Art. 17
Spese riservate
1. Lo stanziamento di bilancio per le spese riservate per
l'attivita' informativa iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze - Guardia di finanza e'
riscuotibile con quietanza del Comandante generale, che costituisce
documentazione del relativo titolo di spesa.
2. Con disposizioni interne, aventi classifica di segretezza, il
Comandante generale approva il piano di impiego degli stanziamenti
relativi alle spese riservate per l'attivita' informativa e
disciplina le modalita' di rendicontazione degli oneri sostenuti, di
asseverazione della loro attinenza all'attivita' informativa del
Corpo, nonche' quelle di gestione dei fondi.