Art. 16 
 
Disposizioni  per   l'attuazione   della   Riforma   1.7   «Giustizia
         tributaria» della Missione 1 -Componente 1 del PNRR 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1,  quarto  periodo,  le  parole:  «alla
nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data  di  scadenza  del
termine  per  la  presentazione  della  domanda   di   partecipazione
all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»; 
    b) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
possono essere disciplinate le modalita' di svolgimento  della  prova
scritta mediante strumenti informatici.»; 
    c) all'articolo 4-quater, comma 2, primo periodo, le  parole:  «,
che la presiede» sono sostituite dalle seguenti: «((o dal  presidente
di  una  corte  di  giustizia  tributaria  di  primo  grado,  che  la
presiedono))»; 
    d) ((all'articolo 4-quinquies, comma 1, terzo periodo, le parole:
«i magistrati  tributari  affidatari  presso  i  quali  i  magistrati
tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle  seguenti:  «i
presidenti delle corti di giustizia tributaria e di  sezione  di  cui
all'articolo 3,  presso  i  quali  i  magistrati  tributari  nominati
svolgono il tirocinio))»; 
  ((d-bis) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo  grado
sono nominati tra i magistrati tributari di cui  all'articolo  1-bis,
comma 2, che abbiano conseguito un'anzianita' nelle  corti  di  primo
grado non inferiore a tre anni, e tra i  giudici  tributari  presenti
nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 1-bis».)) 
  2. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«10.000 euro». 
  ((2-bis. All'articolo 12,  comma  4,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «Dipartimento  delle
finanze»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Dipartimento   della
giustizia tributaria».)) 
  3. Al testo unico della giustizia tributaria,  di  cui  al  decreto
legislativo 14 novembre 2024, n.  175,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1,  quarto  periodo,  le  parole:  «alla
nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data  di  scadenza  del
termine  per  la  presentazione  della  domanda   di   partecipazione
all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»; 
    b) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
possono essere disciplinate le modalita' di svolgimento  della  prova
scritta mediante strumenti informatici.»; 
    c) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: «,  che  la
presiede» sono sostituite dalle seguenti: «((o dal presidente di  una
corte di giustizia tributaria di primo grado, che la presiedono))»; 
  ((d)  all'articolo  9,  comma  2,  terzo  periodo,  le  parole:  «i
magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari
svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i  presidenti
delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui  all'articolo
4, presso  i  quali  i  magistrati  tributari  nominati  svolgono  il
tirocinio»; 
  d-bis) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo  grado
sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma
3, che abbiano conseguito un'anzianita' nelle corti  di  primo  grado
non inferiore a tre anni, e tra  i  giudici  tributari  presenti  nel
ruolo unico di cui al medesimo articolo 2, comma 2»;)) 
    e) all'articolo  49,  comma  1,  le  parole:  «5.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «10.000 euro». 
  4. All'articolo 1, comma 10-ter, della legge  31  agosto  2022,  n.
130, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:  «La
prova scritta di cui al comma 10-bis consiste  nello  svolgimento  di
due elaborati, di cui il primo in diritto tributario e il secondo  in
diritto civile o commerciale, con profili di carattere tributario, da
individuarsi  con  le  modalita'  di  cui  al  secondo  periodo.  Gli
elaborati da svolgersi durante  le  prove  scritte  sono  individuati
mediante  sorteggio  pubblico  da  effettuarsi  nell'imminenza  della
prova.». 
  5. All'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «adempimenti  per   i
contribuenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' al  potenziamento
dei servizi anche digitali della giustizia tributaria»; 
    b) al secondo periodo, ((le parole: «ad apposito  capitolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad  appositi  capitoli»  e))  le  parole:
«Dipartimento  per  le  politiche  fiscali»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «Dipartimento delle finanze e Dipartimento della  giustizia
tributaria». 
  6. Le disposizioni di cui  al  comma  2  si  applicano  ai  ricorsi
notificati a decorrere dal 2 maggio 2026. 
  ((6-bis. Al  fine  di  completare  il  processo  di  riforma  e  di
riorganizzazione della giustizia tributaria  di  cui  alla  legge  31
agosto 2022, n. 130, alla legge 9 agosto 2023, n. 111, e  al  decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n.  220,  nonche'  di  incrementare  il
livello di efficienza degli  uffici  e  delle  strutture  centrali  e
territoriali, nell'ambito del Dipartimento della giustizia tributaria
del Ministero dell'economia e delle  finanze,  in  coerenza  con  gli
obiettivi del PNRR, sono istituite  tre  direzioni  territoriali  con
sede in Milano, in Roma e in Napoli presso gli uffici  di  segreteria
delle   corti   di   giustizia   tributaria   di    secondo    grado,
rispettivamente, della Lombardia,  del  Lazio  e  della  Campania.  A
ciascuna   direzione   territoriale,   articolata   in   due   uffici
dirigenziali non  generali,  e'  preposto  un  dirigente  di  livello
generale, con corrispondente incremento complessivo  della  dotazione
organica di tre posti di livello dirigenziale generale e di sei posti
di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della giustizia
tributaria del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Nelle  more
del  perfezionamento  dei  provvedimenti  di   riorganizzazione   del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  al  fine  di  garantire
l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali, a ciascuna di
esse e'  assegnato  un  contingente  di  venti  unita'  di  personale
amministrativo, di cui dodici unita' dell'area dei funzionari e  otto
unita' dell'area  degli  assistenti,  tratto  dalle  unita'  presenti
presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado  delle  sedi
di Milano, di Roma e di Napoli, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
  6-ter. I direttori con funzioni dirigenziali  di  livello  generale
delle direzioni territoriali  di  cui  al  comma  6-bis,  nell'ambito
territoriale  di  competenza  individuato  nella   tabella   di   cui
all'allegato 1-bis  annesso  al  presente  decreto,  nelle  more  del
perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, assicurano: 
  a) la vigilanza sulla qualita' e sull'efficienza delle attivita'  e
dei servizi degli uffici  di  segreteria  delle  corti  di  giustizia
tributaria,  al  fine  di  segnalarne  risultanze  e  criticita'   al
Dipartimento della  giustizia  tributaria  e  di  proporre  soluzioni
organizzative,  basate  anche  sul  criterio  della   sussidiarieta',
funzionali al corretto svolgimento dell'attivita'  di  supporto  alla
funzione giurisdizionale; 
  b) lo studio delle questioni di maggiore  rilevanza  che  insorgono
nello svolgimento delle attivita' istituzionali e dei  servizi  degli
uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, al fine  di
formulare proposte  di  soluzione  al  Dipartimento  della  giustizia
tributaria; 
  c) la formulazione al Dipartimento della  giustizia  tributaria  di
proposte in materia di fabbisogni delle risorse umane e  dei  profili
professionali degli uffici di segreteria  delle  corti  di  giustizia
tributaria,  ivi  compresa  la  formazione  del  relativo  personale,
nonche' di proposte in materia di lavori e di fabbisogni  di  beni  e
servizi, anche  informatici,  funzionali  all'efficiente  svolgimento
delle attivita' dei medesimi uffici; 
  d) il supporto al Dipartimento della giustizia  tributaria  per  la
definizione,  l'attuazione  e  il  monitoraggio   delle   misure   di
prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita'; 
  e)  la  corretta  attuazione  delle  linee  di   indirizzo   e   di
coordinamento del Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito
delle attivita' e dei servizi resi dagli uffici di  segreteria  delle
corti di giustizia tributaria; 
  f) la gestione unificata delle funzioni di consegnatario  dei  beni
mobili ai sensi del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; 
  g) la gestione delle procedure di liquidazione degli  stipendi  dei
magistrati tributari e dei compensi dei giudici tributari; 
  h) la gestione delle procedure  di  programmazione,  progettazione,
affidamento,   stipulazione   ed   esecuzione   dei   contratti   per
l'acquisizione di beni e servizi  necessari  ad  assicurare  il  buon
andamento delle attivita' e dei servizi della direzione  territoriale
e delle corti di giustizia tributaria,  in  forza  del  decentramento
delle risorse operato dal Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi; 
  i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi per la gestione della logistica  delle  corti
di giustizia tributaria, d'intesa con il Dipartimento della giustizia
tributaria; 
  l) l'assunzione delle funzioni  di  datore  di  lavoro  per  quanto
attiene agli obblighi previsti in materia di tutela  della  salute  e
della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
  6-quater. I direttori di cui  al  comma  6-ter,  nell'ambito  delle
rispettive  direzioni  territoriali,  oltre  alle  attivita'  e  alle
funzioni ivi indicate, assicurano: 
  a)  l'indirizzo  degli  affari  generali  e  di  segreteria,  della
gestione delle risorse umane  e  strumentali  e  della  gestione  del
contenzioso; 
  b) la gestione della logistica  e  della  salute  e  sicurezza  nei
luoghi di lavoro; 
  c) la gestione delle relazioni sindacali. 
  6-quinquies. Nelle more del perfezionamento  dei  provvedimenti  di
riorganizzazione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  al
primo ufficio dirigenziale non generale presente  in  ciascuna  delle
direzioni territoriali di cui  al  comma  6-bis  sono  attribuite  le
attivita' e le funzioni indicate al comma 6-ter, lettere da a) a  e),
nonche' quelle indicate al  comma  6-quater,  lettere  a)  e  c);  al
secondo ufficio sono attribuite le attivita' e le  funzioni  indicate
al comma 6-ter, lettere da f) a i), nonche' quelle indicate al  comma
6-quater, lettera b). 
  6-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-bis a
6-quinquies  si  provvede  mediante  la  riduzione   delle   facolta'
assunzionali  disponibili  a  legislazione  vigente   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e mediante la riduzione  di  un  numero
pari a diciannove posti nell'area dei funzionari e a diciannove posti
nell'area degli assistenti assegnati al Dipartimento della  giustizia
tributaria, complessivamente  almeno  equivalenti  sotto  il  profilo
finanziario. 
  6-septies. Nelle more  del  perfezionamento  dei  provvedimenti  di
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine
di assicurare l'immediato funzionamento delle direzioni  territoriali
di cui al comma 6-bis, si provvede al  conferimento  degli  incarichi
dirigenziali di livello generale e non generale  previsti  dai  commi
6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.))