Art. 17 
 
                           Spese riservate 
 
  1.  Lo  stanziamento  di  bilancio  per  le  spese  riservate   per
l'attivita'  informativa  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Guardia  di  finanza  e'
riscuotibile con quietanza del Comandante generale,  che  costituisce
documentazione del relativo titolo di spesa. 
  2. Con disposizioni interne, aventi classifica  di  segretezza,  il
Comandante generale approva il piano di  impiego  degli  stanziamenti
relativi  alle  spese  riservate  per   l'attivita'   informativa   e
disciplina le modalita' di rendicontazione degli oneri sostenuti,  di
asseverazione della  loro  attinenza  all'attivita'  informativa  del
Corpo, nonche' quelle di gestione dei fondi.