Art. 19 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri pere la finanza pubblica.