Art. 8
Modifica all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917
1. L'articolo 88, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non si considerano
sopravvenienze attive, ai sensi del primo periodo di tale
disposizione, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di
concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore
liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del
patrimonio e non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del
secondo periodo del medesimo comma 4-ter, le riduzioni dei debiti
dell'impresa anche nei casi di concordato minore in continuita'
aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai
sensi degli articoli 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 56 del
citato decreto legislativo n. 14 del 2019, pubblicato nel registro
delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a
omologazione.
2. Non si da' luogo al rimborso delle maggiori imposte versate per
effetto di interpretazioni difformi da quella di cui al comma 1.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 88 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 88 (Sopravvenienze attive). - 1. Si considerano
sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti
a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o
altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello
che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza di spese,
perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in
bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma
1 dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare
superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il
reddito a norma del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di
risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi
da quelli considerati alla lettera f) del comma 1
dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 86;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a
titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e
quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali
proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in
cui sono stati incassati. Sono fatte salve le agevolazioni
connesse alla realizzazione di investimenti produttivi
concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio
1994, n. 97, nonche' quelle concesse ai sensi del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento
della concessione delle stesse. Non si considerano
contributi o liberalita' i finanziamenti erogati dallo
Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la
costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria
ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica
concessi agli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, e agli enti aventi le stesse finalita'
sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di
societa' che rispondono ai requisiti della legislazione
dell'Unione europea in materia di «in house providing» e
che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre
2013, nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria
di immobili destinati all'assegnazione in godimento o
locazione.
3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in
quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di
liberalita' dai soggetti sottoposti alle procedure
concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero
alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonche' alla procedura
di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e
seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
ad esclusione di quelli provenienti da societa' controllate
dall'impresa o controllate dalla stessa societa' che
controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo
si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro
mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i
versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa' e agli enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci,
ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti
similari alle azioni.
4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera
sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo
valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale
valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale
del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni
di conversione del credito in partecipazioni si applicano
le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale
delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo
pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione,
al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili
per il creditore per effetto della conversione stessa.
4-ter. Non si considerano, altresi', sopravvenienze
attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di
concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di
procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o
per effetto della partecipazione delle perdite da parte
dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di
risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai
sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato
regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro
delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti,
la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce
sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite,
pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza
considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione
di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita
economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi
passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4
dell'articolo 96 del presente testo unico. Ai fini del
presente comma rilevano anche le perdite trasferite al
consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora
utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche per le operazioni di cui al comma
5. In caso di cessione del contratto di locazione
finanziaria il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva.».
- Si riporta il testo degli articoli 56, 57, 60 e 61
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante:
«Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019:
«Art. 56 (Accordi in esecuzione di piani attestati di
risanamento). - 1. L'imprenditore in stato di crisi o di
insolvenza puo' predisporre un piano, rivolto ai creditori,
che appaia idoneo a consentire il risanamento
dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della situazione patrimoniale ed
economico-finanziaria.
2. Il piano deve avere data certa e deve contenere:
a) l'indicazione del debitore e delle eventuali
parti correlate, le sue attivita' e passivita' al momento
della presentazione del piano e la descrizione della
situazione economico-finanziaria dell'impresa e della
posizione dei lavoratori;
b) una descrizione delle cause e dell'entita' dello
stato di crisi o di insolvenza in cui si trova;
c) le strategie d'intervento;
d) l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti
dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle
eventuali trattative, nonche' l'elenco dei creditori
estranei, con l'indicazione delle risorse destinate
all'integrale soddisfacimento dei loro crediti;
e) gli apporti di finanza nuova eventualmente
previsti e le ragioni per cui sono necessari per
l'attuazione del piano;
f) i tempi delle azioni da compiersi, che
consentono di verificarne la realizzazione, nonche' le
iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento
dagli obiettivi pianificati;
g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi
effetti sul piano finanziario nonche' i tempi necessari per
assicurare il riequilibrio della situazione economico
finanziaria;
g-bis) l'analitica indicazione dei costi e dei
ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative
modalita' di copertura, tenendo conto anche dei costi
necessari per assicurare il rispetto della normativa in
materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
3. Un professionista indipendente deve attestare la
veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' economica
del piano.
4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli
accordi conclusi con le parti interessate possono essere
pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del
debitore.
5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere
in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto
e devono avere data certa.
Art. 57 (Accordi di ristrutturazione dei debiti). -
1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi
dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso
dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di
insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il
sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad
omologazione ai sensi dell'articolo 48.
2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli
elementi del piano economico-finanziario che ne consentono
l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le
modalita' indicate dall'articolo 56. Al piano debbono
essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1
e 3. Si applica l'articolo 116.
3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il
pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti
termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in
caso di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso
di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
4. Un professionista indipendente deve attestare la
veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano.
L'attestazione deve specificare l'idoneita' dell'accordo e
del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.
4-bis. Con la domanda di omologazione o anche
successivamente il debitore puo' chiedere di essere
autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma,
compresa la richiesta di emissione di garanzie,
prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.».
«Art. 60 (Accordi di ristrutturazione agevolati).
- 1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, e'
ridotta della meta' quando il debitore:
a) non proponga la moratoria dei creditori estranei
agli accordi;
b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere le
misure protettive di cui all'articolo 54.
Art. 61 (Accordi di ristrutturazione ad efficacia
estesa). - 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione
si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del
codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo
vengano estesi anche ai creditori non aderenti che
appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto
conto dell'omogeneita' di posizione giuridica ed interessi
economici.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria
siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano
stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e
abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla
situazione economico-patrimoniale e finanziaria del
debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti;
b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio,
prevedendo la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in via
diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84;
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti
alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di
tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo
restando che un creditore puo' essere titolare di crediti
inseriti in piu' di una categoria;
d) i creditori della medesima categoria non
aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo
possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in
misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero in
caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di
deposito della domanda di omologazione;
e) il debitore abbia notificato l'accordo, la
domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori
nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti
dell'accordo.
3. I creditori della medesima categoria non aderenti
ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti
dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi
dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per
proporre opposizione decorre dalla data della
notificazione. Su istanza del debitore il tribunale puo'
autorizzare, ai sensi dell'articolo 151 del codice di
procedura civile, le forme di notificazione opportune per
garantire la celerita' del procedimento.
4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di
ristrutturazione, ai creditori ai quali e' stato esteso
l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove
prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento
della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o
l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e' considerata
nuova prestazione la prosecuzione della concessione del
godimento di beni oggetto di contratti di locazione
finanziaria gia' stipulati.
5. Quando un'impresa ha debiti verso banche,
intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti in
misura non inferiore alla meta' dell'indebitamento
complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti puo'
individuare una o piu' categorie tra tali tipologie di
creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed
interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con
il ricorso di cui all'articolo 40, puo' chiedere, anche se
non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b),
che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai
creditori non aderenti appartenenti alla medesima
categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da
banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro
crediti.».