Art. 9
Accertamento, riscossione e versamento delle entrate
1. I reparti amministrativi accertano il diritto alla riscossione
di somme a qualsiasi titolo dovute e chiedono ai debitori di
provvedere ai relativi versamenti presso la tesoreria dello Stato con
imputazione ad apposita unita' elementare di entrata del bilancio
dello Stato ovvero sul proprio conto corrente.
2. Le somme che affluiscono sul conto corrente di cui al comma 1
sono integralmente riversate, entro il giorno 10 del mese successivo,
presso la tesoreria dello Stato con imputazione ad apposite unita'
elementari di entrata del bilancio dello Stato.
3. Per la determinazione e la riscossione di somme a garanzia dei
diritti connessi all'attivita' del reparto amministrativo si
applicano le disposizioni vigenti in materia.