Art. 14 
 
                        Pagamento delle spese 
 
  1. In esecuzione dell'ordine di spesa di cui  all'articolo  13,  la
competente tesoreria provinciale dello Stato procede al pagamento del
creditore. 
  2. Il funzionario delegato, mediante ordinativi secondari di  spesa
o a valere sulle risorse prelevate mediante il buono di  prelevamento
in contanti, puo' procedere al pagamento del creditore  direttamente.
I pagamenti effettuati sono riportati nei conti  particolari  di  cui
all'articolo 42. 
  3. I pagamenti sono effettuati nel rispetto delle  disposizioni  in
materia  di  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari  e  dei  termini
temporali previsti dalla normativa vigente nonche' degli obblighi  di
controllo  nei  confronti  del  creditore  ricadenti  in  capo   alle
pubbliche amministrazioni.