Art. 28
Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini
dell'accertamento dell'identita'
1. All'articolo 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito,
in fine, il seguente comma:
«I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo di
cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o
produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'eta',
all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui hanno
soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella
cartella personale del detenuto o internato, prevista dall'articolo
26 del regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nella medesima cartella sono
altresi' annotate le informazioni relative al rispetto o meno
dell'obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo
costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso
ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26.».
2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della
valutazione di pericolosita' si tiene conto anche del mancato
rispetto dell'obbligo di cooperare di cui all'articolo 32, sesto
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 32 (Norme di condotta dei detenuti e degli
internati. Obbligo di risarcimento del danno). - I detenuti
e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti
e, quando sia necessario, successivamente, sono informati
delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro
diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.
Essi devono osservare le norme e le disposizioni che
regolano la vita penitenziaria.
Nessun detenuto o internato puo' avere, nei servizi
dell'istituto, mansioni che importino un potere
disciplinare o consentano l'acquisizione di una posizione
di preminenza sugli altri.
I detenuti e gli internati devono avere cura degli
oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi
danneggiamento di cose altrui.
I detenuti e gli internati che arrecano danno alle
cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria
sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale
procedimento penale e disciplinare.
I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo
di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di
esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi
all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai
Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali
informazioni sono inserite nella cartella personale del
detenuto o internato, prevista dall'articolo 26 del
regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nella medesima
cartella sono altresi' annotate le informazioni relative al
rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato
adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di
valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del
comma 5 del medesimo articolo 26.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella
G.U. 18 agosto 1998, n. 191, S.O., come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15 (Espulsione a titolo di misura di sicurezza
e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione). - 1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice
ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente
pericoloso. Ai fini della valutazione di pericolosita' si
tiene conto anche del mancato rispetto dell'obbligo di
cooperare di cui all'articolo 32, sesto comma, della legge
26 luglio 1975, n. 354.
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una
pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente
da Paesi extracomunitari viene data tempestiva
comunicazione al questore ed alla competente autorita'
consolare al fine di avviare la procedura di
identificazione dello straniero e consentire, in presenza
dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione
subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare
o di detenzione.».