Art. 11
Impegno delle spese
1. L'impegno di spesa per adempiere al pagamento delle somme
derivanti dalle obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte dal
Comando generale in base alla legge, a un contratto o ad altro titolo
valido, e' assunto nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in
bilancio, con vincolo di imputazione agli esercizi in cui le stesse
obbligazioni sono esigibili.
2. Per la spesa da demandarsi a funzionari delegati, il Comando
generale, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in
bilancio, assume impegni di spesa delegata, ai sensi dell'articolo
34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base del
programma di spesa definito da ciascun funzionario delegato a seguito
della programmazione finanziaria, predisposta tenendo conto delle
esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del
Corpo, approvata dal dirigente delegato.
3. I reparti amministrativi assegnatari, ai sensi dell'articolo
34-quater della citata legge n. 196 del 2009, delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), provvedono all'assunzione degli
impegni di spesa ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 196
del 2009 e all'ordinazione delle spese. Gli stessi reparti, ove
necessario, emettono ordini di accreditamento in favore dei
funzionari delegati del Corpo.
Note all'art. 11:
- Per la legge 31 dicembre 2009, n. 196, art.
34-quater, si vedano le note all'articolo 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 31
dicembre 2009, n. 196:
«Art. 34 (Impegno e pagamento). - 1. I dirigenti,
nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano
ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in
bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che
attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di
spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di
autonomia contabile.
2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in
relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche
perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel
rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti
stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando
pubblicita' mediante divulgazione periodica delle
informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi
in cui l'obbligazione diviene esigibile. L'assunzione dei
suddetti impegni e' possibile solo in presenza delle
necessarie disponibilita' finanziarie, in termini di
competenza e di cassa, di cui al terzo periodo e dei
seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito,
l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio
finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le
previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore
univocamente individuato. L'impegno puo' essere assunto
solo in presenza, sulle pertinenti unita' elementari di
bilancio, di disponibilita' finanziarie sufficienti, in
termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla
spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi
fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il
rispetto del piano finanziario dei pagamenti
(Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti
di flessibilita' stabiliti dalla legislazione vigente in
fase gestionale o in sede di formazione del disegno di
legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad
amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa puo' essere
assunto anche solamente in presenza della ragione del
debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i
rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al
secondo periodo del presente comma siano individuabili
all'esito di un iter procedurale legislativamente
disciplinato.
2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione
provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di
mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti.
Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento,
con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni
assunte o programmate dai funzionari delegati sono
esigibili, sulla base di un programma di spesa,
opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione
dai medesimi funzionari delegati e commisurato
all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini
dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi
ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di
quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di cui
all'articolo 23, comma 1-ter, e nel limite degli impegni
assunti per l'esercizio finanziario di riferimento.
L'assunzione degli impegni di spesa delegata e' possibile
solo in presenza dei seguenti elementi costitutivi: la
ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da
impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi
finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento. A
valere sugli impegni di spesa delegata, l'amministrazione
dispone una o piu' aperture di credito in funzione
dell'esigibilita' delle obbligazioni assunte o programmate
dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione,
a fronte delle aperture di credito ricevute non si
perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine
dell'esercizio, i funzionari delegati ne danno
comunicazione all'amministrazione per la corrispondente
riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto
di riduzione rientra nella disponibilita'
dell'amministrazione e puo' essere accreditato nel medesimo
esercizio finanziario in favore di altri funzionari
delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le modalita'
di cui al presente articolo. Gli importi degli impegni di
spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura
dell'esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento
costituiscono economie di bilancio. Gli importi delle
aperture di credito non interamente utilizzati dai
funzionari delegati entro il termine di chiusura
dell'esercizio costituiscono residui di spesa delegata e
possono essere accreditati agli stessi in conto residui
negli esercizi successivi, prioritariamente in base
all'esigibilita' delle obbligazioni assunte dai funzionari
delegati, fermi restando i termini di conservazione dei
residui di cui all'articolo 34-bis. Previa autorizzazione
dell'amministrazione di riferimento, secondo le norme
vigenti nell'ordinamento specifico di ogni singola
amministrazione, i funzionari delegati possono avviare le
procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori
che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico
di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del
relativo ordine di accreditamento.
3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e
servizi, sia di parte corrente che in conto capitale,
l'assunzione dell'impegno e' subordinata alla preventiva
registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti
i Ministeri per la gestione integrata della contabilita'
economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che
ne costituiscono il presupposto.
4. Le spese per competenze fisse ed accessorie
relative al personale, sono imputate alla competenza del
bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i
relativi pagamenti.
5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che
prevedono opere o interventi ripartiti in piu' esercizi si
applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.
6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31
dicembre, nessun impegno puo' essere assunto a carico
dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e
le ragionerie territoriali dello Stato per le spese
decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che
dovessero pervenire dopo tale data.
6-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 6, le
risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono
conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a
quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti:
a) all'applicazione di provvedimenti legislativi
pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;
b) alla riassegnazione di entrate di scopo,
adottate nell'ultimo mese dell'anno;
c) alla attribuzione delle risorse di fondi la cui
ripartizione, tra le unita' elementari di bilancio
interessate, e' disposta con il predetto decreto di
variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, a
seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo
che ne stabilisce la destinazione.
6-ter. Le risorse di parte corrente assegnate con
variazioni di bilancio e non impegnate entro la chiusura
dell'esercizio, ove non ricorrano i presupposti di cui al
comma 6-bis, costituiscono economie di bilancio, fatta
eccezione per quelle assegnate per effetto di variazioni
compensative apportate tra le unita' elementari di bilancio
relative alle competenze fisse e continuative del personale
finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa, purche'
i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte
dei conti entro il 15 marzo.
7. Al fine di garantire una corretta programmazione
dell'utilizzo degli stanziamenti di cassa del bilancio
statale, il dirigente responsabile della gestione, in
relazione a ciascun impegno assunto sulle unita' elementari
di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle
spese relative alle competenze fisse e accessorie da
corrispondere al personale e al rimborso del debito
pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo
di predisporre ed aggiornare, contestualmente
all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano
finanziario dei pagamenti sulla base del quale ordina e
paga le spese. Le informazioni contenute nei piani
finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza
periodica. Il dirigente responsabile della gestione ha
l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti,
con riferimento alle unita' elementari di bilancio di
propria pertinenza, almeno con cadenza mensile, anche in
assenza di nuovi impegni e, in ogni caso, in relazione a
provvedimenti di variazioni di bilancio adottati ai sensi
della normativa vigente in materia di flessibilita' in fase
di gestione.
7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
commissari delegati, comunque denominati, il piano
finanziario dei pagamenti e' predisposto e aggiornato dal
dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni
dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis.
8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali
elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in
relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e
l'esatta individuazione della persona del creditore,
supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il
diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a scadenza
l'obbligazione.
8-bis. Quali titoli e documenti comprovanti il
diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari
i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento
lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente
emesse.
9. Ai fini della predisposizione del piano
finanziario dei pagamenti, va altresi' considerato ogni
elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile
nell'ambito della complessiva attivita' procedimentale
antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni
singolo atto ad esso collegato.
10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza
mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi
7, 7-bis, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi
previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano
finanziario dei pagamenti, l'amministrazione inadempiente
non potra' accedere alle risorse dei fondi di riserva di
cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto
monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti
obblighi.
11. E' fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli
di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese
relative a fitti, censi, canoni, livelli.
12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante
mandati informatici. Il pagamento delle pensioni nonche'
delle competenze fisse ed accessorie al personale dello
Stato viene effettuato mediante ordini collettivi di
pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza
fissi ed accertati sono pagate mediante ruoli di spesa
fissa informatici.».