Art. 10 
 
Spese sostenute  per  conto  di  altre  pubbliche  amministrazioni  o
  impiegando somme derivanti  da  interventi  finanziati  dall'Unione
  europea 
 
  1. Le somme dovute al Corpo per spese sostenute per conto di  altre
pubbliche amministrazioni, enti o organismi pubblici e privati,  sono
da questi  anticipate  o  rimborsate  tramite  versamento  presso  la
tesoreria dello Stato, con imputazione ad apposita unita'  elementare
di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione
a unita' elementari dello stato di previsione del Corpo. 
  2. Oltre alle modalita' previste dal comma 1, le  somme  necessarie
all'effettuazione   di   spese   per   conto   di   altre   pubbliche
amministrazioni possono essere dalle medesime  messe  direttamente  a
disposizione del competente funzionario delegato mediante  ordine  di
accreditamento emesso, ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Analogamente,  in
caso di spese effettuate da altre pubbliche amministrazioni per conto
del Corpo, l'ordinatore primario di spesa  del  medesimo  Corpo  puo'
emettere ordini di accreditamento a favore del  funzionario  delegato
delle suddette amministrazioni. 
  3. Al fine di accelerare e semplificare le procedure dei  pagamenti
riguardanti gli interventi cofinanziati  dall'Unione  europea  e  gli
interventi di azione e  coesione  complementare  alla  programmazione
dell'Unione europea, il Comando  generale  puo'  attivare  presso  la
tesoreria statale una contabilita' speciale  per  la  gestione  delle
risorse comunitarie destinate al medesimo Corpo. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367: 
                «Art. 9 (Spese delegate su ordini di accreditamento).
          - 1. I dirigenti possono disporre l'accreditamento di somme
          a  funzionari   delegati   della   propria   o   di   altra
          amministrazione per l'effettuazione  di  spese  concernenti
          l'attuazione di programmi o  lo  svolgimento  di  attivita'
          comunque  rientranti   nelle   competenze   attribuite   ai
          dirigenti medesimi. 
                2. L'accreditamento di somme a  dipendenti  di  altra
          amministrazione  e'  effettuato  previa   intesa   con   il
          dirigente preposto alla  struttura  centrale  o  periferica
          presso la quale presta servizio il funzionario delegato. 
                3.    L'accreditamento     e'     disposto     quando
          l'amministrazione  giudichi   opportuna   tale   forma   di
          pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni, salvo  che  le
          norme in vigore non consentano importi superiori. 
                4. Gli ordinativi ed i buoni estinti sono  trattenuti
          dalla  sezione  di  tesoreria  e  vengono   allegati   alla
          contabilita' mensile che la  sezione  stessa  e'  tenuta  a
          presentare alla Corte dei conti a norma  dell'articolo  604
          del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.  In  luogo  degli
          ordinativi estinti e' allegato al rendiconto amministrativo
          del  funzionario  delegato  un   elenco   analitico   degli
          ordinativi medesimi, rilasciato  sotto  la  responsabilita'
          del capo della sezione di  tesoreria  anche  con  strumenti
          informatici. L'elenco attesta espressamente,  accanto  agli
          estremi identificativi di  ciascun  titolo  nell'ordine  di
          prenotazione,   l'avvenuto    pagamento    con    quietanza
          dell'avente  diritto.  Per  i  rendiconti  dei   funzionari
          delegati operanti  all'estero,  l'elenco  degli  ordinativi
          estinti di cui al presente comma  e'  rilasciato  sotto  la
          responsabilita' del capo della rappresentanza  diplomatica,
          dell'ufficio consolare o della delegazione speciale  presso
          la quale il funzionario delegato opera. 
                5.  I  rendiconti   amministrativi   dei   funzionari
          delegati  aventi  sede  presso   uffici   periferici   sono
          sottoposti al controllo delle competenti ragionerie e  sono
          inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o
          delegazioni regionali della Corte dei conti.  Nel  caso  di
          rendiconti relativi al pagamento di  acconti  contrattuali,
          la competenza e'  determinata  con  riferimento  alla  sede
          dell'organo cui spetta l'emissione del mandato di saldo. 
                6. L'articolo 59 del regio decreto 18  novembre  1923
          n. 2440, come modificato dall'articolo 1  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  giugno  1972,  n.  627,  e'
          sostituito    dal     seguente:     "E'     in     facolta'
          dell'amministrazione disporre, sullo stesso capitolo,  piu'
          aperture di credito a favore di  un  funzionario  delegato,
          quando la somma gia' utilizzata di  ciascun  accreditamento
          abbia superato la meta' dell'importo accreditato». 
                7. Il limite di somma previsto dall'articolo 2  della
          legge 15 marzo 1956,  n.  238,  gia'  elevato  a  lire  due
          milioni dall'articolo 32, comma 9, della legge 28  febbraio
          1986, n. 41, e' ulteriormente elevato a lire venti milioni. 
                8. Nel caso in cui i rendiconti  e  gli  altri  conti
          amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori
          bilancio consentite dalla legge non vengano presentati  nei
          termini prescritti, il  magistrato  addetto  all'esame  dei
          rendiconti o dei  conti  fissa  un  termine  ultimativo  al
          funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il
          rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato
          addetto chiede al competente  collegio  della  sezione  del
          controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei
          conti di ordinare la compilazione d'ufficio del  rendiconto
          o del  conto.  Alle  spese  di  compilazione,  il  collegio
          provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge  14
          gennaio 1994, n. 20. L'ordinanza e' inviata  al  competente
          procuratore    della    Corte    dei    conti    ai    fini
          dell'accertamento,   nei    confronti    del    funzionario
          interessato, ovvero del capo della  competente  Sezione  di
          tesoreria   provinciale,   dell'eventuale   responsabilita'
          amministrativa   connessa   all'effettuazione   a    carico
          dell'erario delle spese di compilazione  del  rendiconto  o
          del conto. 
                9. Il Ministro del tesoro, con decreto motivato, puo'
          determinare programmi di spesa o capitoli  di  bilancio  in
          ordine ai quali il controllo  delle  competenti  ragionerie
          sui rendiconti amministrativi dei  funzionari  delegati  e'
          esercitato a  campione,  secondo  criteri  determinati  dal
          decreto stesso. 
                10. Rimane fermo, in  ogni  caso,  il  riscontro  del
          regolare  adempimento,  da  parte  di  tutti  i  funzionari
          delegati,   dell'obbligo   di   presentare   i   rendiconti
          amministrativi  nei  termini   e   nelle   forme   previsti
          dall'ordinamento.».