Art. 8 
 
Modifica all'articolo 88 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  n. 917 
 
  1. L'articolo 88, comma 4-ter, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non si considerano
sopravvenienze  attive,  ai  sensi  del   primo   periodo   di   tale
disposizione, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in  sede  di
concordato  nella  liquidazione  giudiziale,  di  concordato   minore
liquidatorio e di concordato semplificato  per  la  liquidazione  del
patrimonio e non costituiscono sopravvenienze attive,  ai  sensi  del
secondo periodo del medesimo comma 4-ter,  le  riduzioni  dei  debiti
dell'impresa anche nei  casi  di  concordato  minore  in  continuita'
aziendale, di accordo di ristrutturazione  dei  debiti  omologato  ai
sensi degli articoli 57, 60 e 61 del decreto legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, di un piano attestato  ai  sensi  dell'articolo  56  del
citato decreto legislativo n. 14 del 2019,  pubblicato  nel  registro
delle imprese, ovvero di un  piano  di  ristrutturazione  soggetto  a
omologazione. 
  2. Non si da' luogo al rimborso delle maggiori imposte versate  per
effetto di interpretazioni difformi da quella di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  88  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917: 
                «Art. 88 (Sopravvenienze attive). - 1. Si considerano
          sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi  conseguiti
          a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
          iscritte in bilancio in precedenti esercizi e  i  ricavi  o
          altri proventi conseguiti per ammontare superiore a  quello
          che  ha  concorso  a  formare  il  reddito  in   precedenti
          esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza  di  spese,
          perdite od  oneri  dedotti  o  di  passivita'  iscritte  in
          bilancio in precedenti esercizi. 
                2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del  comma
          1  dell'articolo  86  vengono  conseguite   per   ammontare
          superiore a quello che ha concorso a formare il reddito  in
          precedenti esercizi,  l'eccedenza  concorre  a  formare  il
          reddito a norma del comma 4 del detto articolo. 
                3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: 
                  a)   le   indennita'   conseguite   a   titolo   di
          risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi
          da  quelli  considerati  alla  lettera  f)  del   comma   1
          dell'articolo  85  e  alla   lettera   b)   del   comma   1
          dell'articolo 86; 
                  b) i proventi in denaro o in  natura  conseguiti  a
          titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
          di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85  e
          quelli    per    l'acquisto    di    beni    ammortizzabili
          indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.  Tali
          proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio  in
          cui sono stati incassati. Sono fatte salve le  agevolazioni
          connesse  alla  realizzazione  di  investimenti  produttivi
          concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio
          1994, n. 97, nonche' quelle concesse  ai  sensi  del  testo
          unico  delle  leggi  sugli  interventi   nel   Mezzogiorno,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista  al  momento
          della  concessione  delle  stesse.   Non   si   considerano
          contributi o  liberalita'  i  finanziamenti  erogati  dallo
          Stato, dalle Regioni  e  dalle  Province  autonome  per  la
          costruzione, ristrutturazione e manutenzione  straordinaria
          ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale  pubblica
          concessi agli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari,
          comunque denominati, e agli enti aventi le stesse finalita'
          sociali dei predetti Istituti,  istituiti  nella  forma  di
          societa' che rispondono  ai  requisiti  della  legislazione
          dell'Unione europea in materia di «in  house  providing»  e
          che siano costituiti e operanti alla data del  31  dicembre
          2013, nonche' quelli erogati alle  cooperative  edilizie  a
          proprieta' indivisa e di  abitazione  per  la  costruzione,
          ristrutturazione e manutenzione ordinaria  e  straordinaria
          di  immobili  destinati  all'assegnazione  in  godimento  o
          locazione. 
                3-bis. Non costituiscono  sopravvenienze  attive,  in
          quanto  esclusi,  i  contributi  percepiti  a   titolo   di
          liberalita'  dai   soggetti   sottoposti   alle   procedure
          concorsuali previste dal Regio decreto 16  marzo  1942,  n.
          267, dal decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  dal
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,  ovvero
          alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del  decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonche' alla procedura
          di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70  e
          seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          ad esclusione di quelli provenienti da societa' controllate
          dall'impresa  o  controllate  dalla  stessa  societa'   che
          controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo
          si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro
          mesi successivi alla chiusura delle predette procedure. 
                4.  Non  si  considerano  sopravvenienze   attive   i
          versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
          conto  capitale  alle  societa'  e   agli   enti   di   cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci,
          ne' gli apporti  effettuati  dai  possessori  di  strumenti
          similari alle azioni. 
                4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti  si  considera
          sopravvenienza attiva per la parte che eccede  il  relativo
          valore fiscale. A tal fine,  il  socio,  con  dichiarazione
          sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale
          valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale
          del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di  operazioni
          di conversione del credito in partecipazioni  si  applicano
          le disposizioni dei periodi precedenti e il valore  fiscale
          delle medesime partecipazioni viene assunto in  un  importo
          pari al valore fiscale del credito oggetto di  conversione,
          al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili
          per il creditore per effetto della conversione stessa. 
                4-ter. Non si considerano,  altresi',  sopravvenienze
          attive le riduzioni dei  debiti  dell'impresa  in  sede  di
          concordato fallimentare  o  preventivo  liquidatorio  o  di
          procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
          con i quali esiste un adeguato scambio di  informazioni,  o
          per effetto della partecipazione  delle  perdite  da  parte
          dell'associato in partecipazione. In caso di concordato  di
          risanamento, di  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti
          omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267, ovvero  di  un  piano  attestato  ai
          sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato
          regio decreto n. 267  del  1942,  pubblicato  nel  registro
          delle imprese, o di procedure estere a queste  equivalenti,
          la  riduzione  dei  debiti  dell'impresa  non   costituisce
          sopravvenienza attiva per la parte che eccede  le  perdite,
          pregresse e di  periodo,  di  cui  all'articolo  84,  senza
          considerare il limite dell'ottanta per cento, la  deduzione
          di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto  alla  crescita
          economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e  gli  interessi
          passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4
          dell'articolo 96 del presente  testo  unico.  Ai  fini  del
          presente comma rilevano  anche  le  perdite  trasferite  al
          consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non  ancora
          utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano
          anche per le operazioni di cui al comma 
                5. In caso di cessione  del  contratto  di  locazione
          finanziaria  il  valore  normale   del   bene   costituisce
          sopravvenienza attiva.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 56, 57,  60  e  61
          del decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14  recante:
          «Codice  della  crisi  d'impresa   e   dell'insolvenza   in
          attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019: 
                «Art. 56 (Accordi in esecuzione di piani attestati di
          risanamento). - 1. L'imprenditore in stato di  crisi  o  di
          insolvenza puo' predisporre un piano, rivolto ai creditori,
          che   appaia   idoneo   a   consentire    il    risanamento
          dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare  il
          riequilibrio    della    situazione     patrimoniale     ed
          economico-finanziaria. 
                2. Il piano deve avere data certa e deve contenere: 
                  a) l'indicazione del  debitore  e  delle  eventuali
          parti correlate, le sue attivita' e passivita'  al  momento
          della  presentazione  del  piano  e  la  descrizione  della
          situazione  economico-finanziaria  dell'impresa   e   della
          posizione dei lavoratori; 
                  b) una descrizione delle cause e dell'entita' dello
          stato di crisi o di insolvenza in cui si trova; 
                  c) le strategie d'intervento; 
                  d) l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti
          dei quali si propone la rinegoziazione  e  lo  stato  delle
          eventuali  trattative,  nonche'  l'elenco   dei   creditori
          estranei,  con  l'indicazione   delle   risorse   destinate
          all'integrale soddisfacimento dei loro crediti; 
                  e)  gli  apporti  di  finanza  nuova  eventualmente
          previsti  e  le  ragioni  per  cui   sono   necessari   per
          l'attuazione del piano; 
                  f)  i  tempi  delle  azioni   da   compiersi,   che
          consentono di  verificarne  la  realizzazione,  nonche'  le
          iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento
          dagli obiettivi pianificati; 
                  g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi
          effetti sul piano finanziario nonche' i tempi necessari per
          assicurare  il  riequilibrio  della  situazione   economico
          finanziaria; 
                  g-bis) l'analitica  indicazione  dei  costi  e  dei
          ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle  relative
          modalita' di  copertura,  tenendo  conto  anche  dei  costi
          necessari per assicurare il  rispetto  della  normativa  in
          materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. 
                3. Un professionista indipendente deve  attestare  la
          veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita'  economica
          del piano. 
                4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3  e  gli
          accordi conclusi con le parti  interessate  possono  essere
          pubblicati nel registro  delle  imprese  su  richiesta  del
          debitore. 
                5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere
          in esecuzione del piano devono essere provati per  iscritto
          e devono avere data certa. 
                Art. 57 (Accordi di ristrutturazione dei debiti).  - 
          1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi
          dall'imprenditore,  anche   non   commerciale   e   diverso
          dall'imprenditore  minore,  in  stato   di   crisi   o   di
          insolvenza, con i creditori  che  rappresentino  almeno  il
          sessanta  per  cento  dei  crediti  e  sono   soggetti   ad
          omologazione ai sensi dell'articolo 48. 
                2. Gli accordi devono contenere  l'indicazione  degli
          elementi del piano economico-finanziario che ne  consentono
          l'esecuzione. Il  piano  deve  essere  redatto  secondo  le
          modalita'  indicate  dall'articolo  56.  Al  piano  debbono
          essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1
          e 3. Si applica l'articolo 116. 
                3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare  il
          pagamento integrale dei  creditori  estranei  nei  seguenti
          termini: 
                  a) entro centoventi  giorni  dall'omologazione,  in
          caso di crediti gia' scaduti a quella data; 
                  b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in  caso
          di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. 
                4. Un professionista indipendente deve  attestare  la
          veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano.
          L'attestazione deve specificare l'idoneita' dell'accordo  e
          del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
          estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3. 
                4-bis.  Con  la  domanda  di  omologazione  o   anche
          successivamente  il  debitore  puo'  chiedere   di   essere
          autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi  forma,
          compresa   la   richiesta   di   emissione   di   garanzie,
          prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.». 
                «Art. 60  (Accordi  di  ristrutturazione  agevolati).
          - 1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1,  e'
          ridotta della meta' quando il debitore: 
                  a) non proponga la moratoria dei creditori estranei
          agli accordi; 
                  b) non abbia richiesto e rinunci  a  richiedere  le
          misure protettive di cui all'articolo 54. 
                Art. 61 (Accordi  di  ristrutturazione  ad  efficacia
          estesa). - 1. Le disposizioni di cui alla presente  sezione
          si applicano, in deroga  agli  articoli  1372  e  1411  del
          codice civile, al caso  in  cui  gli  effetti  dell'accordo
          vengano  estesi  anche  ai  creditori  non   aderenti   che
          appartengano alla medesima  categoria,  individuata  tenuto
          conto dell'omogeneita' di posizione giuridica ed  interessi
          economici. 
                2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che: 
                  a) tutti i creditori  appartenenti  alla  categoria
          siano stati informati dell'avvio  delle  trattative,  siano
          stati messi in condizione di parteciparvi in buona  fede  e
          abbiano ricevuto complete e aggiornate  informazioni  sulla
          situazione   economico-patrimoniale   e   finanziaria   del
          debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti; 
                  b)  l'accordo  abbia  carattere  non  liquidatorio,
          prevedendo la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in  via
          diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84; 
                  c) i crediti dei  creditori  aderenti  appartenenti
          alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di
          tutti  i  creditori  appartenenti  alla  categoria,   fermo
          restando che un creditore puo' essere titolare  di  crediti
          inseriti in piu' di una categoria; 
                  d)  i  creditori  della  medesima   categoria   non
          aderenti  cui  vengono  estesi  gli  effetti   dell'accordo
          possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in
          misura non inferiore rispetto  a  quanto  riceverebbero  in
          caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di
          deposito della domanda di omologazione; 
                  e)  il  debitore  abbia  notificato  l'accordo,  la
          domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori
          nei confronti dei quali chiede  di  estendere  gli  effetti
          dell'accordo. 
                3. I creditori della medesima categoria non  aderenti
          ai quali  il  debitore  chiede  di  estendere  gli  effetti
          dell'accordo  possono   proporre   opposizione   ai   sensi
          dell'articolo  48,  comma  4.  Per  essi,  il  termine  per
          proporre   opposizione    decorre    dalla    data    della
          notificazione. Su istanza del debitore  il  tribunale  puo'
          autorizzare, ai  sensi  dell'articolo  151  del  codice  di
          procedura civile, le forme di notificazione  opportune  per
          garantire la celerita' del procedimento. 
                4.  In  nessun  caso,  per  effetto  dell'accordo  di
          ristrutturazione, ai creditori ai  quali  e'  stato  esteso
          l'accordo possono  essere  imposti  l'esecuzione  di  nuove
          prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento
          della possibilita' di utilizzare  affidamenti  esistenti  o
          l'erogazione di nuovi  finanziamenti.  Non  e'  considerata
          nuova prestazione la  prosecuzione  della  concessione  del
          godimento  di  beni  oggetto  di  contratti  di   locazione
          finanziaria gia' stipulati. 
                5.  Quando  un'impresa  ha   debiti   verso   banche,
          intermediari finanziari e cessionari dei  loro  crediti  in
          misura  non   inferiore   alla   meta'   dell'indebitamento
          complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti  puo'
          individuare una o piu'  categorie  tra  tali  tipologie  di
          creditori che  abbiano  fra  loro  posizione  giuridica  ed
          interessi economici omogenei. In tal caso il debitore,  con
          il ricorso di cui all'articolo 40, puo' chiedere, anche  se
          non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b),
          che  gli  effetti  dell'accordo  vengano  estesi  anche  ai
          creditori   non   aderenti   appartenenti   alla   medesima
          categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da
          banche,  intermediari  finanziari  e  cessionari  dei  loro
          crediti.».