Art. 17 
 
Disposizioni per l'attuazione della Riforma  1.4  «Giustizia  civile»
  della Missione 1 - Componente 1 del PNRR 
  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  8  agosto  2025,  n.  117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre  2025,  n.  148,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nello
stesso modo si procede se il magistrato ha definito i procedimenti di
cui al secondo periodo. Anche gli  ulteriori  cinquanta  procedimenti
assegnati ai sensi del terzo periodo sono definiti  improrogabilmente
entro il 30 giugno 2026.»; 
    b) al comma 11, dopo il terzo periodo e'  inserito  il  seguente:
«Una ulteriore indennita' pari a quella di cui al  primo  periodo  e'
corrisposta al magistrato applicato a distanza nel  caso  di  cui  al
comma 6, terzo e quarto periodo, a  condizione  che  abbia  definito,
entro  il  termine   dell'applicazione,   gli   ulteriori   cinquanta
procedimenti civili allo stesso assegnati.»; 
    c) dopo il comma 12, sono ((aggiunti)) i seguenti: 
      «12-bis. I magistrati ordinari a riposo che non hanno  compiuto
i settantacinque anni di eta' al momento  della  presentazione  della
domanda  possono  partecipare  ai  programmi   di   definizione   dei
procedimenti civili di cui al comma  9,  in  qualita'  di  magistrati
ausiliari per lo  svolgimento  di  servizio  onorario.  I  magistrati
ausiliari sono nominati, nel numero massimo  di  duecento  e  in  via
straordinaria, con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  previa
deliberazione del Consiglio  superiore  della  magistratura,  e  sono
assegnati agli uffici giudiziari individuati ai sensi  del  comma  2,
con incarico che ha scadenza al 31 dicembre 2026. 
      12-ter. Il  magistrato  ausiliario  cessa  dall'incarico  nelle
ipotesi  di  dimissioni,  decadenza  e  revoca.  I  provvedimenti  di
cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su
deliberazione del Consiglio  superiore  della  magistratura.  Per  le
procedure  di  selezione,  per  gli  ulteriori   requisiti   per   il
conferimento dell'incarico e per le incompatibilita', i doveri e ogni
altro  aspetto   relativo   allo   svolgimento   del   rapporto   non
espressamente disciplinato si applicano, in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 
      12-quater. Ai magistrati ausiliari e' attribuito, a  titolo  di
indennita', un  importo  onnicomprensivo  di  euro  200  per  ciascun
procedimento definito, con un limite massimo di 100 procedimenti  nel
periodo di durata dell'incarico. L'indennita' di cui al primo periodo
e' liquidata previa attestazione del capo dell'ufficio giudiziario di
destinazione sul numero di procedimenti definiti. Resta fermo  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.
147((,)) e  dagli  articoli  14,  comma  3,  e  14.1,  comma  3,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. ((26»)). 
      2. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
lettere a), b) e c), capoverso 12-quater, una quota delle risorse  di
cui alla Missione 1, Componente 1,  Investimento  1.8  «Procedure  di
assunzione per i tribunali  civili,  penali  e  amministrativi»,  del
PNRR, nel limite di euro 11.636.912 per l'anno 2026, e' versata,  nel
corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1,  comma
1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del  bilancio
dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti  capitoli
di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 
  3. Al  Codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  696,  dopo  il  terzo  comma  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «Il conferimento dell'incarico al consulente o, se  successivo,
il  giuramento  di  quest'ultimo   determina   la   sospensione   del
procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio  e,
comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non
impedisce l'espletamento della consulenza. 
  Il procedimento  e'  definito  con  il  deposito  della  consulenza
tecnica  di  ufficio  e  il  giudice  provvede  successivamente  alla
liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.»; 
    b) all'articolo 696-bis, dopo il  sesto  comma  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «Il conferimento dell'incarico al consulente o, se  successivo,
il  giuramento  di  quest'ultimo   determina   la   sospensione   del
procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al  secondo
comma o della consulenza tecnica  di  ufficio  e,  comunque,  per  un
periodo non superiore  a  sei  mesi.  La  sospensione  non  impedisce
l'espletamento della consulenza. 
      Il procedimento e' definito con il  decreto  di  cui  al  terzo
comma o con il deposito della consulenza  tecnica  di  ufficio  e  il
giudice provvede successivamente alla  liquidazione  dell'onorario  e
delle spese dell'ausiliario.». 
  4. Le disposizioni  di  cui  al  comma  3  si  applicano  anche  ai
procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, non e' stata depositata la  consulenza  tecnica  di
ufficio o, nel caso previsto dall'articolo  696-bis,  secondo  comma,
del codice di procedura civile, non e' stato depositato  il  processo
verbale della conciliazione. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  3  e  4  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Agli adempimenti ivi previsti si provvede  con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  6. Al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il collocamento del magistrato fuori  ruolo  puo'  essere
autorizzato solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: 
          a) sono decorsi  sei  anni  di  effettivo  esercizio  delle
funzioni proprie della magistratura; 
          b) sono decorsi tre anni dal rientro in ruolo a seguito  di
un incarico svolto fuori ruolo per  un  periodo  superiore  a  cinque
anni.»; 
      2) al comma 2, primo periodo, le parole:  «almeno  dieci  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»; 
    b) all'articolo 15: 
      1) al comma 3: 
        1.1) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «limiti  temporali
previsti dal presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il
caso in cui il collocamento fuori ruolo sia  stato  effettuato  senza
soluzione di continuita' rispetto al precedente incarico»; 
        1.2) al secondo periodo, le parole:  «,  salvo  che  per  gli
incarichi da conferire  o  autorizzare  presso  la  Presidenza  della
Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del
Consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo»  sono
soppresse; 
      2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2  e  3,  la
durata del precedente incarico  non  e'  mai  computata  nel  termine
complessivo per gli incarichi conferiti o autorizzati e per quelli da
conferire o autorizzare presso la  Presidenza  della  Repubblica,  la
Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio  dei
ministri  e  gli  organi  di  governo  autonomo,  nonche'  presso  il
Ministero della giustizia limitatamente agli incarichi di capo e vice
capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di  capo
e vice capo di dipartimento. 
        3-ter. Le disposizioni di cui al  comma  3-bis  si  applicano
anche agli incarichi di capo e vice  capo  degli  uffici  di  diretta
collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo  di  dipartimento
gia' conferiti o da conferire fino  al  31  dicembre  2029  presso  i
Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel  Piano
nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al  PNRR   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17,
comma 2, non si applicano  sino  al  31  dicembre  2029.  Nelle  more
dell'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 13 e  17,
comma 2((,)) e al fine  di  garantire  il  rispetto  della  dotazione
organica complessiva, il limite dei magistrati ordinari  destinati  a
funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M)  della  Tabella  B
allegata alla legge 5 marzo 1991, n.  71((,))  e'  rideterminato  nel
numero di 200 fino al 31 dicembre 2029 e  il  limite  dei  magistrati
indicati alla lettera L) della medesima tabella e' rideterminato  nel
numero di 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al
((31 dicembre 2029»;)) 
    c) all'articolo 16: 
      1) al comma 1, le  parole  «dall'articolo  15,  comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 15, commi 2 e 3»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 1, comma 68((,)) della legge della legge
6 novembre 2012, n. 190,  dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i
seguenti: «Ai fini dell'applicazione del primo periodo,  non  e'  mai
computata nel termine complessivo la durata degli incarichi conferiti
o autorizzati e di  quelli  da  conferire  o  autorizzare  presso  la
Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il  Parlamento,
la Presidenza del Consiglio dei ministri  e  gli  organi  di  governo
autonomo. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche agli
incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta  collaborazione
e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento gia' conferiti o
da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari  di
interventi previsti nel PNRR, ovvero  nel  Piano  nazionale  per  gli
investimenti  complementari  al  PNRR  di  cui  all'articolo  1   del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, ((n. 101»;)) 
    d) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. ((All'articolo 21, quinto comma, della legge 27  aprile
1982, n. 186)), il secondo periodo e' soppresso.».