Art. 10
Spese sostenute per conto di altre pubbliche amministrazioni o
impiegando somme derivanti da interventi finanziati dall'Unione
europea
1. Le somme dovute al Corpo per spese sostenute per conto di altre
pubbliche amministrazioni, enti o organismi pubblici e privati, sono
da questi anticipate o rimborsate tramite versamento presso la
tesoreria dello Stato, con imputazione ad apposita unita' elementare
di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione
a unita' elementari dello stato di previsione del Corpo.
2. Oltre alle modalita' previste dal comma 1, le somme necessarie
all'effettuazione di spese per conto di altre pubbliche
amministrazioni possono essere dalle medesime messe direttamente a
disposizione del competente funzionario delegato mediante ordine di
accreditamento emesso, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Analogamente, in
caso di spese effettuate da altre pubbliche amministrazioni per conto
del Corpo, l'ordinatore primario di spesa del medesimo Corpo puo'
emettere ordini di accreditamento a favore del funzionario delegato
delle suddette amministrazioni.
3. Al fine di accelerare e semplificare le procedure dei pagamenti
riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e gli
interventi di azione e coesione complementare alla programmazione
dell'Unione europea, il Comando generale puo' attivare presso la
tesoreria statale una contabilita' speciale per la gestione delle
risorse comunitarie destinate al medesimo Corpo.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367:
«Art. 9 (Spese delegate su ordini di accreditamento).
- 1. I dirigenti possono disporre l'accreditamento di somme
a funzionari delegati della propria o di altra
amministrazione per l'effettuazione di spese concernenti
l'attuazione di programmi o lo svolgimento di attivita'
comunque rientranti nelle competenze attribuite ai
dirigenti medesimi.
2. L'accreditamento di somme a dipendenti di altra
amministrazione e' effettuato previa intesa con il
dirigente preposto alla struttura centrale o periferica
presso la quale presta servizio il funzionario delegato.
3. L'accreditamento e' disposto quando
l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di
pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni, salvo che le
norme in vigore non consentano importi superiori.
4. Gli ordinativi ed i buoni estinti sono trattenuti
dalla sezione di tesoreria e vengono allegati alla
contabilita' mensile che la sezione stessa e' tenuta a
presentare alla Corte dei conti a norma dell'articolo 604
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In luogo degli
ordinativi estinti e' allegato al rendiconto amministrativo
del funzionario delegato un elenco analitico degli
ordinativi medesimi, rilasciato sotto la responsabilita'
del capo della sezione di tesoreria anche con strumenti
informatici. L'elenco attesta espressamente, accanto agli
estremi identificativi di ciascun titolo nell'ordine di
prenotazione, l'avvenuto pagamento con quietanza
dell'avente diritto. Per i rendiconti dei funzionari
delegati operanti all'estero, l'elenco degli ordinativi
estinti di cui al presente comma e' rilasciato sotto la
responsabilita' del capo della rappresentanza diplomatica,
dell'ufficio consolare o della delegazione speciale presso
la quale il funzionario delegato opera.
5. I rendiconti amministrativi dei funzionari
delegati aventi sede presso uffici periferici sono
sottoposti al controllo delle competenti ragionerie e sono
inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o
delegazioni regionali della Corte dei conti. Nel caso di
rendiconti relativi al pagamento di acconti contrattuali,
la competenza e' determinata con riferimento alla sede
dell'organo cui spetta l'emissione del mandato di saldo.
6. L'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923
n. 2440, come modificato dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e'
sostituito dal seguente: "E' in facolta'
dell'amministrazione disporre, sullo stesso capitolo, piu'
aperture di credito a favore di un funzionario delegato,
quando la somma gia' utilizzata di ciascun accreditamento
abbia superato la meta' dell'importo accreditato».
7. Il limite di somma previsto dall'articolo 2 della
legge 15 marzo 1956, n. 238, gia' elevato a lire due
milioni dall'articolo 32, comma 9, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e' ulteriormente elevato a lire venti milioni.
8. Nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti
amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori
bilancio consentite dalla legge non vengano presentati nei
termini prescritti, il magistrato addetto all'esame dei
rendiconti o dei conti fissa un termine ultimativo al
funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il
rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato
addetto chiede al competente collegio della sezione del
controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei
conti di ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto
o del conto. Alle spese di compilazione, il collegio
provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. L'ordinanza e' inviata al competente
procuratore della Corte dei conti ai fini
dell'accertamento, nei confronti del funzionario
interessato, ovvero del capo della competente Sezione di
tesoreria provinciale, dell'eventuale responsabilita'
amministrativa connessa all'effettuazione a carico
dell'erario delle spese di compilazione del rendiconto o
del conto.
9. Il Ministro del tesoro, con decreto motivato, puo'
determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in
ordine ai quali il controllo delle competenti ragionerie
sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati e'
esercitato a campione, secondo criteri determinati dal
decreto stesso.
10. Rimane fermo, in ogni caso, il riscontro del
regolare adempimento, da parte di tutti i funzionari
delegati, dell'obbligo di presentare i rendiconti
amministrativi nei termini e nelle forme previsti
dall'ordinamento.».