Art. 16
Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia
tributaria» della Missione 1 -Componente 1 del PNRR
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, quarto periodo, le parole: «alla
nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»;
b) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere disciplinate le modalita' di svolgimento della prova
scritta mediante strumenti informatici.»;
c) all'articolo 4-quater, comma 2, primo periodo, le parole: «,
che la presiede» sono sostituite dalle seguenti: «((o dal presidente
di una corte di giustizia tributaria di primo grado, che la
presiedono))»;
d) ((all'articolo 4-quinquies, comma 1, terzo periodo, le parole:
«i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati
tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i
presidenti delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui
all'articolo 3, presso i quali i magistrati tributari nominati
svolgono il tirocinio))»;
((d-bis) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado
sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis,
comma 2, che abbiano conseguito un'anzianita' nelle corti di primo
grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari presenti
nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 1-bis».))
2. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«10.000 euro».
((2-bis. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «Dipartimento delle
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento della
giustizia tributaria».))
3. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto
legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, le parole: «alla
nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»;
b) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere disciplinate le modalita' di svolgimento della prova
scritta mediante strumenti informatici.»;
c) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: «, che la
presiede» sono sostituite dalle seguenti: «((o dal presidente di una
corte di giustizia tributaria di primo grado, che la presiedono))»;
((d) all'articolo 9, comma 2, terzo periodo, le parole: «i
magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari
svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i presidenti
delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui all'articolo
4, presso i quali i magistrati tributari nominati svolgono il
tirocinio»;
d-bis) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado
sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma
3, che abbiano conseguito un'anzianita' nelle corti di primo grado
non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari presenti nel
ruolo unico di cui al medesimo articolo 2, comma 2»;))
e) all'articolo 49, comma 1, le parole: «5.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
4. All'articolo 1, comma 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n.
130, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La
prova scritta di cui al comma 10-bis consiste nello svolgimento di
due elaborati, di cui il primo in diritto tributario e il secondo in
diritto civile o commerciale, con profili di carattere tributario, da
individuarsi con le modalita' di cui al secondo periodo. Gli
elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati
mediante sorteggio pubblico da effettuarsi nell'imminenza della
prova.».
5. All'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «adempimenti per i
contribuenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' al potenziamento
dei servizi anche digitali della giustizia tributaria»;
b) al secondo periodo, ((le parole: «ad apposito capitolo» sono
sostituite dalle seguenti: «ad appositi capitoli» e)) le parole:
«Dipartimento per le politiche fiscali» sono sostituite dalle
seguenti: «Dipartimento delle finanze e Dipartimento della giustizia
tributaria».
6. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai ricorsi
notificati a decorrere dal 2 maggio 2026.
((6-bis. Al fine di completare il processo di riforma e di
riorganizzazione della giustizia tributaria di cui alla legge 31
agosto 2022, n. 130, alla legge 9 agosto 2023, n. 111, e al decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, nonche' di incrementare il
livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e
territoriali, nell'ambito del Dipartimento della giustizia tributaria
del Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli
obiettivi del PNRR, sono istituite tre direzioni territoriali con
sede in Milano, in Roma e in Napoli presso gli uffici di segreteria
delle corti di giustizia tributaria di secondo grado,
rispettivamente, della Lombardia, del Lazio e della Campania. A
ciascuna direzione territoriale, articolata in due uffici
dirigenziali non generali, e' preposto un dirigente di livello
generale, con corrispondente incremento complessivo della dotazione
organica di tre posti di livello dirigenziale generale e di sei posti
di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della giustizia
tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more
del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di garantire
l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali, a ciascuna di
esse e' assegnato un contingente di venti unita' di personale
amministrativo, di cui dodici unita' dell'area dei funzionari e otto
unita' dell'area degli assistenti, tratto dalle unita' presenti
presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado delle sedi
di Milano, di Roma e di Napoli, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
6-ter. I direttori con funzioni dirigenziali di livello generale
delle direzioni territoriali di cui al comma 6-bis, nell'ambito
territoriale di competenza individuato nella tabella di cui
all'allegato 1-bis annesso al presente decreto, nelle more del
perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, assicurano:
a) la vigilanza sulla qualita' e sull'efficienza delle attivita' e
dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia
tributaria, al fine di segnalarne risultanze e criticita' al
Dipartimento della giustizia tributaria e di proporre soluzioni
organizzative, basate anche sul criterio della sussidiarieta',
funzionali al corretto svolgimento dell'attivita' di supporto alla
funzione giurisdizionale;
b) lo studio delle questioni di maggiore rilevanza che insorgono
nello svolgimento delle attivita' istituzionali e dei servizi degli
uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, al fine di
formulare proposte di soluzione al Dipartimento della giustizia
tributaria;
c) la formulazione al Dipartimento della giustizia tributaria di
proposte in materia di fabbisogni delle risorse umane e dei profili
professionali degli uffici di segreteria delle corti di giustizia
tributaria, ivi compresa la formazione del relativo personale,
nonche' di proposte in materia di lavori e di fabbisogni di beni e
servizi, anche informatici, funzionali all'efficiente svolgimento
delle attivita' dei medesimi uffici;
d) il supporto al Dipartimento della giustizia tributaria per la
definizione, l'attuazione e il monitoraggio delle misure di
prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita';
e) la corretta attuazione delle linee di indirizzo e di
coordinamento del Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito
delle attivita' e dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle
corti di giustizia tributaria;
f) la gestione unificata delle funzioni di consegnatario dei beni
mobili ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;
g) la gestione delle procedure di liquidazione degli stipendi dei
magistrati tributari e dei compensi dei giudici tributari;
h) la gestione delle procedure di programmazione, progettazione,
affidamento, stipulazione ed esecuzione dei contratti per
l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare il buon
andamento delle attivita' e dei servizi della direzione territoriale
e delle corti di giustizia tributaria, in forza del decentramento
delle risorse operato dal Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi;
i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi per la gestione della logistica delle corti
di giustizia tributaria, d'intesa con il Dipartimento della giustizia
tributaria;
l) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro per quanto
attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
6-quater. I direttori di cui al comma 6-ter, nell'ambito delle
rispettive direzioni territoriali, oltre alle attivita' e alle
funzioni ivi indicate, assicurano:
a) l'indirizzo degli affari generali e di segreteria, della
gestione delle risorse umane e strumentali e della gestione del
contenzioso;
b) la gestione della logistica e della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
c) la gestione delle relazioni sindacali.
6-quinquies. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al
primo ufficio dirigenziale non generale presente in ciascuna delle
direzioni territoriali di cui al comma 6-bis sono attribuite le
attivita' e le funzioni indicate al comma 6-ter, lettere da a) a e),
nonche' quelle indicate al comma 6-quater, lettere a) e c); al
secondo ufficio sono attribuite le attivita' e le funzioni indicate
al comma 6-ter, lettere da f) a i), nonche' quelle indicate al comma
6-quater, lettera b).
6-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-bis a
6-quinquies si provvede mediante la riduzione delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente del Ministero
dell'economia e delle finanze e mediante la riduzione di un numero
pari a diciannove posti nell'area dei funzionari e a diciannove posti
nell'area degli assistenti assegnati al Dipartimento della giustizia
tributaria, complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo
finanziario.
6-septies. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine
di assicurare l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali
di cui al comma 6-bis, si provvede al conferimento degli incarichi
dirigenziali di livello generale e non generale previsti dai commi
6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.))