Art. 14
Pagamento delle spese
1. In esecuzione dell'ordine di spesa di cui all'articolo 13, la
competente tesoreria provinciale dello Stato procede al pagamento del
creditore.
2. Il funzionario delegato, mediante ordinativi secondari di spesa
o a valere sulle risorse prelevate mediante il buono di prelevamento
in contanti, puo' procedere al pagamento del creditore direttamente.
I pagamenti effettuati sono riportati nei conti particolari di cui
all'articolo 42.
3. I pagamenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni in
materia di tracciabilita' dei flussi finanziari e dei termini
temporali previsti dalla normativa vigente nonche' degli obblighi di
controllo nei confronti del creditore ricadenti in capo alle
pubbliche amministrazioni.