Art. 12
Liquidazione delle spese
1. Sulla base dei documenti e dei titoli idonei a comprovare il
diritto acquisito dal creditore, e' determinata, nei limiti
dell'ammontare dell'impegno assunto dal Corpo, la somma dovuta.
2. La liquidazione e' disposta a seguito del riscontro sulla
regolarita' dei lavori, delle forniture e dei servizi nonche' sulla
rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai
termini e alle condizioni pattuite.
3. Gli atti di liquidazione concernenti l'acquisizione di materiale
di facile consumo e beni soggetti ad inventariazione riportano,
rispettivamente, gli estremi della registrazione di carico e il buono
di carico.