' dovuto in ragione di tanti
dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di
stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
la convenzione e' computato nei dodicesimi;
c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per
le informazioni ricevute nel trimestre precedente in base
alle tariffe unitarie in vigore o in base al costo
stabilito per la fornitura di informazioni con particolari
stati di aggregazione.
2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:
a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello
del canone annuo di abbonamento in vigore all'atto della
stipula della convenzione;
b) quanto al canone annuo di abbonamento:
b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla
categoria A dell'art. 3;
b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla
categoria B dell'art. 3;
c) quanto al costo delle singole informazioni
ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il
centro elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni
informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i
collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille
per ogni informazione ricevuta utilizzando le
apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4
dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo
stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo
restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sara'
valutato di volta in volta dal direttore generale della
M.C.T.C.
3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma
2 vengono revisionati in relazione alla variazione
accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatesi nel biennio precedente.
Gli aumenti derivanti dalle revisioni conservano la
medesima destinazione, dei canoni e dei corrispettivi,
prevista al comma 4 del presente articolo.
4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera
b), e' corrisposto mediante versamento sul conto corrente
postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale
dello Stato competente per territorio, con imputazione
all'apposito capitolo dello stato di previsione delle
entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei
corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello
Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
della spesa del Ministero dei trasporti e della
navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere
trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione
civile.
5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 deve essere effettuato:
a) la prima volta, dopo la stipula della
convenzione e prima dell'attivazione del collegamento.
Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del
centro elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi
attestati di versamento;
b) per ogni anno di rinnovo della convenzione,
entro il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al
corrispettivo di cui alla lettera b).
6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla
lettera c) del comma 2 deve essere effettuato con cadenza
trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di
emissione di apposita comunicazione che altrimenti e'
considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna
comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle
informazioni ricevute nel trimestre precedente.
7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un
solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del
Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi
sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la
cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
in vigore. Il collegamento e' riattivato soltanto dopo
l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c)
del comma 1.
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,
puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui
all'art. 3.»