Art. 9 
 
        Accertamento, riscossione e versamento delle entrate 
 
  1. I reparti amministrativi accertano il diritto  alla  riscossione
di somme  a  qualsiasi  titolo  dovute  e  chiedono  ai  debitori  di
provvedere ai relativi versamenti presso la tesoreria dello Stato con
imputazione ad apposita unita' elementare  di  entrata  del  bilancio
dello Stato ovvero sul proprio conto corrente. 
  2. Le somme che affluiscono sul conto corrente di cui  al  comma  1
sono integralmente riversate, entro il giorno 10 del mese successivo,
presso la tesoreria dello Stato con imputazione  ad  apposite  unita'
elementari di entrata del bilancio dello Stato. 
  3. Per la determinazione e la riscossione di somme a  garanzia  dei
diritti  connessi  all'attivita'  del   reparto   amministrativo   si
applicano le disposizioni vigenti in materia.