Art. 15 
 
                           Resa del conto 
 
  1. Il funzionario  delegato  presenta  il  rendiconto  delle  spese
effettuate  nell'esercizio  finanziario,  entro  il   venticinquesimo
giorno  successivo   al   termine   dell'esercizio   finanziario   di
riferimento. 
  2. Il rendiconto annuale e' presentato  per  unita'  elementare  di
bilancio firmato e inviato telematicamente agli uffici di  ragioneria
preposti al controllo. 
  3. Nel caso in cui e' effettuata  una  gestione  di  cassa  di  cui
all'articolo 14 nell'esercizio suppletivo, viene presentato anche  il
relativo rendiconto entro il 31 marzo del medesimo esercizio. 
  4. Copia informatica del rendiconto telematico, dei titoli  estinti
e dei registri contabili, in conformita' alle disposizioni recate dal
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82, e' conservata per un periodo non  inferiore  a  10
anni. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  si
          vedano le note alle premesse.