Art. 17
Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile»
della Missione 1 - Componente 1 del PNRR
1. All'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nello
stesso modo si procede se il magistrato ha definito i procedimenti di
cui al secondo periodo. Anche gli ulteriori cinquanta procedimenti
assegnati ai sensi del terzo periodo sono definiti improrogabilmente
entro il 30 giugno 2026.»;
b) al comma 11, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
«Una ulteriore indennita' pari a quella di cui al primo periodo e'
corrisposta al magistrato applicato a distanza nel caso di cui al
comma 6, terzo e quarto periodo, a condizione che abbia definito,
entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta
procedimenti civili allo stesso assegnati.»;
c) dopo il comma 12, sono ((aggiunti)) i seguenti:
«12-bis. I magistrati ordinari a riposo che non hanno compiuto
i settantacinque anni di eta' al momento della presentazione della
domanda possono partecipare ai programmi di definizione dei
procedimenti civili di cui al comma 9, in qualita' di magistrati
ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario. I magistrati
ausiliari sono nominati, nel numero massimo di duecento e in via
straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia, previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, e sono
assegnati agli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2,
con incarico che ha scadenza al 31 dicembre 2026.
12-ter. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle
ipotesi di dimissioni, decadenza e revoca. I provvedimenti di
cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Per le
procedure di selezione, per gli ulteriori requisiti per il
conferimento dell'incarico e per le incompatibilita', i doveri e ogni
altro aspetto relativo allo svolgimento del rapporto non
espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
12-quater. Ai magistrati ausiliari e' attribuito, a titolo di
indennita', un importo onnicomprensivo di euro 200 per ciascun
procedimento definito, con un limite massimo di 100 procedimenti nel
periodo di durata dell'incarico. L'indennita' di cui al primo periodo
e' liquidata previa attestazione del capo dell'ufficio giudiziario di
destinazione sul numero di procedimenti definiti. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.
147((,)) e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. ((26»)).
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), capoverso 12-quater, una quota delle risorse di
cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di
assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del
PNRR, nel limite di euro 11.636.912 per l'anno 2026, e' versata, nel
corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma
1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio
dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli
di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
3. Al Codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 696, dopo il terzo comma sono aggiunti i
seguenti:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo,
il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del
procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e,
comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non
impedisce l'espletamento della consulenza.
Il procedimento e' definito con il deposito della consulenza
tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla
liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.»;
b) all'articolo 696-bis, dopo il sesto comma sono aggiunti i
seguenti:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo,
il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del
procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo
comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un
periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce
l'espletamento della consulenza.
Il procedimento e' definito con il decreto di cui al terzo
comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il
giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e
delle spese dell'ausiliario.».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai
procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non e' stata depositata la consulenza tecnica di
ufficio o, nel caso previsto dall'articolo 696-bis, secondo comma,
del codice di procedura civile, non e' stato depositato il processo
verbale della conciliazione.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Agli adempimenti ivi previsti si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il collocamento del magistrato fuori ruolo puo' essere
autorizzato solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) sono decorsi sei anni di effettivo esercizio delle
funzioni proprie della magistratura;
b) sono decorsi tre anni dal rientro in ruolo a seguito di
un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque
anni.»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «almeno dieci anni»
sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «limiti temporali
previsti dal presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il
caso in cui il collocamento fuori ruolo sia stato effettuato senza
soluzione di continuita' rispetto al precedente incarico»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «, salvo che per gli
incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della
Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del
Consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo» sono
soppresse;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la
durata del precedente incarico non e' mai computata nel termine
complessivo per gli incarichi conferiti o autorizzati e per quelli da
conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la
Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei
ministri e gli organi di governo autonomo, nonche' presso il
Ministero della giustizia limitatamente agli incarichi di capo e vice
capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo
e vice capo di dipartimento.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano
anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta
collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento
gia' conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i
Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17,
comma 2, non si applicano sino al 31 dicembre 2029. Nelle more
dell'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17,
comma 2((,)) e al fine di garantire il rispetto della dotazione
organica complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a
funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della Tabella B
allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71((,)) e' rideterminato nel
numero di 200 fino al 31 dicembre 2029 e il limite dei magistrati
indicati alla lettera L) della medesima tabella e' rideterminato nel
numero di 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al
((31 dicembre 2029»;))
c) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole «dall'articolo 15, comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 15, commi 2 e 3»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 68((,)) della legge della legge
6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: «Ai fini dell'applicazione del primo periodo, non e' mai
computata nel termine complessivo la durata degli incarichi conferiti
o autorizzati e di quelli da conferire o autorizzare presso la
Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento,
la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo
autonomo. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche agli
incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione
e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento gia' conferiti o
da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di
interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, ((n. 101»;))
d) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. ((All'articolo 21, quinto comma, della legge 27 aprile
1982, n. 186)), il secondo periodo e' soppresso.».