Art. 15
Resa del conto
1. Il funzionario delegato presenta il rendiconto delle spese
effettuate nell'esercizio finanziario, entro il venticinquesimo
giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di
riferimento.
2. Il rendiconto annuale e' presentato per unita' elementare di
bilancio firmato e inviato telematicamente agli uffici di ragioneria
preposti al controllo.
3. Nel caso in cui e' effettuata una gestione di cassa di cui
all'articolo 14 nell'esercizio suppletivo, viene presentato anche il
relativo rendiconto entro il 31 marzo del medesimo esercizio.
4. Copia informatica del rendiconto telematico, dei titoli estinti
e dei registri contabili, in conformita' alle disposizioni recate dal
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e' conservata per un periodo non inferiore a 10
anni.
Note all'art. 15:
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
vedano le note alle premesse.