Art. 28 
 
Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai  fini
                  dell'accertamento dell'identita' 
 
  1. All'articolo 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito,
in fine, il seguente comma: 
    «I  detenuti  e  gli  internati  stranieri  hanno  l'obbligo   di
cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita'  e  di  esibire  o
produrre  gli  elementi  in   loro   possesso,   relativi   all'eta',
all'identita' e alla cittadinanza, nonche'  ai  Paesi  in  cui  hanno
soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite  nella
cartella personale del detenuto o internato,  prevista  dall'articolo
26 del regolamento di esecuzione, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nella medesima cartella sono
altresi'  annotate  le  informazioni  relative  al  rispetto  o  meno
dell'obbligo di cooperare e il mancato  adempimento  a  tale  obbligo
costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio  espresso
ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26.». 
  2. All'articolo 15, comma 1, del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Ai  fini  della
valutazione  di  pericolosita'  si  tiene  conto  anche  del  mancato
rispetto dell'obbligo di cooperare  di  cui  all'articolo  32,  sesto
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  32  della  citata
          legge  26  luglio  1975,  n.  354,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 32 (Norme di  condotta  dei  detenuti  e  degli
          internati. Obbligo di risarcimento del danno). - I detenuti
          e gli internati, all'atto del loro ingresso negli  istituti
          e, quando sia necessario, successivamente,  sono  informati
          delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro
          diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento. 
                Essi devono osservare le norme e le disposizioni  che
          regolano la vita penitenziaria. 
                Nessun detenuto o internato puo' avere,  nei  servizi
          dell'istituto,   mansioni   che   importino    un    potere
          disciplinare o consentano l'acquisizione di  una  posizione
          di preminenza sugli altri. 
                I detenuti e gli internati devono  avere  cura  degli
          oggetti messi a loro disposizione e astenersi da  qualsiasi
          danneggiamento di cose altrui. 
                I detenuti e gli internati che  arrecano  danno  alle
          cose mobili o immobili  dell'amministrazione  penitenziaria
          sono tenuti a risarcirlo senza  pregiudizio  dell'eventuale
          procedimento penale e disciplinare. 
                I detenuti e gli internati stranieri hanno  l'obbligo
          di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e  di
          esibire o produrre gli elementi in loro possesso,  relativi
          all'eta', all'identita' e  alla  cittadinanza,  nonche'  ai
          Paesi in cui hanno  soggiornato  o  sono  transitati.  Tali
          informazioni sono inserite  nella  cartella  personale  del
          detenuto  o  internato,  prevista  dall'articolo   26   del
          regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 2000,  n.  230.  Nella  medesima
          cartella sono altresi' annotate le informazioni relative al
          rispetto o meno dell'obbligo  di  cooperare  e  il  mancato
          adempimento a  tale  obbligo  costituisce  un  elemento  di
          valutazione ai fini del  giudizio  espresso  ai  sensi  del
          comma 5 del medesimo articolo 26.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  15  del  decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero),  pubblicato  nella
          G.U. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 15 (Espulsione a titolo di misura di  sicurezza
          e disposizioni  per  l'esecuzione  dell'espulsione).  -  1.
          Fuori dei casi  previsti  dal  codice  penale,  il  giudice
          ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato  per
          taluno dei delitti previsti dagli articoli 380  e  381  del
          codice di procedura penale, sempre che risulti  socialmente
          pericoloso. Ai fini della valutazione di  pericolosita'  si
          tiene conto anche  del  mancato  rispetto  dell'obbligo  di
          cooperare di cui all'articolo 32, sesto comma, della  legge
          26 luglio 1975, n. 354. 
                1-bis. Della emissione del provvedimento di  custodia
          cautelare o della definitiva sentenza di  condanna  ad  una
          pena detentiva nei confronti di uno  straniero  proveniente
          da   Paesi   extracomunitari    viene    data    tempestiva
          comunicazione al  questore  ed  alla  competente  autorita'
          consolare   al   fine   di   avviare   la   procedura    di
          identificazione dello straniero e consentire,  in  presenza
          dei  requisiti  di  legge,  l'esecuzione  della  espulsione
          subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare
          o di detenzione.».