Art. 12 
 
                      Liquidazione delle spese 
 
  1. Sulla base dei documenti e dei titoli  idonei  a  comprovare  il
diritto  acquisito  dal  creditore,  e'   determinata,   nei   limiti
dell'ammontare dell'impegno assunto dal Corpo, la somma dovuta. 
  2. La liquidazione  e'  disposta  a  seguito  del  riscontro  sulla
regolarita' dei lavori, delle forniture e dei servizi  nonche'  sulla
rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi,  ai
termini e alle condizioni pattuite. 
  3. Gli atti di liquidazione concernenti l'acquisizione di materiale
di facile consumo  e  beni  soggetti  ad  inventariazione  riportano,
rispettivamente, gli estremi della registrazione di carico e il buono
di carico.