Art. 11 
 
                         Impegno delle spese 
 
  1. L'impegno di  spesa  per  adempiere  al  pagamento  delle  somme
derivanti dalle obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte  dal
Comando generale in base alla legge, a un contratto o ad altro titolo
valido, e' assunto nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in
bilancio, con vincolo di imputazione agli esercizi in cui  le  stesse
obbligazioni sono esigibili. 
  2. Per la spesa da demandarsi a  funzionari  delegati,  il  Comando
generale,  nei  limiti  dei  pertinenti  stanziamenti   iscritti   in
bilancio, assume impegni di spesa delegata,  ai  sensi  dell'articolo
34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base del
programma di spesa definito da ciascun funzionario delegato a seguito
della programmazione finanziaria,  predisposta  tenendo  conto  delle
esigenze di  carattere  logistico,  amministrativo  e  operativo  del
Corpo, approvata dal dirigente delegato. 
  3. I reparti amministrativi  assegnatari,  ai  sensi  dell'articolo
34-quater della citata legge n. 196 del 2009, delle  risorse  di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), provvedono all'assunzione  degli
impegni di spesa ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n.  196
del 2009 e all'ordinazione  delle  spese.  Gli  stessi  reparti,  ove
necessario,  emettono  ordini  di  accreditamento   in   favore   dei
funzionari delegati del Corpo. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Per  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,   art.
          34-quater, si vedano le note all'articolo 4. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34 della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196: 
                «Art. 34 (Impegno e pagamento).  -  1.  I  dirigenti,
          nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano
          ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate  in
          bilancio.  Restano  ferme  le  disposizioni  speciali   che
          attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini  di
          spesa  ad  organi  costituzionali  dello  Stato  dotati  di
          autonomia contabile. 
                2. Con riferimento alle somme dovute dallo  Stato  in
          relazione  all'adempimento   di   obbligazioni   giuridiche
          perfezionate  sono  assunti  gli  impegni  di  spesa,   nel
          rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti  dei  pertinenti
          stanziamenti iscritti in  bilancio,  con  imputazione  agli
          esercizi in  cui  le  obbligazioni  sono  esigibili,  dando
          pubblicita'   mediante   divulgazione    periodica    delle
          informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi
          in cui l'obbligazione diviene esigibile.  L'assunzione  dei
          suddetti  impegni  e'  possibile  solo  in  presenza  delle
          necessarie  disponibilita'  finanziarie,  in   termini   di
          competenza e di cassa,  di  cui  al  terzo  periodo  e  dei
          seguenti  elementi  costitutivi:  la  ragione  del  debito,
          l'importo  ovvero  gli  importi  da   pagare,   l'esercizio
          finanziario o gli esercizi finanziari  su  cui  gravano  le
          previste scadenze di  pagamento  e  il  soggetto  creditore
          univocamente individuato.  L'impegno  puo'  essere  assunto
          solo in presenza, sulle  pertinenti  unita'  elementari  di
          bilancio, di  disponibilita'  finanziarie  sufficienti,  in
          termini di competenza, a far fronte in  ciascun  anno  alla
          spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a  farvi
          fronte  almeno  nel  primo  anno,  garantendo  comunque  il
          rispetto    del    piano    finanziario    dei    pagamenti
          (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti
          di flessibilita' stabiliti dalla  legislazione  vigente  in
          fase gestionale o in sede  di  formazione  del  disegno  di
          legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti  di  somme  ad
          amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa  puo'  essere
          assunto anche  solamente  in  presenza  della  ragione  del
          debito e dell'importo complessivo da impegnare,  qualora  i
          rimanenti elementi  costitutivi  dell'impegno  indicati  al
          secondo periodo  del  presente  comma  siano  individuabili
          all'esito   di   un   iter   procedurale   legislativamente
          disciplinato. 
                2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
          commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione
          provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine  di
          mettere a disposizione le  risorse  ai  predetti  soggetti.
          Tali impegni sono assunti nei  limiti  dello  stanziamento,
          con  imputazione  agli  esercizi  in  cui  le  obbligazioni
          assunte  o  programmate  dai   funzionari   delegati   sono
          esigibili,  sulla  base   di   un   programma   di   spesa,
          opportunamente documentato, comunicato  all'amministrazione
          dai   medesimi   funzionari    delegati    e    commisurato
          all'effettivo   fabbisogno   degli    stessi,    ai    fini
          dell'emissione degli ordini di accreditamento.  I  relativi
          ordini di accreditamento  sono  disposti  nel  rispetto  di
          quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di  cui
          all'articolo 23, comma 1-ter, e nel  limite  degli  impegni
          assunti  per  l'esercizio   finanziario   di   riferimento.
          L'assunzione degli impegni di spesa delegata  e'  possibile
          solo in presenza  dei  seguenti  elementi  costitutivi:  la
          ragione  dell'impegno,  l'importo  ovvero  gli  importi  da
          impegnare,   l'esercizio   finanziario   o   gli   esercizi
          finanziari su cui  gravano  le  scadenze  di  pagamento.  A
          valere sugli impegni di spesa  delegata,  l'amministrazione
          dispone  una  o  piu'  aperture  di  credito  in   funzione
          dell'esigibilita' delle obbligazioni assunte o  programmate
          dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione,
          a  fronte  delle  aperture  di  credito  ricevute  non   si
          perfezionino  obbligazioni  esigibili  entro   il   termine
          dell'esercizio,   i   funzionari    delegati    ne    danno
          comunicazione  all'amministrazione  per  la  corrispondente
          riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto
          di     riduzione     rientra      nella      disponibilita'
          dell'amministrazione e puo' essere accreditato nel medesimo
          esercizio  finanziario  in  favore  di   altri   funzionari
          delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le  modalita'
          di cui al presente articolo. Gli importi degli  impegni  di
          spesa delegata, a fronte dei quali, alla data  di  chiusura
          dell'esercizio, non corrispondono ordini di  accreditamento
          costituiscono  economie  di  bilancio.  Gli  importi  delle
          aperture  di  credito  non   interamente   utilizzati   dai
          funzionari  delegati   entro   il   termine   di   chiusura
          dell'esercizio costituiscono residui di  spesa  delegata  e
          possono essere accreditati agli  stessi  in  conto  residui
          negli  esercizi  successivi,   prioritariamente   in   base
          all'esigibilita' delle obbligazioni assunte dai  funzionari
          delegati, fermi restando i  termini  di  conservazione  dei
          residui di cui all'articolo 34-bis.  Previa  autorizzazione
          dell'amministrazione  di  riferimento,  secondo  le   norme
          vigenti  nell'ordinamento   specifico   di   ogni   singola
          amministrazione, i funzionari delegati possono  avviare  le
          procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori
          che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a  carico
          di esercizi  successivi,  anche  prima  dell'emissione  del
          relativo ordine di accreditamento. 
                3. Per le spese  afferenti  all'acquisto  di  beni  e
          servizi, sia di  parte  corrente  che  in  conto  capitale,
          l'assunzione dell'impegno e'  subordinata  alla  preventiva
          registrazione, sul sistema informativo in uso presso  tutti
          i Ministeri per la gestione  integrata  della  contabilita'
          economica e finanziaria, dei contratti o degli  ordini  che
          ne costituiscono il presupposto. 
                4.  Le  spese  per  competenze  fisse  ed  accessorie
          relative al personale, sono imputate  alla  competenza  del
          bilancio dell'anno finanziario in cui  vengono  disposti  i
          relativi pagamenti. 
                5. Per gli impegni di spesa  in  conto  capitale  che
          prevedono opere o interventi ripartiti in piu' esercizi  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2. 
                6. Alla chiusura  dell'esercizio  finanziario  al  31
          dicembre, nessun  impegno  puo'  essere  assunto  a  carico
          dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio  e
          le  ragionerie  territoriali  dello  Stato  per  le   spese
          decentrate non possono dare corso agli atti di impegno  che
          dovessero pervenire dopo tale data. 
                6-bis. In deroga a quanto previsto dal  comma  6,  le
          risorse assegnate con variazioni di bilancio  adottate  con
          decreti  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          trasmessi alla Corte dei conti entro il 28  febbraio,  sono
          conservate tra i residui  passivi  dell'anno  successivo  a
          quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti: 
                  a) all'applicazione  di  provvedimenti  legislativi
          pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno; 
                  b)  alla  riassegnazione  di  entrate   di   scopo,
          adottate nell'ultimo mese dell'anno; 
                  c) alla attribuzione delle risorse di fondi la  cui
          ripartizione,  tra  le  unita'   elementari   di   bilancio
          interessate,  e'  disposta  con  il  predetto  decreto   di
          variazione del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  a
          seguito dell'adozione di  un  provvedimento  amministrativo
          che ne stabilisce la destinazione. 
                6-ter. Le risorse di  parte  corrente  assegnate  con
          variazioni di bilancio e non impegnate  entro  la  chiusura
          dell'esercizio, ove non ricorrano i presupposti di  cui  al
          comma 6-bis,  costituiscono  economie  di  bilancio,  fatta
          eccezione per quelle assegnate per  effetto  di  variazioni
          compensative apportate tra le unita' elementari di bilancio
          relative alle competenze fisse e continuative del personale
          finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa,  purche'
          i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte
          dei conti entro il 15 marzo. 
                7. Al fine di garantire una  corretta  programmazione
          dell'utilizzo degli  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio
          statale,  il  dirigente  responsabile  della  gestione,  in
          relazione a ciascun impegno assunto sulle unita' elementari
          di bilancio di propria  pertinenza,  con  esclusione  delle
          spese  relative  alle  competenze  fisse  e  accessorie  da
          corrispondere  al  personale  e  al  rimborso  del   debito
          pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi,  ha  l'obbligo
          di    predisporre    ed     aggiornare,     contestualmente
          all'assunzione del  medesimo  impegno,  un  apposito  piano
          finanziario dei pagamenti sulla base  del  quale  ordina  e
          paga  le  spese.  Le  informazioni  contenute   nei   piani
          finanziari di pagamento sono  rese  pubbliche  con  cadenza
          periodica. Il  dirigente  responsabile  della  gestione  ha
          l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti,
          con riferimento  alle  unita'  elementari  di  bilancio  di
          propria pertinenza, almeno con cadenza  mensile,  anche  in
          assenza di nuovi impegni e, in ogni caso,  in  relazione  a
          provvedimenti di variazioni di bilancio adottati  ai  sensi
          della normativa vigente in materia di flessibilita' in fase
          di gestione. 
                7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
          commissari  delegati,   comunque   denominati,   il   piano
          finanziario dei pagamenti e' predisposto e  aggiornato  dal
          dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni
          dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis. 
                8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta,  quali
          elementi necessari e presupposti del pagamento  stesso,  in
          relazione a  ciascun  impegno,  l'ammontare  del  debito  e
          l'esatta  individuazione  della  persona   del   creditore,
          supportati  dai  titoli  e  dai  documenti  comprovanti  il
          diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a  scadenza
          l'obbligazione. 
                8-bis.  Quali  titoli  e  documenti  comprovanti   il
          diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari
          i provvedimenti di approvazione degli stati di  avanzamento
          lavori,  ove  previsti,  ovvero  le  fatture   regolarmente
          emesse. 
                9.  Ai   fini   della   predisposizione   del   piano
          finanziario dei pagamenti,  va  altresi'  considerato  ogni
          elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile
          nell'ambito  della  complessiva  attivita'   procedimentale
          antecedente il pagamento medesimo ed  all'interno  di  ogni
          singolo atto ad esso collegato. 
                10. Gli uffici di controllo, effettuano, con  cadenza
          mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei  commi
          7, 7-bis, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi
          previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano
          finanziario dei pagamenti,  l'amministrazione  inadempiente
          non potra' accedere alle risorse dei fondi  di  riserva  di
          cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando  dal  predetto
          monitoraggio non sia verificato il  rispetto  dei  suddetti
          obblighi. 
                11. E' fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli
          di spesa fissa  quale  mezzo  di  pagamento  per  le  spese
          relative a fitti, censi, canoni, livelli. 
                12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate  mediante
          mandati informatici. Il pagamento  delle  pensioni  nonche'
          delle competenze fisse ed  accessorie  al  personale  dello
          Stato  viene  effettuato  mediante  ordini  collettivi   di
          pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza
          fissi ed accertati sono  pagate  mediante  ruoli  di  spesa
          fissa informatici.».